Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera g) del d. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi i concorrenti che hanno commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.
La definitività dell’accertamento dell’irregolarità tributaria, consegue o a seguito di una decisione giurisdizionale o a seguito di un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile.
Nel caso di specie, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta l’impresa non era a conoscenza dell’imputazione del debito da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificato alla stessa in data successiva, per cui detto provvedimento non rivestiva carattere di definitività, potendo l’impresa presentare ricorso entro 60 giorni, ovvero procedere, entro 20 giorni, alla sua regolarizzazione.
In definitiva, spetta all’Amministrazione effettuare, anche in contraddittorio con l’impresa, la verifica sull’incontestabilità del provvedimento di accertamento tributario.
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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Deliberazione n. 87 del 29 marzo 2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Comunità Montana del Gargano – servizio di pulizia dei locali costituenti la sede della Comunità Montana del Gargano e di manutenzione delle aiuole a verde ornamentale di pertinenza.
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato in fatto
In data 16 febbraio 2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale la Stazione Appaltante rappresenta la controversia insorta con un concorrente in sede di verifica delle dichiarazioni a corredo dell’offerta. In tale fase, infatti, l’Agenzia delle Entrate di Foggia ha comunicato che in data 4.1.2007 l’impresa ha presentato richiesta di rateizzazione del debito di € 5.000,00, richiesta accolta in considerazione dell’esiguità dello stesso. La dichiarazione presentata dall’impresa alla scadenza dell’offerta (12 ottobre 2006), invece, specificava di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse.
A riscontro dell’istruttoria procedimentale, l’impresa A.ME.F. Multiservice s.r.l. ha rappresentato che ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera g) del d. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi i concorrenti che hanno commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che ha ricevuto comunicazione del provvedimento di contestazione del debito in data 11.12.2006, successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte: in detto provvedimento, datato 23.11.2006, si assegnava il termine di venti giorni per regolarizzare, decorso il quale si sarebbe proceduto al fermo amministrativo del veicolo di proprietà dell’impresa.
A parere dell’impresa, solo decorso detto termine di venti giorni, la violazione sarebbe stata definitivamente accertata.
Ritenuto in diritto
Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera g) del d. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi i concorrenti che hanno commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.
La definitività dell’accertamento dell’irregolarità tributaria, consegue o a seguito di una decisione giurisdizionale o a seguito di un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile.
Nel caso di specie, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta l’impresa non era a conoscenza dell’imputazione del debito da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificato alla stessa in data successiva.
Detto provvedimento non rivestiva carattere di definitività, potendo l’impresa presentare ricorso entro 60 giorni, ovvero procedere, entro 20 giorni, alla sua regolarizzazione.
Come specificato nella deliberazione n. 28/2007, l’Amministrazione deve effettuare, anche in contraddittorio con l’impresa, la verifica sull’incontestabilità del provvedimento di accertamento tributario.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene che a carico dell’impresa A.ME.F. Multiservice s.r.l. non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera g) del d. Lgs. n. 163/2006.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Giuseppe Brienza
Alfonso M. Rossi Brigante
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 marzo 2007