La relazione sulla modifica all’art.27 Costituzione

Proposta di legge costituzionale

Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte<(B>

(Presentata dal deputato Boato il 28 aprile 2006, n. 193 AC)

La Relazione

Onorevoli Colleghi ,

L’esclusione dall’articolo 27 della Costituzione del riferimento alla pena di morte è tema che è stato unanimemente condiviso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati che nella XIV legislatura approvò un testo unificato, con il parere favorevole delle Commissioni Giustizia e Difesa, di cui il proponente fu relatore e che la presente proposta di legge costituzionale riproduce. È una scelta di valore condivisa dalle forze politiche presenti in Parlamento, senza ragioni di schieramento e che fa parte del patrimonio di valori della grande maggioranza dei cittadini italiani.

La civiltà giuridica italiana già dalla fine del XIX secolo, riprendendo l’insegnamento di Cesare Beccaria, ha negato il diritto dello Stato a condannare i cittadini alla pena capitale.

Il primo codice penale dell’Italia unitaria, adottato nel 1889 sotto il governo Zanardelli, fra i primi in Europa, non contemplava tra le pene comminabili la pena di morte.

La pena di morte fu successivamente reintrodotta nell’ordinamento, negli anni Venti, e la sua reintroduzione confermata nel Codice penale del 1930, per i delitti contro la personalità dello Stato (attentato al Re ed al Capo del Governo, insurrezione armata, spionaggio politico e militare, eccetera) e per i più gravi delitti comuni, come l’omicidio aggravato e la strage.

Essa, tuttavia, fu poi nuovamente soppressa dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244 “Abolizione della pena di morte nel codice penale” e, dopo un temporaneo ripristino, come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza, ad opera del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 “Disposizioni penali di carattere straordinario”, fu infine definitivamente abolita dall’articolo 27, quarto comma, della Costituzione che, però, ne prevede la comminazione nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si è mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l’entrata in vigore della Costituzione. L’ultima esecuzione avvenuta in Italia, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.

In attuazione del dettato costituzionale venne emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, recante “Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell’abolizione della pena di morte”, che dispose l’abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.

La legge 13 ottobre 1994, n. 589, recante “Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra”, nella XII legislatura, ha, infine, disposto l’abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale. Come si evidenzia dalla lettura dei lavori parlamentari di tale legge, la scelta di introdurre una formula ampia e irreversibile di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stata assunta anche al fine di evitare il pericolo di omettere riferimenti ad ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte.

Il tentativo di modificare l’articolo 27 della Costituzione è stato già portato avanti senza successo nel corso della XIII legislatura.

Il 23 luglio 1997, giorno in cui veniva eseguita, negli Stati Uniti d’America, la condanna a morte di Joseph ÒDell, la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati approvava il testo unificato delle proposte di legge costituzionale atti Camera n.n. 3484 e 3680. Successivamente il 14 aprile 1999, l’Assemblea procedeva alla prima approvazione. L’iter, tuttavia, non veniva ripreso al Senato.

Nella relazione per l’Assemblea, il relatore Maccanico affermava “l’approvazione della modifica all’articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un paese democratico fondato sui diritti dell’uomo”.

Così come tale riflessione era opportuna e motivata ieri, e lo è stata nella XIV legislatura, così oggi, nella legislatura che ha avuto inizio, riteniamo non più procrastinabile la sua attuazione sul piano costituzionale e legislativo.

La scelta contro la pena di morte accomuna molti paesi e le organizzazioni internazionali cui essi partecipano.

Chiara in tal senso è la politica portata avanti dalle Nazioni Unite. Il secondo Protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, ratificato ed eseguito con la legge 9 dicembre 1994, n. 734, stabilisce che nessuno Stato aderente possa giustiziare alcun individuo soggetto alla sua giurisdizione. L’unica riserva ammessa dal Protocollo riguarda l’applicazione della pena capitale in tempo di guerra, comminata a seguito di una sentenza per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. Ne risulta, invece, implicitamente esclusa la previsione della pena capitale nei codici militari in tempo di pace.

L’azione internazionale dell’Unione europea per la promozione e la protezione
dei diritti umani, che si esplica sia nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, sia nel complesso delle relazioni esterne, è sempre più attenta e vigile.

In particolare l’Unione europea, in linea con gli obblighi stabiliti dalla comunità internazionale che riconosce e garantisce in sede di convenzioni e di dichiarazioni i diritti fondamentali dell’uomo:

condanna pubblicamente le violazioni dei diritti dell’uomo dovunque esse siano perpetrate;

interviene presso le autorità dei paesi in causa per indurli a far cessare dette violazioni;

adotta provvedimenti atti ad esercitare pressioni sulle autorità dei paesi in questione.

Il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali costituisce, infatti, uno degli obiettivi generali della politica estera e di sicurezza comune. A tal fine, la maggioranza degli accordi stipulati con i paesi terzi riguarda sempre anche il “dialogo politico”, concernente lo Stato di diritto, la democratizzazione, i diritti dell’uomo. Questa componente è inserita in tutte le nuove strategie dell’Unione nei confronti dei paesi asiatici, dei paesi mediterranei, dei paesi latino-americani.

In questo contesto l’Unione europea opera da molti anni a favore dell’abolizione della pena capitale, che costituisce una ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri.

Nella dichiarazione sull’abolizione della pena di morte, allegata al trattato di Amsterdam, si prende atto che dopo la firma del sesto protocollo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1983, la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione e non è stata applicata in nessuno di essi.

La Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato (articolo 2) e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19).

Fra i numerosi atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie, appare opportuno ricordare che il 29 giugno 1998, il Consiglio dell’Unione ha adottato, quale parte integrante della sua politica in materia di diritti dell’uomo, “Orientamenti per una politica dell’Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte”, ribaditi nell’ultima relazione annuale dell’Unione europea sui diritti dell’uomo presentata il 24 settembre 2001. In particolare, in tali Orientamenti l’Unione europea si prefigge di adoperarsi in vista dell’abolizione universale della pena di morte, di chiedere che, nei paesi in cui vige ancora la pena di morte, la sua applicazione sia progressivamente limitata e insistere affinché le condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto di norme minime.

Secondo gli Orientamenti, inoltre, l’Unione europea solleverà la questione dell’abolizione della pena di morte e di una sua moratoria nei consessi multilaterali e incoraggerà gli Stati ad aderire al secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ad analoghi strumenti regionali volti all’abolizione della pena di morte.

Il problema della pena di morte è stato trattato in contatti bilaterali con una serie di paesi, compresi la Cina e gli Stati Uniti. L’Unione europea ha esposto la sua politica e i governi in questione sono stati invitati a prendere iniziative per l’abolizione della pena di morte. Inoltre, l’Unione è intervenuta in numerosi casi specifici, chiedendo la non applicazione della pena capitale, ad esempio nei casi di condanne comminate a soggetti in giovane età, o la revisione della legislazione.

Nel quadro dell’azione internazionale a favore dell’abolizione della pena di morte, occorre altresì ricordare che l’Unione ha presentato, per il terzo anno consecutivo, un progetto di risoluzione presso la Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani sul tema della pena di morte.

La risoluzione è stata adottata il 25 aprile 2001 e, come le precedenti, esorta gli Stati firmatari del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici a ratificare il già citato Secondo Protocollo Facoltativo. Nella risoluzione si chiede altresì di escludere dalla pena capitale i disabili, i condannati coinvolti in procedimenti ancora pendenti, di restringere comunque il numero di reati sanzionabili con la pena capitale e di disporre una moratoria in vista dell’abolizione totale.

L’8 maggio 2001 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa al ruolo dell’Unione nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi.
La comunicazione è il primo documento di strategia globale sui diritti umani nell’ambito delle relazioni esterne presentato dalla Commissione dal 1995; con essa non si intende riscrivere la politica di fondo in materia, bensì inserirla nel contesto dell’impostazione strategica generale della Commissione nel campo delle relazioni esterne.
Il documento tiene conto degli sviluppi recenti del quadro giuridico e politico in cui vengono realizzate le attività dell’Unione europea, compresi i Trattati di Amsterdam e Nizza e la Carta dei diritti fondamentali.

La comunicazione individua tre campi nei quali la Commissione può operare più efficacemente:
1) promuovere politiche coerenti a sostegno dei diritti umani e della democratizzazione; si tratta di garantire la coerenza tra le diverse politiche dell’Unione, soprattutto a livello di politica estera e di sicurezza comune, nonché di assicurare la coerenza e la complementarità delle azioni realizzate a livello di Unione europea e di Stati membri;
2) privilegiare i diritti umani e la democratizzazione nelle relazioni tra l’Unione europea e i paesi terzi e adottare un’impostazione più attiva, in particolare sfruttando le opportunità offerte dal dialogo politico, dalle relazioni commerciali e dall’aiuto esterno. La Commissione intende integrare sistematicamente le questioni relative ai diritti umani e alla democratizzazione nel dialogo politico con i paesi terzi e nei suoi programmi di assistenza;
3) adottare un’impostazione più strategica per l’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e adeguare i programmi e i progetti in tale settore agli impegni dell’Unione europea nei confronti dei diritti umani e della democrazia.

Un’attenzione particolare deve poi essere dedicata al ruolo del Parlamento europeo che nel corso degli anni ha rivolto costanti appelli (segnatamente con le sue relazioni annuali sui diritti dell’uomo nel mondo, le risoluzioni preparatorie alla Conferenza intergovernativa conclusasi con il Trattato di Amsterdam, nonché diverse audizioni pubbliche in materia di diritti umani e politica estera) per far sì che la tutela dei diritti umani abbia un ruolo centrale nella definizione di una politica estera comune.
In particolare, il Parlamento europeo ha preso posizione contro la pena di morte in più occasioni, sia in relazione a esecuzioni capitali presso altri Stati, sia a favore dell’adozione di una moratoria da parte di tutti quegli Stati che contemplano tale pena. In particolare il Parlamento europeo ha ripetutamente:
chiesto agli Stati membri di non permettere l’estradizione di alcuno per reati passibili di pena di morte verso gli Stati che continuino a prevederla nel loro ordinamento giuridico;
invitato la Commissione e il Consiglio a promuovere l’abolizione della pena di morte nel quadro delle loro relazioni con i paesi terzi, anche in occasione del negoziato per accordi con tali paesi;
chiesto che l’Unione europea prendesse l’iniziativa presso le Nazioni Unite affinché l’Assemblea generale si esprimesse al più presto su una moratoria universale e sull’abolizione della pena di morte;
ricordato che, secondo la dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam sulla pena di morte, nessun paese candidato in cui tale pena è ancora applicabile potrà aderire all’Unione.

Nella risoluzione sulla pena di morte negli Stati Uniti, del 6 luglio 2000 il Parlamento europeo ha reiterato la richiesta di abolizione della pena capitale e di imposizione immediata di una moratoria nei paesi in cui la pena capitale esiste ancora; in una risoluzione del 26 ottobre 2000, sull’attuazione delle linee di bilancio inerenti le campagne a favore di una moratoria sull’esecuzione della pena capitale, il Parlamento europeo ha inoltre ribadito che l’abolizione della pena capitale rappresenta una conquista etica dell’Unione europea e ha invitato la Commissione a sostenere qualsiasi iniziativa che sia in grado di contribuire all’abolizione della pena capitale o alla promozione di una moratoria universale della stessa, chiedendole di considerare queste ultime un fattore determinante nelle relazioni tra l’Unione europea e i paesi terzi.

Il 5 luglio 2001, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui diritti dell’uomo nel mondo nel 2000 e la politica dell’Unione europea sui diritti dell’uomo nella quale, relativamente alle problematiche connesse alla pena capitale:
approva gli orientamenti della politica comunitaria sulla pena di morte nei confronti dei paesi terzi;
ribadisce che la pena capitale imposta ai minori di 18 anni e ai ritardati mentali contravviene al patto internazionale sui diritti civili e politici nonché al diritto internazionale consuetudinario; chiede a tutti gli Stati di procedere ad una moratoria di tutte le esecuzioni al fine di abolire completamente la pena di morte;
ribadisce fermamente la richiesta rivolta a Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Congo, Iran e ad altri Stati di porre fine immediatamente a tutte le esecuzioni.

Nella stessa data, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla pena di morte e l’introduzione di una giornata europea contro la pena capitale. Richiamandosi alle conclusioni del primo congresso mondiale contro la pena di morte, gli eurodeputati condannarono l’applicazione della pena capitale ancora vigente in 87 paesi; chiesero alla Commissione di ritenere la pena capitale e la moratoria universale delle condanne come elementi essenziali delle relazioni tra l’Unione europea e i Paesi terzi; proposero l’istituzione di una Giornata europea contro la pena di morte.

Nell’ambito delle iniziative avviate dall’Unione europea a seguito degli attentati dell’11 settembre, il 19 settembre 2001 la Commissione ha presentato due proposte di decisione: una relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2001)522) ed una relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2001)521). In particolare, la prima proposta mira a sostituire i procedimenti tradizionali di estradizione con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie basato sul mandato di cattura europeo. Recependo uno degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura, nella proposta è stato inserito, tra i considerando, il divieto di estradare la persona ricercata verso un Paese terzo qualora sussista il rischio che essa venga condannata alla pena di morte.

La lotta al terrorismo ha figurato tra le priorità della Presidenza spagnola, che al riguardo, tra l’altro, ha inteso rafforzare la cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti attraverso la stipulazione di uno specifico accordo. Il Parlamento europeo si è espresso in proposito con una risoluzione, approvata il 13 novembre 2001, nella quale si chiede che la pena di morte venga completamente abolita negli Stati Uniti e si rileva che l’estradizione di una persona ricercata dovrebbe essere subordinata alla garanzia che non sia applicata nei suoi confronti la pena capitale.

Nel corso del Consiglio giustizia e affari interni del 28 febbraio 2002, i ministri degli Stati membri hanno stabilito di attribuire alla Presidenza spagnola, entro il 25 aprile 2002, il mandato per negoziare l’accordo di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti. Il tema delle garanzie rispetto alla pena di morte rimane uno degli aspetti più delicati dell’intero negoziato.

Oltre alle iniziative dell’Unione europea, deve essere ricordata l’attività del Consiglio d’Europa. Il principale strumento internazionale elaborato dal Consiglio d’Europa nell’ambito della campagna a favore dell’abolizione della pena di morte è costituito dal Protocollo n. 6 alla Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte in tempo di pace.

Il Protocollo, adottato nel 1983 ed entrato in vigore nel 1985, è stato ratificato da 39 Stati membri (l’Italia ha ratificato il Protocollo n. 6 con la legge n. 8 del 1989). Armenia, Azerbaijan e Russia hanno, per ora, solo firmato il Protocollo, ma si prevede una ratifica a breve termine. L’unico paese a non aver firmato il Protocollo è la Turchia, che tuttavia osserva la moratoria delle esecuzioni da 17 anni.

Il Protocollo n. 6 introduce, all’articolo 1, il principio dell’abolizione della pena di morte, imponendo così agli Stati firmatari di cancellare la pena capitale dalla propria legislazione.
Il diritto all’abolizione della pena di morte viene definito, sempre all’articolo 1, un diritto soggettivo dell’individuo.

Anche l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha svolto un ruolo di primo piano, approvando alcuni significativi documenti contro la pena di morte.

Tra le prese di posizioni più rilevanti dell’Assemblea si ricorda la Raccomandazione 1246 (1994) sull’abolizione della pena capitale, in cui si afferma che “la pena di morte non può avere un posto legittimo nel sistema penale delle società civili e la sua applicazione può equipararsi alla tortura ed ai trattamenti inumani e degradanti, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. L’articolo 6 della Raccomandazione contiene una serie di proposte rivolte al Comitato dei Ministri, tra cui l’invito a predisporre un Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che abolisca la pena di morte sia in tempo di pace che in tempo di guerra, con l’esplicito obbligo per gli Stati firmatari a non reinserire questa pena nella legislazione nazionale.

Un fondamentale progresso è stato realizzato con la Risoluzione 1044 (1994) con cui l’Assemblea parlamentare ha reso l’immediata moratoria delle esecuzioni e l’abolizione della pena di morte condizioni preliminari per aderire al Consiglio d’Europa. Quest’obbligo è stato nuovamente riaffermato nella Risoluzione 1097 (1996) dove, peraltro, l’Assemblea ribadisce il proprio impegno ad assistere i paesi che desiderino abolire la pena capitale. Uno specifico appello è rivolto ai Parlamenti dei paesi retenzionisti affinché aboliscano la pena capitale entro la fine del millennio.

La proposta di un coinvolgimento diretto delle istituzioni del Consiglio d’Europa nella campagna contro la pena di morte è alla base della Raccomandazione 1302 (1996). In questo documento l’Assemblea raccomanda al Consiglio di sostenere finanziariamente e dal punto di vista logistico le campagne nazionali di informazione sull’abolizione della pena di morte; di organizzare conferenze internazionali su questa tematica e di considerare l’approccio verso l’abolizione della pena capitale dei paesi che richiedano l’adesione quale elemento per stabilire l’ammissione.

Nella Risoluzione 1187 (1999) su “L’Europa, un continente esente dalla pena di morte”, l’Assemblea del Consiglio d’Europa, nel confermare quanto già affermato in altri suoi documenti, ribadisce il principio per cui la pena di morte deve considerarsi una pena inumana e degradante, nonché una violazione del più fondamentale dei diritti dell’uomo, ossia il diritto alla vita. L’Assemblea conferma, inoltre, il proprio impegno ad assistere i paesi desiderosi di eliminare la pena di morte dal proprio ordinamento, con campagne di informazione e l’organizzazione di seminari di sensibilizzazione.

Il 25 giugno 2001 l’Assemblea del Consiglio d’Europa ha approvato la risoluzione 1253 (2001) su “L’abolizione della pena di morte nei paesi osservatori del Consiglio d’Europa”. Ai sensi della Risoluzione statutaria (93)26, “gli Stati desiderosi di ottenere lo status di osservatori presso il Consiglio d’Europa, sono tenuti ad accettare i principi di democrazia e di preminenza del diritto e il principio per cui tutte le persone poste sotto la sua giurisdizione devono poter godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. Questa norma risulterebbe dunque violata nel caso di applicazione della pena di morte. Tra i paesi che hanno lo status di osservatori presso il Consiglio d’Europa, ossia il Canada (dal 1996), il Giappone (dal 1996), il Messico (dal 1999) e gli Stati Uniti (dal 1996), i soli due paesi che hanno conservato la pena di morte nel proprio ordinamento e non hanno attuato una moratoria delle esecuzioni sono il Giappone e gli Stati Uniti.

L’invito, più volte ribadito negli anni, ai due paesi ad introdurre una moratoria delle esecuzioni e ad adottare le necessarie disposizioni per abolire la pena di morte, nonché a migliorare le condizioni di detenzione nel “braccio della morte”, non pare aver avuto esito o indotto iniziative significative. Al punto che l’Assemblea ha poi stabilito – allo scopo di evitare analoghi casi in futuro – che lo status di osservatore venga concesso solo a quei paesi che rispettino strettamente la moratoria delle esecuzioni o abbiano già abolito la pena di morte nel proprio ordinamento.

Il Consiglio d’Europa è stato promotore, insieme al Parlamento europeo, della riunione solenne dei Presidenti dei Parlamenti a favore dell’abolizione della pena di morte.

Il Presidente dell’Assemblée Nationale, d’intesa con la Presidente del Parlamento europeo e con il Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, ha preso l’iniziativa di promuovere una riunione dei Presidenti dei Parlamenti di tutto il mondo che intendano aderire alla campagna per l’abolizione della pena di morte. Hanno accordato il loro patrocinio il Presidente della Camera dei deputati italiana e il Presidente del Bundestag, nonché i Presidenti dei Parlamenti austriaco, belga e portoghese.

La riunione dei Presidenti si è svolta a Strasburgo il 22 giugno 2001, presso il Parlamento europeo, sotto la presidenza della Presidente N. Fontaine e del Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Lord Russell Johnston. Sono stati invitati tutti i Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea nonché un gruppo di Presidenti rappresentativo delle diverse aree geografiche, selezionato sulla base del criterio della recente abolizione della pena di morte.
Oltre ai Presidenti, sono intervenuti nel corso della seduta alcuni “grandi testimoni”, ed in particolare Mahmoud Ben Romdhane di Amnesty International, Sidiki Kaba della Federazione per i Diritti dell’Uomo, Mario Marazziti della Comunità di Sant’Egidio e Michel Taube di Ensemble contre la peine de mort, Associazione promotrice del Congresso mondiale contro la pena di morte.

Al termine della riunione, i Presidenti dei Parlamenti hanno sottoscritto un Appello solenne a tutti gli Stati affinché dichiarassero, senza indugio e dovunque nel mondo, una moratoria delle esecuzioni dei condannati a morte e prendessero iniziative volte ad abolire la pena di morte dalla loro legislazione interna.
Il Parlamento italiano è stato rappresentato dall’allora Presidente della Camera dei deputati, on. Pier Ferdinando Casini.

Uno fra i più significativi contributi del Consiglio d’Europa è rappresentato dall’approvazione del Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e gli strumenti di indirizzo adottati.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha trasmesso il 21 novembre 2001 all’Assemblea Parlamentare, che ha espresso parere favorevole nella sessione 2002 del 21-25 gennaio 2002, il testo del progetto di Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per ottenere il previsto parere.

Nel testo del Protocollo n. 13 si propone l’abolizione totale e indiscriminata della pena di morte, escludendo, in via di principio, anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista, casi che sono contemplati nel Protocollo n. 6 alla Convenzione.
In particolare il progetto di Protocollo prevede, fra l’altro, che:
la pena di morte è abolita. Nessuno può esservi condannato né possono essere eseguite esecuzioni capitali;
non sono autorizzate deroghe ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione (che le prevede in caso di guerra o di pericolo per la vita pubblica);
non sono ammesse riserve ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.

Il Comitato dei ministri ha, dunque, adottato definitivamente il Protocollo il 21 febbraio del 2002. Il Protocollo, a partire dal 3 maggio 2002, è stato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Anche al fine di poter procedere ad una ratifica di tale Protocollo era e rimane necessario modificare l’articolo 27 della Costituzione, rendendo impossibile, attraverso la legislazione di rango primario, la reintroduzione della pena capitale nel nostro ordinamento.

Nella precedente legislatura questo testo ebbe, nella stesura della relazione, la preziosa collaborazione del servizio Studi della Camera dei deputati e, nel confronto parlamentare, l’approvazione quasi unanime dei deputati, che, senza distinzione di schieramento politico, convennero sulla opportunità di questa modifica costituzionale, all’insegna della più alta tradizione della civiltà giuridica italiana.

Redazione

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