Il Testo vigente in Sicilia della legge quadro sugli appalti


Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato
con le norme recate dall’articolo 1 della legge regionale 21 agosto
2007, n. 20, e con le vigenti leggi regionali di modifica,
sostituzione ed integrazione in materia.





LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI


(Le sostituzioni, modifiche ed integrazioni apportate dalle
leggi regionali in materia sono riportate in carattere grassetto,
quelle introdotte dalla legge regionale 21 agosto 2007 n. 20 sono
riportate in carattere grassetto corsivo)



Art. 1
Princìpi generali


1.  In attuazione dell’articolo 97 della Costituzione
l’attività amministrativa in materia di opere e lavori
pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri
di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a
tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del
diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2.
 Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di
competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da
queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della
presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi
degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell’articolo 117
della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi
internazionali dello Stato.
3.  Il Governo, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell’attività

amministrativa delle regioni in conformità alle norme della
presente legge.
4.  Le norme della presente legge non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non per
dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole
disposizioni.





Art. 2
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della
legge


1.  Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del
regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori
pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti,
anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti
di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si
applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Qualunque sia
la fonte di finanziamento
le norme della presente legge e del
regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano:
a)

 all’amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti
pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza,
agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni
e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque
sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di
diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera
partecipazione pubblica.

b)  ai concessionari di
lavori pubblici, di cui all’articolo 19, comma 2, ai concessionari
di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle
aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle
società di cui all’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, ed all’articolo 12 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società
con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano
ad oggetto della propria attività la produzione di beni o
servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi
pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o
esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i
lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8, comma
6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i
lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che
non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate
separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella
disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed alle
società di trasformazione urbana di cui all’articolo 120 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c)  ai
soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai
lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e
per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative di importo superiore a
1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte
dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e
specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50% dell’importo dei lavori;
d)  agli
enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati,
limitatamente alle opere per le quali è prevista una
programmazione regionale di finanziamento.

3.  Ai
soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i
concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2,
lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge
ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis,
27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui
al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della
presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e
2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera
b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le
disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2,
relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei
lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle
disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di
natura tecnica.
3-bis.  Le
disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi
eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi
ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli
obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le
singole opere d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti
privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle
procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993.

3-ter. Gli enti
di cui al comma 2, lettera
d), del presente
articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a
vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di
istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali
territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi,
limitatamente alle opere per le quali è prevista una
programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le
norme prescritte per i soggetti di cui al comma 2, lettera
a),
del presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all’articolo
14.

4.  I concessionari di lavori pubblici di cui al
comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi
attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici
non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono
essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la
specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire;
l’elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato
secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I
requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli
esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese
controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione
eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa
previsione del bando di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore
globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la
facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure
invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte
la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto
della concessione che essi intendono affidare a terzi.
Le
imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto
dalle norme della presente legge. Ai fini del presente comma si
intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo
quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile.
4-bis.
 Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai
concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di
infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2,
lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle
convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della
normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell’inizio dei
lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione
in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui
al comma 4.
5.  I lavori di competenza dei soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o
superiore a 200.000 ECU e inferiore alla soglia comunitaria,
diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’art. 8, comma 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2,
lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo
stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2
e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di
importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei
predetti soggetti.
5-bis.  I soggetti di cui al comma
2 provvedono all’esecuzione dei lavori di cui alla presente legge,
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di
lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo
24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di
lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo
nonché tra quelli di cui al comma 2, lettera b), del
presente articolo.
6.  Ai sensi della presente legge si
intendono:
a)  per organismi di diritto pubblico
qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di
diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo
di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore
alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b)
 per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei
lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c)
 per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma
2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o
realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).




Art. 3
Delegificazione


1.  E’ demandata alla potestà regolamentare del
Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e
secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori
pubblici con riferimento:
a)  alla programmazione,
alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle
attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse
normative tecniche;
b)  alle procedure di affidamento
degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché

degli incarichi di progettazione;
c)  alle forme di
pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o
trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a
tali atti;
d)  ai rapporti funzionali tra i soggetti
che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
competenze.
2.  Nell’esercizio della potestà

regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre
1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato,
che, insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento generale
in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di
esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme
regolatrici, nell’ambito degli istituti giuridici introdotti dalla
normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei
principi della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per
quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria
vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è
adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con i Ministri dell’ambiente e per i beni culturali e ambientali,
sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni
dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente
comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed
integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il
Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è

emanato.
3.  Il Governo, nell’ambito delle materie
disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma
1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente
legge.
4.  Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che
disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme
della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre
mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della
Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla
ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad
essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo
regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre
disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori
pubblici.
5.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è
adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d’appalto, che trova
applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in
vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6.  Il
regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge,
oltre alle materie per le quali è di volta in volta
richiamato, definisce in particolare:
a)  le modalità

di esercizio della vigilanza di cui all’articolo  4;
b)
 le sanzioni previste a carico del responsabile del
procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
dell’ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il
direttore dei lavori;
c)  le forme di pubblicità
dei lavori delle conferenze di servizi di cui all’articolo 7;
d)
 i requisiti e le modalità per l’iscrizione, all’Albo
nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all’articolo
12, nonché le modalità per la partecipazione dei
consorzi stabili alle gare per l’aggiudicazione di appalti e di
concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle
associazioni temporanee di tipo verticale e l’individuazione dei
lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell’articolo
13, comma 7;
f)  i tempi e le modalità di
predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui
all’articolo 14;
g)  le ulteriori norme tecniche di
compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a
specifiche categorie di lavori;
h)  gli ulteriori
requisiti delle società di ingegneria di cui all’articolo 17,
comma 7;
i)  (lettera abrogata);
l)
 specifiche modalità di progettazione e di affidamento
dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della
presente legge;
m) le modalità di espletamento
dell’attività delle commissioni giudicatrici di cui
all’articolo 21;
n) (lettera abrogata);
o)  le
procedure di esame delle proposte di variante di cui all’articolo
25;
p) l’ammontare delle penali di cui all’articolo 26,
comma 6, secondo l’importo dei lavori e le cause che le determinano,
nonché le modalità applicative;
q)  le
modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima
del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di
altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore;
r)  i
lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di
apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali
e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le
modalità del collaudo di cui all’articolo 28 e il termine
entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli
ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il
collaudo in corso d’opera; le condizioni di incompatibilità

dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori;
s)  le forme di pubblicità di appalti
e concessioni ai sensi dell’articolo 29;
t) le modalità
di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’articolo 30, le
condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali
garantiti, nonché le modalità di costituzione delle
garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità

di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di
cui all’articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori
segreti di cui all’articolo 33;
v)  la quota
subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle
categorie prevalenti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge
19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 34, comma 1,
della presente legge;
z)  le norme riguardanti la
consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei
lavori al fine di assicurare l’effettiva e continuativa prosecuzione
dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta
dei documenti contabili.
7.  Ai fini della predisposizione
del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori
pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione
e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, in riferimento all’attività svolta, è

autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo
1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è
adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della
presente legge, per la disciplina delle attività del Genio
militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa
militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli
ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri,
nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato
generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto
della specialità delle condizioni per la realizzazione di
detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.




Art. 4
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici


1. Al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui
all’articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di
interesse regionale, è istituita, con sede in Roma,
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito
denominata "Autorità".
2.  L’Autorità

opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque
membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
dell’Autorità, al fine di garantire la pluralità delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità
che operano in settori tecnici, economici e giuridici con
riconosciuta professionalità. L’Autorità sceglie il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio
funzionamento.
3.  I membri dell’Autorità durano in
carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività

professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri
uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche
elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa
per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è
determinato il trattamento economico spettante ai membri
dell’Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000
annue.
4. L’Autorità:
a)  vigila affinché
sia assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori
pubblici;
b)  vigila sull’osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c)  accerta che
dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
d)  segnala al Governo e al Parlamento, con
apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori
pubblici;
e)  formula al Ministro dei lavori pubblici
proposte per la revisione del regolamento;
f)  predispone
ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli
appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare
riferimento:
1)  alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
2)  alla inadeguatezza della pubblicità

degli atti;
3)  allo scostamento dai costi standardizzati di
cui al comma 16, lettera b);
4)  alla frequenza del
ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d’opera;
5)
 al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti
dei concessionari e degli appaltatori;
6)  allo sviluppo
anomalo del contenzioso;
g)  sovrintende all’attività
dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera
c);
h)  esercita i poteri sanzionatori di cui ai
commi 7 e 17;
i)  vigila sul sistema di
qualificazione di cui all’articolo 8.
5.  Per l’espletamento
dei propri compiti, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio
dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità

specializzate di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine
tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n.
1089.
6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità
può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra
pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o
persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da
iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli
affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del
Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di
altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi
economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati,
sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I
funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d’ufficio.
7.  Con provvedimento dell’Autorità, i
soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui
al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L’entità

delle sanzioni è proporzionata all’importo contrattuale dei
lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti
dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento della
sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro
trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La
riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8.  Qualora
i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di
cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si
applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli
impiegati dello Stato.
9.  Qualora accerti l’esistenza di
irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti ed i
propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità

hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.
Qualora l’Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura
generale della Corte dei conti.
10.  Alle dipendenze
dell’Autorità sono costituiti ed operano:
a)  la
Segreteria tecnica;
b)  il Servizio ispettivo;
c)
 l’Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio
ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di
competenza dell’Autorità; informa, altresì, gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità

riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di
liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici,
d’intesa con l’Autorità, può avvalersi del Servizio
ispettivo per l’attivazione dei compiti di controllo spettanti
all’Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è
preposto un dirigente generale di livello C ed esso è
composto da non più di 125 unità appartenenti alla
professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con
qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono
fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse
dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico"
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
all’apposito centro di responsabilità dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11.
 (comma abrogato).
12.  (comma abrogato).
13.
 (comma abrogato).
14.  L’Osservatorio dei lavori
pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni
regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
15.  L’Osservatorio dei lavori pubblici opera
mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni,
anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della
Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati,
dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle
regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La
sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i
seguenti compiti:
a)  provvede alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su
tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e
le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a
quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di
attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b)
 determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di
una specifica pubblicazione;
c)  pubblica
semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei
lavori pubblici affidati;
d)  promuove la
realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché

con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui
lavori pubblici;
e)  garantisce l’accesso
generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
relative elaborazioni;
f)  adempie agli oneri di
pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall’Autorità;
g)  favorisce la formazione di
archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la
formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate.
16-bis. (comma non recepito).
17.
 Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, per i lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa
privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il
contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o
dell’affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di
avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione del
collaudo, l’importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è

sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La
sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati
non veritieri non dipendenti da errori o errata interpretazione dei
dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 20.000
e 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici esclusivamente note
informative sintetiche con cadenza trimestrale.

18.  I
dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati all’Osservatorio
regionale dei lavori pubblici
.
19.  L’Autorità
opera nel territorio della Regione.

20. L’Assessore
regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare
apposita convenzione, previo parere della competente Commissione
legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, con l’Autorità

per la vigilanza sui lavori pubblici per l’assolvimento, nel
territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l’organo
è preposto.

21. L’Osservatorio per l’accelerazione
e la qualificazione della spesa pubblica di cui all’articolo 22
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed
integrazioni assume la denominazione di Osservatorio regionale dei
lavori pubblici.

22. L’Osservatorio regionale dei lavori
pubblici è istituito presso l’Assessorato regionale dei
lavori pubblici quale ufficio speciale posto alle dirette dipendenze
dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, cui è
preposto un dirigente.

23. L’Osservatorio regionale dei
lavori pubblici è lo strumento tecnico – gestionale della
Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti
previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l’efficienza
e minimizzare l’onere di trasmissione dei dati da parte delle
stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell’articolo 2, al solo
Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle
informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei lavori
pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento
della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione.
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, hanno l’obbligo di
rapportarsi esclusivamente all’Osservatorio regionale per la
raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e
statistici.

24. L’Osservatorio regionale dei lavori
pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di
standard comuni che consentano l’interscambio delle informazioni con
gli altri osservatori regionali ed i vari soggetti istituzionali,
anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o
utilizzare le informazioni.

25. L’Osservatorio regionale
dei lavori pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e
strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di
ottimizzare qualità e costi di gestione.

26.
L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti
compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni
e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui
risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di
prevenzione degli infortuni;

b)  attiva,
gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e
delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

c)
 promuove attività di indirizzo e regolazione, anche
cooperando con le altre regioni ed i competenti organismi
statali;

d) promuove attività dirette
alla formazione ed alla qualificazione del personale delle
amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla
presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza; realizza
studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde
documentazione tecnica e dati;

e)  assicura
le attività necessarie per il funzionamento del sito
informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di
gara;

f) espleta attività finalizzate
agli approfondimenti ed all’uniformità degli indirizzi
interpretativi in materia di lavori pubblici;

g)
 cura la pubblicazione informatica del "Notiziario
regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici"

per la messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle notizie
utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze
delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche
procedurali presentatesi;

h) assembla ed
elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li
rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti
locali;

i)  promuove le opportune
iniziative, ivi compreso l’intervento ispettivo attraverso le
competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze
comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche
nell’espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;

j)
 trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’andamento del
settore dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi.

27.
La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il
funzionamento dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

28.
I proventi dell’attività sanzionatoria dell’Autorità,
effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di
normativa regionale, salva l’eventuale detrazione di una quota da
convenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in
entrata nel bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi
nella rubrica
Ufficio speciale osservatorio regionale dei
lavori pubblici
.
29. L’Osservatorio regionale
dei lavori pubblici esplica le funzioni previste ai commi precedenti
anche per i contratti di forniture di beni di cui all’articolo 31,
nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi di
cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a 50.000 euro.




Art. 5
(Articolo non recepito)



Art. 6
(Articolo non recepito)



Art. 7
Misure per l’adeguamento della funzionalità

della pubblica amministrazione



1.  I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione
di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei
lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione. Nominano altresì un responsabile unico
del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal
programma triennale di cui al comma 3 dell’articolo 14.

2.
 Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei
lavori per i quali il responsabile del procedimento può
coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà

può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o
tipologia. L’Amministrazione della difesa, in considerazione della
struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento può nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo
attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3.  Il
responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e
informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale
dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura,
in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del
programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle
procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti
o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per
l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di
sua competenza.
4.  Il regolamento disciplina le ulteriori
funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i
compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei
lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza
durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, previsti
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore
del predetto regolamento, le responsabilità dell’ingegnere
capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa
vigente.
5.  Il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico. Qualora l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti
carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate
competenze professionali in relazione alle caratteristiche
dell’intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente
alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di
supporto all’attività del responsabile del procedimento
possono essere affidati con le procedure e le modalità

previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a
professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società
di cui all’articolo 17, comma 1, lettere e) ed f),
aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che
abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi di natura professionale.
6.  Qualora si
renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento,
può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai
sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni.
7.  Qualora alla Conferenza di
servizi, convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche, il rappresentante di una amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la Conferenza è riconvocata per una
sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima
convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità

delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti.

 8. (comma
abrogato).
 9. (comma abrogato).
10. (comma
abrogato).
11. (comma abrogato).
12. (comma abrogato).
13.
(comma abrogato).
14. (comma abrogato).
15. (comma non
recepito)
.




Art. 7-bis
Conferenza speciale di servizi per i
lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici



1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia
inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti
in linea tecnica è espresso dal responsabile del
procedimento.

2.  I pareri sui progetti di importo
complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il
medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi
che è convocata con le modalità e l’osservanza delle
procedure di cui al comma 7 dell’articolo 7 dall’ingegnere capo del
Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto
definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del
procedimento. Il voto del presidente in caso di parità
determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile
competente per territorio quello della provincia in cui ricade
l’opera o la maggiore estensione della stessa.

3.  La
Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere
sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di
amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed
uffici regionali in materia di opere pubbliche.

4.  Il
parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce
approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.

5.
 Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:

a)
 l’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio,
in qualità di presidente;

b)  il
responsabile del procedimento;

c)  i
responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati
per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di
componenti;

d)  un dirigente
dell’ufficio del Genio civile.

6. Le funzioni di
segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un
dirigente dell’ufficio del Genio civile.

7. L’ingegnere
capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi
la necessità, può avvalersi di non più di
cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti
di comprovata esperienza o docenti universitari.

8.  Con
decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici sono
determinate le modalità per le spese generali per il
funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza
speciale di servizi.

9.  Ai lavori della Conferenza
speciale di servizi partecipano, altresì, per l’acquisizione
degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società

private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla
realizzazione degli interventi previsti in progetto.

10.
 I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la
soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori
pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita
quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione
regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di
cui al comma 4 dell’articolo 20.

11.  La Commissione
regionale svolge attività di consulenza tecnica per la
Regione e, per consulenze di particolare complessità, su
richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 2.

12.  Al fine della semplificazione
dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di
finanziamento per l’esecuzione di lavori pubblici di cui al comma
10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato
attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione
regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al
rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa
vigente, nonché il responsabile del procedimento.

13.
Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti
definitivi o esecutivi ai sensi dell’articolo 16, sostituisce, a
tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni
o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici
regionali in materia di opere pubbliche.

14. La
Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con
l’osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell’articolo 7. Il
voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità,
determina la maggioranza.

15.  La Commissione
regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento
regionale dei lavori pubblici, dall’ispettore tecnico,
dall’ispettore tecnico regionale, dall’avvocato generale della
Regione, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per
territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici designati
dall’Assessore regionale per i lavori pubblici.

16.
L’Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì

il presidente della Commissione tra i dirigenti generali degli
ispettorati tecnici, cui è attribuito il potere di
convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici con le
modalità di cui al comma 7 dell’articolo 7.

17. Le
funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un
dirigente tecnico del dipartimento cui è affidata la
presidenza.

18.  Con decreto dell’Assessore regionale
per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le
spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed
ai consulenti della Commissione regionale.

19. Per il
funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si
applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di
servizi.

20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a
procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di
incidenza in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE
del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale
o alla Commissione regionale l’autorità competente in materia
di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 91 della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

21.  Nel caso di
opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo
paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di
superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in
siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive
modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la
procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura
di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive
autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di
servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto
preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla
osta previsti dalla normativa vigente.

22.  Per le
finalità del presente articolo è autorizzata, per
l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in
termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di
cassa.

23.  All’onere di cui al comma 22 si provvede
in termini di competenza con parte delle disponibilità

dell’UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di
cassa con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.1
(capitolo 215711).

24.  Per gli esercizi finanziari
successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui
si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2
(capitolo 215704).





Art. 7-ter
Ufficio regionale per l’espletamento di
gare per l’appalto di lavori pubblici


1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l’Ufficio
regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori
pubblici.

1-bis. L’Ufficio è altresì
competente per l’espletamento delle procedure in materia di finanza
di progetto disciplinate agli articoli 37-bis e seguenti della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2
agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con
decreto dell’Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della
Giunta regionale, sono stabilite le modalità di
organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui
al presente comma e degli articoli 37-bis e seguenti.

2.
 L’Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in
Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi della
province regionali.

3.  L’Ufficio
costituisce struttura intermedia dell’Ispettorato tecnico
dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici ed è

articolato in servizi.
4.  La sezione
centrale svolge attività di espletamento delle gare d’appalto
per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base
d’asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività
di coordinamento delle sezioni provinciali.

5.  Le
sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle
gare d’appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale
e comunale per i lavori con importo a base d’asta superiore a 1.250
migliaia di euro.

5-bis.  Il presidente di turno
della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una
sezione provinciale, può disporre l’affidamento dell’attività

di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad
altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra
sezione provinciale l’espletamento di una gara va esercitata
all’inizio della procedura e pubblicata sul sito internet
dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.

6.  Le
sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni
di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché
ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria.
Il verbale costituisce proposta ai fini dell’adozione del
provvedimento di aggiudicazione da parte dell’organo competente
dell’amministrazione appaltante.

7.  Gli importi di
cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli
elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità
delle sezioni, con decreto dell’Assessore regionale per i lavori
pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo
parere della competente Commissione dell’Assemblea regionale
siciliana.

8. E’ data facoltà alle amministrazioni
appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni
provinciali, indipendentemente dall’importo dell’appalto.

9.
 Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una
commissione di tre componenti in possesso di adeguata
professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti
figure:

a)  un dirigente amministrativo
dell’Amministrazione regionale o un dirigente dell’amministrazione
statale anche a riposo, o in alternativa, previa costituzione di
apposito albo, un soggetto esterno all’Amministrazione regionale in
possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra
magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e
contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli
enti locali, previo parere della Commissione "Affari
istituzionali" dell’Assemblea regionale siciliana;

b)
un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici,
previo parere della Commissione "Affari istituzionali"

dell’Assemblea regionale siciliana;
c)  un
dirigente o un funzionario dell’ente appaltante, escluso il
responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall’ente
di competenza.

9-bis.  Il presidente di ciascuna
sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed
urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste
pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui
composizione è pubblicata sul sito internet dell’Assessorato
regionale dei lavori pubblici.

9-ter.  Fatto salvo
quanto previsto dal comma 9, nell’ipotesi della costituzione di una
seconda commissione di gara, le due commissioni sono così
composte:

a)  la prima:
1) dal componente
di cui alla lettera a) del comma 9, che la presiede;

2)
 da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della
sezione provinciale;

3)  dal componente di cui alla
lettera c) del comma 9;

b) la seconda:
1)  dal
componente di cui alla lettera b) del comma 9, che la presiede;

2)
 da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa
della sezione provinciale;

3)  dal componente di cui
alla lettera c) del comma 9.

9-quater.  Nessun
ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla
seconda commissione costituita ai sensi del comma 9-bis.

10.
 La commissione di gara della sezione centrale dell’Ufficio è

costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente
interessate per l’appalto dei lavori oggetto della gara ed è
composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di
turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione
territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio
sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato
nell’ordine previsto dall’art. 7 del D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1,
recante "Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio
regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori
pubblici.

11.  Presso ogni sezione è istituito
un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è
preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di
componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella
ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei
componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò
importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del
presente articolo.

12.  Nell’ambito degli uffici di
segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può

superare le trenta unità, possono essere assegnate in
posizione di comando non più di dieci unità di
personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o
dagli enti territoriali interessati.

12 bis. Con
provvedimento dell’Ispettore generale dell’Ispettorato tecnico
dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici sono nominati i
dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il
personale da assegnare.

13. Con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per i lavori
pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i
componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, fatto salvo
quanto previsto dal comma 9-bis.

14. All’atto
dell’accettazione dell’incarico ciascun componente delle sezioni è
tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

15.
I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie
restano in carica due anni
ed in caso di prima nomina
detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due.

Durante tale periodo i componenti in attività di servizio
sono distaccati presso l’Ufficio regionale per l’espletamento di
gare per l’appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative
il componente dell’Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato
decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine
è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza.
L’incarico di componente della commissione,
fatto salvo
quanto disposto al primo periodo,
non può essere
rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente
incarico.

16. Ai componenti delle commissioni di cui ai
commi 9 e 10 del presente articolo di nomina regionale spetta
un’indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il
regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l’eventuale
indennità è posta a carico delle rispettive
amministrazioni di provenienza.
Ai componenti le
commissioni, dipendenti dell’Amministrazione regionale, a decorrere
dall’anno 2008, in luogo dell’indennità annua lorda è

corrisposto, fermo restando il disposto di cui all’articolo 36,
comma 1, dell’allegato al decreto del Presidente della Regione 22
giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il
trattamento economico accessorio di cui all’articolo 35, lettere d)
ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente
equivalente all’indennità di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

17.
Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di
regolamento per il funzionamento dell’ufficio di cui al presente
articolo.

17-bis. Il procedimento di gara si svolge senza
soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal
regolamento di cui al comma 17. La gara è espletata nella
seduta ordinaria successiva al termine di due giorni a partire dalla
scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.

18. A decorrere dal
duecentodecimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento
di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare
le procedure di cui al presente articolo.

19. Per
l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede
ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale
relativo all’esercizio finanziario 2003.





Art. 8
Qualificazione


1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro
attività ai principi della qualità, della
professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2.  Con
apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è
istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un
sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi
titolo di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, di importo
superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle
tipologie ed all’importo dei lavori stessi.
3.  Il sistema
di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato
di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità di
cui all’articolo 4, sentita un’apposita commissione consultiva
istituita presso l’Autorità medesima. Alle spese di
finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del
bilancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili.
Agli organismi di attestazione è demandato il compito di
attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:
a)
 certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla
lettera a);
c)  requisiti di ordine generale
nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi
alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4.
 Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a)
 il numero e le modalità di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta
da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalità e i criteri
di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli
organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono
possedere;

c)  le modalità di attestazione
dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del
sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere
a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera
c), nonché le modalità per l’eventuale verifica
annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d)
 i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3,
lettera c), con le relative misure in rapporto all’entità

e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in
attuazione dell’articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i
suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse
edili;
e)  la facoltà ed il successivo obbligo
per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché
agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al
comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il
successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la
certificazione di qualità non potranno comunque essere
previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f)
 i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all’attività di qualificazione;
g)  le
modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 11-
sexies ovvero nelle more
dell’efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della
qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo
anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché

dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel
regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non
superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell’efficacia della
qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al
citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 11-
sexies
ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, è di tre anni,
fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di
ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal
suddetto regolamento;

h)  la formazione di
elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la
qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e
conservati presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità

per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all’articolo 4.
5.  (comma abrogato).
6.  Il
regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità
dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato generale per l’Albo
nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma
dell’articolo 6, legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già
attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7.  Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale
dell’Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a
sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici nei casi previsti dall’articolo 24, primo comma,
della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta
fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in
materia di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme
incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione
dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono
inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa
previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base
dei medesimi criteri.
8.  A decorrere dal 1° gennaio
2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è

vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli
albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’art.
2.
9.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3
è accertata in base al certificato di iscrizione all’albo
nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese
dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla
certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
10.  A decorrere dal 1°
gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni.
11.  A decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 9 e
fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di
cui alla presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei
costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre
1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come
rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 9.
11-bis.
Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano
alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in
base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per
la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter.  Il
regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non
intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di
impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle
amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater.  Le imprese alle
quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei
seguenti benefici:
a)  la cauzione e la garanzia
fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2
dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b)  nei casi di
appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione
la certificazione del sistema di qualità, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di
cui al comma 2 dell’articolo 21 della presente legge.
11-quinquies.
Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema
di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è

così determinato:
a)  per le
imprese iscritte all’albo separato delle imprese artigiane,
istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei
lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del
certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo
camerale;

b)  per le imprese
cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e
lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei
lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del
certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro
prefettizio;

c)  per tutte le altre
imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere
a)
e
b), per la partecipazione agli appalti di
lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti
dall’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per
cento.

11-sexies. Per le attività di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. E’
facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei
lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori
nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della
comprova del requisito relativo all’esecuzione di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere
utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e
subaffidamenti.

11-septies. Nel caso di forniture e
servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico
inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.




Art. 9
Norme in materia di partecipazione alle gare


1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, fino al 31
dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme
di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive
modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2.  Le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, sono
integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla
determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per
importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3.
Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il comitato centrale per l’Albo nazionale dei
costruttori, articola l’attuale sistema di categorie in opere
generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai
criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre
disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra
iscrizione ad una categoria e specifica capacità

tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità
tecnica, dell’attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e
della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4.  Con
il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita
categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e
manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis.
 Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale
dell’Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere
consultivo del comitato regionale.




Art. 10
Soggetti ammessi alle gare


1.  Sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
a)
 le imprese individuali, anche artigiane, le società
commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9;
b)  i consorzi fra
società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge;
c)  i consorzi stabili costituiti
anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12
della presente legge;
d)  le associazioni temporanee
di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c), i quali, prima della presentazione
dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale
esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13;
e)
 i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b)
e c) del presente comma anche in forma di società ai
sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano
al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13 della presente
legge;
e-bis)  i soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13.
1-bis. Non
possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile.
1-ter.  I soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei
lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di offerta. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in caso
di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il
terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è

stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma
2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10
per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella
lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione
del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i
provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per
l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8,
comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata,
entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati,
e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le
loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede
alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed
alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.




Art. 11
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare


1.  I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria
per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai
soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c),
devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all’articolo 8, comma
2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché

all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo
al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.





Art. 12
Consorzi stabili


1.  Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso,
a norma dell’articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e
9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta
dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare
esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a
tal fine una comune struttura di impresa.
2.  Il regolamento
detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei
consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo
regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla
facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite
affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità

solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai
consorziati dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di
scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non
oltre sei anni dalla data di costituzione.
3.  Il
regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, detta le norme per
l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo
articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi
medesimi.
4.  Ai consorzi stabili si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del
libro quinto del codice civile, nonché l’articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’articolo 34 della
presente legge.
5. E’ vietata la partecipazione alla medesima
procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e
dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a
più di un consorzio stabile
.
6.  Tutti gli atti
relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all’articolo 4
della parte I della tariffa allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa
sulle concessioni governative posta a carico delle società ai
sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, del D.L. 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.
17, e successive modificazioni.
7.  Le plusvalenze derivanti
da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non
sono soggette alle imposte sui redditi.
8.  I benefici di
cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8-bis.
Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è

incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale
è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel
secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.

8-ter. Il consorzio
stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita
con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla
classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve
ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la
qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,
nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui
all’articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso
sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno
una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche
delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di
cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è

acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella
immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute
dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della
metà dell’intervallo tra le due classifiche.





Art. 13
Riunione di concorrenti


1.  La partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma
1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che
il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti,
siano già in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e attestati ai sensi dell’articolo 8, per la quota
percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8,
comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
2.  L’offerta
dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1
determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese
subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori
scorporabili la responsabilità è limitata
all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando
la responsabilità solidale del mandatario o del
capogruppo.
3.  Per le associazioni temporanee di tipo
verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo
per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti
previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I
lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in
associazione ai sensi del comma 1.

4.  E’ fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un’associazione temporanea o consorzio di cui all’articolo 10, comma
1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’articolo
10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara.
5.  E’ consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo
10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte
le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis.  E’
vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e),
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta.
6. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi
alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7.
 Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed
opere speciali, e qualora una o più di tali opere
superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale
dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti
sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo,
associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresì l’elenco delle opere di cui
al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori,
che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito,
non può essere artificiosamente suddiviso in più

contratti.
8.  Per associazione temporanea di tipo
verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all’articolo
10, comma 1, lettera d), nell’ambito della quale uno di essi
realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle
categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti.





Art. 14
Programmazione dei lavori pubblici


1.  L’attività di realizzazione dei lavori di cui
alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a),
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno stesso.

2.  Il programma
triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i
soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come
prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli
stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di
sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e
tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione
nella sede dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a),
per almeno sessanta giorni consecutivi.

3.  Il
programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario.

4.  Nel programma triennale sono
altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di
quanto previsto all’articolo 19, comma 5-
ter,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto
di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono
classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.

5.  I soggetti di cui al comma 1 nel
dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono
rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché

le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale.

6.  L’inclusione di un lavoro
nell’elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i
lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell’articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i
quali è sufficiente l’indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro
può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno
o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro
sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano
state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per
la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione
nomina, nell’ambito del personale ad esso addetto, un soggetto
idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e
fattibilità di ciascun lotto.

8.  I progetti
dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per
motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni
dei commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e
successive modificazioni; del comma 5 dell’articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell’articolo 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell’articolo 89 della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6.

9.  L’elenco annuale
predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi
stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403,
e successive modificazioni. Un’opera non inserita nell’elenco
annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione
dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito di ribassi d’asta o di economia. Agli enti locali
territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si
applicano all’Amministrazione regionale.

11.  I
lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere
alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni.

12. I soggetti di cui al comma 1 sono
tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto
dell’Assessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e
gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione
regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà

pubblicità.
13.  Il progetto di programma
triennale deve essere inviato per il parere ai comuni
territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del
parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere.
Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

14.
Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una
cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di
tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustri la
concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla
situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o
inserite nel programma, raffrontata all’effettivo bacino di utenza
ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione
delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti
urbanistici e dell’eventuale esistenza di vincoli a tutela di
interessi pubblici.

15. Il programma adottato dall’ente è
trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli
assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il
programma è, altresì, inviato per conoscenza alle
province regionali nel cui territorio le opere devono essere
realizzate.

16. Nell’adottare il programma, gli enti
possono modificare le previsioni o l’ordine delle priorità di
quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o
di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa
deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell’interesse
pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del
presidente della Provincia regionale, limitatamente all’adattamento
del programma triennale di opere pubbliche al programma elettorale
depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della
maggioranza dei presenti nella seduta dell’organo deliberante.

17.
Restano riservati all’Amministrazione regionale i programmi delle
opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle
richieste o dei pareri degli enti locali interessati.

18.
 E’, altresì, riservata all’Amministrazione regionale
competente la programmazione degli interventi di sistemazione
idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli
ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti
locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.

19.
 I soggetti di cui alla lettera
a) del
comma 2 dell’articolo 2 nel provvedere al conferimento di incarichi
di progettazione ed agli atti consequenziali tendenti alla
realizzazione di opere pubbliche, si attengono all’ordine di
priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo.
In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all’ordine
di priorità generale, con voto favorevole dell’organo
deliberante dell’ente; purché sia in ogni caso rispettato
l’ordine relativo al settore di intervento.




Art. 14-bis
Programmi regionali di finanziamento di opere
pubbliche


1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano
interventi urgenti ed indifferibili, è vietato
all’Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di
fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di
cui alla lettera
a) del comma 2 dell’articolo 2
per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui
al precedente articolo o quando la richiesta dell’ente non ne
rispetti l’ordine delle priorità.

2.  Le
determinazioni assunte dall’Amministrazione regionale, nel caso di
eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti
ed indifferibili, sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana.
3.  La Presidenza della
Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono
annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere
pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi
altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute
disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di
una relazione contenente l’elenco delle richieste di finanziamento
pervenute e l’enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

4.  In aderenza agli obiettivi indicati dal
documento di programmazione economico-finanziaria di cui
all’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i
programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti
territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le
priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse
disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono
alla formazione delle risorse.

5.  Possono essere
inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di
progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in
riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.

6.
 Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali
delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla
Presidenza della Regione o ai singoli assessorati regionali in
relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve
essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà

presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione
o ad altro ramo dell’Amministrazione regionale e/o se è stato
o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il
provvedimento di ammissione a finanziamento determina l’obbligo di
presentazione del progetto esecutivo dell’opera entro il termine di
centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.

7.  I
programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati
in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle
singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di
selezione delle richieste pervenute:

a)
 attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo
socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;

b)
 esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte
delle quali siano state già realizzate;

c)
realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio
sismico;

d) recupero del patrimonio edilizio
esistente;

e)  equa ripartizione
territoriale dei finanziamenti.

8.  Nel programma di
spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E’
tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo
parte di un più ampio progetto generale, siano già

dotati di una distinta funzionalità e prevedano la
realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli
utenti.

9.  I programmi di cui al presente articolo
devono essere pubblicati senza oneri nella
Gazzetta
Ufficiale
della Regione siciliana.
10.
 L’insieme dei programmi deve comprendere l’intera
disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse
finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli
assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte
delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura
di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva.
Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme
destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.

11.
 La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati
regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole
opere dopo l’approvazione del progetto esecutivo, che l’ente deve
inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità

dell’opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la
positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi
quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale
richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all’approvazione del
progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto
medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto
l’accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si
prevede debbano essere effettuati entro l’esercizio finanziario.

12.
 Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti
dall’Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le
procedure per l’appalto dei lavori entro tre mesi dalla
comunicazione del decreto di finanziamento, l’Assessore regionale
che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di
diffida alla nomina di un commissario "ad acta" per gli
adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del
contratto d’appalto e per la consegna dei lavori.

13.  Le
somme corrispondenti ai ribassi d’asta dei lavori finanziati
dall’Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il
cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di
cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 in apposito capitolo
"Fondo di rotazione" per l’anticipazione delle spese
professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio
geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui
importo è reintegrato al momento del finanziamento
dell’opera; il restante cinquanta per cento è iscritto in
appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della
spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il
finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il
finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei
lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché

per le finalità di cui al comma 4-bis dell’articolo 26 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni
per la realizzazione di opere della medesima tipologia
d’investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle
somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può
altresì essere iscritto nell’apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa dell’Assessorato regionale dei lavori
pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei
consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori
pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei
lavori pubblici.

14.  Nel caso di opere ricadenti in
comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i
comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d’asta che
affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell’apposito
capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità

previste dal comma 12, è pari al 60 per cento.
15.
 Al compimento dell’intera opera entro i termini contrattuali,
i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione
della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di
amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di
spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per
impinguare il capitolo di bilancio relativo al "Fondo di
rotazione" per le spese di progettazione di cui al comma 12.





Art. 14-ter
Relazioni istituzionali


1. Nell’ambito dei lavori di predisposizione del programma
triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, il
Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente convoca
una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e
le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le
finalità delle opere nei programmi e le risorse finanziarie
disponibili.

2.  Nelle riunioni di cui al comma 1, il
Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente
raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli
interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i
finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel programma
triennale o in quello annuale.

3. I soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a), prima di inviare al Presidente
della Regione o all’Assessore regionale competente le proposte di
lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o
più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le
organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le
finalità delle opere incluse nei programmi.

4.
 Nelle riunioni di cui al comma 1, i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a) verificano le osservazioni e le
proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità

del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.





Art. 15
(Articolo non recepito)



Art. 16
Attività di studio e progettazione


1.  La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a)  la qualità dell’opera e la
rispondenza alle finalità relative;
b)  la
conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c)
 il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
2.  Le
prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute
nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti
adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella
fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle ovvero a modificarle.
2-bis.
Ove richiesto, l’attività di progettazione è preceduta
da uno studio di fattibilità che si articola in una relazione
contenente:

a)  l’esposizione della
fattibilità dell’intervento, le relazioni geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima
approssimazione delle aree interessate e dell’esito degli
accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica,
artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

b)
 lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e
sulla salute dei cittadini.

3.  Il progetto preliminare
definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni
della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione
delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai
profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle
attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità

amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per
l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il
progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della
procedura espropriativa.
4.  Il progetto definitivo
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione
descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché
delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove
previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi
delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei
volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo
di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici
previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo.
Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da
consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e
lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5.  Il progetto
esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione
tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il
progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati
grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari
costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o
descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi
unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle
indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori
studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi
planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della
rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere
altresì corredato da apposito piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le
modalità i contenuti, i tempi e la gradualità

stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 3.
6.  In
relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il
regolamento di cui all’articolo 3, con riferimento alle categorie di
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze
di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e
momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
7.  Gli oneri inerenti alla progettazione,
alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché
agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani
generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli
elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli
edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8.  I
progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi
urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione
degli impianti e dei servizi a rete.
9.  L’accesso per
l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all’attività di progettazione è autorizzato dal
sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal
prefetto in caso di opere statali.




Art. 17
Effettuazione delle attività di studio,
progettazione, direzione dei lavori e accessorie


1.  Le prestazioni relative alle attività di
studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori,
alle funzioni dei responsabili della sicurezza ed agli incarichi di
supporto tecnico-amministrativo alle attività del
responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale di cui all’articolo 14, e a tutte
le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell’allegato 1A
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche
ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi,
sono espletate:

a)  dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti;

b)  dagli
uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità

sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui
agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18
giugno 2000, n. 267;

c)  dagli
organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per
ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì
avvalersi del Genio civile opere marittime;

d)
 da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;

e)  dalle società di
professionisti di cui al comma 5, lettera a);

f)
 dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera
b);

g)  da raggruppamenti temporanei
costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d),
e) ed f), ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 in quanto
compatibili;

g-bis) da consorzi stabili di
società di professionisti di cui al comma 6, lettera
a),
e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera
b),
anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e
che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell’articolo 12. E’ vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della
partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e
architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel
quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo
quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-
bis,
della presente legge; ai consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria si applicano
altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del
predetto articolo 12.

2.  I provvedimenti di
affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti
di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura
fiduciaria sono di competenza:

a)  per
l’Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o
dell’Assessore regionale competente;

b)  per
le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.

3.
 Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere
a), b) e c),
sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti
dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo
incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice da almeno
cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale
tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione.

4.  Il regolamento definisce i limiti
e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle
amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati dello studio o della progettazione o delle altre attività

previste nella presente legge. Nel caso di affidamento delle
medesime attività a soggetti esterni, la stipulazione è
a carico dei soggetti stessi.

5. Si intendono per:
a)
 società di professionisti le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V
del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società

cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I
soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai
corrispettivi delle società si applica il contributo
integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive
casse di previdenza;

b)  società
di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e
VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità

tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi
relativi alle predette attività professionali si applica il
contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario
del progetto.

6.  Il regolamento stabilisce i
requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società
di cui al comma 5.

7.  Indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell’offerta o nella convenzione di incarico, ove lo
stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere
indicata, sempre nell’offerta o nella convenzione di incarico, ove
lo stesso sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il
regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza
anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per
l’aggiudicazione.

8.  Gli affidatari di incarichi di
studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle
concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta
attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni
di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di
incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico
e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività

di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
9.
 Per l’affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di
cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla
corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa, si applicano le
disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18
giugno 1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modificazioni.

10. Per l’affidamento di
incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo
stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con gare
ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da
emanarsi entro sessanta giorni da parte del Presidente della
Regione, su proposta dell’Assessore regionale per i lavori pubblici,
sentito il parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predetto
regolamento, l’Assessore regionale per i lavori pubblici emana il
bando tipo che deve essere adottato per l’espletamento delle
gare.

11.  Per gli incarichi relativi alle
prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore
a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento a professionisti singoli o associati di
loro fiducia, ferma restando l’effettiva competenza nel settore,
oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.

12.  Gli enti
appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del
finanziamento dell’opera.

13. Ciascun ente non può

affidare nel corso dell’anno solare allo stesso professionista
incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l’importo di
100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a
professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa
riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista
associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di
cui alle lettere
e) ed f)
del comma 1.

14.  La stazione appaltante che ha
conferito l’incarico fiduciario deve darne adeguata pubblicità
con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi
professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal
conferimento medesimo attraverso il rappresentante legale
dell’ente.

15.  Gli enti di cui all’articolo 2, comma
2, lettera
a) non possono affidare incarichi di
studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di
uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è

consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività
libero-professionali.

16. Nella convenzione stipulata fra
stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi
con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge
2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

17.
Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e
direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione
della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della
direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

17bis.
Per le opere degli enti ecclesiastici, il responsabile unico del
procedimento è nominato tra i dipendenti degli enti
ecclesiastici stessi aventi i requisiti di legge, e solo in caso di
comprovata assenza, dagli enti locali attuatori.

18.
Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le
stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità

di applicare la procedura del concorso di progettazione o del
concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in
materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.

19.  I
corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati,
ai fini della determinazione dell’importo da porre a base
dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di
giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture,
determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i
livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei
corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di
lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari-assicurativi, e
la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività
di supporto di cui all’articolo 7, comma 5, nonché per le
attività del responsabile di progetto e le attività
dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

20.  I
corrispettivi determinati in conformità al decreto
ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla
legge 2 marzo 1949, n. 143 e sue modifiche ed integrazioni ovvero ai
provvedimenti normativi concernenti l’aggiornamento degli onorari
spettanti agli ingegneri ed agli architetti, sono minimi
inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della
legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è

nullo.
20-bis. Per l’affidamento degli incarichi relativi
alle restanti prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato
sia inferiore alla soglia comunitaria, i corrispettivi sono
determinati facendo riferimento alle tariffe professionali di
appartenenza.

21. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l’affidatario può avvalersi del subappalto,
per la propria area di competenza, limitatamente alle attività
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a
sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l’esclusione delle prestazioni professionali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista.

22.
 Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma
affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in
senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal
responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione,
da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale
precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di
quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione
definitiva.

23. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera
b), operanti nei settori di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonché le connesse attività

tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse
direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5,
lettera b), che siano da essi stessi controllate, purché
almeno l’80 per cento della cifra d’affari media realizzata dalle
predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono
controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi
dell’articolo 2359 del Codice civile.





Articolo 17-bis
Fondo di rotazione per la progettazione
definitiva


1.  E’ istituito nel bilancio della Regione, rubrica
Dipartimento regionale dei lavori pubblici, un
fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese
occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento
delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie
per l’accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza
extraregionale, per la realizzazione di interventi per la
riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico,
edilizio ed ambientale.

2.  L’importo del fondo di
cui al comma 1 è determinato, per l’esercizio finanziario
2003, in 20.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi
dell’articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
mediante l’utilizzo di parte delle economie realizzate sulle
assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3.
 Con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici,
previa deliberazione della Giunta regionale, vengono stabilite le
modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che
comunque devono attenersi ai seguenti criteri:

a)
 validità triennale del programma di utilizzazione con
riferimento ai programmi di spesa;

b)
 ripartizione del fondo con priorità per gli enti
locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a
15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in
sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o
ambientale.

4.  A seguito del finanziamento
dell’opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del
fondo vengono reintroitate al medesimo.

4-bis.  A
decorrere dall’esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al
presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei
rami dell’Amministrazione regionale, per la copertura delle spese
occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi
compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle
procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per
l’accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza
extraregionale.

4-ter. Il 50 per cento del fondo di cui al
comma 1 è utilizzato, per l’esercizio finanziario 2005, per
consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o
rilevanti, come individuate ai sensi della delib. G.R. 19 dicembre
2003, n. 408 resa esecutiva con D.Dirig. 15 gennaio 2004, n. 3 del
dirigente generale del dipartimento di protezione civile per
l’effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza
sismica, previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274/2003. Con apposito regolamento sono definite dal
servizio sismico del dipartimento regionale di protezione civile, a
seguito del completamento del censimento delle strutture strategiche
e rilevanti di competenza regionale, le modalità di
concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come
proprietari di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente
generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio
2004.




Art. 18
Incentivi e spese per la progettazione


1.  Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo
posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 7, è
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità
ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e
fissati da ciascun ente in un regolamento
, tra il responsabile
unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché

tra i loro collaboratori. Per le attività di cui al
presente comma svolte dagli uffici centrali e periferici della
Regione, i criteri di ripartizione delle somme e la percentuale
effettiva sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con
decreto dell’Assessore regionale competente. Il decreto di
ripartizione emanato dall’Assessore regionale per i lavori pubblici
costituisce linee guida per l’Amministrazione regionale.
La
percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5 per cento, è
stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla
complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene
conto delle responsabilità professionali connesse alle
specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta
somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico
dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi
quarto e quinto dell’articolo 62 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
1bis. Nell’importo dei
progetti relativi ad opere marittime e portuali e ad interventi
sugli immobili demaniali in uso o di proprietà regionale,
finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera c), e dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti, è previsto, tra le somme a disposizione
dell’amministrazione:

a)  l’aliquota fino
all’1 per cento sull’importo dei lavori a base d’asta che viene
utilizzata per indennità di missione e di viaggio, per
rilievi ed attrezzature, per spese di funzionamento e di gestione
ivi comprese le spese postali, telefoniche, telegrafiche e per la
riproduzione di elaborati progettuali. Qualora gli interventi
progettuali siano localizzati nelle isole minori, la predetta
aliquota può essere maggiorata fino al 100 per cento;

b)
l’importo delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
addetto all’assistenza in cantiere;

c) l’importo
delle attrezzature per l’attività del responsabile del
procedimento.

2.  Il 30 per cento della tariffa
professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i
criteri previsti al comma 1, tra i dipendenti dell’amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto tenendo conto del grado di
responsabilità professionale assunta.

2.1.  Il
25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è

assegnato al responsabile unico del procedimento, in considerazione
dell’importanza delle sue funzioni e delle responsabilità
assunte.

2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non
inferiore al 10 per cento
del totale degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché
dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e
geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani
generali di sicurezza quando previsti ai sensi del dcreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento ed
adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già
esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare
dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi
criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province
autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché

i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate
dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il
ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
2-ter.  I
pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale
dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.
2-quater.
 E’ vietato l’affidamento di attività di progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a
mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da
quelle previste dalla presente legge.




Art. 18-bis
Prezzario unico regionale



1.  Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore
regionale per i lavori pubblici, è adottato il prezzario
unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la
realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui
alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2. Il prezzario deve
contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a
lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte,
realizzabili nelle opere pubbliche in Sicilia.

2.  Il
prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi,
anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa
procedura di cui al comma 1.



Art. 18-ter
Aggiornamento prezzi



1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo
prezzario regionale gli enti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a) al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione
degli appalti, possono procedere, senza necessità di
aggiornamento dei relativi prezzi, alla indizione della gara per
tutti quei progetti la cui approvazione in linea tecnica, ai sensi
dell’articolo 7 bis, sia intervenuta entro i tre mesi precedenti
l’entrata in vigore del prezzario.

2.  Ove non
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, gli enti medesimi, nel
caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima
della indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti,
salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del
procedimento motivato dall’assenza di significative variazioni
economiche e senza necessità di sottoporre gli stessi ad
ulteriori pareri o approvazioni.

3.
 L’aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario
regionale vigente.



Art. 18-quater
Parere igienico-sanitario


1.  Il parere igienico-sanitario è espresso dal
responsabile del competente servizio di igiene pubblica distrettuale
dell’azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade
l’opera progettata.

2.  Nel caso di opere che
ricadano nel territorio di più aziende sanitarie locali, non
appartenenti allo stesso comune, esprime il parere il servizio di
igiene pubblica del distretto dell’azienda unità sanitaria
locale il cui territorio è maggiormente interessato dalla
realizzazione dell’opera, con l’obbligo di darne conoscenza alle
altre aziende.

3.  Il parere igienico-sanitario deve
essere reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

4.
 Fatta salva la responsabilità dell’organo competente ad
esprimere il parere, questo s’intende reso favorevolmente in
mancanza di pronunzia entro i termini previsti.




Art. 18-quinquies
Opere marittime e portuali e sul demanio
marittimo


1.  Per l’esecuzione di opere pubbliche di
urbanizzazione primaria relative a strumenti urbanistici approvati,
ricadenti in terreno demaniale marittimo regionale, è
richiesta l’autorizzazione dell’Assessore regionale per il
territorio e l’ambiente, che esprime il proprio parere, senza
consultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo gli
obblighi derivanti da prescrizioni dell’autorità militare o
da necessità connesse alla difesa nazionale.

2.
 L’autorizzazione dell’Assessore regionale per il territorio e
l’ambiente s’intende acquisita favorevolmente in mancanza di
pronunzia entro novanta giorni dalla richiesta, in pendenza di
successive regolarizzazioni amministrative.




Art. 19
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici


1.  I lavori pubblici di cui alla presente legge possono
essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6
dell’articolo 24.

2.  I contratti di appalto di
lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui al comma 2 dell’articolo 2, aventi per oggetto:

a)
 la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1
dell’articolo 2;

b)  l’appalto
integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5
dell’articolo 16 e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui
all’articolo 2, comma 1.

3.  La stazione appaltante è

facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b),
nei seguenti casi:

a)  lavori la cui
componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50
per cento sul valore dell’opera;

b)  lavori
di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;

c)
 lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in
materia di appalti di lavori pubblici.

4. Per
l’affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera
b),
la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui
all’articolo 16, comma 4.

5.  L’appaltatore che
partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2, lettera
b),
deve dimostrare nell’offerta il possesso dei requisiti professionali
previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò

anche mediante l’eventuale ricorso a professionisti esterni; il
bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva
comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al
progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa
in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di
progettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità
di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del
progetto esecutivo.

6.  Le concessioni di lavori
pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un
imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto
la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di
lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché
la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a
favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione
in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche
mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i
soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto
di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o
allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o
connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni
immobili che non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualora il soggetto
concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva,
l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali,
può essere circoscritto alla revisione della progettazione e
al suo completamento da parte del concessionario.

7.  La
durata della concessione non può essere superiore a trenta
anni salvo motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli
investimenti che richiedano termini di durata più ampi. I
presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte
integrante. Le variazioni apportate dall’amministrazione
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché

norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività
previste nella concessione, qualora determinino una modifica
dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da
attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di
equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, e in mancanza della predetta revisione il
concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in
cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte
risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve
essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso
del concessionario si applicano le disposizioni dell’articolo
37-
septies, comma 1, lettere a)
e
b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve
prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo
dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.

8.
 Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della
pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di
servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l’alea
economico-finanziaria della gestione dell’opera.

9.  Il
concessionario, ovvero la società di progetto di cui
all’articolo 37-
quater, partecipano alla
conferenza speciale di servizi o alla Commissione regionale di cui
all’articolo 7-
bis finalizzate all’esame ed
alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi
non hanno diritto di voto.

10. L’Assessore regionale per
i lavori pubblici promuove un’intesa con INPS, INAIL e Cassa edile,
al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione
della regolarità contributiva, mediante un documento unico
(DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva
e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all’impresa
esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed
alla conclusione dei lavori, rispetto all’adempimento da parte delle
imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL ed alla
Cassa edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni
forma di pagamento in favore dall’impresa esecutrice dei lavori.

11.
 Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie
per l’impresa ai sensi della normativa vigente.

12.  Per
i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento
informatizzato tra l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le
casse edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità

di attivazione e le procedure applicative sono determinate da un
accordo da realizzarsi tra l’Assessore regionale per i lavori
pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le
organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle
costruzioni.

12-bis.  Relativamente ai soli lavori
pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle
concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista
dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva
mediante la produzione di certificazione rilasciata dall’INPS,
dall’INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i
concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e
non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta
partecipazione, le certificazioni hanno validità per
tre
mesi
dal rilascio.
13.  Salvo quanto
previsto dall’articolo 7-ter e dal comma 3-ter dell’articolo 2, le
amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera
b), non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni
e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
Sulla base di apposita convenzione le amministrazioni dei comuni
possono affidare le funzioni di stazione appaltante
all’amministrazione della rispettiva provincia regionale.

14.
 I contratti di appalto di cui alla presente legge sono
stipulati sia a corpo sia a misura ai sensi dell’articolo 326 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura
ai sensi dell’articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865,
allegato F.

15.  L’esecuzione da parte dell’impresa
avviene in ogni caso soltanto dopo l’approvazione del progetto
esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha approvato il
progetto definitivo.

16.  In sostituzione totale o
parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo
dell’appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all’appaltatore della proprietà o altro diritto reale su beni
immobili ovvero di altri beni aventi valore economico appartenenti
all’amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non
appena approvato il certificato di collaudo dei lavori. La gara
avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione
dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente
l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla
esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore
delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla
acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro
combinazione risulti più conveniente per l’amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La
gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per
l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma
2, disciplina compiutamente le modalità per l’effettuazione
della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le
modalità di aggiudicazione.




Art. 20
Procedure di scelta del contraente


1.  Gli appalti di cui all’articolo 19 sono affidati
mediante pubblico incanto.

2.  Le concessioni di cui
all’articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo
a base di gara un progetto almeno di livello preliminare
corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari
essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche;
l’offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all’articolo 21, comma
2, lettera b), nonché le eventuali proposte di
varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno
avere inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
3.  Gli appalti
possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o
trattativa privata o cottimo-appalto, di cui all’articolo 24-bis

esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti
dalla presente legge.
4.  L’affidamento di appalti
mediante appalto concorso è consentito ai soggetti appaltanti
in seguito a propria motivata decisione, previo parere della
Commissione regionale dei lavori pubblici, per speciali lavori o per
la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo
svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto
preliminare, redatto ai sensi dell’articolo 16, nonché di un
capitolato prestazionale corredato dell’indicazione delle
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
L’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.

5.
 Con decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e sentito il parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi
che devono essere adottati ed applicati, per l’espletamento delle
gare di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di
cottimo-appalto, da tutti gli enti appaltanti, nonché il
capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Il responsabile del
procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di
riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando
specifiche modifiche che il responsabile del procedimento deve
idoneamente evidenziare e giustificare in sede di certificazione.




Art. 21
Criteri di aggiudicazione – Commissioni giudicatrici


1.  L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto è effettuata di norma con il criterio del prezzo più
basso inferiore a quello posto a base di gara o con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara è

determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a
corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di
ribasso, con 4 cifre decimali, sull’importo complessivo a base
d’asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a
base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive
alla quarta.

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori
di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000
di DSP
con il criterio del prezzo più basso di cui al
comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia
delle offerte di cui all’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che
presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte
debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito,
che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di
quello posto a base d’asta. Il bando o la lettera di invito
possono precisare le modalità di presentazione delle
giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente
necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Ove l’esame
delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad
escludere l’incongruità della offerta, il concorrente è

chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all’esclusione
può provvedersi solo all’esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio.
Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria,
l’amministrazione interessata aggiudica l’appalto all’offerta,
espressa in cifre percentuali di ribasso, che risulta pari, o in
mancanza, che più si avvicina per difetto alla media
aritmetica dei ribassi individuata con le modalità di cui ai
commi 1 bis 1 e 1 bis 2. Le medie sono calcolate sino alla quarta
cifra decimale, arrotondata alla unità superiore qualora la
quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

1
bis  1. La commissione aggiudicatrice dopo la fase di
ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della
determinazione della media di riferimento, procede ad escludere
fittiziamente il 50 per cento delle offerte ammesse. A tal fine
sorteggia un numero intero da 11 a 40; il numero sorteggiato
costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor
ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce
la percentuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso.
I numeri delle offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti a
tali percentuali, sono determinati senza tenere conto di eventuali
cifre decimali. La procedura di cui al presente comma non è
esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a
cinque.

1 bis  2. La commissione
aggiudicatrice calcola la media aritmetica delle offerte che restano
dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al comma 1 bis 1: se
il numero sorteggiato è compreso tra 11 e 24,
l’aggiudicazione viene fatta all’offerta che risulta pari o che più

si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste
in gara dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e
minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma
1 bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40,
l’anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico.
Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla
determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di
aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte
rimaste in gara.

1 bis  3. Ove si sia in
presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede
esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario,
escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve
essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati
individuati più aggiudicatari con offerte uguali.

1
bis  4. Nel caso di presentazione alla gara di più
offerte aventi identico ribasso, l’esclusione fittizia delle
offerte, ai sensi del comma 1 bis 1, non può essere superiore
in termini numerici al 50 per cento delle offerte presentate, non
rilevando a tal fine l’ipotesi in cui le offerte presentino un
identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di
esclusione. Stante la natura fittizia dell’esclusione del 50 per
cento delle offerte ammesse per la formazione della media, tutte le
offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione
della gara.

1bis 5. Per le procedure di gara di
competenza dell’ufficio regionale per l’espletamento di gare
d’appalto, di cui all’articolo 7 ter, la sub commissione per la
verifica delle offerte anomale, di cui all’articolo 9 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 14
gennaio 2005, n. 1, è integrata con un dirigente dei servizi
dell’ispettorato tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori
pubblici, designato dall’ispettore generale dello stesso
ispettorato. Per la predetta attività, con decreto
dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta
dell’ispettore generale dell’ispettorato tecnico, sono determinati i
compensi da corrispondere ai dirigenti dell’ispettorato tecnico
dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, da inserire nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della
stazione appaltante.

1bis  6. Il responsabile
unico del procedimento, di cui all’articolo 7, comma l, può

essere audito dalla sub commissione per la verifica delle offerte
anomale, prevista dall’articolo 9 del regolamento, approvato con
decreto del Presidente della Regione n. 1/2005.

1-ter.
L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o
licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e
gestione, può essere effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli
elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di
importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza
della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica
delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la
progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni
tecniche proposte dall’appaltatore.

1-quater.  Il
possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara richiesti
dal relativo bando deve essere attestato in un’unica dichiarazione
resa dal partecipante a norma di legge.

2.  L’aggiudicazione
degli appalti mediante appalto-concorso nonché l’affidamento
di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in
relazione all’opera da realizzare:
a)  nei casi di
appalto-concorso:
1)  il prezzo;
2)  il valore
tecnico ed estetico delle opere progettate;
3)  il tempo di
esecuzione dei lavori;
4)  il costo di utilizzazione e di
manutenzione;
5)  ulteriori elementi individuati in base al
tipo di lavoro da realizzare;
b)  in caso di
licitazione privata relativamente alle concessioni:
1)  il
prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
2)  il valore
tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3)  il tempo di
esecuzione dei lavori;
4)  il rendimento;
5)  la
durata della concessione;
6)  le modalità di
gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da
praticare all’utenza;
7)  ulteriori elementi individuati in
base al tipo di lavoro da realizzare.
3.  Nei casi di cui al
comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono
indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma
medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire di individuare con un unico parametro numerico finale
l’offerta più vantaggiosa.
4.  Qualora
l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione
giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5.  La
commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad
effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori
oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di
componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia
cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da
un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né

possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od
amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e
non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza
o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel
quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico
amministratore non possono essere nominati commissari relativamente
ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico
relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
territorio provinciale ove è affidato l’appalto o la
concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni
dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi
incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni
aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata
in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi.
6.  I commissari sono scelti
mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a)
 professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di
candidati proposte dagli ordini professionali;
b)
 professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose
di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c)
 funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti
nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni
medesime.
7.  La nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8.  Le
spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.




Art. 21-bis
Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso
di ricorso amministrativo e/o giudiziario


1.  Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere
redatto immediatamente, sottoscritto dall’impresa aggiudicataria, se
presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non
festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. Ove
l’aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione
immediata da parte del responsabile del procedimento.

2.
 In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere
effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento
della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

3.  In
caso di rilievi e contestazioni l’ente appaltante, e per esso il
responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il
termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.

4.
 Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza
di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed
il verbale di gara diviene definitivo.

5.  Fatto
salvo l’esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in
sede amministrativa e/o giurisdizionale l’ente appaltante, in
assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è

tenuto a consegnare i lavori all’aggiudicatario risultante dal
verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 senza
attendere la definizione nel merito del giudizio.

6.  La
disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le
procedure relative agli appalti di fornitura di beni e servizi.





Articolo 22
Accesso alle informazioni


1.  Nell’ambito delle procedure di affidamento degli
appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è

fatto tassativo divieto all’amministrazione aggiudicatrice o ad
altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa
vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a
terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a)
 l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di
pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b)  l’elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato
il loro interesse nei casi di licitazione privata, di
appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa
privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto
appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del
soggetto individuato per l’affidamento a trattativa privata.
2.
 L’inosservanza del divieto di cui al presente articolo
comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici
servizi l’applicazione dell’articolo 326 del codice penale.





Art. 23
(Articolo non recepito)


Art. 24
Trattativa privata


1.  L’affidamento a trattativa privata è ammesso per
i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti
casi:
a)  lavori di importo complessivo non
superiore a 150.000 euro
, nel rispetto delle norme sulla
contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dell’articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b)
lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel
caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti,
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura
calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal
dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano
incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento
degli appalti;
c)  appalti di importo complessivo non
superiore a 150.000 euro
, per lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
2.
 Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono
motivati e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del
procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di
chiunque lo richieda.
3.  I soggetti ai quali sono affidati
gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per
l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico
incanto o licitazione privata.
4.  Nessun lavoro può

essere diviso in più affidamenti al fine dell’applicazione
del presente articolo.
5.  L’affidamento di appalti di
cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla quale debbono
essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

6.  I
lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200 mila ECU,
fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti
in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare,
disciplinati dal regolamento per l’attività del Genio
militare di cui all’articolo 3, comma 7-bis.
6-bis.
 I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive
connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione
e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e
manutentori, ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei
vivai forestali e delle riserve naturali, di cui all’articolo 64
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, sono di norma realizzati in economia, prescindendo dal
limite di importo previsto dal comma 6.

6-ter.
 Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle
opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da
eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal
limite di importo previsto dal comma 3 dell’articolo 143 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 come
recepito dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7.

7.  Qualora un lotto
funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa
privata, non può essere assegnato con tale procedura altro
lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima
opera.
8.  Gli enti e organismi di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera
a) non possono, nel corso di
uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per
importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1.

9.
 Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del
legale rappresentante dell’ente, il quale adotta la relativa
determinazione previo parere degli uffici competenti.

10.
 Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per
conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall’adozione, alla
Presidenza dell’organo assembleare o consiliare. Le stesse devono
essere pubblicate nell’albo dell’ente.

11.  Per
l’affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara
informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui
all’articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio
1973, n. 14. Sono escluse dall’aggiudicazione le offerte che
presentano un ribasso superiore di oltre il 10 per cento rispetto
alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero
delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.




Art. 24-bis
Cottimo-appalto


1.  Il cottimo-appalto è consentito per
l’esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.

2.
 Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del
legale rappresentante dell’ente, il quale adotta le determinazioni
di autorizzazione all’espletamento delle gare informali previo
parere degli uffici competenti.

3.  Gli enti ed
organismi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a)
non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una
stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello
indicato al comma 1.

4.  Nelle procedure di
affidamento a cottimo-appalto si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 24, comma 11.

5.  Ai fini della
formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori
con la procedura del cottimo, sulla diramazione degli inviti e sulla
partecipazione alla relativa gara informale, si osservano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25
novembre 1993 recante il regolamento tipo sulle modalità di
affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario.

6.
 Entro il 31 dicembre 2003 gli enti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera
a) adottano i propri
regolamenti in conformità al regolamento-tipo di cui al comma
5 e formano gli elenchi ivi indicati.

7.  Decorso il
termine di cui al comma 6 non è consentito l’affidamento di
alcun cottimo-appalto da parte degli enti che non abbiano ancora
formato gli elenchi di cui al comma 5.

8.  Fino alla
formazione degli elenchi di cui al comma 5, e comunque non oltre il
31 dicembre 2003, gli enti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a) esperiscono le procedure di cottimo-appalto
sulla base delle norme in vigore alla data di approvazione della
presente legge.




Art. 24-ter
Contratto aperto per lavori di pronto
intervento e di manutenzione


1.  Sono contratti aperti gli appalti in cui la
prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco
di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi
necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

2.
 (abrogato).




Art. 25
Varianti in corso d’opera


1.  Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse,
sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a)  per
esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;
b)  per cause impreviste e
imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui
all’articolo 3, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue
parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
b-bis)
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità

dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c)
 nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del
codice civile;
d)  per il manifestarsi di errori o di
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista.
2.
 I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per
i danni subìti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di
errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera
d).
3.  Non sono considerati varianti ai sensi del
comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo
non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti
gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo
interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalità, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non
può superare, rispettivamente, il 10 per cento per i lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per
cento per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e
deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione
dell’opera tra le somme a disposizione dell’amministrazione.

4.
 Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano
il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indìce
una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario
iniziale.
5.  La risoluzione del contratto, ai sensi del
presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino
a quattro quinti dell’importo del contratto.
5-bis.  Ai fini
del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.




Art. 26
Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori
pubblici


1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non
devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale,
spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma
restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o,
nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta
giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.
2.  L’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, è abrogato.
3.  Per i lavori pubblici affidati
dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo
1664 del codice civile.
4.  Per i lavori di cui al comma 3
si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire
per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di
prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa.
4-bis.  In deroga a quanto previsto dal comma 3,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto
di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dall’Assessore regionale per i lavori pubblici nell’anno di
presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di
cui al comma 4-sexies.

4-ter.  La compensazione è

determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del
10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare
precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità
accertate dal direttore dei lavori.

4-quater.  L’Assessore
regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, a
partire dal 30 giugno 2006, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
più significativi.

4-quinquies.  Le
disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai
lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2004. A tal fine
il primo decreto emanato ai sensi del comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione più significativi
rilevati dall’Assessore per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati
sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa
riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per l’anno 2003.

4-sexies.  Per le
finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme
appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni
intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale
dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti nonché le eventuali ulteriori
somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa.
Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da
ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione
sulla base delle norme vigenti nonché le somme disponibili
relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo
di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli
interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

5.  Le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese
ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti
di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e
da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di
lavori pubblici.
6.  I progettisti e gli esecutori di lavori
pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L’entità delle penali e le
modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.




Art. 27
Direzione dei lavori


1.  Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della
presente legge affidati in appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione
dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da
assistenti.
2. (comma non recepito).



Art. 28
Collaudi


1.  Per tutti i lavori oggetto della presente legge è
redatto un certificato di collaudo secondo le modalità
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro
il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente i
500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante
sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2.
E’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:

a)
 in caso di opere di particolare complessità;

b)
 in caso di affidamento dei lavori in concessione;

c)
 in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

3.
 Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il
responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di
vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando
il rispetto della convenzione.

4.  La nomina del
collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del
Presidente della Regione o dell’Assessore regionale competente per
le opere direttamente finanziate ad altri enti o di propria
competenza, ferma restando l’imputazione della spesa per il collaudo
alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della
presente legge. L’Amministrazione regionale interessata deve
ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà

del tempo indicato nel capitolato speciale d’appalto per
l’esecuzione del collaudo; nei casi previsti dal comma 2 del
presente articolo, l’Amministrazione regionale interessata, non
oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di
stipulazione del contratto, procede alla nomina. Decorso
infruttuosamente tale termine la nomina è effettuata dalle
amministrazioni aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo statico
sono conferiti dall’amministrazione aggiudicatrice. La nomina del
collaudatore tecnico-amministrativo, nel caso di opere non
finanziate dalla Regione, è di competenza dell’ente che
finanzia l’opera medesima.

5.  Gli incarichi di
collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi
professionisti con specifica competenza, purché iscritti da
almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di
importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o
inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è
ridotta a cinque anni. Per queste ultime gli incarichi di collaudo
tecnico-amministrativo possono essere affidati anche a tecnici
pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore
a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo
dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma
1 dell’articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi
previsto.

6.  Se il collaudo è affidato a
commissioni, queste possono comprendere pubblici funzionari e/o
dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità

nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto
salvo il disposto dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10.

7.  Ai fini dell’affidamento degli
incarichi di cui ai commi 5 e 6 l’anzianità di servizio
presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione
agli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono
cumulabili, sempreché non siano contestuali.

8.
 L’anzianità è rilevata dagli elenchi degli
ordini professionali provinciali o dalle tabelle delle
amministrazioni.

9.  Gli incarichi di collaudo non
possono essere affidati a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati
negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a
legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o
consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società

aventi per oggetto l’appalto affidato. Tali requisiti devono
risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata
contestualmente all’accettazione dell’incarico e con firma
autenticata a norma di legge.

10.  Le amministrazioni
aggiudicatrici, nell’affidamento di incarichi di collaudo a propri
funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto della
capacità e delle esperienze professionali, devono osservare
il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché
quello della loro equa ripartizione anche in relazione all’entità
finanziaria dell’opera.

11.  Non possono essere
conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico o di
componente di commissione di collaudo, in corso d’opera o finale, di
componente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di
componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione,
di componente di commissione giudicatrice di concessione di
costruzione e gestione, nonché di componente di commissione
di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due anni
precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più

di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di
lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35
milioni di euro, esclusa IVA.

12.  Non può
inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore
statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in
corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori
pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il
contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso
in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite
titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che
comprenda l’appaltatore o una delle imprese riunite cui è
affidata la realizzazione dell’opera.

13.  Le
amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente
allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla
medesima impresa.

14.  I limiti e i divieti di cui ai
commi 11 e 12 operano anche quando si intende conferire l’incarico
di componente di commissione di collaudo a funzionari e/o dirigenti
dell’ente appaltante.

15.  Nell’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi
non retribuiti perché svolti nell’adempimento dei compiti di
istituto.

16.  I componenti di uffici od organi
competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su
opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l’ufficio o
l’organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi
retribuiti di studio, di progettista, direttore dei lavori o
collaudatore anche statico relativamente a tali opere.

17.
 L’assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve
risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati
contestualmente all’accettazione dell’incarico.

18.  I
componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali,
che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle
situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo,
decadono automaticamente dall’incarico. La revoca è

dichiarata dall’autorità competente alla nomina.
19.
 Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro,
esclusa I.V.A, si procede alla nomina di commissioni di collaudo,
composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a
5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le
commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno
due dei componenti devono essere in possesso di professionalità
tecnica.

20.  Gli incarichi di collaudo
tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più
professionisti, ai fini dell’applicazione delle tariffe
professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in
collegio. Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati dalle
presenze di più categorie specialistiche, deve essere
specificata, nel disciplinare d’incarico, l’attribuzione ai singoli
tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le
attività di collaudo.

21.  Le commissioni di
collaudo possono essere integrate da un componente diplomato,
nominato fra i dipendenti dell’ente cui spetta la nomina del
collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a quella di
istruttore, con compiti di segreteria.

22.  Al
medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell’onorario del
singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo
stesso criterio di rimborso delle sole spese documentate è

applicato a tutti gli altri componenti della commissione di
collaudo.

23.  Resta salva la facoltà di
conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle
specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è
corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di
appartenenza.

24.  Gli incarichi di collaudatore,
anche statico, o di componente di commissione di collaudo non
possono essere conferiti, a pena di nullità, prima
dell’affidamento dei lavori.

25.  Le norme del
presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo
l’entrata in vigore della presente legge.




Art. 29
Pubblicità


1.  Le caratteristiche essenziali degli appalti di
lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria,
contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di
preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell’Unione europea.

2.  Per i lavori di importo pari
o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono
inviati all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione
europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni
dall’invio all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione
europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani
nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre
quotidiani regionali.

3.  Per i lavori di importo
pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia
comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno
dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella
Regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su
almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito
dall’Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico
II".

4.  Per i lavori di importo compreso tra
200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per
estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi
maggiore diffusione nella Provincia in cui si eseguono i lavori,
nonché su un periodico a diffusione regionale.

5.
 Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è

effettuata presso l’albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori ovvero presso l’albo pretorio del comune sede della stazione
appaltante.

6.  Qualunque sia l’importo dei lavori,
i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico
dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

7.  La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana reca
menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni
diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono
essere in grado di provare la data di spedizione.

8.  La
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare i bandi
di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione
della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di
partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti
in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della
pubblicazione suddetta. Ai fini dell’assolvimento del predetto
ordine di pubblicità, lo stesso giornale non può
essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come
regionale.

9. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve
eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine
dell’estratto, l’ente appaltante deve indicare l’ufficio presso cui
gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La
pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani
e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei
caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

10.  Gli estratti di avvisi e di bandi di
gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse,
l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di
presentazione dell’offerta e della domanda di partecipazione alla
gara, l’indirizzo dell’ufficio ove potere acquisire le informazioni
necessarie.

11.  Le spese relative alla pubblicità

devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le
somme a disposizione dell’amministrazione, che è tenuta ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui
all’articolo 80, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata
osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio
carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna
possibilità di rivalsa sull’amministrazione.





Art. 30
Garanzie e coperture assicurative


1.  L’offerta da presentare per l’affidamento
dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una
cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare
anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al
comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dall’aggiudicazione. La cauzione e l’impegno di un fideiussore non
sono richiesti per i lavori d’importo a base d’asta fino a 150.000
euro.

2.  L’esecutore dei lavori è obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo
degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento.

2-bis.  La fideiussione bancaria o la
polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 prevedono espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relative alla
cauzione provvisoria hanno validità per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

2-ter. La
garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è
automatico, senza necessità di benestare del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante,
da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare
residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è

svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica
l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

3.  L’esecutore
dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

4.  Per i lavori il cui importo superi
l’ammontare stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture
e trasporti, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale nonché una
polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima
durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi.

5.  Il progettista o i progettisti
incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far
data dall’approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o
dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione sopporta
per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), resesi
necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per
un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori
progettati, con il limite di un milione di euro, IVA esclusa, e per
un massimale non inferiore alla percentuale determinata per
interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento
dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500
mila euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA
esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale. La garanzia è ridotta
del 50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati
della progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in
caso di progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra di loro correlati del
sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000.

6.
 Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori,
le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità
stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la
loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti
dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti. In
ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve
essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi
per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di
propria competenza. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore
alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di
fiducia della stazione appaltante nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità

e trasparenza.
7.  Sono soppresse le altre forme di
garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

7-bis.
 Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito,
per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema
di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il
sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i
contratti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), di importo
superiore a 50 milioni di euro.




Art. 31
Piani di sicurezza



1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici,
sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di
sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive
89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del
Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale
di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione,
e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il
concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2:
a)  eventuali proposte integrative del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza
quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed
integrazioni
;
b)  un piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modifiche ed integrazioni
;
c)  un piano operativo
di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero del piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2.  Il
piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)
del comma 1-bis, nonché il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis

formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione;
i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa
di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1
stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la
risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di
cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano
sull’osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis.  Le imprese
esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera,
possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di
cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modifiche ed integrazioni
, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso
dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3.  I
contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei
piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I
contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1.
4.  Ai fini dell’applicazione degli articoli
9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione
numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è

determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime
nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro
delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis.
 Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i
lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato
all’appaltatore.





Art. 31-bis
Norme acceleratorie in materia di contenzioso


1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia
di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e,
sentito l’affidatario, formula all’amministrazione, entro novanta
giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra,
proposta motivata di accordo bonario. L’amministrazione, entro
sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è

sottoscritto dall’affidatario.
2.  I ricorsi relativi ad
esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la
quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi
dell’articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla
data dell’ordinanza di sospensione.
3.  Nei giudizi
amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori
pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di
provvedimento d’urgenza, i controinteressati e l’amministrazione
resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel
merito. A tal fine il presidente fissa l’udienza per la discussione
della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito
dell’istanza. Qualora l’istanza sia proposta all’udienza già
fissata per la discussione del provvedimento d’urgenza, il
presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova
udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le
parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni
prima dell’udienza stessa.
4.  Ai fini della tutela
giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono
equiparate agli appalti.
5.  Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori
appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.




Art. 32
Definizione delle controversie



1.  Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario previsto dal comma 1 dell’articolo 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2.  Per i soggetti di
cui alla lettera
a) del comma 2 dell’articolo 2
della presente legge
, qualora sussista la competenza arbitrale,
il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso
l’Autorità di cui all’articolo 4 della presente legge. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di
procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del
codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la
determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione
della controversia.
3.  Il regolamento definisce altresì,
ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 3 della presente
legge, la composizione e le modalità di funzionamento della
camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la
camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti
soggettivi e di professionalità per assumere l’incarico di
arbitro, nonché la durata dell’incarico stesso, secondo
principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4.
 Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di
avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51
del capitolato generale d’appalto approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima
data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della
normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di
appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalità

previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono
secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le
disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in
difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole
di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data
di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi
arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.

4-bis.
Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i
precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione
delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita
all’articolo 2.




Art. 33
Segretezza


1.  Le opere destinate ad attività delle forze
armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i
compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali
di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo
esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite
in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle
procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma
2.
2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento
determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le
modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei
concorrenti ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori di cui al
comma 1, nonché le relative procedure.
3.  I lavori
di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì

sulla regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della
gestione. Dell’attività di cui al presente comma è
dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.





Art. 34
Subappalto


1.  Il comma 3 dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, già sostituito dall’articolo 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal
seguente:
"3. Il soggetto appaltante è tenuto ad
indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le
categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le
ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste
in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili
e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che
prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie
prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota
parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a
seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al
30 per cento. L’affidamento in subappalto o in cottimo è
sottoposto alle seguenti condizioni:
1)  che i concorrenti
all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di variante in corso
d’opera, all’atto dell’affidamento abbiano indicato i lavori o le
parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2)
 che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni;
3)  che al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore trasmetta
altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente
comma;
4)  che l’affidatario del subappalto o del cottimo
sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato
membro della Comunità europea, all’Albo nazionale dei
costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in
possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi
in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per
eseguire il lavori pubblici l’iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
5)  che non sussista,
nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno
dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni".
2. (Comma abrogato).
3.
(Comma non recepito).
4. (Comma abrogato).




Art. 35
Fusioni e conferimenti


1.  Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,
fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche
non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o
scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9
della presente legge.
2.  Nei sessanta giorni successivi
l’amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di
cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui
all’articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3.  Ferme restando le ulteriori
previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al
comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4.
 Ai fini dell’ammissione dei concorrenti alle gare si applicano
le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori
pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
n. 190 del 13 agosto 1985.
5.  Fino al 31
dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad
imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte
sui redditi da conferimento.
6.  (Abrogato).
7.
 (Abrogato).

Art. 36
Trasferimento e affitto di azienda



1.  Le disposizioni di cui all’articolo 35 si applicano
anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte
degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
cooperative costituite o da constituirsi secondo le disposizioni
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e
con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci
cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si
trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di
mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223.




Art. 37
Gestione delle casse edili


1.  Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un
protocollo d’intesa tra le parti sociali interessate per
l’adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di
favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora
l’intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici
istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi
reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le
indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato
presso gli enti nei quali sono stati iscritti.





Art. 37-bis
Promotore


1.  I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati
"promotori", possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella
programmazione triennale di cui all’articolo 14, comma 2, ovvero
negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’articolo 19,
comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei
promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di
ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano
state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31
dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un
progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da
società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso
ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai
sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai
sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
nonché l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 21,
comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all’amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni
per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le
proposte devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per
la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere
d’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo,
soggetto all’accettazione da parte della amministrazione
aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore
dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
I soggetti pubblici e privati possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di
programmazione di cui all’articolo 14 della presente legge, proposte
d’intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale
presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun
obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare,
nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli
studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun
diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o
alla realizzazione degli interventi proposti.
2.  Possono
presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli
articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare
studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero
aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia
decisionale.
2-bis.  Entro venti giorni dalla avvenuta
redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi
di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo
con le modalità di cui all’articolo 80 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta
giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a
decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove
istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso è trasmesso
all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.
Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso
facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente
legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della
proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a)
alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
b) alla verifica della completezza dei
documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di
integrazione.
3.  Per gli ampliamenti di aree cimiteriali
ed interventi nelle stesse, la competenza a ricorrere allo strumento
della finanza di progetto è attribuita all’organo esecutivo
della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga ai
termini di cui al presente articolo.




Art. 37-ter
Valutazione della proposta


1.  Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la
fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo
costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità
progettuale, della funzionalità, della fruibilità

dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento,
del costo di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione,
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle
stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse
anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano
richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni
aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione
della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del
procedimento concorda per iscritto con il promotore un più
lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di
cui all’articolo 37-quater il promotore potrà adeguare
la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più
conveniente. In questo caso, il promotore risulterà
aggiudicatario della concessione.




Articolo 37-quater
Indizione della gara


1.  Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo
37-ter di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici,
qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di
pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui all’articolo 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di
cui all’articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta
individuata:
a)  ad indire una gara da svolgere con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di
gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente
modificato con l’approvazione di quest’ultimo sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori
degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal
piano economico-finanziario presentato dal promotore; è

altresì consentita la procedura di appalto-concorso;
b)
 ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata
da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due
migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso
in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura
negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2.
 La proposta del promotore posta a base di gara è
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella
gara ed è garantita dalla cauzione di cui all’articolo 30,
comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all’importo di cui
all’articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su
richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione
del bando di gara.
3.  I partecipanti alla gara, oltre alla
cauzione di cui all’articolo 30, comma 1, versano, mediante
fidejussione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata
dal bando in misura pari all’importo di cui all’articolo 37-bis,
comma 1, quinto periodo.
4.  Nel caso in cui nella procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non
risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della
proposta ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario,
dell’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, quinto
periodo. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal
soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5.  Nel caso
in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella
successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b),
il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a
versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che
abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese
sostenute e documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è

effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale
importo dalla cauzione versata dall’aggiudicatario ai sensi del
comma 3.
6. (abrogato).





Articolo 37-quinquies
Società di progetto


1.  Il bando di gara per l’affidamento di una concessione
per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un
nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che
l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di
costituire una società di progetto in forma di società

per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il
bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della
società. In caso di concorrente costituito da più
soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione
al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si
applicano anche alla gara di cui all’articolo 37-quater. La
società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può,
altresì, prevedere che la costituzione della società

sia un obbligo dell’aggiudicatario.
1-bis.  I lavori da
eseguire e i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1, e dalle società di trasformazione
urbana di cui all’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si intendono realizzati e prestati in proprio anche
nel caso che siano affidati direttamente dalle suddette società
ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano
ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che
prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a
soggetti terzi.

1-ter.  Per effetto del subentro di cui
al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società
di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e
sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con
l’Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in
corso d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della
società restano solidalmente responsabili con la società

di progetto nei confronti dell’Amministrazione per l’eventuale
rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società
di progetto può fornire alla pubblica amministrazione
garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme
versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i
soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione
stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote
della società di progetto, fermo restando che i soci che
hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti
di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario
sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera.
L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e
lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in
qualsiasi momento.




Art. 37-sexies
Società di progetto: emissione di
obbligazioni


1.  Le società costituite al fine di realizzare e
gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica
utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui
all’articolo 2410 del codice civile, purché garantite
pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al
portatore.
2.  I titoli e la relativa documentazione di
offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un
avvertimento dell’elevato grado di rischio del debito, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.




Art. 37-septies
Risoluzione


1.  Qualora il rapporto di concessione sia risolto per
inadempimento del soggetto concedente ovvero quest’ultimo revochi la
concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al
concessionario:
a)  il valore delle opere realizzate
più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di
collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b)
 le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
c)  un indennizzo, a
titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento
del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del
servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico-finanziario.
2.  Le somme di cui al comma 1 sono
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di
quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3.
L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla
condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme
previste dai commi precedenti.




Art. 37-octies
Subentro


1.  In tutti i casi di risoluzione di un rapporto
concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli
enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione
designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta da parte del concedente dell’intenzione di risolvere il
rapporto, una società che subentri nella concessione al posto
del concessionario e che verrà accettata dal concedente a
condizione che:
a) la società designata dai
finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario
all’epoca dell’affidamento della concessione;
b)
l’inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza
del termine di cui all’alinea del presente comma ovvero in un
termine più ampio che potrà essere eventualmente
concordato tra il concedente e i finanziatori.
2.  Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e
le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.




Art. 37-nonies
Privilegio sui crediti


1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di
lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di
pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del
concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice
civile.
2.  Il privilegio, a pena di nullità, deve
risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente
descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l’ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di
credito, nonché gli elementi che costituiscono il
finanziamento.
3.  L’opponibilità ai terzi del
privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel
registro indicato dall’articolo 1524, secondo comma, del codice
civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della
costituzione del privilegio è dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall’avviso devono
risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e
la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici
del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.
4.  Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile, il
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nellin cui non sia
possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.




Art. 37-decies
Finanza di progetto


1.  I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità
possono essere realizzati mediante finanza di progetto nel rispetto
del principio della concorrenza e delle previsioni della presente
legge.

2.  In aggiunta alle procedure di cui agli
articoli 19, 20 e 21 e alle procedure di cui agli articoli 37-
bis,
37-
ter e 37-quater per
l’attuazione, promozione ed incentivazione della finanza di
progetto, si applica altresì la procedura negoziata di cui
alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 nei casi
eccezionali ove si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti
non consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi.




Art. 37-undecies
Nucleo tecnico per la finanza di progetto


1.  E’ istituito un Nucleo tecnico per la finanza di
progetto presso la Presidenza della Regione, Dipartimento della
programmazione. Il Nucleo svolge attività istruttoria
nell’individuazione dei progetti strategici, promuove l’utilizzo ed
il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi
elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui
si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli
interventi di finanza di progetto con la programmazione delle
risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma quadro.

2.
 Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con
proprio decreto l’organizzazione, la composizione e il trattamento
economico dei componenti del Nucleo anche esterni
all’Amministrazione regionale.

3.  Del Nucleo fanno
comunque parte almeno due dirigenti tecnici dell’ispettorato tecnico
e/o dell’ispettorato regionale tecnico dell’Assessorato regionale
dei lavori pubblici su indicazione dell’Assessore regionale per i
lavori pubblici.

4.  Il Nucleo svolge la propria
attività in collaborazione con l’unità tecnica finanza
di progetto istituita presso il CIPE ai sensi dell’articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.

5.  Per le finalità

del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di
competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.

6.
 All’onere di cui al comma 5 si provvede in termini di
competenza con parte delle disponibilità dell’U.P.B.
4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di
cassa con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.1
(capitolo 215711).

7.  Per gli esercizi finanziari
successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui
si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B.
4.2.1.5.2 (capitolo 215704).




Art. 38
(Articolo non recepito)

Redazione

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