L’ordinanza del Tar Catania che ha ammesso con riserva il PRI

Il PRI, assistito dagli studi Cariola e Giurdanella, con l’ordinanza che si riporta integralmente, è stato ammesso con riserva alla competizione elettorale, da cui era stato in un primo momento escluso per non aver depositato le firme di presentazione negli appositi moduli.

Il Tar ha osservato, in via preliminare, che è ammissibile il ricorso immediato contro i provvedimenti di esclusione di una lista dalla competizione elettorale, non dovendosi a tal fine attendere la proclamazione degli eletti.

Nel merito, per procedere alla esclusione senza regolarizzazione della lista è necessaria l’assenza delle sottoscrizioni, non tanto il dubbio sulla loro riconducibilità alla lista, che può invece essere risolto mediante l’uso dei poteri di regolarizzazione.

Ed invero, le cause di esclusione previste dalle norme in materia elettorale debbono ritenersi tassative, in quanto derogatorie del principio generale di massima partecipazione, riferibile agli elettori e ai candidati, al procedimento elettorale, che costituisce espressione dei diritti fondamentali previsti dagli art. 48 e 51 della Costituzione.

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TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, I sezione

Ordinanza 10 maggio 2007 numero 570

(presidente Zingales, estensore Gatto Costantino)

sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato – in via giurisdizionale – col ricorso 934/2007 proposto da: Calvo Biagio e La Terra Rita, rappresentati e difesi da Cariola avv. Agatino e Giurdanella avv. Carmelo con domicilio eletto in Catania via E. Pantano 118 presso lo studio del primo

contro l’Ufficio elettorale circoscrizionale di Ragusa, rappresentato e difeso da: Avvocatura Distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Catania presso la sua sede
Provincia Regionale di Ragusa in persona del Presidente pro tempore, non costituita
e nei confronti di: Barone Giuseppe, Roccuzzo Paolo, Amato Angela, rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Scuderi e dall’Avv. Giovanni Maina, elettivamente domiciliati in Catania, via V. Giuffrida 37, presso lo studio del primo;
Ferrara Pasquale, Di Natale Giuseppe, Caldarera Giuseppe, Antonci Giovanni Francesco, Coco Mario, Agosta Giuseppe, Bellassai Rosario, Dimartino Marco, Battaglia Biagio, La Penna Rosario, Guerrieri Pietro, Tavolino Maria L., Di Prima Ezechiele, Bellone Giovanni, Distefano Giuseppe, Bocchieri Salvatore, Di Giacomo Giovanni, Baldanza Antonino, Battaglia Salvatore, Camilleri Andrea, Bocchieri Sebastiano, Storace Barbara, Schembari Alberto, La Mesa Sebastiano, Corallo Francesco, Di Pasquale Giuseppe, Licita Giorgio, Blandino Salvatore, Bugio Rosario, Cugnata Giovanni, Occhipinti Giovanni, non costituiti

per 1’annullamento del verbale dell’Ufficio circoscrizionale Elettorale presso il Tribunale di Ragusa del 21 aprile 2007 e del relativo provvedimento di eliminazione della lista PRI Partito Repubblicano Italiano dalla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio della Provincia Regionale di Ragusa, indetta per i giorni 13-14 maggio 2007 e di ogni altro atto connesso, ivi compresa, ove occorra, la nota del medesimo ufficio del 20 aprile 2007;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura di Stato e di Barone Giuseppe, Roccuzzo Paolo, Amato Angela,
Udito nella Camera di Consiglio del 10 Maggio 2007 il relatore Ref. Salvatore Gatto Costantino
Uditi gli avvocati come da verbale;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visto l’art 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni;

Visto il D.P. nr. 548/07, del 3 maggio 2007, con cui è stata concessa la misura cautelare prevista dall’art. 21 comma IX della 1. 1034/71 ed è stata pertanto ammessa con riserva la lista elettorale del PRI alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Ragusa;

Ritenuto ai fini del presente giudizio cautelare che – disattendendo l’orientamento contrario espresso dalla sentenza dell’ A.P. nr. 10/2005 – è ammissibile il ricorso immediato contro i provvedimenti di esclusione della lista dalla competizione elettorale, a norma dell’art. 83/11 del DPR 570/1960 il quale disciplina solamente il termine finale per la proposizione di esso, determinandolo in trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, ma non dispone nulla in ordine alla decorrenza iniziale di tale termine che, pertanto, secondo le regole processuali generali, ha inizio dalla conoscenza dell’atto lesivo (cfr. TAR Catania, I, 28 novembre 2006 nr. 2380, con particolare riferimento alle pagg. 94 e ss. e Consiglio di Stato, V, 16 maggio 2006, n. 2368 ivi citata);

Ritenuto, che il provvedimento impugnato è illegittimo per le ragioni esposte in ricorso al secondo capo di censura, perché la CEC, escludendo la lista per irregolarità nella presentazione delle sottoscrizioni in quanto registrate in “moduli privi del contrassegno della lista e dell’elenco dei candidati in violazione dell’art. 11 lett. “e” 1. r. 9.5.1969 n. 14″, ha agito in violazione dell’art. 12 della medesima legge reg.le nr. 14/1969;

Ritenuto più precisamente, che la CEC ha errato nel non fare uso del proprio potere di “invito alla regolarizzazione previsto ” dalla disposizione sopra citata al comma 1 bis “nella ipotesi di irregolarità formali ed addirittura di mancanza di documenti e dichiarazioni come prescritti” (cfr. TAR Catania, II, 7 novembre 2003 nr. 1854; cfr. anche TAR Catania, II, 06 aprile 2001 nr. 812 e 25 luglio 2003, nr. 1203);

Ritenuto, infatti, che “Le cause di esclusione previste dalle norme in materia elettorale debbono ritenersi tassative, in quanto derogatorie del principio generale di massima partecipazione, riferibile agli elettori e ai candidati, al procedimento elettorale, che costituisce espressione dei diritti fondamentali previsti dagli art. 48 e 51, cost.” (TAR Catania, II, 1854/2003 cit. ) ;

Ritenuto che la disposizione di cui all’art. 12 della L.R. 14/1969 si articola, per quanto qui di interesse, in due parti, ossia il comma 1 ed il comma 1 bis, di cui il primo contempla le fattispecie tipiche di adempimenti che sono demandati alla CEC e,

tra questi, quando sussistono casi sostanziali di inammissibilità delle liste o dei candidati, il legislatore ne prevede anche direttamente la sanzione espressa (ad es. la riduzione del numero dei candidati consiglieri al massimo previsto con la eliminazione degli eccedenti mediante cancellazione degli ultimi, in ordine di lista; la esclusione dei candidati che risultino in altre liste; e simili);

Ritenuto che la seconda parte dell’art. 12 cit. contenuta al comma I bis, come introdotto dalla L.R. 26/93, contempla a sua volta una norma di chiusura, che è tale da doversi applicare a tutte le fattispecie per le quali il precedente comma 1 non prevede o contempla sanzioni espresse di esclusione;

Ritenuto che, infatti, il predetto comma I bis prevede che si procede all’invito alla regolarizzazione in due ipotesi distinte, ossia nel caso di “vizio formale” e nel caso di “mancanza di documenti o dichiarazioni come prescritti” (quest’ultimo aggettivo, con l’uso del plurale maschile è evidentemente riferito ad entrambe le fattispecie di documenti e dichiarazioni) ;

Ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. “a” , la fattispecie all’odierno esame del Collegio non può essere considerata come un caso di mancata sottoscrizione della lista, perché, sostanzialmente, le firme sussistono e sono state depositate nei termini, mentre ciò che manca è solo l’utilizzo dell’apposito modello contenente il simbolo, il collegamento e l’elenco dei candidati (quindi si tratta di una dichiarazione difforme da come “prescritto”) la cui previsione all’art. 11 lett. “e” si giustifica allo scopo di consentire la agevole verifica della effettiva volontà degli elettori di sottoscrivere la lista delle candidature ed accertarne la riferibilità ad essa;

Ritenuto quindi, che ai fini della citata disposizione per procedere alla esclusione senza regolarizzazione della lista è necessaria “1”assenza” delle sottoscrizioni, non tanto il “dubbio” sulla loro riconducibilità alla lista, che può invece essere risolto mediante l’uso dei poteri di regolarizzazione di cui all’art. 12 comma I bis 1. 14/69;

Ritenuto infatti, che in proposito sussistono elementi precisi a favore della sussistenza della volontà dei sottoscrittori di presentare la lista, elementi che impongono alla CEC l’uso dei poteri di integrazione, ossia, in primo luogo, la contestualità della sottoscrizione (attestata, con prova fino a querela di falso, dal pubblico ufficiale all’atto dell’autentica), la quale implica necessariamente che tutti i sottoscrittori erano presenti insieme al momento della redazione del documento del quale il primo foglio contiene gli elementi essenziali della candidatura, ed il fatto che all’autentica ha proceduto il medesimo pubblico ufficiale, che è anche consigliere provinciale uscente del partito che propone la lista nonché candidato egli stesso, cosa questa che rende verosimile (a dispetto di inaccettabili formalismi) secondo un criterio di ragionevolezza, la consapevolezza dei sottoscrittori della composizione della lista e del collegamento; Ritenuto che, pertanto, alla luce di queste circostanze, non è possibile considerare la lista, così come presentata, come un caso di mancanza di sottoscrizione rilevante ai fini dell’art. 12 comma 1 L.R. 14/69, dovendosi, correlativamente, applicare la fattispecie dell’art. 12 comma Ibis, con riferimento alla ipotesi di “mancanza di documenti o dichiarazioni come prescritti”;

Ritenuto che la regolarizzazione è, in atto, oltre che giuridicamente, anche sostanzialmente e praticamente possibile, perché i ricorrenti hanno comprovato di avere già provveduto alla produzione della lista dei sottoscrittori sui moduli contrassegnati a norma dell’art. 11 1. 14/69, asseritamente composta dalle medesime firme degli originari sottoscrittori, che hanno depositato in giudizio durante la odierna camera di consiglio;

Ritenuto che, pertanto, è possibile assicurare in tempi brevi la regolarizzazione della presentazione della lista, senza pregiudizio alcuno per la ottimale organizzazione del procedimento elettorale in corso;

Ritenuto che sussiste con palese evidenza il danno grave ed irreparabile, che deriverebbe ai ricorrenti dalla mancata partecipazione alle competizioni elettorali, non risarcibile in sede di merito e neppure con la ripetizione delle consultazioni elettorali;

Ritenuto dunque, che va accolta la domanda cautelare, a conferma degli effetti del DP nr. 548/07, ordinando alla Commissione Elettorale di pronunciarsi, sulla scorta della documentazione versata agli atti del presente giudizio, sulla istanza di regolarizzazione della presentazione della lista, a norma dell’art. 12 comma 1 bis della legge reg.le nr. 14/1969; e ciò entro il termine improrogabile di 24 ore decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, che avverrà a cura della Segreteria a mezzo fax, ai sensi dell’art. 12 della 1. 205/2000, e 151 c.p.c, e con facoltà per le parti ricorrenti di ritirare presso la Segreteria del TAR Catania sez. I gli atti depositati alla odierna e.e. (lista dei sottoscrittori) ove fosse unico originale e previa fotocopiatura da parte della Segreteria che terrà nel fascicolo le relative copie;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania, prima sezione, confermando gli effetti del D.P. nr. 548/07,

Accoglie

la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe e per l’effetto

Ordina

alla Commissione Elettorale di pronunciarsi sulla regolarizzazione della presentazione della lista, con le modalità e nel termine indicati in parte motiva. Alle spese anche per la presente fase cautelare si provvedere in sede di merito. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvedere contestualmente alla pubblicazione a darne immediata comunicazione alle parti, avvalendosi, stante l’estrema urgenza, dell’uso del fax, a mente dell’art. 12 della 1. 205/2000 e 151 c.p.c.

Catania, lì 10 05 2007

Redazione

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