La relazione tecnica al secondo decreto correttivo

Schema di decreto legislativo contenente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo correttivo è adottato in forza delle previsioni contenute nell’art. 25, comma 3, della legge n. 62 del 2005, che consente di ricorrere a decreti legislativi correttivi nel rispetto della medesima procedura e con l’osservanza degli stessi criteri direttivi.

Le disposizioni in esame, in particolare, sono volte ad intervenire nel merito di alcuni istituti già oggetto di sospensione degli effetti in precedenza, per riportare correzioni o modificazioni volte ad adeguarne la disciplina alle priorità di carattere comunitario o istituzionale alle quali comunque la normativa in argomento deve uniformarsi.

Così vengono limitate talune ipotesi di ricorso alla procedura negoziata con bando (art. 1, n. 1), ovvero viene esclusa la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza bando per le ipotesi di ripetizione di lavori analoghi (n. 2).

Analogamente, per gli accordi quadro è prevista la possibilità di ricorrere a tale istituto per i lavori connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate (n. 4).

Per altri istituti di maggiore novità nel panorama istituzionale italiano, invece, quali dialogo competitivo o appalto integrato, come configurato in chiave comunitaria, invece, la concreta applicazione viene saldata alla data di entrata in vigore del regolamento, in grado di introdurre prescrizioni di maggiore dettaglio per una più sicura e corretta applicazione degli istituti (nn. 3 e 8).

Parallelamente, per il dialogo competitivo, si prevede il previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici circa il ricorso alla predetta procedura, proprio in funzione di ausilio di molte stazioni appaltanti circa la concreta identificazione dei presupposti richiesti per la attivazione del predetto istituto (n. 3).

Tutte le disposizioni indicate non hanno riflessi finanziari.

Infatti, intervengono limitatamente alla disciplina di dettaglio di taluni istituti la cui introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale (con il d. lgs. n. 163/06) non è stata accompagnata da alcun riflesso finanziario di sorta, né di segno positivo, né negativo.

A riprova di tanto, basti considerare la relazione tecnica allegata al citato d. lgs. n. 163/06 che non fa menzione di alcuna delle disposizioni sopra citate.
Né (con riferimento specifico a quanto previsto nel n. 8 dell’art. 1) possono ipotizzarsi effetti riflessi di carattere finanziario connessi con le disposizioni che fissano un nuovo termine di efficacia in quanto si tratta comunque sempre di istituti a carattere facoltativo per le amministrazioni.

Neppure possono ipotizzarsi diseconomie di carattere amministrativo o ipotetici effetti negativi in sede contenziosa.

Infatti, già l’art. 1-octies, comma 2, del decreto legge n. 173/06, convertito con modificazioni dalla legge n. 228 del 2006, sancisce il principio secondo il quale tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture proseguono sino al termine applicando unicamente (e per intero) la disciplina vigente alla data in cui hanno avuto formalmente inizio (che corrisponde alla data in cui i bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla data di invio degli inviti a presentare le offerte).

Pertanto, ciascun procedimento al momento in cui è avviato consente sempre di conoscere con certezza la disciplina allo stesso applicabile sino alla sua conclusione, senza alcun pericolo di sopravvenuta introduzione di disposizioni diverse, che possano – per ipotesi – imporre la rinnovazione di talune fasi del procedimento, o considerare non più utili altre già concluse.

Le ulteriori disposizioni dell’art. 1 hanno valenza meramente procedurale.

L’articolo 2 dello schema di provvedimento apporta alcune modificazioni al d.lgs. n. 163/06, volte ad assicurare condizioni di maggiore trasparenza e limpida concorrenzialità, senza oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatici (modificazioni agli articoli 36 e 37, 142, 144 e 145), ovvero a finalità di mero coordinamento formale.

In particolare, si segnala la correzione all’art. 84, comma 3, che, senza oneri per le amministrazioni interessate, consente anche alle stazioni appaltanti di minori dimensioni amministrative di potere fare fronte efficacemente alle penetranti funzioni richieste con il codice, facendo appello al personale comunque in servizio presso le medesime.

Con l’articolo 3 del provvedimento si apportano alcune correzioni al d. lgs. n. 163/06 determinate da esigenze di controllo sull’attività degli organismi di attestazione, consentendo di contrastare il rilascio di attestazioni non veritiere.

A tal fine si prevede la qualifica – ai soli fini penali – dell’attività svolta dalle SOA in termini di natura pubblicistica. Conseguentemente, in capo alle stesse sorge un preciso dovere giuridico, prima del rilascio delle attestazioni, di verificare tutti i requisiti dell’impresa richiedente l’attestazione stessa, cui conseguono, in caso di falsità della relativa attestazione, le conseguenze di cui agli articoli 476 e ss. del codice penale.

Pertanto anche in questo caso le disposizioni risultano prive di effetti finanziari.

L’art. 4, coerentemente a quanto già previsto dall’art. 254 del d. lgs. n. 163/06 al quale direttamente si connettono le disposizioni correttive ed integrative esposte, garantisce la necessità di assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento.

Redazione

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