E’ ormai immminente il varo del regolamento di attuazione del Codice Contratti, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 163/2006.
L’art. 5 (Regolamento e capitolati) del Codice de Lise prevede, al primo comma, che:
"Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali".
Il regolamento disciplinerà pure la formazione dei contratti pubblici di "ogni altra amministrazione o soggetto equiparato", ma limitatamente agli aspetti di competenza esclusiva statale, perchè attinenti la tutela della concorrenza.
Si tratta della disciplina attinente, tra l’altro, alla qualificazione e selezione dei concorrenti, secondo quanto previsto dall’articolo 4 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome), al terzo comma 3:
"Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso …"