Il TAR Catania, sez. IV, con Decreto Presidenziale n. 5 del 19 aprile 2007, ha dato il via alla fase di esecuzione della sentenza n. 679/2007, nello stesso giorno in cui è stata pubblicata la sentenza, e per di più in base ad una procedura accelerata, sviluppatasi all’interno del giudizio di merito, e non a seguito dell’ordinario giudizio di ottemperanza.
Già nel corso del giudizio, con memoria depositata alla Camera di consiglio del 13 aprile 2007, era stata avanzata dai ricorrenti contestuale richiesta di nomina di un Commissario ad acta, motivata dal fatto che non residuava il tempo utile per espletare un eventuale giudizio di ottemperanza, e inoltre basata sull’assunto che in passato gli Organi federali della F.I.G.C. si sono ripetutamente e sistematicamente rifiutati di dare spontanea esecuzione ai provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria, compreso il TAR Catania. L’istanza, tuttavia, è stata ritenuta inammissibile dalla sent. 679/2007 in quanto avrebbe dovuto essere proposta con atto notificato alle controparti.
Ma lo stesso 19 aprile, i ricorrenti hanno depositato un’istanza di nomina debitamente notificata alle parti, e la IV sezione del TAR etneo, con apposito Decreto Presidenziale, l’ha accolta ritenendo che la diffida ad adempiere non costituisca in tali ipotesi un atto necessariamente propedeutico.
Con il detto Decreto, il TAR etneo ha immediatamente nominato ben tre commissari ad acta, già insediatisi rispettivamente a Roma, Catania e Modena (sede designata per la partita Catania – Ascoli), attribuendo loro funzioni e compiti diversi: il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac, Magistrato presso il TAR Lazio “affinché compia tutti gli atti esecutivi necessari per consentire lo svolgimento delle partite casalinghe del Catania presso lo stadio “A. Massimino” di Catania, dando libertà di accesso a tutti gli spettatori, a far data dal 22 aprile prossimo, per l’incontro Catania – Ascoli”; il Cons. Dott. Giuseppe Caruso, Magistrato presso il TAR Calabria, “perché curi tutti gli adempimenti necessari a consentire l’esecuzione della sentenza presso lo stadio di Catania “A. Massimino” a far data dal 22 aprile prossimo per l’incontro Catania – Ascoli”; il Comandante provinciale dei Carabinieri della Provincia di Modena per “l’ipotesi in cui, per inagibilità tecnica dello stadio A. Massimino di Catania, dovuta a una non ancora totale messa a norma ai sensi delle vigenti disposizioni sulla sicurezza pubblica, la partita Catania – Ascoli del 22 aprile 2007 dovesse disputarsi presso lo stadio di Modena, allo scopo di dare piena e completa esecuzione alla sentenza 679 di questo Tribunale, consentendo l’accesso a tutti gli spettatori regolarmente dotati di abbonamento o di biglietto d’ingresso”.
Già oggi, quindi, i Commissari si sono messi all’opera. Il Cons. Caruso ha accertato che lo stadio Massimino di Catania non è agibile per la partita Catania-Ascoli in programma per il 22 aprile, e contestualmente il Cons. Modica ha stabilito di rinviare la medesima partita al 2 maggio, in ogni caso presso lo stadio di Modena, in considerazione del fatto che, in vigenza dell’art. 2 del D.M. 6 giugno 2006 del Ministro dell’Interno, secondo cui i biglietti per i sostenitori della squadra ospite devono essere distribuiti almeno cinque giorni prima della competizione, si dovrebbe disporre l’accesso dei soli sostenitori della squadra del Catania, e ciò determinerebbe una alterazione della regolarità della competizione in quanto: “nelle partite a porte aperte deve assicurarsi l’ordinato accesso dei sostenitori di entrambe le squadre”.
Il Cons, Modica si è comunque riservato ogni eventuale ulteriore decisione, riferendosi evidentemente alla possibilità che nei prossimi giorni lo stadio Massimino possa ritornare agibile.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento del 20 aprile 2007 del Commissario ad acta Carlo Modica de Mohac.
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IL COMMISSARIO AD ACTA
nominato con D.P. n.5 del 19.4.2007
dal Presidente della IV^ Sezione della Sezione Staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
per dare esecuzione alla sentenza n.679/2007 emessa da detta Sezione,
agendo in sostituzione e con i poteri propri della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti, secondo le rispettive competenze
VISTA la sentenza n.679 del 13.4.2007, pubblicata il 19.4.2007, della IV^ Sezione della Sezione Staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (d’ora in poi, per brevità: “TAR Catania”), che ha annullato le sanzioni inflitte alla società Catania (nella specie: squalifica del campo fino al 30.6.2007, obbligo di disputare le gare a porte chiuse e ammenda) dal Giudice Sportivo;
VISTO il Decreto presidenziale n.5, con cui il Presidente della IV Sezione del TAR Catania:
– ha nominato Commissario ad acta il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac, Magistrato presso il TAR Lazio “per dare esecuzione alla sentenza n.679/2007, presso la sede della F.I.G.C. di Roma, Via Allegri, 14 e della Lega Nazionale Professionisti in Milano, Via Rosellini, 4, dotandolo di tutti i poteri necessari all’integrale ed effettivo soddisfacimento dell’interesse sostanziale tutelato in sentenza e in particolare affinché compia tutti gli atti esecutivi necessari per consentire lo svolgimento delle partite casalinghe del Catania presso lo stadio “A. Massimino” di Catania, dando libertà di accesso a tutti gli spettatori, a far data dal 22 aprile prossimo, per l’incontro Catania – Ascoli”;
– ha nominato Commissario ad acta il Cons. Dott. Giuseppe Caruso, Magistrato presso il TAR Calabria, “perché curi tutti gli adempimenti necessari a consentire l’esecuzione della sentenza presso lo stadio di Catania “A. Massimino” a far data dal 22 aprile prossimo per l’incontro Catania – Ascoli”;
– ha nominato Commissario ad acta il Comandante provinciale dei Carabinieri della Provincia di Modena per “l’ipotesi in cui, per inagibilità tecnica dello stadio A. Massimino di Catania, dovuta a una non ancora totale messa a norma ai sensi delle vigenti disposizioni sulla sicurezza pubblica, la partita Catania – Ascoli del 22 aprile 2007 dovesse disputarsi presso lo stadio di Modena, allo scopo di dare piena e completa esecuzione alla sentenza 679 di questo Tribunale, consentendo l’accesso a tutti gli spettatori regolarmente dotati di abbonamento o di biglietto d’ingresso”;
SENTITO il Presidente della F.I.G.C. , Dott. Giancarlo Abete;
SENTITO il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Dott. Antonio Matarrese;
PRESO ATTO che gli stessi hanno rilevato ed eccepito di non aver ricevuto alcuna diffida ad adempiere e che pertanto ritengono non esservi luogo per procedere alla esecuzione mediante commissario;
VISTO, al riguardo, il decreto presidenziale n.5/2007 che ha affrontato la questione e “ritenuto” che la diffida non costituisca un atto necessariamente propedeutico;
RITENUTO necessario, nell’adempimento dei doveri istituzionali connessi con il mandato e con la funzione commissariale, conformarsi all’orientamento espresso nel predetto decreto presidenziale;
UDITI i Presidenti della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti in ordine alla loro disponibilità ad eseguire spontaneamente la sentenza n.679 del 2007; ed avendo avuto risposta negativa (anche in considerazione della loro intenzione di gravarsi avverso la stessa a tutela delle proprie posizioni);
VISTA la nota in data odierna del Commissario ad acta Cons. Giuseppe Caruso, il quale comunica che “giusta quanto rappresentato dal Prefetto di Catania con l’unita nota, lo stadio Massimino di Catania non è agibile per la partita Catania – Ascoli in programma per il 22 c.m.”;
VISTO il comunicato del Sig. Prefetto di Catania che informa che lo Stadio Massimino è tuttora sotto sequestro giudiziario;
RITENUTO, per quanto fin qui rilevato ed accertato che la prossima partita del campionato coinvolgente la squadra del Catania non possa che essere effettuata presso lo stadio di Modena, salve le eventuali ulteriori disposizioni che il Commissario Cons. Giuseppe Caruso adotterà per le successive partite nel caso in cui lo stadio di Catania divenisse, medio tempore, agibile;
VISTO l’art. 2 del DM 6.6.2006 del Ministro dell’Interno (recante “Disposizioni per l’emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi … etc …”), e considerato che esso prescrive che i biglietti per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima della competizione;
CONSIDERATO che la prescrizione secondo cui i biglietti vanno emessi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la partita si riferisce esclusivamente ai biglietti da vendere ai sostenitori della “squadra ospite”, e che nella partita Catania – Ascoli, il cui svolgimento è fissato presso lo stadio di Modena, la squadra del Catania non è “ospite”; sicchè la norma in questione non può essere interpretata ed applicata in pregiudizio dei ricorrenti (sostenitori della squadra del Catania);
CONSIDERATO, tuttavia, che non potrebbe disporsi l’accesso dei soli sostenitori della squadra del Catania, in quanto ciò determinerebbe una alterazione della regolarità della competizione in quanto, nelle partite “a porte aperte” deve comunque assicurarsi l’ordinato accesso dei sostenitori di entrambe le squadre;
RITENUTO, infine, che l’eventuale cambiamento delle sedi delle prossime gare in calendario potrà essere disposto soltanto non appena sarà possibile acquisire ulteriori e più precise notizie in ordine alla data nella quale lo stadio di Catania sarà agibile;
ACQUISITA la disponibilità della Lega Nazionale Professionisti in ordine alla data del 2.5.2007, ore 15,00 per la disputa della gara Catania – Ascoli presso lo Stadio di Modena;
SENTITA, al riguardo, la FIGC la quale, per quanto di propria competenza, nulla eccepisce su tale data;
P. Q. M.
DISPONE che la partita Catania – Ascoli sia disputata il 2.5.2007, alle ore 15,00, presso lo Stadio di Modena, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.2 e 3 del DM 6.6.2005;
TRASMETTE il presente decreto ai Commissari insediati a Catania ed a Modena per ogni ulteriore atto di loro competenza;
si riserva ogni eventuale ulteriore decisione strumentale al corretto adempimento della sentenza n.679/2007.
Roma,
IL COMMISSARIO AD ACTA
CONS. AVV. CARLO MODICA DE MOHAC