E’ in vigore dal 7 agosto la legge 120 del 2007, “Disposizioni
in materia di attività libero-professionale intramuraria e
altre norme in materia sanitaria”, approvata su iniziativa del Ministro
della Salute.
Il Ministro Turco ha così dichiarato: “con la legge ora
approvata la libera professione dei medici all’interno delle
strutture pubbliche sarà finalmente regolamentata e
i medici avranno più certezze dei loro diritti
all’esercizio dell’attività
professionale intramoenia, con tempi certi per la realizzazione dei
locali ove esercitarla, con la previsione di possibilità
alternative ben definite e soprattutto con la fine
dell’incertezza sulle modalità di esercizio di
questa attività che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni.
I cittadini avranno invece più garanzie che
quest’attività sia esercitata sempre per nome e
per conto dell’azienda sanitaria pubblica e posta sotto il
suo controllo”.
La legge -prosegue il Ministro- si pone anche “l’obiettivo di
ridurre le liste d’attesa con norme precise che regolano la
quantità delle prestazioni che si possono effettuare in
libera professione, prevedendo che esse non dovranno superare quelle
dovute durante l’attività istituzionale e
prevedendo che i tempi di erogazione delle prestazioni in regime
ordinario siano progressivamente allineati a quelli in regime libero
professionale, al fine di assicurare che il ricorso alla libera
professione sia frutto solo di libera scelta del cittadino e non
conseguenza di carenze nell’organizzazione delle strutture
sanitarie”.
La nuova legge sull’intramoenia e per il contenimento delle
liste d’attesa prevede -nella sintesi elaborata dal Ministero
della Salute- che:
– le Regioni completino la
realizzazione degli appositi locali per l’esercizio
dell’intramoenia all’interno delle strutture
pubbliche entro il 31 gennaio 2009;
– fino alla realizzazione dei
locali, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, le aziende sanitarie
locali potranno anche convenzionarsi con strutture private in grado di
fornire gli spazi idonei all’attività libero
professionale;
– in alternativa alla costruzione in
proprio dei locali le aziende sanitarie potranno affittare o acquistare
spazi ambulatoriali esterni pluridisciplinari;
– le prenotazioni delle prestazioni in
regime libero professionale saranno sempre e ovunque gestite da
personale dell’azienda sanitaria, al fine di permettere il
controllo dei volumi delle prestazioni che non dovranno superare quelli
eseguiti durante l’orario di lavoro;
– gli onorari per
l’attività libero professionale saranno sempre
riscossi sotto la responsabilità dell’azienda e
saranno concordati tra azienda e medici;
– saranno effettuati periodici controlli
sulle liste d’attesa, al fine di assicurare il rispetto dei
tempi medi che dovranno essere stabiliti con provvedimenti della
Regione e con l’obbligo di erogare le prestazioni urgenti
comunque non oltre 72 ore dalla richiesta;
– le Regioni dovranno varare
disposizioni specifiche per evitare conflitto d’interessi o
concorrenza sleale tra medici e azienda sanitaria;
– le Regioni avranno poi
l’obbligo di adeguare progressivamente i tempi di erogazione
delle prestazioni in regime ordinario a quelli in regime libero
professionale, al fine di assicurare che il ricorso alla libera
professione sia frutto solo di libera scelta del cittadino e non
conseguenza di carenze nell’organizzazione dei servizi resi
in attività istituzionale;
– la riduzione dei tempi
d’attesa sarà oggetto di un’apposita
relazione annuale al Parlamento del Ministro della Salute;
– ogni Asl dovrà
pubblicizzare i volumi delle prestazione erogate in regime ordinario e
libero professionale;
– a garanzia della regolarizzazione
dell’attività intramoenia si prevede: o la
possibilità per le Regioni di destituire i direttori
generali inadempienti, o la sospensione dei finanziamenti statali
integrativi verso quelle Regioni che non attivino i piani di
costruzione dei locali o attuino le altre possibilità
previste dalla legge, o l’esercizio dei poteri sostitutivi
del Governo nei confronti delle Regioni inadempienti.
. . . . .
. .
Legge
3 agosto 2007 n. 120
“Disposizioni
in materia di attività libero-professionale intramuraria e
altre norme in materia sanitaria”
(Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2007)
Art.
1.
(Attività
libero-professionale intramuraria)
1.
Per garantire l’esercizio dell’attività libero-professionale
intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli
interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i
policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari
per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.
2.
L’adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere
completata entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del
31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui non
siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga
a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 22-bis del decretolegge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i provvedimenti
già adottati per assicurare l’esercizio
dell’attività libero-professionale intramuraria. Nel
medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano procedono all’individuazione e all’attuazione delle misure
dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle
categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni
contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema
dell’attività libero-professionale intramuraria della
dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale e del personale universitario di cui all’articolo 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3.
La risoluzione degli accordi di programma di cui all’articolo 1, comma
310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alla parte
degli accordi di programma relativa agli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui al comma 1 per i quali la regione non abbia conseguito
il collaudo entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo.
4.
Tra le misure di cui al comma 2 può essere prevista, ove ne
sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell’ambito
delle risorse disponibili, l’acquisizione di spazi ambulatoriali
esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di
attività sia istituzionali sia in regime di libera
professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di
congruità e idoneità per l’esercizio delle
attività medesime, tramite l’acquisto, la locazione, la
stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del Collegio
di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia
costituito, di una commissione paritetica di sanitari che esercitano
l’attività libero-professionale intramuraria, costituita a
livello aziendale. In ogni caso, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali,
le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i
policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto
pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria,
l’attività libero-professionale intramuraria, al fine di
assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle
seguenti modalità:
a) affidamento a personale aziendale, o comunque dall’azienda a
ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del
servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi
diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il
controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono
superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell’orario di
lavoro;
b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni
erogate sotto la responsabilità delle aziende, policlinici e
istituti di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi
della lettera c);
c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario
idoneo ad assicurare l’integrale copertura di tutti i costi
direttamente e indirettamente correlati alla gestione
dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi
compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di
riscossione degli onorari;
d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate
nell’ambito dell’attività istituzionale, al fine di
assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici
provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi
tempi medi; garanzia che, nell’ambito dell’attività
istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile
vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;
e) prevenzione delle situazioni che determinano l’insorgenza di un
conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione
delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di
inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento
all’accertamento delle responsabilità dei direttori generali
per omessa vigilanza;
f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che
nell’attività libero-professionale intramuraria, ivi
compresa quella esercitata in deroga alle disposizioni di cui al comma
2 dell’articolo 22-bis del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, siano
rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, anche nel periodo di operatività transitoria delle
convenzioni di cui all’alinea, primo periodo, del presente comma, e
fermo restando il termine di cui al comma 2, primo periodo, e al comma
10;
g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di
quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di
assicurare che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera
scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi
resi nell’ambito dell’attività istituzionale. A tal fine, il
Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione
sull’esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi
dell’articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di
attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari
pubblici.
5.
Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera
universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di
diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con
riferimento alle singole unità operative, i volumi di
attività istituzionale e di attività
libero-professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed
istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione
relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro
esposizione nell’ambito delle proprie strutture ospedaliere ed
all’informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito
il parere del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o,
qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di
sanitari di cui al comma 4 del presente articolo. Tali informazioni
devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio
dell’attività istituzionale e di quella libero-professionale
intramuraria, nonche´ i criteri che regolano l’erogazione
delle prestazioni e le priorità di accesso.
6.
I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente,
in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite
massimo di tre anni dall’approvazione del piano precedente. La regione
o provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni o
chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In caso di
richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro
sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o
provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo
l’approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al
Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in
assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si
intendono operativi.
7.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il
rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante
l’esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell’ipotesi di
grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici
ed istituti di cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali
suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla
destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In
caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e
delle province autonome di cui al presente comma, e` precluso l’accesso
ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli
di cui all’accordo sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di
inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai
sensi e secondo la procedura di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione di cui al primo
periodo del presente comma.
8.
Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della
salute una relazione sull’attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con
cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della
stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2,
e successivamente con cadenza annuale.
9.
Esclusivamente per l’attività clinica e diagnostica
ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati
all’attività istituzionale possono essere utilizzati anche
per l’attività libero-professionale intramuraria, garantendo
la separazione delle attività in termini di orari,
prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
10.
Le convenzioni di cui al comma 4, primo periodo, sono autorizzate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il periodo
necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o
istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad
assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale
intramuraria e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo
periodo.
11.
Al Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso
non sia costituito, alla commissione paritetica di sanitari di cui al
comma 4 del presente articolo e` anche affidato il compito di dirimere
le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all’attività
libero-professionale intramuraria.
12.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno
definire le modalità per garantire l’effettuazione, da parte
dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle
prestazioni liberoprofessionali che per la loro particolare tipologia e
modalità di erogazione esigono una specifica
regolamentazione.
13.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e`
attivato l’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei
programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei
meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto
dall’articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n. 502 del
1992.
14.
Dall’eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni
paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonche´
dall’attuazione del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
2.
(Norme
in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei
profili professionali sanitari)
1.
I dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili
professionali sanitari, individuati dall’articolo 2, comma 2, lettere
b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
dicembre 1995 ed inquadrati dalle medesime lettere in attuazione
dell’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di istituzione
del ruolo previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati
nel predetto ruolo, in distinta sezione.
2.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
3.
(Disposizioni
in materia di applicazione dell’istituto del tempo parziale alla
dirigenza sanitaria)
1.
In deroga all’articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e` ammesso il ricorso all’istituto del lavoro a tempo parziale
per i dirigenti sanitari, esclusivamente nei casi in cui risulti
comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo
restando il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione, fino al
ripristino del rapporto a tempo pieno, dell’attività
liberoprofessionale intramuraria eventualmente in corso di svolgimento.
2.
L’azienda o ente competente del Servizio sanitario nazionale ammette i
dirigenti all’impegno ridotto in misura non superiore al 10 per cento,
e comunque nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro vigenti, della dotazione organica complessiva dell’area
dirigenziale sanitaria di cui ai medesimi contratti, incrementabile, in
presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi e documentate
situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale
di base, fino ad ulteriori due punti percentuali.
3.
Le circostanze familiari o sociali per le quali e` consentito il
ricorso all’istituto del lavoro a tempo parziale sono stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento
economico conseguenti al ricorso al lavoro a tempo parziale sono
definiti in base ai criteri stabiliti nella contrattazione collettiva.
Art.
4.
(Differimento
del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e
dei tecnici sanitari di radiologia medica)
1.
Al fine di consentire la continuità del ricorso alle
prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di
radiologia medica, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di
contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine del 31
maggio 2007, previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, e` differito fino alla definizione della
disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell’ambito del contratto
collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di
entrata in vigore del contratto medesimo.
2.
La definizione da parte del contratto collettivo nazionale di comparto
delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare
effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto
collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i
criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego.
3.
Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1,
eventualmente posti in essere per il periodo dal 1° giugno 2007
alla data di entrata in vigore della presente legge, purche´
compatibili con il vincolo di cui al comma 1.
Art.
5.
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.