Ieri sera il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato, ha riapprovato il testo definitivo del disegno di legge che recepisce il Protocollo sul welfare.
A seguito delle intese raggiunte con le parti sociali in ordine ad alcune modifiche da apportare al disegno di legge già approvato lo scorso Consiglio dei Ministri, relative in particolare ad aspetti previdenziali ed ai rapporti di lavoro a tempo determinato, è stata dunque approvata la versione definitiva del disegno di legge, che verrà ora presentato alle Camere.
Di rilievo il nuovo art. 11 sui contratti a termine [qui il testo della Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro, numero 13/2008 sui contratti a termine]
(Roma, 18 ottobre 2007)
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Articolo 11
Modifiche ed integrazioni all’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,».
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. L’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è così modificato:
a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti: «c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore a 55 anni».
b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10; c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole «In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-bis».
3. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2003, n. 276, le parole «all’articolo 5, commi 3 e 4» sono sostituite dalle parole «all’articolo 5, commi 3 e seguenti».
4. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal presente articolo;
b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi 15 mesi dalla medesima data.