Le regole applicabili alle comunicazioni ex art.77 Codice Contratti

L’art. 77 disciplina “tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici”.

La stazione appaltante sceglie il mezzo o i mezzi di comunicazione e ne fa espressa menzione nel bando o nell’invito alla procedura.

I sistemi possibili sono la posta, il fax, la via elettronica, il telefono, o una combinazione di tali mezzi. La regola da seguire, a tutela della par condicio, è che il mezzo di comunicazione scelto sia “comunemente disponibile”, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

Ha carattere discriminatorio, ad esempio, il ricorso a comunicazioni per via elettronica, le cui caratteristiche tecniche non siano comunemente disponibili al pubblico o compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione “generalmente in uso”.

E’ poi stabilito, a tutela della segretezza, che “le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni siano realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione”.

E’ possibile prevedere, nel rispetto del superiore principio di riservatezza, la presentazione a mani delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l’ufficio indicato nel bando o nell’invito. Deve tuttavia trattarsi di una modalità di presentazione “non esclusiva”.

Le domande di partecipazione possono essere presentate, “a scelta dell’operatore economico”, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax.

Possono essere presentate per via elettronica solo se espressamente consentito dalle stazioni appaltanti.

Per le domande di partecipazione presentate per telefono, è richiesta la loro conferma, prima della scadenza del termine, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax.

Le stazioni appaltanti possono infine richiedere, nel bando, che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica e prevedere il relativo termine.

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Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

(…)

Articolo 77
Regole applicabili alle comunicazioni

(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l’ufficio indicato nel bando o nell’invito.

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso. (…)

(…)

7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell’operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

Redazione

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