Riordino dell’accesso alle professioni intellettuali, riorganizzazione
degli ordini, albi e collegi professionali, riconoscimento delle associazioni
professionali, disciplina delle società professionali e raccordo di
tali disposizioni con la normativa dell’istruzione secondaria superiore
e universitaria.
Sono alcuni dei punti contenuti nel disegno di legge, approvato dal Governo
lo scorso 1 dicembre, con
cui si delega l’esecutivo
ad adottare un testo di riforma generale sulle professioni intellettuali.
Come puo’ leggersi dal Comunicato diramato alla fine del Consiglio dei Ministri,
"si
tratta
di
un
intervento
normativo
a
cui
il
Governo
annette
una
particolare importanza, caratterizzato da un’impronta di liberalizzazione
che si esplica su alcuni significativi capisaldi:
– libero accesso alle professioni,
senza vincoli di numero (fuorché per le professioni caratterizzate dall’esercizio
di funzioni pubbliche o dall’esistenza di uno specifico interesse generale,
come quella notarile);
– eliminazione dei vincoli territoriali nell’esercizio
dell’attività; libera concorrenza e possibilità di effettuare
pubblicità dell’attività professionale quanto a costi,
specializzazioni e servizi offerti, al fine di consentire all’utente
una scelta informata; abolizione dell’obbligo di tariffe minime (al cui
ammontare verrà comunque posto un limite massimo), con garanzia che
il cliente ne debba essere preventivamente informato;
– tendenziale riduzione
del numero degli ordini, albi e collegi professionali con la significativa
novità costituita dalla previsione che gli stessi possano trasformarsi
in associazioni professionali riconosciute di natura privatistica ma assoggettate
al controllo pubblico (a tutela dell’importanza dei compiti demandati).
Tra le altre novità che la disciplina delegata dovrà necessariamente
disciplinare, vi sono l’obbligo per il professionista di sottoscrivere
un’assicurazione per i danni che potrebbe causare all’utente, la
previsione di un limite massimo di dodici mesi per i tirocini professionali,
la riforma dell’esame di Stato per l’accesso alle professioni regolamentate,
il coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa dell’istruzione
superiore e universitaria e con quella comunitaria".
. . . . . . . .
Disegno di legge
Delega al Governo per il riordino dell’accesso alle professioni intellettuali,
per la
riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento
delle
associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali
e per il raccordo
con la normativa dell’istruzione secondaria superiore e universitaria
Art. 1
(Delega al Governo in materia di professioni
intellettuali).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina
delle professioni
intellettuali e delle relative forme organizzative, nel rispetto delle competenze
delle Regioni, in
coerenza con la normativa comunitaria in materia di libertà di accesso,
limitando, a tutela della
concorrenza, l’ambito delle attività riservate, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi
indicati nei successivi articoli. La delega comprende anche il coordinamento
con la normativa
della istruzione di secondo grado e universitaria, in particolare per quanto
riguarda gli esami di
stato e l’accesso alle professioni.
2. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati, salvo
quanto previsto dagli
articoli 5 e 6, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’università e
della ricerca, con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministro
dello sviluppo economico,
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro per
le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro delle politiche
giovanili e dello sport,
con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche
comunitarie, nonché con il
Ministro competente in relazione alla specifica attività svolta dai
professionisti, e in particolare
con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli
ordini professionali
interessati, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
la Conferenza Stato-Regioni e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro
trenta giorni dalla
ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi sono comunque
emanati.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di
cui al comma 1
possono essere emanati decreti correttivi e integrativi, con le modalità di
cui al comma 2, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.
4. Dalla applicazione della presente legge e dai decreti delegati non possono
scaturire nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 2
(Principi e criteri generali di disciplina delle
professioni intellettuali).
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, il
Governo disciplina le modalità generali di accesso e di esercizio, tenuto conto delle specificità delle
singole attività professionali, con esclusione di quelle disciplinate dall’articolo
29, comma 7, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi, fatti salvi
i criteri riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4:
a) prevedere che l’accesso alle professioni sia libero, in conformità al
diritto comunitario, senza
vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto previsto alla lettera f);
favorire l’accesso
delle giovani generazioni alle professioni stesse;
b) valorizzare e razionalizzare l’attività delle professioni intellettuali,
quale componente
essenziale dello sviluppo economico del Paese;
c) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti ed il diritto
degli utenti ad una effettiva
ed informata facoltà di scelta e ad un adeguato livello qualitativo
della prestazione
professionale;
d) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le
professioni intellettuali
da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali,
in modo tale che ne
derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente,
ovvero alle associazioni di
cui all’articolo 8, e favorendo, per quegli ordini, albi e collegi già esistenti,
per i quali non
ricorrano specifici interessi pubblici che rendano necessario il ricorso al
sistema ordinistico, la
trasformazione in associazioni di cui all’articolo 8;
e) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate
limitandole a quelle
strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti
per il perseguimento
di finalità primarie di interesse generale, previa verifica della inidoneità di
altri strumenti diretti
a raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già previste
dalla legislazione
vigente.
f) conformemente ai principi di proporzionalità e salvaguardia della
concorrenza prevedere la
possibilità di limitate e specifiche ipotesi di predeterminazione numerica,
nei soli casi in cui le
attività professionali siano caratterizzate dall’esercizio di funzioni
pubbliche o dalla esistenza di
uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di
utenza, alla
limitazione del numero dei professionisti che possano esercitare, anche senza
vincoli
territoriali;
g) prevedere che l’esercizio della attività sia fondato sull’autonomia
e sulla indipendenza di
giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
h) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale
o associata, o in
forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela dell’autonomia
e dell’indipendenza
intellettuale e tecnica del professionista anche per prevenire il verificarsi
di situazioni di
conflitto di interessi; prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro
subordinato, le ipotesi
in cui l’iscrizione ad ordini, albi o collegi sia obbligatoria o sia
compatibile con lo stesso, con
riferimento alle sole attività riservate;
i) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione,
un’adeguata
tutela degli interessi pubblici generali eventualmente connessi all’esercizio
della professione, il
rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del
professionista
nell’adempimento della prestazione e per il risarcimento del danno ingiusto
che dall’attività del
professionista sia eventualmente derivato;
l) consentire la pubblicità a carattere informativo, improntata a trasparenza
e veridicità,
relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche
del servizio
professionale offerto, ai costi complessivi delle prestazioni;
m) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente determinato
tra le
parti, anche pattuendo compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti;
garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo
ovvero, se ciò non sia
possibile, all’indicazione di una somma individuata nel minimo e nel
massimo; prevedere, a
tutela del cliente, la individuazione generale di limiti massimi dei corrispettivi
per ciascuna
prestazione;
n) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
del singolo
professionista ovvero della società professionale, con un massimale
adeguato al livello di
rischio di causazione di danni nell’esercizio dell’attività professionale
ai fini dell’effettivo
risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti
professionisti; prevedere la
possibilità per gli ordini, gli albi e i collegi e le associazioni di
negoziare per i propri iscritti le
condizioni generali delle polizze, anche stipulando idoneo contratto operante
per tutti gli iscritti
previa procedura di gara comunitaria in materia di affidamento di servizi e
salva la facoltà di
ogni iscritto di aderire; introdurre l’obbligo per il professionista
di rendere noti al cliente
nell’assumere l’incarico, gli estremi della polizza e il relativo
massimale;
o) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l’ affidamento,
prevedere l’obbligo
per il professionista di indicare la propria appartenenza ad ordini o associazioni
professionali e
di fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza e sulla esistenza di
potenziali situazioni di
conflitto di interessi in relazione alla prestazione richiesta.
Art. 3
(Principi e criteri specifici per l’accesso alle
professioni intellettuali di interesse generale).
1. In attuazione dell’art. 33, comma 5, della Costituzione, dell’art.
2061 del codice civile e
nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, il Governo
disciplina le modalità di
accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, tenuto
conto della specificità delle singole professioni e nell’osservanza
dei criteri di proporzionalità ed
effettiva necessità anche in relazione alla concorrenza:
a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata non superiore a dodici
mesi in relazione alle
singole professioni e comunque contenuta secondo modalità che privilegino
la concentrazione
delle esperienze professionali, che garantiscano l’effettiva acquisizione
dei fondamenti tecnici,
pratici e deontologici della professione, e da svolgersi sotto la responsabilità di
un
professionista iscritto da almeno quattro anni, fatto salvo quanto previsto
negli articoli 5 e 6;
riconoscere un equo compenso commisurato all’effettivo apporto del tirocinante
all’attività dello studio professionale; prevedere, tenendo conto
delle singole tipologie professionali, forme alternative o integrative di tirocinio
a carattere pratico ovvero mediante
corsi di formazione
promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o
da pubbliche
istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, nonché la
possibilità di effettuare
parzialmente il tirocinio all’estero, garantendo in ogni caso l’insegnamento
dei fondamenti
tecnici, pratici e deontologici della professione;
b) mantenere l’esame di Stato per quelle professioni il cui esercizio può incidere
su diritti
costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di
specifica tutela,
secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità; disciplinare le modalità dell’esame
di Stato, o
del concorso per i casi di obbligatoria predeterminazione numerica di cui all’articolo
2, comma
1, lettera f), in modo da assicurare l’uniforme valutazione dei candidati su
base nazionale e la
verifica del possesso delle competenze tecniche necessarie per la specificità delle
singole
professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo
regole di
imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, limitando a
meno della metà la
presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini professionali
o da questi
designati e limitando alla sola presidenza, in concorso con altri soggetti
professionali e nel
rispetto delle attuali previsioni normative, la possibilità di nomina
di magistrati ordinari;
individuare le modalità che assicurino la terzietà dei commissari
e l’oggettività delle valutazioni
e la loro omogeneità sul territorio in caso di previsione di procedure
decentrate; garantire una
adeguata pubblicità all’avvio delle procedure di abilitazione
o ai concorsi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera f).
Art. 4
(Principi e criteri concernenti gli ordini
per le professioni intellettuali di interesse generale).
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, il
Governo provvede a
regolamentare le professioni intellettuali di interesse generale sulla base
dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) disciplinarne l’organizzazione in ordini, albi o collegi professionali,
ferma la qualificazione di
enti pubblici non economici, con la possibilità di accorpamento degli
ordini esistenti in relazione
a professioni analoghe o con la possibilità di istituire apposite sezioni
che tengano conto della
specificità del percorso formativo degli iscritti;
b) prevedere l’articolazione degli ordini, albi e collegi, in organi centrali
e periferici, secondo
criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle
singole professioni, ferma
l’abilitazione all’esercizio per l’intero territorio nazionale e salve
le limitazioni volte a garantire
l’adempimento di funzioni pubbliche;
c) prevedere che gli ordini, albi e collegi, disciplinino, all’interno
dei propri statuti: l’esercizio da
parte degli organi centrali dei compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti
degli organi
territoriali anche attraverso poteri di vigilanza e di adozione di atti sostitutivi,
l’attribuzione del
potere di designazione di propri rappresentanti, la tenuta aggiornata degli
elenchi degli iscritti
dei quali hanno la rappresentanza istituzionale, la redazione dei codici deontologici
nazionali, la
determinazione del contributo da corrispondere alle strutture territoriali;
d) attribuire agli ordini, albi e collegi, sotto la vigilanza del Ministero
competente, la tutela degli
interessi pubblici connessi all’esercizio delle professioni e la costante
verifica della
qualificazione e dell’aggiornamento professionale permanente degli iscritti;
dotare gli ordini
professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione,
prevedendo
l’obbligatorietà del controllo contabile da parte di un idoneo
organismo di revisione; prevedere
regole di contabilità a garanzia dell’economicità della
gestione, sempre sotto la vigilanza del
Ministero competente;
e) disciplinare: la composizione gli ordini, albi e collegi, nelle articolazioni
sia nazionali che
territoriali, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e
l’elettorato attivo e
passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure,
la
rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali
sezioni e la tutela
delle minoranze, nonché l’individuazione dei casi di ineleggibilità,
di incompatibilità e di
decadenza, anche in relazione al contemporaneo svolgimento di funzioni all’interno
di
associazioni sindacali e di categoria o nei consigli direttivi di enti o associazioni
aventi rapporti
di natura economica con gli stessi, la durata temporanea delle cariche e la
limitata
rinnovabilità così da non superare il massimo di dieci anni;
prevedere una disciplina transitoria,
di durata non superiore a un anno, in relazione alla applicazione della temporaneità delle
cariche e della limitata rinnovabilità, al fine di consentire un ordinato
rinnovo delle cariche;
f) prevedere l’obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi
motivatamente
determinati dagli organi, centrali e periferici, nella misura strettamente
necessaria
all’espletamento dell’ attività ad essi rispettivamente demandate
prevedendo idonee forme di
vigilanza da parte dei Ministeri competenti;
g) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali
l’aggiornamento e la
qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, la verifica del rispetto
degli obblighi di
aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione
agli utenti, l’adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante
borse di studio, l’ingresso nella
professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l’erogazione
di
contributi per l’iniziale avvio e il rimborso del costo dell’assicurazione
di cui all’art. 2 lett. n);
comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di
giovani non in grado di
individuare il professionista per il praticantato e l’organizzazione
di corsi integrativi; prevedere
la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite
finanziarie e da
utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi, alle suddette iniziative,
anche istituendo
fondazioni finalizzate;
h) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione
di legge, il potere del
Ministro competente di sciogliere, sentiti gli organi centrali, i consigli
degli organi periferici,
nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli
degli organi centrali.
Art. 5
(Raccordo con la normativa dell’istruzione universitaria)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1 i decreti legislativi
concernenti il raccordo tra
la normativa degli studi universitari e la disciplina delle professioni intellettuali,
per il cui
esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello universitario,
sono emanati su
proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della giustizia,
con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e
del Ministro competente per il
singolo settore, secondo le disposizioni dell’art. 1, commi 1 e 4, nel
rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) operare il raccordo tra i titoli di studio universitari e l’ammissione
all’esame di Stato
garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi
e collegi corrispondenti ai
diversi livelli di titoli di studio medesimi;
b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative
organizzate dalle
università, con la possibilità di effettuare parzialmente il
tirocinio contemporaneamente
all’ultima fase degli studi necessaria per il conseguimento di ciascun
titolo di laurea,
garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici
della
professione.
2. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1 i decreti legislativi
concernenti l’istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi
delle professioni, per il cui esercizio sia richiesto il
possesso di un titolo di studio a livello universitario, fatto salvo per quanto
previsto al comma
3, sono emanati su proposta del Ministro dell’università e della
ricerca di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore,
secondo le
disposizioni dell’art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinti a seconda del titolo
di studio
posseduto;
b) determinare l’ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito
per effetto
della iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri
di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 concernenti la disciplina delle
professioni sanitarie
sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’università e
della ricerca e con il Ministro della giustizia.
Art. 6
(Raccordo con la normativa dell’istruzione secondaria superiore)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1 i decreti legislativi
concernenti il raccordo tra la
normativa degli studi secondari e la disciplina delle professioni intellettuali,
per il cui esercizio
sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello di scuola secondaria
superiore, sono
emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro della
giustizia, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
e del Ministro competente
per il singolo settore, secondo le disposizioni dell’art. 1, commi 1
e 4, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) operare il raccordo tra i titoli di studio di scuola secondaria superiore
e l’ammissione
all’esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni
degli ordini, albi e collegi
corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi;
b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative
organizzate dalle
istituzioni scolastiche e dalle università, con la possibilità di
effettuare parzialmente il
tirocinio contemporaneamente all’ultima fase degli studi necessaria per
il conseguimento di
ciascun titolo di studio, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti
tecnici,
pratici e deontologici della professione.
2. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1 i decreti legislativi
concernenti l’istituzione di
apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio
sia richiesto il
possesso di un titolo di studio al livello di scuola secondaria superiore,
sono emanati su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il
Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell’art.
1, commi 1 e 4, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinti a seconda del titolo
di studio posseduto;
b) determinare l’ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito
per effetto della
iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri di
cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e).
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì ai Corsi di istruzione
e formazione tecnica
superiore (I.F.T.S.).
Art. 7
(Principi e criteri in materia di codice deontologico epotere disciplinare).
1. Nell’attuazione della delega, e con specifico riferimento all’emanazione
di codici deontologici
di categoria e al potere disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai
seguenti principi e
criteri generali:
a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico avente
queste finalità:
garantire la libera scelta da parte dell’utente e il suo affidamento,
il diritto ad una qualificata,
corretta e seria prestazione professionale nonché a un’adeguata
informazione sui contenuti e le
modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto,
anche potenziale, di
interesse; tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della
professione e gli interessi
pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della
professione; garantire
la concorrenza; stabilire che la violazione dei principi in materia di pubblicità di
cui all’articolo
2, comma 1 lettera l), possa essere fonte di responsabilità disciplinare;
b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi
nazionali e
territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare
adeguata
rappresentatività, anche per sezioni, imparzialità ed indipendenza,
composti non soltanto da
professionisti iscritti nel relativo albo; prevedere che in sede locale solo
alcuni dei componenti
delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale
cui è iscritto
l’incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali
o interregionali ovvero di
spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;
c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l’esercizio dell’azione
disciplinare e per la
celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio,
del diritto di
difesa e del giusto procedimento;
d) consentire l’impugnazione avanti gli organi centrali o comunque innanzi
ad organi
giurisdizionali e l’esperibilità del successivo ricorso per cassazione;
e) prevedere l’esercizio, in via sostitutiva per i casi d’inerzia,
della azione disciplinare da parte
del Ministro competente alla vigilanza, o di suo delegato, o del pubblico ministero,
se non
titolare dell’azione disciplinare;
f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e
del codice deontologico,
nell’omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti
pregiudizievoli
per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della professione;
g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla
gravità e alla
reiterazione dell’illecito, cioè dal semplice richiamo alla cancellazione
dall’albo; prevedere che,
in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori
gravino anche sulla
società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere
il modo in cui incidono gli effetti
sanzionatori nel caso di società costituite da professionisti appartenenti
a categorie diverse,
attenendosi al criterio della prevalente attività prestata fra quelle
multidisciplinari, fatta
comunque salva la responsabilità per i professionisti titolari di cariche
sociali; prevedere ipotesi
eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo.
Art. 8
(Princìpi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute).
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo1, commi 1 e 4, il
Governo individua gli interessi
generali in base ai quali possono essere riconosciute le associazioni di esercenti
le professioni,
ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, di favorire
la selezione qualitativa
e la tutela dell’utenza, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) garantire la libertà di costituire associazioni, aventi natura privatistica
e senza fini di lucro,
tra professionisti che svolgano attività professionale omogenea, con
il limite che, nel caso di
attività riservate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo
ordine, albo o collegio;
b) stabilire che la partecipazione all’associazione non comporta alcun
vincolo di esclusiva, nel
pieno rispetto della libera concorrenza;
c) prevedere l’iscrizione in apposito registro di quelle associazioni
tra professionisti che siano in
possesso dei seguenti requisiti: ampia diffusione sul territorio; svolgimento
di attività che
possano incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che,
per il loro
radicamento nel tessuto socio-economico, comportino l’esigenza di tutelare
gli utenti;
prevedere che il registro sia distinto in due sezioni, una tenuta dal Ministero
della giustizia e
l’altra, per le materie di esclusiva competenza, dal Ministero della
salute, e che l’iscrizione sia
disposta dal Ministero competente per ciascuna sezione, di concerto con il
Ministero per lo
sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro e gli Ordini
eventualmente interessati;
d) prevedere, ai fini della registrazione, che le associazioni siano state
costituite da almeno
quattro anni e che le stesse siano attive su tutto il territorio nazionale,
che i relativi statuti e
clausole associative garantiscano: la precisa identificazione delle attività professionali
cui
l’associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle
cariche interne e l’assenza di
situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; la trasparenza
degli assetti organizzativi
e l’ attività dei relativi organi; la dialettica democratica tra
gli associati; l’osservanza di princìpi
deontologici secondo un codice etico elaborato dall’associazione; la
previsione di idonee forme
assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell’esercizio
della professione; la
esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo
raggiungimento delle finalità dell’associazione, e in particolare i
livelli di qualificazione
professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti
e l’effettiva applicazione del
codice etico;
e) prevedere che soltanto le associazioni registrate possano rilasciare attestati
di competenza
riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative
specializzazioni, con
esclusione delle attività riservate di cui all’articolo 2, comma
1, lettera e), assicurando che tali
attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un
limite temporale di
durata e siano redatti sulla base di elementi e dati, concernenti la professionalità e
le relative
specializzazioni, direttamente acquisiti, o riscontrati o comunque in possesso
dell’associazione;
f) prevedere che i decreti legislativi siano redatti in modo tale da escludere
incertezze in ordine
alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali
ed alle associazioni
di professionisti;
g) prevedere le modalità di tenuta del registro e delle sue sezioni
da parte del Ministro della
giustizia e da parte del Ministro della salute, il controllo sul costante possesso
dei requisiti di
cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente inibizione
per gli iscritti di
utilizzare gli attestati di cui alla lett. e).
Art. 9
(Principi e criteri in materia di società tra professionisti)
1. Nell’esercizio della delega, ferma restando la possibilità di
esercitare le professioni
intellettuali in forma societaria, in conformità alle disposizioni previste
dal codice civile ed
alla eventuale disciplina di settore, il Governo disciplina l’esercizio
delle professioni
riservate o regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma societaria
o cooperativa
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano
essere
esercitate in forma societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo l’esercizio
in
comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo
e distinto dalle
società previste dal codice civile; prevedere che dette professioni
possano essere esercitate
anche mediante strumenti societari o cooperativi temporanei che garantiscano
la esistenza
di un centro di imputazione di interessi in relazione ad uno scopo determinato
e cessino
dopo il raggiungimento dello stesso;
b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti
iscritti in ordini,
albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli
Stati dell’Unione Europea
purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non
professionisti soltanto
per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria fermo restando
il divieto per
tali soci di partecipare alle attività riservate;
c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell’affidamento
degli utenti e
prevedere l’iscrizione della società negli albi professionali;
d) prevedere che l’incarico professionale conferito alla società possa
essere eseguito solo
dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione
professionale richiesta,
designati dall’utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione,
il nominativo debba
essere previamente comunicato per iscritto all’utente; assicurare comunque
l’individuazione
certa del professionista autore della prestazione;
e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile
con la partecipazione
ad altra società tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio
che sia stato cancellato dal
rispettivo albo con provvedimento definitivo;
g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti
strumentali
all’esercizio della professione e compiere le attività necessarie
a tale scopo;
h) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti all’osservanza del
codice deontologico dei
proprio ordine professionale;
i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare
dell’ordine al quale
risulti iscritta;
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale o i centri di imputazione
temporanea di cui
al comma 1 lettera a), per attività diverse ma compatibili fra loro,
stabilire gli ambiti di
incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in
quanto compatibile, la disciplina
delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali
e
procedimentali regolanti i diversi profili di responsabilità, anche
disciplinari; prevederne
l’iscrizione negli albi relativi alle singole attività e disciplinare,
nel caso di cancellazione
della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta,
l’esclusione del o dei soci
iscritti nel medesimo albo; prevedere che restino salve, in quanto compatibili,
le
disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione
delle direttive
comunitarie, in particolare dall’articolo 19 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526.
3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che dell’adempimento
risponda
direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell’attività,
se individuato secondo la
lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero
se tale individuazione
manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere
che risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile
alle direttive
impartite dalla stessa; prevedere che la sentenza pronunziata nei confronti
della società faccia stato anche nei confronti del socio o dei soci ai quali sia stato conferito
l’incarico di
svolgere l’attività professionale e che gli stessi possano intervenire
nel procedimento civile
instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata
nei confronti di
essa.
4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento
della società e dei centri di imputazione temporanei di cui al comma 1 lettera a), prevedere
l’esatta
determinazione dell’oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale
e la
possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti
nonché di un
professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire
la disciplina dei
conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali, società multiprofessionali
e centri
di imputazione temporanei, e prevedere che il conferimento possa consistere
nel nome del
professionista o nell’apporto di clientela, stabilendone le condizioni,
oppure nella
prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel
caso di partecipazione
di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche sociali
siano riservate
a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso
di recesso o
morte o esclusione di un socio.