E’ stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.
33 del 18 giugno 2007 la circolare regionale relativa ai
contenuti innovativi introdotti dalla Legge Regionale numero 3
del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei Lavori Pubblici, dei servizi e
delle forniture in Campania”.
Di seguito, il testo della Circolare.
. . . . . .
Regione
Campania
Circolare
–
Legge
regionale n. 3/07 “Disciplina dei lavori pubblici, dei
servizi e
delle forniture in Campania”. Il contenuto innovativo.
(Bollettino
ufficiale della Regione Campania – n. 33 del 18 giugno 2007)
Premessa
I
cambiamenti intervenuti da qualche anno nell’Assessorato ai Lavori
Pubblici sono stati numerosi e
significativi, tanto da determinare un panorama del tutto diverso
rispetto a qualche anno addietro contraddistinto
da una lenta capacità di spesa e da una stagnazione dei
fondi.
Da
qualche anno sono stati infatti riattivati procedimenti, definiti
processi produttivi complessi, decuplicata
ed orientata la capacità di spesa dell’Assessorato ai Lavori
Pubblici verso obiettivi capaci di
generare valore.
Ne
sono un esempio:
–
i
fondi per i
parcheggi;
–
i
fondi per
l’edilizia demaniale;
–
i fondi per la
segnaletica e per la sicurezza sulla viabilità regionale,
per
la sicurezza nelle gallerie e per
le aree in frana sulla rete del demanio regionale;
–
i
finanziamenti
dei progetti per le infrastrutture per la gioventù;
–
l’accelerazione
dei processi per la definizione degli interventi ex Agensud;
Questo
cambiamento ha determinato una profonda innovazione nella produzione
di valore nella disciplina
di alcune importanti attività tra le quali si segnalano:
–
la redazione delle linee guida per la riduzione della
vulnerabilità
degli edifici strategici;
–
le linee guida per la redazione delle Indagini geologiche per la
difesa del territorio dal rischio sismico;
–
Ia redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive;
–
la legge regionale n. 3/07 sulla ” Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania ”
(pubblicata sul BUR Campania n. 15 del 19 marzo 2007).
In
merito alla legge regionale n. 3/07 sugli appalti pubblici si
può
affermare come in Campania mancasse
una legge che desse una spinta di crescita alla Regione, essendo
ormai la legge regionale n.
51/78 da considerarsi, oltre che superata, in ogni caso non
più
adatta alle grandi trasformazioni e alle necessità emergenti
dal territorio.
Serviva
cioè una nuova progettualità, capace di cogliere
le
sfide della società in termini di sicurezza, legalità,
trasparenza, dotazione di strumenti ed organi in grado di creare
valore ed innovazione nei lavori pubblici. E la legge regionale n.
3/07 sembra fornire importanti risposte su questi temi, introducendo
fattori di premialità e sussidiarietà a supporto
della
crescita e del cambiamento della struttura della pubblica
amministrazione, del mondo imprenditoriale e della realtà
produttiva della nostra regione.
L’innovazione
di valore
La
legge regionale, in sintonia con il D.Lgs n.163/06, disciplina i
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture sul territorio regionale, in primis recependo i principi
delle nuove direttive comunitarie.
Essa,
oltre a qualificarsi per il suo aspetto tecnico, si connota sia per i
contenuti etico-sociali, riferendosi infatti
a valori etici e di impatto sociale ed ambientale, sia per la
definizione di istituti normativi che, insieme, rafforzano il senso
di una condivisione delle scelte nell’ambito della
società
per produrre benefici strutturali.
1)
l valori etici
I
valori etici presenti nella legge possono riassumersi in:
–
rispetto dell’ambiente, allorquando ci si riferisce alla tutela delle
risorse non più rinnovabili, al riciclaggio dei
materiali e al risparmio energetico;
–
etica sociale, presente nella riduzione delle barriere
architettoniche, nelle azioni di cofinanziamento delle
iniziative, nel sostegno alle spese di progettazione;
–
cooperazione istituzionale, cui si riferisce lo stimolo alla gestione
associata di interventi di interesse comune
ad enti pur diversi;
–
legalità e sicurezza, allorquando è posta una
particolare attenzione ai temi della integrità e della
sicurezza nella
realizzazione dei lavori, così come nella previsione di un
sistema coordinato di vigilanza e controllo sul lavoro nei cantieri;
–
sussidiarietà, nel momento in cui si interviene a sostegno
degli enti locali attraverso politiche di concessione di
contributi in conto capitale, conto interessi o contributi
straordinari;
–
accelerazione allo sviluppo, sia promuovendo un’accelerazione
della
capacità di spesa che eviti il ricorso ai
poteri sostitutivi, sia incentivando il ricorso alla finanza di
progetto;
–
ottimizzazione dei processi di gestione, laddove interviene nella
riorganizzazione amministrativa regionale, puntando
su una immediata visibilità e pubblicizzazione dei risultati;
–
organizzazione, cioè attribuzione di specifiche competenze
ad
alcuni settori dei LL.PP., in particolare al
settore Opere Pubbliche ed ai settori del Genio Civile;
–
dinamicità, puntando su nuovi istituti quali: la Conferenza
regionale sugli appalti, la Consulta tecnica, l’Osservatorio
regionale degli appalti pubblici, l’Archivio tecnico, etc.;
–
interrazionalità, privilegiando forme di collaborazione tra
enti, organi e soggetti operanti nel settore degli
appalti;
–
miglioramento continuo della qualità, soffermandosi sul
perseguimento della qualità nella fase progettuale, così
come nella fase di esecuzione dell’appalto, nonché
nelle
fasi e nelle procedure tecnico-amministrative gestite dalla pubblica
amministrazione.
2)
l punti di forza
In
dettaglio, i punti di forza della legge sono individuabili nei
seguenti articoli:
Art.
5 – Adeguamento delle strutture amministrative
L’articolo
è rivolto a tutte le amministrazioni appaltanti ed indica un
percorso di riconoscibilità e trasparenza
dell’azione amministrativa per la gestione
dell’intero ciclo
dell’appalto, dalla gara al collaudo, puntando
sulla unificazione delle strutture, sulla omogeneizzazione degli atti
e su un sistema di efficaci controlli cui è funzionale la
predisposizione di specifici programmi informatici. Un sistema di
premialità è peraltro previsto per quegli enti
che
prediligono la gestione associata degli appalti.
Possiamo
pensare così di raggiungere un saldo positivo in termini di
cooperazione istituzionale.
Art.
7 – Programmazione
Nella
programmazione degli appalti pubblici, ai principi derivanti dalla
normativa nazionale limitata ai
soli appalti di lavori, la legge regionale aggiunge l’obbligo
di
estendere la programmazione ai servizi
e alle forniture. Oltre al collegamento con gli indirizzi generali di
programmazione da adottarsi annualmente
sulla scorta delle esigenze territoriali, sarà possibile
ulteriormente qualificare le priorità per settori ed
interventi, prediligendo ora la manutenzione e il recupero del
patrimonio edilizio ed ambientale, ora gli interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche, ora gli interventi che utilizzino la
finanza di progetto, ora la tutela del patrimonio edilizio, culturale
e ambientale a salvaguardia dell’identità storico-culturale
della nostra regione.
Art.
8 – Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili
La
legge regionale si sofferma sulla promozione di tecnologie utili per
il risparmio energetico, per
il rispetto dell’ambiente, per la tutela delle risorse non
più
rinnovabili, per l’utilizzo di materiali riciclati.
Forme
di premialità sono previste per le amministrazioni che
applichino detti indirizzi.
In
tal modo il legislatore ha dimostrato elevata sensibilità
per
i temi di natura ambientale sui quali, in particolare
negli ultimi tempi, l’opinione pubblica sta rivolgendo particolare
attenzione.
Art.9
– Barriere architettoniche
Il
Iegislatore assume l’obbligo di definire le soluzioni tecniche per
I’adeguamento delle strutture aperte
al pubblico, al fine di renderle compatibili con le norme in materia
di eliminazione o mitigazione delle
barriere architettoniche. Si prevede altresì l’istituzione
di
un fondo di cofinanziamento, fino al 70 %
del costo dell’intervento,
per gli interventi di adeguamento necessari. Un particolare stimolo
sarà dato dalle segnalazioni che enti e soggetti vorranno
fornire in merito ai più urgenti casi di preclusione
dell’ambiente, costruito e non, ai soggetti diversamente
abili;
esse rientreranno in specifici programmi di intervento regionale.
Anche
in questo caso elevata è la sensibilità del
regolatore
rispetto alle problematiche sociali.
Art.
10 – Fondo regionale per il sostegno alla progettazione ed alla
programmazione dei concorsi
E’
prevista la istituzione del fondo regionale per il sostegno alla
progettazione ed alla programmazione di
concorsi di idee e di progetto di opere pubbliche di comuni,
province, comunita’ montane, finalizzate alla mitigazione delle
condizioni di disagio e di emergenza sociale, economica e ambientale
e alla predisposizione allo sviluppo.
Il
fondo, la cui dotazione è definita all’1% dello stanziamento
annuo per le oo.pp. regionali, potrà qualificare il
livello di progettualità degli enti locali spesso
impossibilitati a sostenerne gli oneri iniziali.
Art.
18 – Interventi d’urgenza
Nel
rispetto dei principi desunti dal DLgs n. 163/06, il legislatore ha
avvertito l’esigenza di provvedere, con
particolare attenzione, all’accertamento dei danni provocati
da
eventi calamitosi per i quali è necessario eseguire
interventi
indifferibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata
incolumità.
Tale
attenzione incrementa il bilancio positivo in termini di sicurezza
del territorio.
Art.
20 – Tutela della legalità degli appalti
Anche
qui il bilancio in termini di legalità è positivo
in
quanto è prevista l’attivazione di
procedure miranti
alla tutela dell’integrita’ e della legalita’ nella fase di
realizzazione dei lavori. A ciò è funzionale lo
strumento del V.I.C. (valutazione di impatto criminale) per segnalare
rischi di penetrazione criminale.
Inoltre,
al fine di ridurre i rischi derivanti dalle infiltrazioni malavitose
il legislatore ha ritenuto di escludere
l’applicazione dell’avvalimento per gli appalti di importo
inferiore alla soglia comunitaria. Tale iniziativa
si ritiene che possa fornire ulteriori garanzie parallelamente
all’applicazione del Protocollo di Legalità, per
ora esteso
ai soli enti operanti nel territorio della provincia di Napoli, i cui
principi e finalità si ritiene di poter applicare anche alle
altre province.
L’insieme
di queste norme evidenzia un legislatore attento ad evitare la
presenza della criminalità nel settore
degli appalti.
Art.
21 – Sicurezza sul lavoro
La
norma prevede l’adozione di un sistema coordinato di vigilanza e
controllo sul lavoro irregolare e
della sicurezza sul lavoro, all’interno del sistema pubblico dei
lavori, servizi e forniture. Ovvero, si
stabilisce di potenziare le azioni di coordinamento delle
attività
di vigilanza e controllo già compiute dagli
attuali organi istituzionalmente preposti; si prevede inoltre la
realizzazione di banche dati per la condivisione delle informazioni e
valutazione degli interventi.
La
volontà del legislatore è chiara su un tema di
grande
attualità: prevenire gli incidenti sul lavoro, garantendo
maggiore
vigilanza in special modo rivolta alla prevenzione del lavoro nero.
Art.
53 – Disposizioni in materia di sicurezza
La
Regione si impegna a prevedere un programma di corsi di formazione e
aggiornamento sulla sicurezza
e la prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro e nei cantieri
temporanei e mobili.
E’
stata infatti avvertita la necessità di prevenire gli
incidenti sui luoghi di lavoro aumentando la conoscenza sulle
norme di sicurezza per evitare la familiarizzazione del lavoratore
con le condizioni di rischio, ribaltare la scarsa valutazione dello
stesso ed annullare quel comportamento di sfida nei confronti del
rischio medesimo, atteggiamenti questi che più di altri
portano al verificarsi degli incidenti sui luoghi di lavoro.
Presso
l’Osservatorio degli appalti opererà una
Unità
operativa per il controllo sulla sicurezza, allo scopo
di sviluppare indagini dirette sui cantieri e specifiche analisi di
settore con il contributo dei Comitati Paritetici
Territoriali provinciali, dell’INPS, dell’INAIL,
delle Casse
Edili, delle Direzioni provinciali del lavoro, delle AA.SS.LL. e
degli assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici,
formazione e lavoro e sanità.
La
pubblicazione periodica di quaderni sulla sicurezza ed un continuo
monitoraggio consentiranno un aggiornamento
costante sui rischi potendosene quindi studiare gli adeguati
interventi di riduzione degli stessi.
Inoltre,
per le imprese che adotteranno procedimenti lavorativi capaci di
generare valore aggiunto sulla sicurezza
sono previste forme di premialita’ da inserire in contratto.
Anche
qui dunque il bilancio in termini sociali è positivo.
Art.
64 – Forme di intervento finanziario regionale
Il
legislatore intende sostenere con finanziamenti regionali
(concessione di contributi in conto capitale
o in conto interessi, nonchè contributi straordinari con
provvedimento motivato) quegli interventi di
comuni, province, comunità montane, consorzi ed altre
aziende
pubbliche che manifestino l’intento
di promuovere condizioni di sviluppo attraverso la realizzazione di
interventi finalizzati.
In
tal caso risulta pienamente applicato il principio della
sussidiarietà.
Art.
71 – Esercizio di poteri sostitutivi
L’obiettivo
è quello di accelerare la capacità di spesa degli
enti
beneficiari di finanziamenti regionali per
evitare la revoca del finanziamento.
L’assegnazione del termine di
sei mesi entro il quale l’ente
deve affidare gli appalti è una spinta al sistema per la
gestione dei procedimenti in modo dinamico per
determinare rapidamente le condizioni di avvio dello sviluppo.
Art.
73 – Organizzazione della Regione
Qui
il legislatore si è determinato a riorganizzare gli uffici
regionali preposti alla gestione degli appalti
pubblici per poter gestire il cambiamento introdotto dalla nuova
legge.
Vengono
pertanto previste nuove strutture ed organismi che consentiranno
l’accelerazione del processo di
sviluppo:
–
la Conferenza regionale sugli appalti pubblici e concessioni
–
Consulta tecnica regionale
–
Conferenza dei servizi
–
Settore regionale delle opere pubbliche
–
Osservatorio regionale appalti e concessioni
–
Archivio tecnico regionale
–
Unita’ operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri
–
Unita’ regionale di finanza di progetto
–
Report annuale sugli appalti pubblici
Art.
74 – Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni
La
legge regionale prevede l’istituzione di un organismo di supporto e
di consulenza tecnico – amministrativa
all’attività di programmazione e di indirizzo regionale in
materia di appalti e concessioni.
Le
funzioni della consulta sono di supporto per la formulazione di linee
metodologiche di programmazione degli
interventi regionali, nonchè funzioni di assistenza e
consulenza alle aree generali di coordinamento regionali per la
uniformità delle procedure in tema di appalti. Tale
organismo
esprime inoltre pareri sui progetti preliminari e definitivi,
nonchè
sui criteri di ammissione delle richieste di finanziamento,
nonchè
pareri su richiesta dei settori regionali.
L’obiettivo
è quello di eliminare condizioni operative di incertezze con
l’applicazione del principio
della sussidiarietà.
Art.
75 – Conferenza dei servizi
Non
si tratta di un istituto innovativo, ma se ne prevede
l’utilizzo in
modo strategico per accelerare le
procedure e consentire in tal modo rispetto dei termini e
accelerazione delle azioni utili allo sviluppo.
Si
avverte la preoccupazione del regolatore di evitare le lungaggini dei
procedimenti e la stagnazione della
spesa. La sensazione è quella di una dinamicità
delle
norme.
Art.
77 – Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile
Il
legislatore si è preoccupato di garantire
l’unitarietà,
l’omogeneità, la semplificazione e la
trasparenza delle
procedure di appalto della Regione Campania. L’obiettivo è
quello di fornire un supporto tecnico
per l’attuazione della legge, di aggiornare e pubblicizzare norme,
disciplinari e procedure di gara
individuando nel settore Opere Pubbliche e del Genio Civile i
soggetti che dovranno fornire il massimo
apporto di gestione sulla base degli indirizzi che saranno forniti
dalla Giunta regionale.
Presso
i settori del Genio Civile, individuati come presidio sul territorio
per la diffusione e la applicazione della
legge, sono previste Unità specializzate in
attività di
consulenza e sostegno operativo agli enti appaltanti.
E’
chiara l’intenzione di nuove strutturazioni che consentano di gestire
il cambiamento apportato dalla legge.
Art.
78 – Osservatorio regionale degli appalti e concessioni
E’
avvertita la necessità di dotarsi di una struttura per la
raccolta, gestione ed elaborazione dei dati
ed informazioni di tutti gli appalti e concessioni pubbliche durante
tutte le fasi del procedimento.
Attualmente
l’Osservatorio regionale sviluppa il monitoraggio dei soli
appalti
di lavori, peraltro in funzione di
Sezione dell’Osservatorio nazionale cui è legato
nell’utilizzo di programmi informatici che non permettono una
adeguata autonomia gestionale delle informazioni.
L’Osservatorio
regionale sugli appalti consentirà pertanto di utilizzare
tutte le informazioni sull’intero ciclo
dell’appalto, dalla fase della programmazione, progettazione,
esperimento della gara ed affidamento, esecuzione, fino al collaudo e
gestione dell’opera.
La
elaborazione dei relativi dati consentirà di elaborare
analisi
e proiezioni sugli investimenti nel settore delle
opere pubbliche e, di conseguenza, di orientare i nuovi flussi
finanziari verso interventi ritenuti prioritari sia a sostegno dei
punti di debolezza di quelli già in corso, sia verso quelli
che necessitano di un ulteriore apporto, sia ancora verso quelli di
nuova concezione strategica. Sarà dunque possibile una
pianificazione strategica sulla base di dati economico-finanziari
certi.
AI
fine di accelerare questo processo, gli assessorati ai Lavori
Pubblici e alla Ricerca Scientifica, d’intesa,
hanno promosso un accordo con la Regione Emilia-Romagna per la
condivisione e la personalizzazione di
un sistema informativo d’avanguardia per la raccolta e la gestione
dei dati inerenti gli appalti. Tale accordo è finalizzato al
monitoraggio dei fenomeni più critici del settore e
sarà
utile a più approfonditi ed efficaci controlli sulla
sicurezza
e legalità.
Dinamicità
ed interrelazionalità sono i principi cardine delle nuove
iniziative volte al monitoraggio del settore
degli appalti.
Art.
80 – Archivio tecnico regionale
Il
legislatore si è posto l’obiettivo della raccolta delle
esperienze più rappresentative per il miglioramento
qualitativo
della progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori e dei servizi;
soprattutto di quelle esperienze più significative in tema
di
utilizzo di tecnologie innovative per la salvaguardia
dell’ambiente, l’utilizzo
delle risorse, il recupero del patrimonio edilizio esistente e
l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Si
raggiungerà in tal modo un saldo positivo nel bilancio del
processo di miglioramento continuo della qualita’
e di crescita delle professionalità.
3.
L’asset organizzativo dell’ Area Lavori Pubblici
Attualmente,
l’Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici è
strutturata
in 10 Settori, di cui 6
a competenza provinciale e 4 a competenze generali a livello
regionale.
Atteso
l’insieme delle competenze (che variano dalla difesa del
territorio
dal rischio sismico al finanziamento
delle opere pubbliche, dalla difesa del territorio dal rischio
idrogeologico alla gestione dei
processi delle attività estrattive, dal controllo a campione
alla riduzione della vulnerabilità), l’azione
dell’Area si
esprime con una forte professionalità ingegneristica e si
inserisce in un unico grande progetto di offerta di servizi con
miglioramento continuo della qualità. Pertanto, essa si
propone anche nella gestione della legge regionale sugli appalti,
come fattore di organizzazione che pianifica i processi, controlla le
risorse, gestisce i tempi e valuta i costi per offrire un servizio di
eccellenza.
La
filosofia che permea l’Area è tesa ad
un’azione continua
rivolta ai valori condivisi dalle comunità locali;
cioè una cura attenta nella difesa del territorio e
dell’ambiente, della tutela della popolazione dai
rischi, da una intensa attività di comunicazione con il
sistema operativo esterno. Inoltre, ha nel
proprio interno la condivisione di valori che favoriscono la crescita
professionale e la formazione delle
risorse umane.
E’
con questi valori che l’Area, nell’attuazione della
legge
regionale sugli appalti, intende costruire la
propria crescita strategica e guidare i cambiamenti in atto nella
regione sviluppandone le potenzialità.
L’Area
intende acquisire un vantaggio competitivo, conquistando spazi,
cultura e valori dell’ambiente esterno;
per fare ciò essa mette al centro della sua
capacità
organizzativa le proprie risorse umane,
la loro creatività e disponibilità al cambiamento.
Le
risorse umane disponibili (488 unità, di cui 26 con
qualifica
dirigenziale) presentano figure altamente
professionali, con una adeguata qualificazione, consolidata
esperienza e competenza, essendo pertanto
in grado di promuovere e dare avvio ai processi innescati con la
legge regionale sugli appalti per quanto di propria competenza.
Riteniamo,
in tal modo, di essere pronti all’avvio ed alla gestione della legge
sugli appalti pubblici, consci
del fatto che la risoluzione dei processi ad essa connessi si pone in
termini di reperimento di
dati, elementi e risorse il cui percorso può essere
così
definito :
1.
Cosa fare
Occorre
determinare quali sono le azioni a compiersi, individuandole nel
contesto delle disposizioni della
legge, ed essenzialmente:
.
la elaborazione di atti amministrativi quali :
.
la redazione regolamenti attuativi, delibere, criteri, indirizzi,
programmi operativi
.
costituzione di organismi collegiali, tavoli tecnici, incontri,
conferenze di servizi, rapporti istituzionali.
2.
Chi deve fare.
Vanno
Individuati i soggetti competenti ad agire per porre in essere gli
adempimenti di legge, cioè
le risorse umane, opportunamente motivate, presenti nei Settori
dell’Area:
–
area generale coordinamento lavori pubblici;
–
settore opere pubbliche;
–
genio civile e CTR;
–
esperti e consulenti.
3.
Quando fare
L’utilizzo
della risorsa tempo diventa fondamentale, apparendo limitata in
ragione della complessità e
quantità degli adempimenti a farsi. Infatti, la legge
dispone:
.
l’entrata in vigore entro sei mesi dalla pubblicazione della
legge
stessa;
.
la predisposizione del regolamento entro il predetto termine;
Alcune
attività organizzative sono comunque già in
corso, come
la pianificazione e programmazione degli
adempimenti per i quali risulta già elaborato un percorso
operativo. Inoltre,
per ottimizzare la risorsa tempo saranno utilizzati codici di
priorita’ per garantire l’attuazione della
legge con quegli istituti la cui applicazione immediata è
fondamentale ai fini dell’avvio.
4.
Come fare
Vanno
definiti i modelli operativi che consentano ai soggetti di porre in
essere i propri adempimenti.
Tali
sono:
.
modello organizzativo che prevede il coinvolgimento di tutti settori
dell’area LL.PP. ;
.
coinvolgimento degli ordini professionali;
.
raccordo con enti, organi ed istituzioni;
.
team di personale dell’Area LL.PP., avvocatura regionale,
consulenti giuridici.
Saranno
inoltre coinvolti, oltre ai soggetti competenti, anche quelli che
esprimono interesse nel settore
degli appalti, in modo da elaborare documenti condivisi che
prevengano il sorgere di punti di crisi.
5.
La durata
Il
documento di pianificazione già elaborato prevede il
rispetto
dei seguenti tempi di attuazione:
.
delibere attuative a livello di complessità bassa entro
giugno;
.
bozza di regolamento entro novembre (non ricorrono le condizioni per
emanare Il regolamento entro i 6
mesi dalla pubblicazione della legge);
.
approvazione regolamento in Giunta entro dicembre 2007;
6.
I costi
I
costi dei processi connessi all’avvio della legge sono ritenuti
minimi. Diversamente, allorquando la
legge andrà completamente a regime, si prevedono costi:
.
minimi, di gestione dei processi per l’utilizzo delle proprie risorse
umane;
.
nei limiti di legge, per gli eventuali esperti esterni;
.
utilizzo di capitoli di bilancio dell’Assessorato ai Lavori Pubblici.
7.
La programmazione
Tutti
i procedimenti connessi all’avvio della legge sono stati oggetto di
programmazione in quanto
la stessa ci ha consentito di individuare e gestire i procedimenti
per :
.
importanza, assegnando al medio periodo quei procedimenti di non
primaria importanza;
.
urgenza, determinando i procedimenti immediatamente a farsi in
ragione delle oggettive condizioni di fatto
previste dalla legge o della propedeuticità rispetto ad
altri;
.
l’obiettivo di abbassare i rischi, in modo da evitare
criticità
nei procedimenti;
.
progettare adeguatamente gli atti in adempimento con il
crono-programma stabilito;
.
proteggere l’impatto dal rischio minimo che sarà prodotto al
momento dell’inserimento degli atti nel sistema.
8.
Il risultato atteso
L’avvio
della legge comporta sicuramente un difficile momento iniziale in
quanto la stessa produce cambiamento
nel sistema, nei modelli organizzativi, fornisce una spinta alle
imprese più meritevoli, distribuisce
premialità agli enti più disponibili alla tutela
di
interessi pubblici e valori etico-sociali.
Il
momento dell’avvio è sempre quello in cui occorre profondere
il massimo delle energie modificando la
legge stessa comportamenti consolidati ed interessi non più
sostenibili o situazioni non più accettabili sul piano del
bilancio sociale.
Il
risultato atteso è ristabilire equivalenza tra i principi
enunciati e quelli applicati perchè in tal modo si crea
valore.
Da
ciò consegue sicuramente una accelerazione allo sviluppo, un
sistema delle imprese campane più dinamico,
una maggiore sicurezza sui cantieri, una riduzione degli infortuni,
una migliore organizzazione di gestione dei vari processi, una
maggiore trasparenza, semplificazione e legalità negli
appalti.
(Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici,
Opere
Pubbliche, Attuazione, Espropriazione)