Legge 24 novembre 2006 n. 286
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28
novembre 2006 – Supplemento ordinario n. 223)
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti
dallarticolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra
in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono in
caratteri corsivi
Accertamento, contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale,
nonche’ potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita’ per la
presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilita’ degli operatori,
qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali,
rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti
l’attivita’ svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole e
delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di
petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione
dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre
imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli
6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l’energia
elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. All’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti esercenti le attivita’ di cui al comma 1,
anteriormente all’avvio della operativita’ quali depositi IVA,
presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione,
qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto
periodo, della congruita’ della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del disposto dell’articolo 11, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003,
l’ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del
diritto di proprieta’ intellettuale e del dichiarante, detentore o
proprietario delle merci sospettate, puo’ disporre, a spese del
titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. E’ fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico,
sono definite modalita’ e tempi della procedura di cui al comma 3.
4-bis. All’articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il
comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al
mantenimento dei reperti, l’amministrazione competente alla custodia
dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro,
procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da
effettuare secondo modalita’ definite con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente norma».
5. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’ultimo periodo, le parole: «di cui all’articolo 52» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per
l’accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell’articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
rilasciate, per l’Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.».
6. Dopo il comma 12 dell’articolo 110 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ aggiunto il seguente:
«12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche
alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in
Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi
fiscali privilegiati.».
7. All’articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi
in relazione ai quali la societa’ percepisce somme per il diritto di
sfruttamento dell’immagine»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
le modalita’ ed i termini delle trasmissioni telematiche.».
8. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e’ sostituito dal seguente:
«2. Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un
quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la
ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e’ disposta la
sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attivita’ ovvero dell’esercizio dell’attivita’ medesima per un
periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di
sospensione e’ immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000
la sospensione e’ disposta per un periodo da un mese a sei mesi».
8-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e’ disposta dalla
direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per
territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli
atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro sei mesi da quando e’ stata contestata la terza violazione.
2-ter. L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento
delle sospensioni di cui al comma 2 e’ effettuata dall’Agenzia delle
entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 63
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L’esecuzione della sospensione di cui al comma 2 e’
assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».
8-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a
2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come
modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si
applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per le violazioni gia’ constatate alla medesima data si applicano le
disposizioni previgenti.
9. Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di
acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e’
corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di
imposte, contributi e altre somme, a norma dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero
telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima
cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le
necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione,
l’immatricolazione e’ subordinata alla presentazione della
certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e
contenente il riferimento all’eventuale utilizzazione, da parte
dell’importatore, della facolta’ prevista dall’articolo 8, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, nei limiti ivi stabiliti.
11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e’
fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni
di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione
dall’applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «e’ definita» sono
sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall’articolo 1,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, e’ gratuita e definisce anche».
13. All’articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto
del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse
le parole: «mediante posta elettronica certificata».
14. Gli organismi preposti all’attivita’ di controllo, accertamento
e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le
attivita’ operative per una significativa riduzione della base
imponibile evasa ed al contrasto dell’impiego del lavoro non
regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi
intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per
un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, e’ destinata ad un
apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale
dell’Amministrazione economico-finanziaria, per meta’ delle
risorse, nonche’ delle amministrazioni statali, per la restante
meta’ delle risorse, la concessione di incentivi all’esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita’ territoriale, l’erogazione di
indennita’ di trasferta, nonche’ uno specifico programma di
assunzioni di personale qualificato. Le modalita’ di attuazione del
presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche
al riordino delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l’ordinamento
dell’Amministrazione economico- finanziaria, potenziando gli
strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci
pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l’azione
di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, con il predetto
regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione,
soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15, corredato di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute, e’ trasmesso alle Camere per l’aquisizione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono il parere
entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il regolamento puo’ essere comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli
organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista
dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed
ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della
Scuola superiore dell’economia e delle finanze nonche’ la Commissione
consultiva per la riscossione sono soppressi. L’autorizzazione di
spesa prevista dall’art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, e’ soppressa. L’autorizzazione di
spesa prevista per l’attivita’ della Scuola superiore dell’economia e
delle finanze dall’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge
23 dicembre 2003, n. 350, e’ ridotta a 4 milioni di euro annui; la
meta’ delle risorse finanziarie previste dall’anzidetta
autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, puo’
essere utilizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per
l’affidamento, anche a societa’ specializzate, di consulenze, studi e
ricerche aventi ad oggetto il riordino dell’amministrazione
economico-finanziaria.
18. All’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del
comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Meta’ dei componenti sono
scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche
amministrazioni dotati di specifica competenza professionale
attinente ai settori nei quali opera l’agenzia. I restanti componenti
sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia.».
19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al
comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
1. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole da: «la maggioranza» fino a: «ed» sono soppresse.
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. L’attivita’ di riscossione a mezzo ruolo delle entrate
indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione
con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, e’ remunerata
con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello
ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate,
in attuazione dell’articolo 17».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 17:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. L’aggio di cui al comma 1 e’ a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso
comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte
a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla
notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte
dell’aggio e’ a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l’aggio di cui al
commi 1 e 2 e’ a carico:
a) dell’ente creditore, se il pagamento avviene entro il
sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario»;
3) al comma 7-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell’ente
creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di
pagamento»;
b) nell’articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. A seguito dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al
comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,
da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore,
nonche’ le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione
conservano la loro validita’ e il loro grado a favore
dell’acquirente, senza bisogno di alcuna formalita’ o annotazione,
previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale».
5. All’articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «commi 118 e 119» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 118».
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, l’articolo 72-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi). – 1. Salvo
che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto
dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di
procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore
verso terzi puo’ contenere, in luogo della citazione di cui
all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di
procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente
al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di
pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione
sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2».
7. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 25 e’ inserito il seguente:
«25-bis. In caso di morosita’ nel pagamento di importi da
riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa
autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia
di tutta la documentazione utile all’individua- zione dell’importo
dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di
soggetti terzi, possono esercitare le facolta’ ed i poteri previsti
dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
8. L’articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1.
Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, l’agente
della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e
72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del
codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione
delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto,
puo’ chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e’ iscritto
a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in
modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e’ fissato un
termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla
ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su
documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e
con le modalita’ previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del soggetto cui e’ stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento
dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere
l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196».
9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 48 e’ inserito
il seguente:
«Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore
a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio
dell’attivita’ di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle fmanze, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1».
10. All’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La riscossione volontaria della tariffa puo’ essere effettuata
con le modalita’ di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, previa convenzione con l’Agenzia delle entrate. La
riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo’ altresi’
essere affidata ai soggetti iscritti all’albo previsto
dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a
seguito di procedimento ad evidenza pubblica».
11. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, nonche’ quella della tariffa di cui all’articolo 156 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
12. All’articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti:
«complessivamente denominate agenti della riscossione,».
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo l’articolo 28-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con
crediti d’imposta). – 1. In sede di erogazione di un rimborso
d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario
risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via
telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha
in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla
contabilita’ di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del
Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della
riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione
tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo
l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro
sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della
riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai
sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a
seguito dell’iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato
tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della
sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica
in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto
l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive
sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonche’ un
rimborso forfetario pari a quello di cui all’art. 24, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli
oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la
proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi
informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le
modalita’ di movimentazione e di rendicontazione delle somme che
transitano sulle contabilita’ speciali di cui al comma 1, nonche’ le
modalita’ di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti
dal comma 5».
14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo
l’articolo 20 e’ inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell’articolo 28-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). –
1. Puo’ essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui
all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte
a ruolo dall’Agenzia delle entrate. Tuttavia, l’agente della
riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1
dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione
con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del
soggetto indicato in tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono
stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per
disciplinare la trasmissione, da parte di quest’ultima, della
segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in
cui il beneficiario di un credito d’imposta sia iscritto a ruolo da
uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione e’ regolata
anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi
spese spettanti all’agente della riscossione».
15. Il comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e’ sostituito dal seguente:
«2. L’agente della riscossione puo’ essere rappresentato dai
dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in
giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all’istruzione
della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all’articolo 101
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all’articolo 499 del codice di procedura
civile;
c) alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero
4, del codice di procedura civile».
16. L’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si
interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si
applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n.
311.
17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti
dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e’
dovuto all’Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti
per garantire il servizio di riscossione. Le modalita’ di
trasmissione dei flussi informativi, nonche’ il rimborso delle spese
relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con
convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e gli enti
interessati.
18. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili
il costo complessivo dei fabbricati strumentali e’ assunto al netto
del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree,
ove non autonomamente acquistate in precedenza, e’ quantificato in
misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio
nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per
i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo
stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla
produzione o trasformazione di beni»;
b) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo
alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in
locazione finanziaria. Per la determinazione dell’acconto dovuto ai
sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo
precedente»;
c) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di
ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati
o acquisiti a partire da periodi d’imposta precedenti. In tal caso,
ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7,
si tiene conto del valore delle aree esposto nell’ultimo bilancio
approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e
del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al
costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio,
assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle
rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore
ammortizzabile e’ pari alla quota di costo riferibile allo stesso al
netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta
precedenti calcolate sul costo complessivo».
19. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti
hanno diritto al credito d’imposta sui dividendi soltanto se tale
diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al
cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al
cessionario a pronti si applica il regime previsto dall’art. 89,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se
tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a
pronti».
20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20
per cento».
22. Il comma 13 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e’ sostituito dal seguente:
«13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano
alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi a
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre
periodi d’imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data
resta ferma l’applicazione dell’art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
23. Il comma 11 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e’ sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con
riferimento ai redditi delle societa’ partecipate relativi a periodi
d’imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per i redditi delle societa’ partecipate
relativi a periodi d’imposta precedenti alla predetta data resta
ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600».
24. Per l’anno 2006, l’articolo 3, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente
alla data del 3 luglio 2006.
25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 188 e’ inserito il seguente:
«Art. 188-bis (Campione d’Italia). – 1. Ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche
iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia
prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per
un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati
in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto
forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito
d’imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia’
residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte
nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica».
26. Le disposizioni dell’articolo 188-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del
presente articolo, si applicano a decorrere dall’anno 2007. Per
l’anno 2006, si applicano le disposizioni dell’articolo 188 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio
2006.
27. Il comma 31 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e’ abrogato.
28. Per l’anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui
all’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, e’ pari a
0,52135 euro per ogni franco svizzero.
29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma
2-bis dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come introdotti dal comma 25 dell’art. 36 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: «La disposizione di cui
alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente
quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre
anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l’opzione e’ esercitabile, la societa’
risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni
successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli
oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle
azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal
dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti
o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di
lavoro dipendente al momento dell’assegnazione e’ assoggettato a
tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la
costituzione in garanzia».
30. L’ultimo periodo del comma 34 dell’articolo
37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ sostituito dal seguente: «Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei
corrispettivi previsti dall’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonche’ di emissione della
fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti
indicati all’articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge
30 dicembre 2004, n. 311».
31. Il comma 6 dell’articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente:
«6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare
un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati
dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e
contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando
l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali
a norma dell’art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i
beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono
emettere fattura, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo
21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente
a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano
comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo
a quello in cui e’ stato superato il limite di 7.000 euro a
condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni
di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta’ di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o la
revoca si esercitano con le modalita’ stabilite dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442, e successive modificazioni».
32. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, la lettera d) e’
sostituita dalla seguente:
«d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui
all’articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume
d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del
regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sempreche’ non abbiano rinunciato all’esonero a norma del quarto
periodo del citato comma 6 dell’articolo 34».
33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti
a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore
rispondenza del contenuto delle banche dati dell’Agenzia del
territorio all’attualita’ territoriale, a decorrere dal 1° gennaio
2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli
adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori,
riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli,
previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del
29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti
all’adempimento previsto dall’articolo 30 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di
contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo
precedente relativamente all’uso del suolo, deve contenere anche gli
elementi per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi compresi
quelli relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola, e,
conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della
dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni
stesso. All’atto della accettazione della suddetta dichiarazione
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una
proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le
procedure informatizzate rilasciate dall’Agenzia del territorio ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per
l’aggiornamento della banca dati. L’AGEA rilascia ai soggetti
dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi
attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica.
Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona
diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati
dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere
notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute
nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale,
in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.
34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento
della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti
nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai
soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della
Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede a
notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli
immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle
informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi
cosi’ attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti
disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le
sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
35. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio,
sentita l’AGEA, sono stabilite le modalita’ tecniche ed operative di
interscambio dati e cooperazione operativa per l’attuazione dei
commi 33 e 34, tenendo conto che l’AGEA si avvarra’ degli strumenti e
delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi
disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni
fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate
nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati
iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita’ ai fini fiscali, nonche’ quelli
che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei
diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale
redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi
constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la
mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e’ notificata
ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli
uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a
carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformita’
al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle
vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo
alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio
dell’anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite modalita’ tecniche ed operative per
l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le
violazioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
37. All’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l’immobile e’ asservito»
sono inserite le seguenti: «, sempreche’ tali soggetti rivestano la
qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37
vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita’ devono
essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In
tale caso non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni
contenute nel comma 36.
39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in
misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all’imposta
comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38,
secondo criteri e modalita’ da stabilire con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in
particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti
erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.
40. Nelle unita’ immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,
E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o
porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad
ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino
autonomia funzionale e reddituale.
41. Le unita’ immobiliari che per effetto del criterio stabilito
nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi
della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei
soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a
carico dell’interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in
tale caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 31 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per
le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge
n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio,
nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche
previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite le modalita’ tecniche e operative per l’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche’ gli oneri di cui al
comma 41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai
sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal
1° gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal
comma 41, si rende comunque applicabile l’articolo 1, comma 336,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti
attuativi.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell’articolo 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati
nel gruppo catastale B, e’ rivalutato nella misura del 40 per cento.
46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in
misura pari al maggior gettito derivante in relazione all’imposta
comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45,
secondo criteri e modalita’ da stabilire con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in
particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti
erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.
47. E’ istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui
trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a
titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione,
secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla
data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48
a 54.
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono
soggetti all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul
valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul
valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,
1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e
degli affini in linea retta, nonche’ degli affini in linea
collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito
di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di
beni l’imposta e’ determinata dall’applicazione delle seguenti
aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli
oneri da cui e’ gravato il beneficiario diversi da quelli indicati
dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e’ fatta
congiuntamente a favore di piu’ soggetti o se in uno stesso atto sono
compresi piu’ atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al
valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di
euro: 4 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli
affini in linea retta, nonche’ degli affini in linea collaterale fino
al terzo grado: 6 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato
testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze si procede all’aggiornamento degli
importi esenti dall’imposta tenendo conto dell’indice del costo della
vita.
52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni;
b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le
scritture private autenticate e per le scritture private non
autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’ per
le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze
valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e
le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo
precedente.
54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a
52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2007, 41
milioni di euro per l’anno 2008 e 50 milioni di euro per l’anno 2009,
e’ destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare
il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro
sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.
55. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli
autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12
tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che,
pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o piu’
posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la
tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza
effettiva dei motori».
56. L’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati
come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, e’ ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di
prodotto.
57. L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all’allegato I citato nel comma 56, e’ aumentata a euro 416,00 per
mille litri di prodotto.
58. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente alla disposizione di cui al comma 57 e’ rimborsato, anche
mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalita’ e con gli
effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione
fiscale a favore degli esercenti le attivita’ di trasporto merci, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
Tali effetti rilevano altresi’ ai fini delle disposizioni di cui al
titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL
e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive
modificazioni, e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dall’articolo 2, comma 22, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a
benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie
internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo
fisso di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque
annualita’ successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate
di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni gia’ disposte
da precedenti provvedimenti regionali.
61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale per cinque annualita’ successive i veicoli
immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie
internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di
alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
62. Le cinque annualita’ di cui al comma 61 decorrono dal periodo
d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo
dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il
veicolo ha gia’ corrisposto la tassa automobilistica per tale
periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo
dell’installazione del sistema GPL o metano se l’obbligo del
pagamento della tassa automobilistica e’ stato precedentemente
interrotto ai sensi di legge.
63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio
2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli e’ rideterminata
nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui
ai commi 55 e 63.
65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero d’ordine 1.2 la tariffa in euro e’ sostituita dalla
seguente: «55,00»;
b) al numero d’ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L’importo e’ dovuto anticipatamente. Il servizio sara’ fornito
progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati
alla riutilizzazione commerciale. La tariffa e’ raddoppiata per
richieste relative a piu’ di una circoscrizione o sezione staccata»;
c) il numero d’ordine 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle
formalita’ di un determinato giorno:
7.1. per ogni soggetto: 4,00 – L’importo e’ dovuto
anticipatamente. Il servizio sara’ fornito progressivamente su base
convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione
commerciale. Fino all’attivazione del servizio di trasmissione
telematica l’elenco dei soggetti continua ad essere fornito su
supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del
medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto».
66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal
comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10
milioni di euro per 1’anno 2007, e’ istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le
attivita’ connesse al conferimento ai comuni delle funzioni
catastali. Il fondo di cui al presente comma e’ comunque
incrementato, per l’anno 2008, di 10 milioni di euro.
67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall’allegato
2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ sostituito da
quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.
68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalita’
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia del
territorio.
69. All’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre
2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
70. Nell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 506, le parole: «30 novembre» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre».
71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell’articolo 164, comma 1:
1) all’alinea, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono
sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle
fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;
2) alla lettera a), numero 2), le parole: «o dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta» sono
soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per
cento» fino a: «per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti
attivita’ di agenzia o di rappresentanza di commercio» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura dell’80 per cento
relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette
lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti
attivita’ di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1)»; nella stessa lettera,
le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
4) dopo la lettera b), e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, e’
deducibile l’importo costituente reddito di lavoro».
72. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente, le norme del comma 71 del presente articolo hanno
effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti
in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi,
il contribuente puo’ continuare ad applicare le previgenti
disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente
articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla
concessione all’Italia da parte del Consiglio dell’Unione europea
dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva n.
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura
ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta sul valore
aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di
cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica e’
effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici
derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del
presente articolo.
73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, nel secondo periodo della nota (1) all’articolo 26, comma 1,
dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas metano» sono aggiunte le seguenti: «nel settore
della distribuzione commerciale,».
74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 8 del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre
2006 alla concessione di incentivi per attivita’ produttive, di cui
all’articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
75. Le proposte di contratti di programma gia’ approvate dal CIPE
ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza
del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle
modalita’ di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del
medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello
sviluppo economico per l’eventuale concessione delle agevolazioni
sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al
comma 76.
76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e
delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse gia’ attribuite dal
CIPE al Fondo di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto
comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle
agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e
2 dell’articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico
per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi
gia’ disposti ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera e), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di
assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre
2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura
finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui
al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo
economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi
di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico,
con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le
intensita’ massime degli aiuti concedibili.
77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al
comma 354 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell’articolo 1 della
medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006,
2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le
restanti risorse gia’ poste a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in
applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo,
rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per
l’anno 2006, a 135 milioni per l’anno 2007 ed a 100 milioni per
l’anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle
imprese per le finalita’ di cui al comma 76.
78. Al fine di assicurare l’invarianza del limite di cui
all’articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello
sviluppo economico riduce, eventualmente, l’ammontare dei pagamenti
relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle
iniziative imprenditoriali gia’ avviate e che, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino
avere raggiunto almeno il 55 per cento dell’investimento mediante
agevolazioni a valere sui contratti d’area, per le quali sia stata
necessaria la notifica alla Comunita’ europea ai sensi della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di
cui alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 12 del regolamento di
cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi
decorrere dall’ultima autorizzazione amministrativa necessaria per
l’esecuzione dell’opera, se posteriore alla ricezione
dell’autorizzazione della Comunita’ europea.
80. All’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «l’Agenzia del demanio» sono
sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;
b) al secondo periodo, le parole: «l’Agenzia del demanio» sono
sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;
c) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’anticipazione
e’ regolata con prelevamento dall’apposito conto corrente di
tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti».
81. All’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di proprieta’ di Ferrovie
dello Stato S.p.a.» sono inserite le seguenti: «o delle societa’
dalla stessa direttamente o indirettamente controllate»;
b) il terzo periodo e’ soppresso.
82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che
costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni
autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione
medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche’ in occasione degli aggiornamenti periodici del piano
finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della
convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, assicura che tutte le
clausole convenzionali in vigore, nonche’ quelle conseguenti
all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una
convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da
quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione. La
convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione
originaria, nonche’ tutti i relativi atti aggiuntivi, deve
perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell’aggiornamento
periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la
revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la
convenzione unica e’ perfezionata entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in
ogni caso adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle
tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle
stesse in ragione dell’evoluzione del traffico, della dinamica dei
costi nonche’ del tasso di efficienza e qualita’ conseguibile dai
concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilita’ generata in virtu’
dello svolgimento sui sedimi demaniali di attivita’ commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a
impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non
realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per
investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a
fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti,
accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati
economici, finanziari, tecnici e gestionali che le societa’
concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad
ANAS S.p.a. per l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo
nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a.
rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per
l’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonche’
vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l’esercizio, da parte
di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle
modalita’ di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte
dei concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al quale
l’eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori
rientra nel rischio d’impresa del concessionario, salvo i casi di
forza maggiore o di fatto del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per
quanto riguarda l’utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione
dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a
quelli della rete autostradale;
h) l’introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento
delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche
a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della
gravita’ dell’inadempimento;
i) l’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione
del principio di effettivita’ della clausola di decadenza dalla
concessione, nonche’ di maggiore efficienza, efficacia ed
economicita’ del relativo procedimento nel rispetto del principio di
partecipazione e del contraddittorio.
84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto
stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per
l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di
pubblica utilita’ (NARS), le associazioni rappresentative delle
societa’ concessionarie, nonche’ le associazioni di consumatori e di
utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono
sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente
in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla
richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli schemi di
convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono
successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario. Il parere e’ reso entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni
possono essere comunque adottate.
85. All’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma
5 e’ sostituito dai seguenti:
«5. Le societa’ concessionarie autostradali sono soggette ai
seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita’ patrimoniale, come
individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice
negli affidamenti di lavori, forniture servizi e in tale veste
attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) sottoporre all’approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei
bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la
partecipazione alle gare per l’aggiudicazione dei contratti nei
confronti delle societa’, comunque collegate ai concessionari, che
abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa
di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997,
relativa al divieto di partecipazione all’azionariato stabile di
Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori
delle costruzioni e della mobilita’;
e) prevedere nel proprio statuto che l’assunzione della carica di
amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di
onorabilita’, professionalita’ ed indipendenza, ai sensi
dell’articolo 2387 del codice civile e dell’articolo 10 della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara
per l’aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle
infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell’Autorita’ di
cui all’articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. La composizione del consiglio dell’Autorita’ e’
aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il
presidente dell’Autorita’ e’ scelto fra i componenti del consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti
i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte
di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte
al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica».
86. ANAS S.p.a., nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle
notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle
convenzioni di concessione e all’articolo 11, comma 5, della legge
23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente
articolo, nonche’ dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte
dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di
qualita’ riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualita’ riferiti alla singola prestazione da garantire
all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e
dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa
e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra
l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione
svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e
di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonche’ dei
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei
concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e
non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non e’
ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta’
di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza
della concessione;
e) segnala all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato,
con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte
al proprio controllo, nonche’ di quelle che partecipano agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la
sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n.
287.
87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo
aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione
della convenzione di cui al comma 82, dichiari espressamente di non
voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto
previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS
S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attivita’ del
concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in
gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali
garanzie di stabilita’ presso il concessionario subentrante per il
personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da
almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e
le modalita’ per l’esercizio delle eventuali istanze di indennizzo
del concessionario cessato.
88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente
a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di
cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest’ultimo
decade, previa contestazione dell’addebito e nel rispetto del
principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione
ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle
sue attivita’. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga
motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il
concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la
scadenza del termine di cui al comma 82.
89. All’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario comunica al concedente, entro il
30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente,
nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione,
nonche’ una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e
dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le
variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione
espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo
quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo
piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di
ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a
ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le
variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30
settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni,
previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche’ una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine
senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di
approvazione»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
90. Dall’attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
91. All’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «ad una societa’ per azioni al cui
capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l’Istituto
per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «ad una societa’ per azioni al cui
capitale sociale partecipano ANAS S.p.a.. le regioni Sicilia e
Calabria, nonche’ altre societa’ controllate dallo Stato e
amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa’ per azioni e’
altresi’ autorizzata a svolgere all’estero, quale impresa di diritto
comune ed anche attraverso societa’ partecipate, attivita’ di
individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione
di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;
b) il secondo comma e’ abrogato.
92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti
da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine
della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra
la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra societa’
controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a.
possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero
dell’economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in
entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di
opere infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo
in Sicilia e in Calabria».
93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di
addizionalita’, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione
di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a
tutela dell’ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse
sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione
Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione
Calabria. Le modalita’ di utilizzo sono stabilite, per la parte
relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e,
per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con le
regioni Sicilia e Calabria.
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di
dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita’ culturali,
l’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Ordinamento). 1. – Il Ministero si articola in non piu’
di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette
uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario
generale, nonche’ in due uffici dirigenziali generali presso il
Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi
dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni
dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del
Servizio di controllo interno del Ministero.
2. L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del Ministero sono
stabiliti ai sensi dell’articolo 4».
95. L’articolazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente
articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino
all’adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque
in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto
compatibili con l’articolazione del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti:
«dal Segretario generale del Ministero»;
b) all’articolo 7, comma 2, le parole: «del dipartimento per i
beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del
Ministero»;
c) all’articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del
dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite
dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».
97. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo
8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«sei anni».
98. All’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Per l’esercizio di tali funzioni e’ istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita’ del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei
provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della
Direzione generale del turismo che e’ conseguentemente soppressa»;
b) al comma 19-quater, il primo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo sono trasferite le
risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa
derivante dall’attuazione del comma 1, nonche’ le dotazioni
strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del
turismo del Ministero delle attivita’ produttive»;
c) al comma 19-quater, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie
della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche’ delle
risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo».
99. Le modalita’ di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni
caso, essere tali da garantire l’invarianza della spesa da assicurare
anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di
livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni
interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del
sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto
svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento
al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato ad
avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un
contingente di quaranta unita’ nella qualifica di dirigente di
seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
101. Per le finalita’ di cui al comma 100 e’ autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007.
102. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43.
103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonche’
il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi
sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i
beni e le attivita’ culturali, con modalita’ che saranno definite con
decreto interministeriale. E’ affidata ad Arcus S.p.a. la
prosecuzione delle opere di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l’attuale stazione appaltante. Al
fine di cui al precedente periodo, e’ autorizzata la spesa di 7,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita’ culturali.
104. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e, al secondo periodo, la
parola: «2008» e’ sostituita dalla seguente: «2010»;
b) il comma 6 e’ abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attivita’
culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
comune di Bari acquista la proprieta’ dell’intero immobile sede del
predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le
pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.
106. Con uno o piu’ provvedimenti, il prefetto di Bari determina
l’indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente
normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia’
liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione
del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi’, l’immediata
immissione del comune di Bari nel possesso dell’intero immobile, da
trasferire nella proprieta’ comunale ai sensi del comma 105.
107. E’ assegnato al Ministero per i beni e le attivita’ culturali
un contributo di 8 milioni di euro per l’anno 2007 per il
completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli
di Bari.
108. All’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 12 e’ aggiunto il seguente:
«12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri
componenti dei Consigli direttivi nonche’ ai componenti dei Collegi
dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui
al comma 1 dell’articolo 35, spetta un’indennita’ di carica
articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la
partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta
esecutiva, nell’ammontare fissato con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo quanto
disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del
14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio
2001».
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli
ambientali e l’efficienza dei relativi interventi attraverso il
rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni
operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province
autonome, l’assetto organizzativo dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8,
9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’
modificato come segue:
a) l’APAT e’ persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento
autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare,
organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell’Agenzia:
1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell’Agenzia,
nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata
esperienza e professionalita’, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri
oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalita’,
nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di
amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del
presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e
dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura dell’Agenzia ed e’
responsabile dell’attuazione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione; e’ scelto tra persone di comprovata competenza ed
esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del
mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio
di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con il regolamento previsto dall’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ emanato il nuovo
statuto dell’APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative
sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed
in quanto compatibili con le presenti disposizioni;
e) all’attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio dell’APAT, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
110. All’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La Commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di
vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera
quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e
priorita’ dell’attivita’ di vigilanza»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di
cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruita’
dell’attivita’ di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed
obiettivi strategici e priorita’ degli interventi ispettivi e segnala
altresi’ al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli
aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la
maggiore efficacia dell’attivita’ di vigilanza. Per gli adempimenti
di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni
raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni
previdenziali attive di cui al comma 23 dell’articolo 1 della legge
23 agosto 2004, n. 243»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia
di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Nucleo
speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale
dell’Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per
la tutela del lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono
inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni
generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il
secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Alle sedute della
Commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza
puo’, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica
del lavoro illegale, essere altresi’ invitato il Capo della Polizia –
Direttore generale della pubblica sicurezza».
111. All’articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della
Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante
regionale dell’Arma dei carabinieri;»;
b) al comma 4, le parole: «ed il comandante regionale dell’Arma
dei carabinieri» sono soppresse.
112. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Comandante provinciale
della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il Comandante
provinciale dell’Arma dei carabinieri,»;
b) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Alle sedute
del CLES puo’, su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore».
113. L’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Diritto di interpello). – 1. Gli organismi associativi a
rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici
nazionali, nonche’, di propria iniziativa o su segnalazione dei
propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli
nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla
Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti
di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione
generale fornisce i relativi chiarimenti d’intesa con le competenti
Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti
previdenziali.
2. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di cui al comma 1 esclude l’applicazione delle relative sanzioni
penali, amministrative e civili».
114. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale» fino a: «dell’INAIL»
sono sostituite dalle seguenti: «su delibera del consiglio di
amministrazione dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il
Ministero dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla
legge, con il Ministero della salute».
115. All’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170
milioni». Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l’anno 2006,
si provvede con l’utilizzo della somma di pari importo gia’ affluita
all’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all’entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni, all’onere del pagamento di ogni contributo o premio di
previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di
quattro rate mensili anticipate all’interesse di differimento e di
dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del
2,5 per cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla
semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi
ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e
periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina
vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle
provvidenze, anche tenuto conto dell’articolo 20, commi 1 e 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi
di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di
calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del
calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalita’ di istruttoria,
concessione ed erogazione, nonche’ dei controlli da effettuare, anche
attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre
amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle
imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e
qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul
territorio, con particolare riguardo a:
1) occupazione;
2) tutela del prodotto editoriale primario;
3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione
riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica.
118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono
trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni
dall’assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
regolamenti possono essere comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 2,
secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e’ inserita la
dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale
fattispecie.
120. All’articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono
sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla
lettera b) le parole: «al rimborso dell’80 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
121. All’articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto
1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b)
le parole: «al rimborso dell’80 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
122. Il secondo comma dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e’ sostituito dal seguente:
«Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i
cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso,
qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici
testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro
dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu’ di dieci
giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato
ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione
al giorno per almeno cinque giorni alla settimana».
123. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le imprese
di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici
satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito
esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da
societa’ autorizzate ad espletare i predetti servizi.
124. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2006,
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite
dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
b) al comma 9, le parole: «della media» sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite
dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
125. All’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «precedente a
quello» sono soppresse.
126. All’articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge
7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media»
sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30.000 copie di tiratura
media».
127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all’anno
2004 sia stato disposto, in dipendenza dell’applicazione di diverse
modalita’ di calcolo, il recupero di contributi relativi all’anno
2003, non si procede all’ulteriore recupero e si provvede alla
restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall’articolo 1, comma 461,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai
contributi relativi agli anni precedenti.
129. All’articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono
sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali e’
calcolato il contributo».
130. Il comma 458 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla
citata disposizione per l’accesso alle provvidenze di cui
all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, consente l’erogazione dei contributi
relativi all’anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo
anno.
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente
alle convenzioni aggiuntive di cui all’articolo 20, terzo comma,
della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento
dei corrispettivi e’ effettuato nell’anno successivo alla prestazione
dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell’ambito del progetto di
audiovideoteca di cui all’articolo 24, comma 2, del contratto di
servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa
stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico
necessario alla conservazione e alla conversione digitale del
materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio,
del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito
eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, e’ autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l’anno
2006, di 2,2 milioni di euro per l’anno 2007 e di 3 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008 per l’istituzione presso il Ministero per i
beni e le attivita’ culturali del Fondo per il diritto di prestito
pubblico. Il Fondo e’ ripartito dalla Societa’ italiana degli autori
ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi
stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita’
culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
associazioni di categoria interessate. Per l’attivita’ di
ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con
decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, a valere
sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di
Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle
biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e
grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti.
All’articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, le parole: «, al quale non e’ dovuta
alcuna remunerazione» sono soppresse.
133. All’onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per
l’anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2007 e a 3 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000
per l’anno 2006, euro 1,2 milioni per l’anno 2007 ed euro 3 milioni a
decorrere dall’anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per
l’anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2006, utilizzando per l’anno 2007 la proiezione
dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
134. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e
l’editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il
Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di
dieci anni.
136. All’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro
2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle
seguenti: «di euro 50.000,00»;
b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle
seguenti: «a venti volte i»;
c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro
580.000,00»;
d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le
seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate
piu’ di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;» e le
parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;
e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro
2.500.000,00»;
f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro
2.500.000,00»;
g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro
2.500.000,00»;
h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro
580.000,00»;
i) dopo il comma 17 e’ inserito il seguente:
«17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul
pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
137. Al comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Ministero si
articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche’ un incarico dirigenziale ai sensi
dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni». Al comma 8-bis del medesimo
articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: «, il
Ministero dell’universita’ e della ricerca» sono soppresse.
138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della
qualita’ delle attivita’ delle universita’ e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche’
dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e
di incentivazione delle attivita’ di ricerca e di innovazione, e’
costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita’ giuridica di
diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita’ delle attivita’ delle
universita’ e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di
finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato
dal Ministro dell’universita’ e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita’ di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e
degli enti di ricerca;
c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi
statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita’ di
ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita’ di valutazione dell’ANVUR
costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei
finanziamenti statali alle universita’ e agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legg 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, secondo principi
di imparzialita’, professionalita’, trasparenza e pubblicita’ degli
atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo
direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le
relative indennita’.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operativita’
dell’ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall’articolo 5 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di
valutazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 138 a 141,
nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede
utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del
soppresso CNVSU nonche’, per la quota rimanente, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
143. Allo scopo di razionalizzare le attivita’ nel settore della
ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di
ricerca, il Governo e’ autorizzato ad adottare, su proposta del
Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno
o piu’ regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti
pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati
dal Ministero dell’universita’ e della ricerca, disponendo anche lo
scorporo di strutture e l’attribuzione di personalita’ giuridica,
l’accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei
principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1,
lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997. n. 59, e
successive modificazioni.
144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale
termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni
vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.
145. Dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono
derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
146. 11 comma 2-ter dell’articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e’ sostituito dal seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche
a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in
esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a
decorrere dallanno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro della
giustizia, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, l’ordinamento didattico delle Scuole di cui
al comma 1 puo’ essere articolato sulla durata di un anno».
147. All’articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «e’ riconosciuto» sono sostituite
dalle seguenti: «puo’ essere riconosciuto». Le universita’
disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le
abilita’ professionali, certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonche’ le altre conoscenze e abilita’ maturate in
attivita’ formative di livello post-secondario da riconoscere quali
crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo’
essere superiore a sessanta.
148. Per le finalita’ di cui all’articolo 26, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima
disposizione e prevedendo altresi’ idonei interventi di valutazione
da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (CNVSU) sull’attivita’ svolta, anche da parte delle
universita’ e delle istituzioni gia’ abilitate al rilascio dei titoli
accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, non puo’ essere autorizzata l’istituzione di nuove
universita’ telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.
149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di
razionalizzazione dell’uso delle risorse energetiche, gli enti
pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica,
nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla
concorrenza, per l’individuazione di societa’ alle quali affidare
servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati
all’ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell’energia, sia
termica che elettrica.
150. Il corrispettivo delle societa’ assegnatarie del servizio e’
dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza
energetica rilasciati in conseguenza dell’attivita’ svolta.
151. Nell’ambito delle autorita’ nazionali competenti, ai sensi
dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n.
1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l’Ufficio centrale
antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell’economia e delle
finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonche’ le relative
informazioni, in applicahone degli articoli 7 e 8 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409.
152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita’, in
applicazione dell’articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n.
350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del
2001, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze –
Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via
telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti
all’identificazione dei sospetti casi di falsita’, secondo modalita’
stabilite nell’ambito delle rispettive competenze, dalla Banca
d’Italia e dal Ministro dell’economia e delle finanze.
153. Nelle more dell’adozione delle misure di cui al comma 152, i
soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete
metalliche in euro sospette di falsita’ provvedono all’inoltro
all’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e
delle informazioni, secondo le modalita’ di cui alle vigenti
disposizioni.
154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla
applicazione dell’articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in
merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il
potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e
delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per
l’erogazione del credito al consumo, e’ autorizzata la spesa di euro
758.000 per l’anno 2007, di euro 614.000 per l’anno 2008 e di euro
618.000 per l’anno 2009.
155. Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e successive modificazioni, e’ sostituito dai seguenti:
«4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di
specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto,
apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque
non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e’
specificata dall’atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente puo’
ridefinire le finalita’ delle strutture di missione gia’ operanti: in
tale caso si applica l’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato
nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l’azione unitaria di piu’
dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente puo’
istituire con proprio decreto apposite unita’ di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e’ nominato ai sensi
dell’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dall’attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
156. Al comma 22-bis dell’articolo 1 del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «L’Unita’ per la semplificazione e la qualita’ della regolazione
opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato
interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle
politiche di semplificazione e di qualita’ della regolazione di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova
conseguentemente applicazione l’articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e
contenimento degli oneri connessi all’applicazione del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle
disponibilita’ per l’anno 2006 previste dall’articolo 1, comma 261,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il
Dipartimento per l’attuazione del programma di Governo, di una
struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale,
giuridica, economico-finanziaria e amministrativa. di non piu’ di
dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno
funzionamento dell’assetto istituzionale conseguente al predetti
provvedimenti normativi. L’attivita’ della struttura, in quanto
aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve
svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
158. All’articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio
1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri
dell’universita’ e della ricerca e della pubblica istruzione».
159. All’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale
di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, al comma 5-bis,
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui
all’articolo 23, e al comma 6,».
160. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del
presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie,
incluse le Agenzie fiscali.
161. In sede di prima applicazione dell’articolo 19, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed
integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi
ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non
confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti
non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici
dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente
comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso
le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L’eventuale maggiore spesa
derivante dal presente comma e’ compensata riducendo automaticamente
le disponibilita’ del fondo di cui all’articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile,
ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente
sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una
riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i
dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di
seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in
essere.
162. Il comma 309 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e’ abrogato. In via transitoria le nomine degli organi
dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive
modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
163. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della
funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per
il miglioramento della qualita’ dei servizi resi dalla pubblica
amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca
anche linee guida per l’adozione, da parte delle amministrazioni
interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di
sistemi di misurazione della qualita’ dei servizi resi all’utenza.
164. Al comma 2 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione»;
b) il sesto periodo e’ sostituito dal seguente: «Il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette,
senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000».
165. 11 punteggio decurtato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla
patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato
identificato il conducente responsabile della violazione, e’
riattribuito d’ufficio dall’organo di polizia alle cui dipendenze
opera l’agente accertatore, che ne da’ comunicazione in via
telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e
la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti.
Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia’ sostenuti,
perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso
articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui
abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma
del presente comma.
166. All’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione»
sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;
b) il comma 14 e’ sostituito dal seguente:
«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei
casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del
ciclomotore, fatta salva la facolta’ degli enti da cui dipende il
personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di
chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato,
previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale
risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita’ della
confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue
la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione
della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo
del veicolo e’ disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista
dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di
reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI».
167. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, il comma 7 e’ sostituito dal
seguente:
«7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da
conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria
amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per
sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;
quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo
sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e’
disposto per novanta giorni».
168. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, il comma 3 e’ sostituito dal
seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo
del veicolo e’ disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo
e’ affidata al proprietario dello stesso».
169. All’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies e’ sostituito dal
seguente:
«2-sexies. E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i
casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un
conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente
minorenne».
170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi
dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e’ soppresso.
171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano
dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, nonche’ dell’articolo 10 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono
esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il
regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi
dell’articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Fino all’adozione del citato regolamento, l’attivita’ facente capo
agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia’ individuati ai sensi
dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita’ gia’
facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla
contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei
modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento
a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita’ previsionale
di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture. Nella medesima unita’ previsionale di base
confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture
per le attivita’ del Registro italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle
attivita’ gia’ facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese
quelle di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
174. Al fine di garantire la continuita’ delle attivita’ di
interesse pubblico gia’ facenti capo al Registro italiano dighe, fino
al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi
dei commi 170, 171, 172 e 173, e’ nominato un Commissario
straordinario per l’espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti
assegnati all’ente e la prosecuzione degli interventi di messa in
sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro
italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
176. La Consulta degli iscritti, di cui all’articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai
sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono
le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale
fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del
comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
177. All’articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«centottanta giorni».
178. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 14, e dai
commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e
154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l’anno
2006, a 390,5 milioni di euro per l’anno 2007, a 402,3 milioni di
euro per l’anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l’anno 2009 ed a
241,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto,
per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l’anno 2008 e 143,2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, e’ iscritta sul
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
180. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le
relative norme di attuazione.
«Tabella 1
(prevista dallarticolo
2, comma 63)
Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti |
Tariffe: |
a) euro 0 |
fino a 11 kw euro 26; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre |
b) euro 1 |
fino a 11 kw euro 23; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre |
c) euro 2 |
fino a 11 kw euro 21; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre |
d) euro 3 |
fino a 11 kw euro 19,11; per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre |
Tabella 2
(prevista dallarticolo
2, comma 67)
TRIBUTI SPECIALI CATASTALI
N. dordine |
OGGETTO |
Tariffa in Euro |
Note |
1 |
Certificati, copie ed estratti delle risultanze |
||
1.1 |
per ogni certificato, copia o estratto. |
16,00 |
Per i certificati richiesti dai privati |
1.1.1 |
Oltre allimporto dovuto ai sensi particella, per gli estratti e le copie foglio di mappa, per la copia dei quadri vertice o caposaldo, per le copie di punto, per il quale si determinano unità immobiliare, per gli estratti unità immobiliare urbana per |
4,00 |
Il tributo non si applica ai primi quattro |
1.2 |
Per ogni estratto di mappa rilasciato |
16,00 |
Lestratto è utilizzabile |
1.2.1 |
Oltre allimporto dovuto ai sensi |
4,00 |
Il tributo non si applica alle prime quattro |
2 |
Definizione ed introduzione delle volture, |
||
2.1 |
per ogni domanda di voltura; |
55,00 |
Nei territori ove vige il sistema del |
2.2 |
per ogni unità di nuova costruzione |
50,00 |
|
2.3 |
per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 |
65,00 |
|
2.3.1 |
per ogni particella eccedente. |
3,00 |
|
3 |
Attestazione di conformità degli |
||
3.1 |
per ogni estratto di mappa. |
10,00 |
|
3.1.1 |
Oltre allimporto dovuto ai sensi |
4,00 |
Il tributo non si applica alle prime quattro |
Lesenzione
dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata
nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni
di legge.
Per unità
immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia
lunità immobiliare urbana».