Il Decreto del Ministro su debiti e crediti


Il decreto ministeriale del 22 maggio scorso sulle
modalità di recupero dei debiti formativi reca in allegato
le nuove tabelle di ripartizione del punteggio di credito scolastico.

La nuova legge sull’esame di Stato ha modificato il punteggio del
credito scolastico, portandone il massimo da 20 a 25 punti, per
valorizzare la carriera scolastica dello studente.

I cinque punti di maggiorazione, tolti a quelli del colloquio, che
passa da 35 a 30, sono stati distribuiti negli ultimi tre anni del
percorso scolastico, rispettando le fasce corrispondenti alla media dei
voti riportati dallo studente nello scrutinio finale. 
Un maggiore aumento di punti
è stato attribuito alla fascia corrispondente alla media dei
voti da 8 a 10.



I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate
al decreto si attribuiscono da questo anno scolastico 2006-2007 agli
studenti che frequentano la terzultima classe.
Nell’anno scolastico 2007-2008
si applicheranno agli alunni delle penultime classi e nel 2008-2009 a
quelli dell’ultimo anno.

. . . . . . . . .


Ministero
della Pubblica Istruzione

Dipartimento
per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici


Decreto Ministeriale
22 maggio 2007 n.
42

Modalità di attribuzione del credito
scolastico e di recupero
dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.


Il Ministro della Pubblica Istruzione;

Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.
297, art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di
recupero conseguenti all’abolizione degli esami di riparazione e di
seconda sessione;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia
di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la
scuola e le università”, che sostituisce gli articoli 2, 3 e
4 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l’art. 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n.
323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge
11-1-2007, n. 1;
Considerata la necessità di definire, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, e
dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le
modalità di
recupero dei debiti formativi;

Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione
del punteggio
da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell’art. 1, capoverso
art. 3, comma 6, e dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007,
n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al
D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1988 e previste dall’art. 11 del medesimo
DPR n. 323;

Decreta




Art.
1


Attribuzione del credito
scolastico
  1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione,
    rispettivamente,
    dell’anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente
    all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad
    applicarsi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007,
    n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
    medesima legge.
  2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle
    tabelle
    allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si
    applicano a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007 nei confronti
    degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell’anno scolastico
    2007/2008 l’applicazione si estenderà agli alunni delle
    penultime
    classi e nell’anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche
    quelli delle
    ultime classi.
  3. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai fini
    dell’ammissione
    all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale
    gli alunni che conseguono la media del “sei”.
  4. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall’anno
    scolastico
    2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo
    di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso
    di credito
    formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio
    conseguibile dai
    candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere
    di 1 punto.


Art.
2
Recupero dei debiti formativi
  1. Il nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui
    all’art. 1
    della legge 11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall’anno
    scolastico 2006/2007 nei riguardi degli studenti frequentanti la
    terzultima classe, secondo le modalità definite nel
    successivo art. 3.
  2. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione,
    rispettivamente,
    degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti
    formativi, continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 3 , comma 1,
    della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di
    entrata in vigore della medesima legge.

Art.
3


Modalità di
recupero dei debiti formativi
  1. Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell’art.
    193-bis, comma
    3, del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
    297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le
    motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe,
    nonché un
    dettagliato resoconto sulle carenze dell’alunno, indicando anche i voti
    proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle
    discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza.
    Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che,
    ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, gli alunni debbono comunque
    saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
  2. Di norma, l’alunno salda il debito formativo nel corso
    dell’anno
    scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo
    è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze
    residue o di
    particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento
    del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale
    del penultimo anno, può decidere di concedere all’alunno la
    possibilità
    di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso
    dell’ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione
    assunta di promuovere alla classe terminale l’alunno che non abbia
    saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe,
    specialmente nel caso in cui l’alunno medesimo sia promosso con debito
    formativo relativo anche alla penultima classe.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei
    confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito
    formativo nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2006/2007 e
    vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello
    scrutinio finale dell’anno scolastico 2007/2008.
  4. Nello scrutinio del primo trimestre o del primo
    quadrimestre
    dell’anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli
    alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi
    quelli contratti nel 1. terzultimo anno ed eventualmente non saldati
    entro il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi non
    saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati,
    prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune
    pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il
    dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le rispettive
    famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli
    interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.
  5. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell’ultimo
    anno di
    corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede
    alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al
    terzultimo anno.
  6. Il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe
    all’inizio
    dell’anno scolastico programmano criteri, tempi e modalità
    per
    l’attivazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei
    debiti formativi, definendo altresì modalità di
    informativa alla
    famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine all’andamento e agli
    esiti delle attività di recupero.
  7. Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e
    professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o
    laboratoriale, può avvenire anche all’interno di “laboratori
    didattici”
    attivati in collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro e gli
    Enti locali.
  8. Al fine di prevenire l’insuccesso scolastico e di ridurre
    gli
    interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli
    di classe, in sede di programmazione educativa e didattica,
    predispongono attività di sostegno da svolgersi nel corso
    dello stesso
    anno scolastico nel quale l’alunno evidenzia carenze di preparazione in
    una o più discipline.
  9. I Consigli di classe, a conclusione degli interventi di
    recupero,
    procedono ad accertare se i debiti rilevati siano stati saldati. Di
    tale accertamento è data idonea e tempestiva informazione
    sia agli
    alunni che alle famiglie.

Art.
4
Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi
  1. Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati
    al
    recupero dei debiti formativi può essere adottata anche
    un’articolazione diversa da quella per classe, che tenga
    però conto
    degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dai singoli
    alunni.
  2. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica
    ed
    organizzativa, possono attivare gli interventi di cui al comma 1 anche
    a partire dal termine delle lezioni dell’anno scolastico nel quale il
    debito è stato rilevato.
  3. Le istituzioni scolastiche possono individuare anche
    modalità
    diverse ed innovative di attività di recupero, che prevedano
    collaborazioni esterne, al fine di garantire nelle scelte la
    centralità
    dei bisogni formativi dello studente.

Art.
5


Risorse finanziarie
  1. Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei
    docenti, con
    propria delibera, approva annualmente un piano di
    fattibilità degli
    interventi di recupero, anche sulla base della consistenza delle
    risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto, comprese le
    erogazioni liberali di cui all’art. 13 del decreto legge 31 gennaio
    2007, n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre
    eventuali risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3
    del precedente articolo.
  2. I criteri per la utilizzazione del personale docente e non
    docente
    da impiegare nelle attività di recupero sono definiti in
    sede di
    contrattazione di istituto.

IL MINISTRO
Fioroni

TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R.
23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

Media dei voti

Credito scolastico (Punti)

 

I anno

II anno

III anno

M = 6

3-4

3-4

4-5

6 < M ≤ 7

4-5

4-5

5-6

7 < M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤ 10

6-8

6-8

7-9

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio
finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire
nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione,
oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari ed integrative ed
eventuali
crediti formativi. All’alunno che è stato promosso alla
penultima
classe o all’ultima classe del corso di studi con un debito formativo,
va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di
oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito
formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare
in sede di
scrutinio finale dell’anno scolastico successivo il punteggio minimo
assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui
appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano
saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel
terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito
scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano
saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo
anno di corso non sono ammessi a sostenere l’esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è
rappresentato dal
voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio
al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).


TABELLA B
(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 7 del D.P.R.
23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Esami di idoneità

Media dei voti inseguiti in esami
di idoneità

Credito scolastico (Punti)

M = 6

3

6 < M ≤ 7

4-5

7 < M ≤ 8

5-6

8 < M ≤ 10

6-8

NOTA
– M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di
idoneità. Il
punteggio, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione
indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami
di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione.
Esso va
espresso in numero intero. Per quanto concerne l’ultimo anno il
punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il
penultimo anno.


TABELLA C
(sostituisce la tabella prevista dall’art. 11, comma 8 del D.P.R. 23
luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Prove preliminari

 Media dei voti delle
prove preliminari

Credito scolastico (Punti)

M = 6

3

6 < M ≤ 7

4-5

7 < M ≤ 8

5-6

8 < M ≤ 10

6-8

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove
preliminari. Il punteggio, da attribuire nell’ambito delle bande di
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o
per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3
anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

Redazione

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