Il testo del Parere del Consiglio di Stato sulla dichiarazione dei redditi solo online

Il Consiglio di Stato ha bocciato la bozza di regolamento governativo che intendeva abolire la possibilità, per i contribuenti, di presentare, per le imposte indicate in oggetto, le dichiarazioni su modelli cartacei, avvalendosi delle banche convenzionate o degli uffici postali.

Nel parere si legge che:

“La Sezione è ben consapevole della maggiore efficienza che il sistema raggiungerebbe con indubbie accelerazioni con riguardo sia alla disponibilità dei dati desunti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta sia alla piena conoscibilità in termini assolutamente vicini dei dati delle dichiarazioni presentate dagli obbligati in via principale.

L’apprezzamento per questi intenti non modifica, tuttavia, il giudizio di non conformità della proposta modificazione normativa alla stregua di quanto stabilito da disposizioni di rango primario.

A norma dell’articolo 6, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante disposizioni sullo statuto dei diritti del contribuente), “l’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli”.

La compilazione della dichiarazione esclusivamente con modelli telematici si pone in esatta controtendenza agli indirizzi operativi desumibili dalla norma appena trascritta.

Quel tipo di compilazione rappresenta un notevole aggravio per una folta schiera di contribuenti, cioè per tutti coloro che non hanno consuetudine con i relativi strumenti e che sarebbero in ogni caso costretti a richiedere aiuti e consulenze per l’espletamento di un dovere costituzionalmente sancito.

L’effetto, ancorché certo non voluto, sarebbe quello di sancire un allontanamento e non di riavvicinare il cittadino con le istituzioni”.

Da ciò, il parere negativo del Consiglio di Stato, di seguito riportato integralmente.

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Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi

Parere dell’8 ottobre 2007 n. 779


(presidente Cirillo, estensore D’Agostino)

OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze – Schema di regolamento recante modifiche al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive o all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

La Sezione;
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 3-2358/UCL del 14 febbraio 2007, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto; Visto il parere interlocutorio espresso nell’Adunanza del 5 marzo 2007; Vista la nota di adempimento della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio prot. n. 0003783 del 10 settembre 2007; Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Filoreto D’Agostino;

PREMESSO:

L’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre del 1996, n. 662, stabilisce che, al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto del 1988, n. 400, tenuto conto dell’adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.

Successivamente, l’art. 16 del d.lgs. 23 dicembre del 1999, n. 505 ha disposto che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell’art. 3 della legge 23 dicembre del 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all’art. 3, comma 136, della medesima legge. Infine l’art. 101 della legge 21 novembre del 2000, n. 342, comma 1, dispone che “qualora intervengano, dopo l’entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996”.

In tale quadro normativo l’Amministrazione ha predisposto e trasmesso per l’esame, uno schema di regolamento che apporta modifiche al d.P.R. 22 luglio del 1998, n. 322 – emanato ai sensi del su citato art. 3 della legge n. 662 del 1996 – allo scopo di razionalizzare e semplificare ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti connessi con la presentazione delle dichiarazioni fiscali e per introdurre nuovi servizi per i contribuenti medesimi.

I sei articoli di cui si compone lo schema intervengono sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni, prescrivendo quale obbligatoria la trasmissione telematica, e apportando le conseguenti modifiche alla disciplina vigente, in particolare riportando nella disciplina regolamentare la modalità dichiarativa per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF e sopprimendo la presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta in forma unificata.

Ulteriori disposizioni recano precisazioni sugli obblighi dichiarativi in caso di periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare e in caso di liquidazione delle società e intervengono sulle procedure e modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e determinazione dei relativi costi.

Nell’adunanza del 5 marzo 2007 sono insorte perplessità sulla complessiva coerenza della proposta disciplina così che la Sezione ha ritenuto opportuno acquisire il punto di vista della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio. Quest’ultimo ha rimesso il proprio avviso con nota del 10 settembre 2007.

CONSIDERATO:

Lo schema in esame intende abolire la possibilità, per i contribuenti, di presentare, per le imposte indicate in oggetto, le dichiarazioni su modelli cartacei, avvalendosi delle banche convenzionate o degli uffici postali.

In ragione di tale soppressione, viene rimodulata la vigente disciplina, sia per quanto riguarda le modalità di presentazione sia la tempistica così che la possibilità di consegna di modello cartaceo di dichiarazione dei redditi è salvaguardata solo per i residenti all’estero e per la dichiarazione di destinazione dell’otto per mille, da inoltrare esclusivamente attraverso il canale postale.

La Sezione è ben consapevole della maggiore efficienza che il sistema raggiungerebbe con indubbie accelerazioni con riguardo sia alla disponibilità dei dati desunti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta sia alla piena conoscibilità in termini assolutamente vicini dei dati delle dichiarazioni presentate dagli obbligati in via principale.

L’apprezzamento per questi intenti non modifica, tuttavia, il giudizio di non conformità della proposta modificazione normativa alla stregua di quanto stabilito da disposizioni di rango primario.

La legislazione regolante la materia, infatti, prevede tuttora la possibilità che la dichiarazione su modelli cartacei sia presentata per il tramite di una banca convenzionata o un ufficio delle Poste italiane s.p.a.

Ciò è confermato dal recente decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) che, all’articolo 37, ha inserito numerose disposizioni sull’accertamento e la semplificazione in materia finanziaria e tributaria. In tale contesto quel precetto ha espressamente soppresso la facoltà di presentazione tramite banca convenzionata e uffici postali solo per le dichiarazioni rese nei casi di liquidazione di società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, società associazioni e imprese individuali (modifiche all’art. 5 c. 1 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) nonché nei casi di trasformazione, fusione e scissioni societarie (art. 5 bis del medesimo regolamento).

Il provvedimento legislativo appena richiamato ha, invero, innovato anche una fonte secondaria quale il d.P.R. n. 322 del 1998, ma le modificazioni così introdotte non hanno riguardato le dichiarazioni delle persone fisiche e, in genere, dei soggetti diversi da quelli indicati dai citati articoli 5 e 5 bis del medesimo regolamento.

La circostanza che la fonte primaria non abbia inteso introdurre modificazioni per quei diversi ambiti dimostra chiaramente come non fosse volontà del legislatore innovare in parte qua sulle dichiarazioni dei redditi, vincolandone la presentazione al mezzo telematico.

Lo schema in esame, pertanto, confligge, con le disposizioni di rango primario che consentono la presentazione su modello cartaceo della dichiarazione dei redditi.

Il testo in oggetto, peraltro, manifesta un evidente contrasto con un precetto di carattere generale recato nell’articolo 6, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante disposizioni sullo statuto dei diritti del contribuente), secondo il quale: “L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.”

La compilazione della dichiarazione esclusivamente con modelli telematici si pone in esatta controtendenza agli indirizzi operativi desumibili dalla norma appena trascritta. E’ evidente, infatti, che quel tipo di compilazione rappresenta un notevole aggravio per una folta schiera di contribuenti, cioè per tutti coloro che non hanno consuetudine con i relativi strumenti e che sarebbero in ogni caso costretti a richiedere aiuti e consulenze per l’espletamento di un dovere costituzionalmente sancito.

L’effetto, ancorché certo non voluto, sarebbe quello di sancire un allontanamento e non di riavvicinare il cittadino con le istituzioni (canone, è bene soggiungere, che deve costituire la stella polare della normazione anche di tipo secondario).

L’esclusività della presentazione in via telematica, d’altro canto, non è ancora metodo praticato in molti Stati dell’Unione europea, a cominciare dalla vicina Francia.

La Sezione ritiene probabile una futura evoluzione nei sensi prospettati dall’Amministrazione, da raggiungere, probabilmente, attraverso tappe successive e con l’utilizzo di strumenti premiali o incentivanti per rendere sempre più ampia la platea di quanti utilizzano per i fini su indicati il mezzo telematico.

Si segnala altresì che la nuova disciplina di attribuzione dell’otto per mille sarebbe consegnata alle formulazioni del regolamento e che la medesima, pur mantenendo immutati i criteri dichiarativi, vedrebbe ristretta la presentazione degli appositi modelli ai soli uffici postali, a fianco della trasmissione telematica diretta o ad opera di intermediari.

Anche sotto questo specifico riguardo insorgono serie perplessità.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere non favorevole all’ulteriore corso dell’atto.

Roma, 8 ottobre 2007

Redazione

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