Il nuovo Codice deontologico forense

Il Consiglio nazionale forense ha approvato giovedì
scorso il nuovo Codice deontologico per gli avvocati,
al fine di adeguarlo alla legge Bersani sulle
liberalizzazioni (legge 248/2006).

E’ ammessa la possibilità di
pubblicizzare specializzazioni, caratteristiche e prezzi anche
attraverso giornali, tv e radio. Scompaiono i minimi tariffari ed
è ammesso il
patto di quota-lite. E’ abolito infine il divieto di offrire servizi
interdisciplinari attraverso
società. 


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Codice Deontologico Forense

Preambolo

L’avvocato esercita la propria
attività in piena libertà, autonomia ed
indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona,
assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo
all’attuazione dell’ordinamento per i fini della
giustizia.
 
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato
vigila sulla conformità delle leggi ai principi della
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il
diritto alla libertà e sicurezza e
l’inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.
 
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela
di questi valori.

Titolo I
Principi generali

Art. 1 – ­Ambito di applicazione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e
praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti
e nei confronti dei terzi.
 
Art. 2 – Potestà disciplinare.

Spetta agli organi disciplinari la potestà di
infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle
norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e
devono tener conto della reiterazione dei comportamenti
nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive,
che hanno concorso a determinare l’infrazione.
 
Art. 3 – Volontarietà dell’azione.

La responsabilità disciplinare discende dalla
inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta,
anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso
procedimento la sanzione deve essere unica.
 
Art. 4 – Attività all’estero e
attività in Italia dello straniero.

Nell’esercizio di attività
professionali all’estero, che siano consentite dalle
disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene
svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio
dell’attività professionale in Italia, quando
questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
 
ART. 5 – Doveri di probità, dignità e
decoro.

L’avvocato deve ispirare la propria condotta
all’osservanza dei doveri di probità,
dignità e decoro.

I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare
l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo
che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul
fatto commesso.

II. L’avvocato è soggetto a procedimento
disciplinare per fatti anche non riguardanti
l’attività forense quando si riflettano sulla sua
reputazione professionale o compromettano l’immagine della
classe forense.

III. L’avvocato che sia indagato o imputato in un
procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa
di altra parte nello stesso procedimento.

Art. 6 – Doveri di lealtà e correttezza.

L’avvocato deve svolgere la propria
attività professionale con lealtà e correttezza.

I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative
in giudizio con mala fede o colpa grave.

Art. 7 – Dovere di fedeltà.

È dovere dell’avvocato svolgere con
fedeltà la propria attività professionale.

I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari
all’interesse del proprio assistito.
II. L’avvocato deve esercitare la sua attività
anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la
collettività per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

Art. 8 – Dovere
di diligenza.

L’avvocato deve adempiere i propri doveri
professionali con diligenza.

Art. 9 – Dovere
di segretezza e riservatezza.

È dovere, oltre che diritto, primario e
fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto
sull’attività prestata e su tutte le informazioni
che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a
conoscenza in dipendenza del mandato.

I. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e
riservatezza anche nei confronti degli ex‑clienti, sia per
l’attività giudiziale che per
l’attività stragiudiziale.

II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui
che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che
il mandato sia accettato.

III. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto
del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e
a tutte le persone che cooperano nello svolgimento
dell’attività professionale.

IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria:
a. per lo svolgimento delle attività di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito
di un reato di particolare gravità;
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra
avvocato e assistito;
d. in un procedimento concernente le modalità della difesa
degli interessi dell’assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.

Art. 10 – Dovere di indipendenza.

Nell’esercizio
dell’attività professionale l’avvocato
ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la
propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti
la propria sfera personale.

Art. 11– Dovere di difesa.

L’avvocato deve prestare la propria
attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli
organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

I. L’avvocato che venga nominato difensore
d’ufficio deve, quando ciò sia possibile,
comunicare all’assistito che ha facoltà di
scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda
richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve
essere retribuito a norma di legge.

II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta
all’assistito di un compenso per la prestazione di tale
attività.
 
Art. 12 –
Dovere di competenza.

L’avvocato non deve accettare incarichi che
sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
 
I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le
circostanze impeditive alla prestazione
dell’attività richiesta, valutando, per il caso di
controversie di particolare impegno e complessità,
l’opportunità della integrazione della difesa con
altro collega.

II. L’accettazione di un determinato incarico professionale
fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
 
Art. 13 –
Dovere di aggiornamento professionale.

E’ dovere dell’avvocato curare
costantemente la propria preparazione professionale, conservando e
accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei
quali svolga l’attività.

I.L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo
studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo
giuridico e forense.

II.E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di
rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del
Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli
obblighi e i programmi formativi.
 
Art. 14 –
Dovere di verità.

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o
inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un
provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia
diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre
il giudice in errore.

I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente
nel processo prove false. In particolare, il difensore non
può assumere a verbale né introdurre
dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.

II. L’avvocato è tenuto a menzionare i
provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento
richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto
della medesima situazione di fatto.
 
Art. 15 –
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.

L’avvocato deve provvedere regolarmente e
tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi
nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo
carico, secondo le norme vigenti.
 
Art. 16 – Dovere di evitare incompatibilità.

E’ dovere dell’avvocato evitare
situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza
nell’albo, e, comunque, nel dubbio, richiedere il parere del
proprio Consiglio dell’Ordine.

I. L’avvocato non deve porre in essere attività
commerciale o di mediazione.

II. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto
l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di
incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste
siano venute meno.

Art. 17 – Informazioni sull’attività
professionale.

L’avvocato può dare informazioni
sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere
coerenti con la finalità della tutela
dell’affidamento della collettività  e
rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il
rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio
dell’Ordine.

Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a
verità e correttezza e non può avere ad oggetto
notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome
dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione
deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati
della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

I – Sono consentite, a fini non lucrativi,
l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari
di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in
discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di
società o di associazioni di avvocati.

II  – E’ consentita
l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purché il professionista a suo
tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento
in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi

Art. 17 bis –
Modalità dell’informazione.

L’avvocato che intende dare informazione sulla
propria attività professionale deve indicare:

– la denominazione dello studio, con la indicazione dei
nominativi dei professionisti che lo compongono qualora
l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o
societaria;
– il Consiglio dell’Ordine presso il quale
è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
– la sede principale di esercizio, le eventuali sedi
secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo,
numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
– il titolo professionale che consente all’avvocato
straniero l’esercizio in Italia, o che consenta
all’avvocato italiano l’esercizio
all’estero, della professione di avvocato in
conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:
– i titoli accademici;
– i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti
universitari;
– l’abilitazione a esercitare avanti alle
giurisdizioni superiori;
– i settori di esercizio dell’attività
professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di
attività prevalente;
– le lingue conosciute;   
– il logo dello studio;
– gli estremi della polizza assicurativa per la
responsabilità professionale;
– l’eventuale certificazione di qualità
dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una
certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validità e l’indicazione completa del
certificatore e del campo di applicazione della certificazione
ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti
web con domini propri e direttamente riconducibili a sé,
allo studio legale associato o alla società di avvocati alla
quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio
dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in
cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in
esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o
pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner
o pop-up di alcun tipo.

Art. 18 –
Rapporti con la stampa.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio
e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di
discrezione e riservatezza.

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e
nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire
agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte
dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli
altri mezzi di diffusione, è fatto divieto
all’avvocato di enfatizzare la propria capacità
professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare
articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su
altri mezzi di diffusione; è fatto divieto
altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le
esigenze di difesa del cliente.

III. E’ consentito all’avvocato, previo parere
favorevole del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di
tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con
l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche
fisse televisive o radiofoniche.

Art. 19
­– Divieto di accaparramento di clientela.

E’ vietata ogni condotta diretta
all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie
o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

I. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un
altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso
quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

II. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi
per ottenere difese o incarichi.

III. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta
persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli
utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IV. E’ altresì vietato all’avvocato
offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e,
cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico
affare.

Art. 20 –
Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali,
l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od
offensive negli scritti in giudizio e
nell’attività professionale in genere, sia nei
confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle
controparti e dei terzi.

I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle
offese non escludono l’infrazione della regola deontologica

Art. 21 –
Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di
titoli inesistenti.

L’iscrizione all’albo costituisce
presupposto per  l’esercizio
dell’attività giudiziale e stragiudiziale di
assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo
del relativo titolo.

I. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo
professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di
attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

II. Costituisce altresì illecito disciplinare il
comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in qualsiasi
altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non
abilitati o sospesi  l’esercizio abusivo
dell’attività di avvocato o consenta che tali
soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente
al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.

III. L’avvocato può utilizzare il titolo
accademico di professore solo se sia docente universitario di materie
giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la
materia di insegnamento e la facoltà.

IV.L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati
può usare esclusivamente e per esteso il titolo di
“praticante avvocato”, con l’eventuale
indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora
abbia conseguito tale abilitazione.

Titolo II
Rapporti con i colleghi

Art. 22 – Rapporto di colleganza.

L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti
dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e
lealtà.

I. L’avvocato che collabori con altro collega è
tenuto a rispondere con sollecitudine alle  sue richieste di
informativa.

II. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei
confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio
della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto,
tranne che l’avviso possa pregiudicare  il diritto
da tutelare.

III. L’avvocato non può registrare una
conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di
una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti
i presenti.

Art. 23 –
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.

Nell’attività giudiziale
l’avvocato deve ispirare la propria condotta
all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto
possibile il rapporto di colleganza.

I. L’avvocato è tenuto a rispettare la
puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di
incontro con i colleghi.

II. L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o
ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti
pregiudizio per la parte assistita.

III. Il difensore che riceva l’incarico di fiducia
dall’imputato è tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il
diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere
 al pagamento di quanto è dovuto al difensore
d’ufficio per l’attività professionale
eventualmente già svolta.

IV. Nell’esercizio del mandato l’avvocato
può collaborare con i difensori  delle altre parti,
anche scambiando informazioni, atti e documenti,
nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della
legge.

V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore
consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed
informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine
della effettiva condivisione della strategia processuale.

VI. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella
prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere
comunicata al collega avversario.
 
Art. 24 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.

L’avvocato ha il dovere di collaborare con il
Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne
faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità
istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di
verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a
riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense
o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o
interventi collegiali.

I. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare,
pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante
nella formazione del proprio libero convincimento.

II. Qualora il Consiglio dell’Ordine richieda
all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione
ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso
reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto
costituisce illecito disciplinare.

III. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio
dell’Ordine deve adempiere l’incarico con
diligenza, imparzialità e nell’interesse generale.

IV. L’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed eventualmente a
quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o
società professionali e i successivi eventi modificativi,
nonché l’apertura di studi principali, secondari e
anche recapiti professionali.
 
Art. 25 – Rapporti con i collaboratori dello studio.

L’avvocato deve consentire ai propri
collaboratori di migliorare la preparazione professionale,
compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto
ricevuto.
 
Art. 26 –
Rapporti con i praticanti.

L’avvocato è tenuto verso i
praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la
proficuità della pratica forense al fine di consentire
un’adeguata formazione.

I.L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente
di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un
compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.

II. L’avvocato deve attestare la veridicità delle
annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un
adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.

III. È responsabile disciplinarmente l’avvocato
che dia incarico ai praticanti di svolgere attività
difensiva non consentita.

Art. 27 ­– Obbligo di corrispondere con il collega.

L’avvocato non può mettersi in
contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata
direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per
conoscenza al legale avversario.

II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento
dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo
che essa è assistita da un collega, senza informare
quest’ultimo e ottenerne il consenso.

Art. 28 –
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le
lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente
proposte transattive scambiate con i colleghi.

I. E’ producibile la corrispondenza intercorsa
tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa
corrispondenza costituisca attuazione.

II. E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato
che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.

III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito
la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora
venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che
gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi
criteri di riservatezza.

Art. 29 ­– Notizie riguardanti il collega

L’esibizione in giudizio di documenti relativi
alla posizione personale del collega avversario e
l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono
vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso
di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

I. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere
apprezzamenti denigratori sull’attività
professionale di un collega.

Art. 30 –
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

L’avvocato che scelga e incarichi direttamente
altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza
deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte
assistita,  tranne che dimostri di essersi inutilmente
attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere
l’adempimento.

Art. 31 –
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

L’avvocato è tenuto a dare tempestive
istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari,
è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni
dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.

I. L’elezione di domicilio presso altro collega
deve essere preventivamente comunicata e consentita.

II. È fatto divieto all’avvocato corrispondente di
definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza
informare il collega che gli ha affidato l’incarico.

III. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni,
deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli
interessi della parte, informando non appena possibile il collega che
gli ha affidato l’incarico.

Art. 32 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta
con il collega.

L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono
avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi
dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta,
salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti
particolari non conosciuti o sopravvenuti.
 
Art. 33 ­– Sostituzione del collega
nell’attività di difesa.

Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un
giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo
legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega
sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per
l’attività difensiva, perché siano
soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

I. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché
la successione nel mandato avvenga senza danni per
l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi
per facilitargli la prosecuzione della difesa.

Art. 34 – Responsabilità dei collaboratori,
sostituti e associati.

Salvo che il fatto integri un’autonoma
responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non
sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per
incarichi specifici ricevuti.

I. Nel caso di associazione professionale, è
disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli
avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

Titolo III
Rapporti con la parte assistita

Art. 35 – Rapporto di fiducia.

Il rapporto con la parte assistita è fondato
sulla fiducia.

I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o
da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare
l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l’incarico può essere accettato
soltanto con il consenso della parte assistita.

II. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del
mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura
economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano
influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto
nell’art. 45.

Art. 36 – Autonomia del rapporto.

L’avvocato ha l’obbligo di difendere
gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei
limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei
principi deontologici.

I. L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni
inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o
negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

II. L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve
accertare l’identità del cliente e
dell’eventuale suo rappresentante.

III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per
quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di
ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente
esattamente individuato.

IV. L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria
attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente
desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione
illecita.

Art. 37­ – Conflitto di interessi.

L’avvocato ha l’obbligo di astenersi
dal prestare attività professionale quando questa determini
un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca
con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui
l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione
del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero
quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare
ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un
precedente mandato limiti l’indipendenza
dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

II. L’obbligo di astensione opera altresì se le
parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati 
che siano partecipi di  una stessa società di
avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi
locali.

Art. 38 – Inadempimento al mandato.

Costituisce violazione dei doveri professionali, il
mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato
quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli
interessi della parte assistita.

I. Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico
con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a
singole attività processuali deve darne tempestiva e
motivata comunicazione all’autorità procedente
ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti,
è responsabile dell’adempimento
dell’incarico.

Art. 39 ­– Astensione dalle udienze.

L’avvocato ha diritto di partecipare alla
astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in
conformità con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme in vigore.

I. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire
alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.

II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
L’avvocato che aderisca all’astensione non
può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a
proprie specifiche attività, così come
l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi
parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie
attività professionali.

Art. 40 – Obbligo di informazione.

L’avvocato è tenuto ad informare
chiaramente il proprio assistito all’atto
dell’incarico delle caratteristiche e
dell’importanza della controversia o delle
attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi
di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto
altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento
del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta
l’assistito ne faccia richiesta.

I. Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare
la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e
ai costi presumibili del processo.

II. E’ obbligo dell’avvocato comunicare alla parte
assistita la necessità del compimento di determinati atti al
fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli
relativamente agli incarichi in corso di trattazione.

III. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio
assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del
mandato se utile all’interesse di questi.

Art. 41 – Gestione di denaro altrui.

L’avvocato deve comportarsi con
puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto
dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto
per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne
sollecitamente conto.

I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.

II. In caso di deposito fiduciario l’avvocato è
obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.

Art. 42 –
Restituzione di documenti.

L’avvocato è in ogni caso obbligato a
restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla
stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa
ne faccia richiesta.

I. L’avvocato può trattenere copia della
documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando
ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e
non oltre l’avvenuto pagamento.

Art. 43 –
Richiesta di pagamento.

Durante lo svolgimento del rapporto professionale
l’avvocato può chiedere la corresponsione di
anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di
acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla
quantità e complessità delle prestazioni
richieste per lo svolgimento dell’incarico.

I. L’avvocato deve tenere la
contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti
ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota
dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le
prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

II. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all’attività svolta.

III. L’avvocato non può richiedere un compenso
maggiore di quello già indicato, in caso di mancato
spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

IV. L’avvocato non può condizionare al
riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di
prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle
somme riscosse per conto di questa.

Art. 44. – Compensazione.

L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che
gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle
spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche
trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari,
quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti
di somme liquidate in sentenza a carico della controparte  a
titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla
parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una
richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

I. In ogni altro caso, l’avvocato è
tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le
somme riscosse per conto di questa.

Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.

E’ consentito all’avvocato pattuire
con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre
che i compensi siano proporzionati all’attività
svolta.
 
Art. 46 –
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.

L’avvocato può agire giudizialmente
nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie
prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

Art. 47
­– Rinuncia al mandato.

L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.

I. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla
parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve
informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare
la difesa.

II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge
l’avvocato non è responsabile per la mancata
successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle
comunicazioni che dovessero pervenirgli.

III. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve
comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte
assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo
domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale
formalità, fermi restando gli obblighi di legge,
l’avvocato è esonerato da ogni altra
attività, indipendentemente dal fatto che
l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

Titolo  IV
Rapporti con la controparte
I magistrati e i terzi

Art. 48 – Minaccia di azioni alla controparte.

L’intimazione fatta dall’avvocato alla
controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto
comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni,
è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte
delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere;
è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione
quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o
vessatorie.

I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l’avvocato
deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di
fiducia.

II. L’addebito alla controparte di competenze e spese per
l’attività prestata in sede stragiudiziale
è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia
fatta a favore del proprio assistito.

Art. 49 –
Pluralità di azioni nei confronti della controparte.

L’avvocato non deve aggravare con onerose o
plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte
quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela
della parte assistita.
 
Art. 50 –
Richiesta di compenso professionale alla controparte.

È vietato richiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò
sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del
proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I. In particolare è consentito
all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del
proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione
giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
 
Art. 51
­– Assunzione di incarichi contro ex‑clienti.

L’assunzione di un incarico professionale contro
un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un
biennio dalla cessazione del rapporto professionale e 
l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato
in precedenza. In ogni caso è fatto divieto
all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del
rapporto professionale già esaurito.

I. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di
essi, la  propria assistenza in controversie successive tra i
medesimi.

Art. 52 – Rapporti con i testimoni.

L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i
testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o
suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei
modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto
delle disposizioni che seguono.

1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono
tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello
svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la
necessità o l’opportunità di svolgere
investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi
della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle
investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati
compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio,
investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore
può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti
necessari per l’espletamento dell’incarico, anche
nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il
vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati
esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale
sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto,
finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la
rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio
assistito.
6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare
scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni
difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per
l’esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti
interessati di corrispondere compensi o indennità sotto
qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni
difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle
spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di
rivelare il nome dell’assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se
si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno
essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a
rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a
rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone
sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro
procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a
rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo
privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la
disponibilità, informandolo della propria qualità
e della natura dell’atto da compiere, nonché della
possibilità che, ove non sia prestato il consenso,
l’atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere
informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con
invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa,
ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita,
nell’invito è indicata
l’opportunità che comunque un legale sia
consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore,
l’invito è comunicato anche a chi esercita la
potestà dei genitori, con facoltà di intervenire
all’atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare
lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato,
alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni
fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee
ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni
assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica
le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale
alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

Art. 53 –
Rapporti con i magistrati.

I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla
dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche
funzioni.

I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può
discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del
processo senza la presenza del legale avversario.

II. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato
onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e
le norme sulla incompatibilità.

III. L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti
di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati
per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di
sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del
suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.

Art. 54 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.

L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con
arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel
rispetto delle reciproche funzioni.

Art. 55 –
Arbitrato.

L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di
arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a
probità e correttezza e  a vigilare che il
procedimento si svolga con  imparzialità e
indipendenza.

I. L’avvocato non può assumere la funzioni di
arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle
parti.

II. L’avvocato non può accettare la nomina ad
arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro
professionista di lui socio o con lui associato,
ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare alle parti ogni
circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano
incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle
parti  stesse all’espletamento
dell’incarico.

III. L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la
funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto,
nell’accettare l’incarico, l’inesistenza
di ragioni ostative all’assunzione della veste di arbitro o
comunque di relazioni  di tipo professionale, commerciale,
economico, familiare o personale con una delle parti. 
Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il
tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico
solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione.

IV. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi
nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui
riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e
condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
– ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a
conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
–  non deve fornire notizie su questioni attinenti al
procedimento;
– non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente
comunicata a tutte le parti.

Art. 56 –
Rapporti con i terzi.

L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con
correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di
giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in
genere con cui venga in contatto nell’esercizio della
professione.

I. Anche al di fuori dell’esercizio della professione
l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti
interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i
terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri
professionali e nella dignità della professione.

Art. 57 –
Elezioni forensi.

L’avvocato che partecipi, quale candidato o
quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi
dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando
forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità
delle funzioni.

I. E’ vietata ogni forma di propaganda elettorale o di
iniziativa  nella sede di svolgimento delle elezioni e durante
le operazioni di voto.

II. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è
consentita la sola affissione delle liste elettorali  e di
manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 58 – La
testimonianza dell’avvocato.

Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi
dal deporre come testimone su circostanze apprese
nell’esercizio della propria attività
professionale e inerenti al mandato ricevuto.

I. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la
propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

II. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone
dovrà rinunciare al mandato e non potrà
riassumerlo.

Art. 59
­– Obbligo di provvedere all’adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

L’avvocato è tenuto a provvedere
regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi.

I. L’inadempimento ad obbligazioni estranee
all’esercizio della professione assume carattere di illecito
disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia
tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità
dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

Titolo V
Disposizione finale

Art. 60 – Norma di chiusura.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non
limitano l’ambito di applicazione dei principi generali
espressi.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it