DPR 170 del 2007 sul personale delle Forze di Polizia


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 11 Settembre 2007 , n. 170


Recepimento   dell’accordo   sindacale   e   del   provvedimento   di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
"Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione da avviare, sviluppare e concludere con carattere
di contestualita’ per l’adozione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche’
il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi
dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di
leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita’ di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere A) e B), ed all’articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le
procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione del 13 luglio 2006, relativo alla
"Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle
trattative per la definizione dell’Accordo sindacale per il
quadriennio normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il
biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato)";
Vista l’ipotesi di accordo sindacale relativa al quadriennio
normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 31 luglio
2007 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia
S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)
Silp per la CGIL
Federazione Confederazione CONSAP – ITALIA SICURA (ANIP-USP)
Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento
Sindacale per l’UGL
COISP – UP – FPS (Coordinamento per l’indipendenza sindacale
delle Forze di polizia
UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato
per il Corpo della polizia penitenziaria:
S.A.P.P.E. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia
Penitenziaria
CISL-FPS/POLIZIA PENITENZIARIA
UIL-PA/POLIZIA PENITENZIARIA
S.I.N.A.P.PE. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria
CGIL-FP/POLIZIA PENITENZIARIA
S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria
U.S.P.P. (UGL – FNPP – CLPP – LISIAPP)
Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.
per il Corpo forestale dello Stato:
S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale
UGL/CORPO FORESTALE DELLO STATO
CISL-FPS/CORPO FORESTALE DELLO STATO
UIL-PA/CORPO FORESTALE DELLO STATO
Federazione sindacale forestale SAPECOFS CISAL
CGIL – FP/CORPO FORESTALE DELLO STATO
Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR
Visto lo schema di provvedimento di concertazione relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per
il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza),
concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 31 luglio 2007 dalla
delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei
carabinieri, dal Comando generale del Corpo della Guardia di finanza,
dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di
finanza;
Visti l’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria per il 2006), e l’articolo 1, comma 549, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
Visti l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
Considerato che l’ipotesi di accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e’ stata sottoscritta da tutte le
organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema
di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e’
stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di
finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non
sussiste il presupposto per l’attivazione della procedura di dissenso
ai sensi dell’articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007, con la quale sono stati approvati, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del 1995, previa verifica delle compatibilita’ finanziarie e in
assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo
articolo 7, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale
non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo
schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno, con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della difesa,
con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE


Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di
Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di
leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e’ corrisposto, a partire dal
mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e’ pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito
dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, e’ fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e’,
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui
Qualifiche |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore | | |
aggiunto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 150,00| 11,13| 23.308,50
———————————————————————
Commissario capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 144,50| 10,72| 22.453,86
———————————————————————
Commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 10,31| 21.599,21
———————————————————————
Vice commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 133,25| 9,88| 20.705,72
———————————————————————
Ispettore superiore| | |
SUPS sostituto | | |
commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 10,31| 21.599,21
———————————————————————
Ispettore superiore| | |
SUPS (con 8 anni | | |
nella qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 135,50| 10,05| 21.055,35
———————————————————————
Ispettore superiore| | |
SUPS e qualifiche | | |
equiparate | 133,00| 9,86| 20.666,87
———————————————————————
Ispettore capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 128,00| 9,49| 19.889,92
———————————————————————
Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 124,00| 9,20| 19.268,36
———————————————————————
Vice Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 120,75| 8,96| 18.763,34
———————————————————————
Sovrintendente capo| | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 122,50| 9,09| 19.035,28
———————————————————————
Sovrintendente capo| | |
e qualifiche | | |
equiparate | 120,25| 8,92| 18.685,65
———————————————————————
116,25 | 8,62| 18.064,09|
———————————————————————
Vice Sovrintendente| | |
e qualifiche | | |
equiparate | 112,25| 8,33| 17.442,53
———————————————————————
Assistente capo | | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 113,50| 8,42| 17.636,77
———————————————————————
Assistente capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 111,50| 8,27| 17.325,99
———————————————————————
Assistente e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 108,00| 8,01| 16.782,12
———————————————————————
Agente scelto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 104,50| 7,75| 16.238,26
———————————————————————
Agente e qualifiche| | |
equiparate | 101,25| 7,51| 15.733,24

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito
dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, e’ fissato in euro 155,82 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e’,
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui
Qualifiche |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore | | |
aggiunto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 150,00| 16,50| 23.373,00
———————————————————————
Commissario capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 144,50| 15,90| 22.515,99
———————————————————————
Commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 15,29| 21.658,98
———————————————————————
Vice commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 133,25| 14,66| 20.763,02
———————————————————————
Ispettore superiore| | |
SUPS sostituto | | |
commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 15,29| 1.658,98
———————————————————————
Ispettore superiore| | |
SUPS (con 8 anni | | |
nella qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 135,50| 14,91| 21.113,61
———————————————————————
Ispettore superiore| | |
SUPS e qualifiche | | |
equiparate | 133,00| 14,63| 20.724,06
———————————————————————
Ispettore capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 128,00| 14,08| 19.944,96
———————————————————————
Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 124,00| 13,64| 19.321,68
———————————————————————
Vice Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 120,75| 13,28| 18.815,27
———————————————————————
Sovrintendente capo| | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 122,50| 13,48| 19.087,95
———————————————————————
Sovrintendente capo| | |
e qualifiche | | |
equiparate | 120,25| 13,23| 18.737,36
———————————————————————
Sovrintendente e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 116,25| 12,79| 18.114,08
———————————————————————
Vice Sovrintendente| | |
e qualifiche | | |
equiparate | 112,25| 12,35| 17.490,80
———————————————————————
Assistente capo | | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 113,50| 12,49| 17.685,57
———————————————————————
Assistente capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 111,50| 12,27| 17.373,93
———————————————————————
Assistente e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 108,00| 11,88| 16.828,56
———————————————————————
Agente scelto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 104,50| 11,50| 16.283,19
———————————————————————
Agente e qualifiche| | |
equiparate | 101,25| 11,14| 15.776,78

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale,
stabilito dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e’ fissato in euro 164,70 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, individuato nell’articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301,
e’, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato
nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui
Qualifiche |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore | | |
aggiunto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 150,00| 127,50| 24.705,00
———————————————————————
Commissario capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 144,50| 122,83| 23.799,15
———————————————————————
Commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 118,15| 22.893,30
———————————————————————
Vice commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 133,25| 113,26| 21.946,28
———————————————————————
Ispettore superiore| | |
SUPS sostituto | | |
commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 118,15| 22.893,30
———————————————————————
Ispettore superiore| | |
SUPS (con 8 anni | | |
nella qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 135,50| 115,18| 22.316,85
———————————————————————
Ispettore superiore| | |
SUPS e qualifiche | | |
equiparate | 133,00| 113,05| 21.905,10
———————————————————————
Ispettore capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 128,00| 108,80| 21.081,60
———————————————————————
Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 124,00| 105,40| 20.422,80
———————————————————————
Vice Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 120,75| 102,64| 19.887,53
———————————————————————
Sovrintendente capo| | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 122,50| 104,13| 20.175,75
———————————————————————
Sovrintendente capo| | |
e qualifiche | | |
equiparate | 120,25| 102,21| 19.805,18
———————————————————————
Sovrintendente e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 116,25| 98,81| 19.146,38
———————————————————————
Vice Sovrintendente| | |
e qualifiche | | |
equiparate | 112,25| 95,41| 18.487,58
———————————————————————
Assistente capo | | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 113,50| 96,48| 18.693,45
———————————————————————
Assistente capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 111,50| 94,77| 18.364,05
———————————————————————
Assistente e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 108,00| 91,80| 17.787,60
———————————————————————
Agente scelto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 104,50| 88,83| 17.211,15
———————————————————————
Agente e qualifiche| | |
equiparate | 101,25| 86,06| 16.675,88

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa all’indennita’
integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento
stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della
base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti
e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l’elemento
provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza
contrattuale, dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita’, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita’ di
buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell’indennita’ di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure
orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde
del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella
tabella di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Art. 4.

Indennita’ pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell’indennita’
mensile pensionabile di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate
e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
| Incrementi mensili | Valori mensili lordi
Qualifiche | lordi (euro) | (euro)
=====================================================================
Vice questore aggiunto| |
e qualifiche | |
equiparate | 13,00| 812,70
———————————————————————
Commissario capo e | |
qualifiche equiparate | 12,70| 797,60
———————————————————————
Commissario e | |
qualifiche equiparate | 12,60| 790,30
———————————————————————
Vice commissario e | |
qualifiche equiparate | 12,10| 758,30
———————————————————————
Ispettore superiore | |
S.U.P.S. e qualifiche | |
equiparate | 12,30| 772,10
———————————————————————
Ispettore capo e | |
qualifiche equiparate | 11,80| 737,30
———————————————————————
Ispettore e qualifiche| |
equiparate | 11,40| 714,40
———————————————————————
Vice ispettore e | |
qualifiche equiparate | 11,00| 692,00
———————————————————————
Sovrintendente capo e | |
qualifiche equiparate | 11,30| 711,10
———————————————————————
Sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 10,70| 669,20
———————————————————————
Vice sovrintendente e | |
qualifiche equiparate | 10,60| 665,90
———————————————————————
Assistente capo e | |
qualifiche equiparate | 9,50| 598,90
———————————————————————
Assistente e | |
qualifiche equiparate | 8,70| 545,30
———————————————————————
Agente scelto e | |
qualifiche equiparate | 8,00| 500,30
———————————————————————
Agente e qualifiche | |
equiparate | 12,90| 467,90

Art. 5.

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per
l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi’
come incrementato dall’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e
dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
2006, n. 220, e’ ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
a) per l’anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non
comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all’anno 2007 non hanno effetto di trascinamento
nell’anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno
successivo.

Art. 6.

Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta’
dell’amministrazione senza la prevista autorizzazione, e’ rimborsata
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al
personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto ferroviario di 1a classe, nonche’ il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche
a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso
di invio in missione non connessa con particolari attivita’ di
servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola
unita’ di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad
accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto
modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni in servizio per le quali l’Amministrazione abbia iniziato
d’ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
7. La maggiorazione dell’indennita’ oraria di missione, prevista
dall’articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
9. L’amministrazione e’ tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio
e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonche’ l’85 per cento delle presumibili spese di vitto.
L’amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a
richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle
somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione
svolti.
10. La localita’ di abituale dimora puo’ essere considerata la sede
di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e piu’ conveniente per l’amministrazione. Ove la sede di missione
coincida con la localita’ di abituale dimora del dipendente, al
personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
11. L’amministrazione, a richiesta dell’interessato, puo’
preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma
forfetaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di
missione, in alternativa al trattamento economico di missione
vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non puo’
essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a
carico dell’amministrazione. A richiesta e’ concesso l’anticipo delle
spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso
di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore
continuative e’ corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore
somma forfetaria di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema
di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio
a carico dell’amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella
medesima localita’, di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale comunque inviato in missione compete altresi’ il
rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita’ dei mezzi pubblici o
comunque per impossibilita’ a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall’amministrazione.
14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in
missione presso strutture diverse da quelle dell’amministrazione o di
altre Forze di Polizia, sono attestati con dichiarazione
dell’interessato sul certificato di viaggio.

Art. 7.

Trattamento economico di trasferimento

1. L’amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d’ufficio, come previsto dall’articolo 19, comma 8, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e
integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell’amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d’autorita’, ove sussista l’alloggio di
servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto, ed
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo’
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un
importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione
dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facolta’ di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto
dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo’
essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita’, fermi
restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorita’ che
non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di alloggi forniti dall’amministrazione, e’ dovuta in un’unica
soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle localita’ viciniori consentite,
un’indennita’ di Euro 1500,00. Tale indennita’ e’ corrisposta nella
misura di Euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6. Il personale trasferito all’estero puo’ optare, mantenendo il
diritto alle indennita’ ed ai rimborsi previsti dalla normativa
vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio
eletto nel territorio nazionale anziche’ nella nuova sede di servizio
all’estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio
connesso con l’incarico, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da
uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad
alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso
comune.

Art. 8.

Indennita’ per servizi esterni

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall’articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e
dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, l’indennita’ per servizi esterni viene corrisposta in
misura unica giornaliera.
2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione,
effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni,
l’indennita’ di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini
dell’invarianza della spesa le indennita’ per servizi esterni
attribuibili a ciascun dipendente, nell’arco del mese, non possono
essere superiori a 30.

Art. 9.

Premio di disattivazione per artificieri

1. Il premio di disattivazione di cui all’articolo 1 della legge
29 maggio 1985, n. 294, nell’importo stabilito dall’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359,
compete anche al personale specializzato artificiere chiamato
dall’autorita’ prefettizia o dalle autorita’ locali di pubblica
sicurezza per l’identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in
caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per
ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza
di un reale rischio.

Art. 10.

Orario di lavoro

1. La durata dell’orario di lavoro e’ di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, e’ esonerato
dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore
24,00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo
per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno
giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento
dell’orario settimanale d’obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e’ corrisposta una
indennita’ di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita’
infrasettimanale, e’ concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.

Art. 11.

Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso
dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno
successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire
del congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all’estero a far data
dall’entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella
sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocato il congedo ordinario gia’ concesso compete, sulla base
della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre
che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e
dell’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339, dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e
dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
qualora non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la
fruizione del congedo maturato e non fruito.
5. Ai fini del computo dell’anzianita’ di servizio utile per la
maturazione del congedo ordinario di cui all’articolo 14, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le
Forze Armate, nonche’ quello prestato nel soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie.

Art. 12.

Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario, con esclusione delle indennita’ per servizi
e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale
accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero e’ collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermita’ che ha causato la predetta non idoneita’
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu’
favorevole, durante l’aspettativa per infermita’, sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o della infermita’ contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta’ delle
somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo
di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo
mese continuativo di aspettativa.
Non si da’ luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai
ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato
permanentemente inidoneo in forma assoluta all’assolvimento dei
compiti d’istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo
forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della
politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e’ collocato
in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all’atto
dell’inidoneita’, sino ad avvenuto trasferimento.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita’ previste per la giornata lavorativa.

Art. 13.

Terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico
legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo
straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria
militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle
indennita’ e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 14.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si
applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta
degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di eta’;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta’
del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni
monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati
sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta’ del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di
ordine pubblico per piu’ di una giornata, senza il consenso
dell’interessato, il personale con figli di eta’ inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e
notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilita’ per le lavoratrici madri vincitrici di concorso
interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta’, di frequentare il
corso di formazione presso la scuola piu’ vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei
riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati
sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti
al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.

Art. 15.

Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di
tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto
dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e’ concesso il
congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del
triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il
personale e’ tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita’, a
preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di eta’ non superiore a tre anni
i periodi di congedo di cui all’articolo 47 del decreto legislativo
16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco
di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al
comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta’ compresa tra i tre e gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita’ non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il
parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita’ di un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la madre ha facolta’ di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneita’ al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non
fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo
16 marzo 2001, n. 151, e’ concesso un corrispondente periodo di
congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le
ferie e la tredicesima mensilita’ ed e’ computato nell’anzianita’ di
servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita’ o di paternita’
e’ attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo
di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita’.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 16.

Diritto allo studio

1. Per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonche’ agli esami
universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e
conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti
agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il
personale, in tali giornate, non puo’ comunque essere impiegato in
servizio.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche
in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

Art. 17.

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152 e dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza
del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le
vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa
si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un libero professionista di fiducia, puo’ essere anticipata, a
richiesta dell’interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese
legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata
la responsabilita’ del dipendente a titolo di dolo.

Art. 18.

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1. Al fine di garantire uniformita’ applicativa alle disposizioni
recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del citato
decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a
trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni
applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di
concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino
l’esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle
disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche
singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare
appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle
procedure di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 19.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente decreto si applica al personale dei ruoli dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e’ corrisposto, a partire dal
mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e’ pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 20.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito
dall’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, e’ fissato in euro 155,39 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, individuato nell’articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e’,
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui
Gradi |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Tenente colonnello | | |
/maggiore | 150,00| 11,13| 23.308,50
———————————————————————
Capitano | 144,50| 10,72| 22.453,86
———————————————————————
Tenente | 139,00| 10,31| 21.599,21
———————————————————————
Sottotenente | 133,25| 9,88| 20.705,72
———————————————————————
Maresciallo | | |
aiutante SUPS | | |
{luogotenente} | | |
/maresciallo | | |
aiutante | | |
{luogotenente} | 139,00| 10,31| 21.599,21
———————————————————————
Maresciallo | | |
aiutante | | |
SUPS/maresciallo | | |
aiutante (con 8 | | |
anni nel grado | 135,50| 10,05| 21.055,35
———————————————————————
Maresciallo | | |
aiutante | | |
SUPS/maresciallo | | |
aiutante | 133,00| 9,86| 20.666,87
———————————————————————
Maresciallo capo | 128,00| 9,49| 19.889,92
———————————————————————
Maresciallo | | |
ordinario | 124,00| 9,20| 19.268,36
———————————————————————
Maresciallo | 120,75| 8,96| 18.763,34
———————————————————————
Brigadiere capo | | |
(con 8 anni nel | | |
grado) | 122,50| 9,09| 19.035,28
———————————————————————
Brigadiere capo | 120,25| 8,92| 18.685,65
———————————————————————
Brigadiere | 116,25| 8,62| 18.064,09
———————————————————————
Vice Brigadiere | 112,25| 8,33| 17.442,53
———————————————————————
Appuntato scelto | | |
(con 8 anni nel | | |
grado) | 113,50| 8,42| 17.636,77
———————————————————————
Appuntato scelto | 111,50| 8,27| 17.325,99
———————————————————————
Appuntato | 108,00| 8,01| 16.782,12
———————————————————————
Carabiniere | | |
scelto/Finanziere | | |
scelto | 104,50| 7,75| 16.238,26
———————————————————————
Carabiniere | | |
/Finanziere | 101,25| 7,51| 15.733,24

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito
dall’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, e’ fissato in euro 155,82 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, individuato nell’articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e’,
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui
Gradi |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Tenente Colonnello | | |
/Maggiore | 150,00| 16,50| 23.373,00
———————————————————————
Capitano | 144,50| 15,90| 22.515,99
———————————————————————
Tenente | 139,00| 15,29| 21.658,98
———————————————————————
Sottotenente | 133,25| 14,66| 20.763,02
———————————————————————
Maresciallo | | |
Aiutante SUPS | | |
{luogotenente} | | |
/Maresciallo | | |
aiutante | | |
{luogotenente} | 139,00| 15,29| 21.658,98
———————————————————————
Maresciallo | | |
aiutante | | |
SUPS/Maresciallo | | |
aiutante (con 8 | | |
anni nel grado) | 135,50| 14,91| 21.113,61
———————————————————————
Maresciallo | | |
aiutante | | |
SUPS/Maresciallo | | |
aiutante | 133,00| 14,63| 20.724,06
———————————————————————
Maresciallo capo | 128,00| 14,08| 19.944,96
———————————————————————
Maresciallo | | |
ordinario | 124,00| 13,64| 19.321,68
———————————————————————
Maresciallo | 120,75| 13,28| 18.815,27
———————————————————————
Brigadiere capo | | |
(con 8 anni nel | | |
grado) | 122,50| 13,48| 19.087,95
———————————————————————
Brigadiere capo | 120,25| 13,23| 18.737,36
———————————————————————
Brigadiere | 116,25| 12,79| 18.114,08
———————————————————————
Vice Brigadiere | 112,25| 12,35| 17.490,80
———————————————————————
Appuntato scelto | | |
(con 8 anni nel | | |
grado) | 113,50| 12,49| 17.685,57
———————————————————————
Appuntato scelto | 111,50| 12,27| 17.373,93
———————————————————————
Appuntato | 108,00| 11,88| 16.828,56
———————————————————————
Carabiniere | | |
selto/Finanziere | | |
scelto | 104,50| 11,50| 16.283,19
———————————————————————
Carabiniere | | |
/Finanziere | 101,25| 11,14| 15.776,78

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale,
stabilito dall’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e’ fissato in euro 164,70 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, individuato nell’articolo 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004,
n. 301, e’, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e
rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui
Gradi |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Tenente Colonnello | | |
/Maggiore | 150,00| 127,50| 24.705,00
———————————————————————
Capitano | 144,50| 122,83| 23.799,15
———————————————————————
Tenente | 139,00| 118,15| 22.893,30
———————————————————————
Sottotenente | 133,25| 113,26| 21.946,28
———————————————————————
Maresciallo | | |
aiutante SUPS | | |
{luogotenente} | | |
/Maresciallo | | |
aiutante | | |
{luogotenente} | 139,00| 118,15| 22.893,30
———————————————————————
Maresciallo | | |
Aiutante SUPS/ | | |
Maresciallo | | |
aiutante (con 8 | | |
anni nel grado) | 135,50| 115,18| 22.316,85
———————————————————————
Maresciallo | | |
Aiutante | | |
SUPS/Maresciallo | | |
aiutante | 133,00| 113,05| 21.905,10
———————————————————————
Maresciallo capo | 128,00| 108,80| 21.081,60
———————————————————————
Maresciallo | | |
ordinario | 124,00| 105,40| 20.422,80
———————————————————————
Maresciallo | 120,75| 102,64| 19.887,53
———————————————————————
Brigadiere mpo (con| | |
8 anni nel grado) | 122,50| 104,13| 20.175,75
———————————————————————
Brigadiere mapo | 120,25| 102,21| 19.805,18
———————————————————————
Brigadiere | 116,25| 98,81| 19.146,38
———————————————————————
Vice Brigadiere | 112,25| 95,41| 18.487,58
———————————————————————
Appuntato scelto | | |
(con 8 anni nel | | |
grado) | 113,50| 96,48| 18.693,45
———————————————————————
Appuntato scelto | 111,50| 94,77| 18.364,05
———————————————————————
Appuntato | 108,00| 91,80| 17.787,60
———————————————————————
Carabiniere | | |
scelto/Finanziere | | |
scelto | 104,50| 88,83| 17.211,15
———————————————————————
Carabiniere | | |
/Finanziere | 101,25| 86,06| 16.675,88
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa all’indennita’
integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento
stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della
base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti
e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l’elemento
provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza
contrattuale, dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Art. 21.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita’, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita’ di
buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell’indennita’ di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all’articolo 20 non hanno effetto sulla determinazione delle misure
orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde
del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella
tabella di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Art. 22.

Indennita’ pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell’indennita’
mensile pensionabile di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate
e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
| Incrementi mensili | Valori mensili lordi
Gradi | lordi (euro) | (euro)
=====================================================================
Tenente | |
Colonnello/Maggiore | 13,00| 812,70
———————————————————————
Capitano | 12,70| 797,60
———————————————————————
Tenente | 12,60| 790,30
———————————————————————
Sottotenente | 12,10| 758,30
———————————————————————
Maresciallo aiutante | |
s.U.P.S. e Maresciallo| |
aiutante | 12,30| 772,10
———————————————————————
Maresciallo capo | 11,80| 737,30
———————————————————————
Maresciallo ordinario | 11,40| 714,40
———————————————————————
Maresciallo | 11,00| 692,00
———————————————————————
Brigadiere Capo | 11,30| 711,10
———————————————————————
Brigadiere | 10,70| 669,20
———————————————————————
Vice Brigadiere | 10,60| 665,90
———————————————————————
Appuntato Scelto | 9,50| 598,90
———————————————————————
Appuntato | 8,70| 545,30
———————————————————————
Carabiniere | |
scelto/Finanziere | |
scelto | 8,00| 500,30
———————————————————————
Carabiniere/Finanziere| 12,90| 467,90

Art. 23.

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per
l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi’
come incrementato dall’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e
dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
2006, n. 220 e’ ulteriormente incrementato delle seguenti risorse
economiche annue:
a) per l’anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non
comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all’anno 2007 non hanno effetto di trascinamento
nell’anno successivo.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di eventuali
disponibilita’ finanziarie, sino al 50% dello stanziamento relativo
alle attivita’ di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, determinate annualmente con
provvedimento del Comandante Generale, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto per il 2007 ed entro il
30 giugno dal 2008.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno
successivo.
5. Con distinte determinazioni dei Comandanti generali, previa
informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi
dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, possono essere determinati anticipatamente i criteri
per l’attribuzione e il numero massimo delle prestazioni retribuibili
per compensare la presenza qualificata.

Art. 24.

Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta’
dell’amministrazione senza la prevista autorizzazione, e’ rimborsata
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al
personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto ferroviario di 1a classe nonche’ il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche
a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di
invio in missione non connessa con particolari attivita’ di servizio
di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita’ di
personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad
accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto
modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o
lesioni in servizio per le quali l’Amministrazione abbia iniziato
d’ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
7. La maggiorazione dell’indennita’ oraria di missione, prevista
dall’articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per
ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture
che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
9. L’amministrazione e’ tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio
e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonche’ l’85 per cento delle presumibili spese di vitto.
10. La localita’ di abituale dimora puo’ essere considerata la sede
di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e piu’ conveniente per l’amministrazione. Ove la sede di missione
coincida con la localita’ di abituale dimora del dipendente, al
personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
11. L’amministrazione, a richiesta dell’interessato, puo’
preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma
forfetaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di
missione, in alternativa al trattamento economico di missione
vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non puo’
essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a
carico dell’amministrazione. A richiesta e’ concesso l’anticipo delle
spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso
di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore
continuative e’ corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore
somma forfetaria di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema
di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio
a carico dell’amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di
Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella
medesima localita’, di cui all’articolo 46, comma 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale comunque inviato in missione compete altresi’ il
rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita’ dei mezzi pubblici o
comunque per impossibilita’ a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall’amministrazione.
14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in
missione presso strutture non militari sono attestati con
dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio.

Art. 25.

Trattamento economico di trasferimento

1. L’amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d’ufficio, come previsto dall’articolo 19, comma 8, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e
integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell’amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d’autorita’, ove sussista l’alloggio di
servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto, ed
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo’
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un
importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione
dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facolta’ di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto
dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo’
essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita’, fermi
restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorita’ che
non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di alloggi forniti dall’amministrazione, e’ dovuta in un’unica
soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle localita’ viciniori consentite, un
emolumento di Euro 1500,00. Tale indennita’ e’ corrisposta nella
misura di Euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6. Il personale militare trasferito all’estero puo’ optare,
mantenendo il diritto alle indennita’ ed ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio eletto nel territorio nazionale anziche’ nella nuova sede
di servizio all’estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio
connesso con l’incarico, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da
uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad
alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso
comune.

Art. 26.

Indennita’ per servizi esterni

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254 e dall’articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l’indennita’ per servizi esterni
viene corrisposta in misura unica giornaliera.
2. Il compenso giornaliero di cui al comma 1 e’ corrisposto per due
volte nella medesima giornata lavorativa esclusivamente qualora il
personale sia impiegato per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime
sei ore di servizio che nelle successive 6 ore un servizio esterno di
durata non inferiore a 3 ore. Ai fini dell’invarianza della spesa le
indennita’ per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente,
nell’arco del mese, non possono essere superiori a 30.

Art. 27.

Premio di disattivazione per artificieri

1. Il premio di disattivazione di cui all’articolo 1 della legge
29 maggio 1985, n. 294, nell’importo stabilito dall’articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359,
compete anche al personale specializzato artificiere chiamato
dall’autorita’ prefettizia o dalle autorita’ locali di pubblica
sicurezza per l’identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in
caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per
ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza
di un reale rischio.

Art. 28.

Orario di lavoro

1. La durata dell’orario di lavoro e’ di trentasei ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, e’ esonerato
dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai
fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e’ corrisposta una
indennita’ di Euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita’
infrasettimanale, e’ concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse
all’impiego in missioni internazionali, sono fruiti all’atto del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi
della normativa di settore; tale beneficio non e’ monetizzabile.
6. Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale che non siano
state retribuite possono essere recuperate mediante riposo
compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in
cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del
personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

Art. 29.

Licenza ordinaria

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso
dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno
successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire
della licenza residua entro l’anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all’estero a far data
dall’entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema
di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere
dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia’ concessa compete, sulla base
della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede,
oltre che nei casi previsti dall’articolo 55, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche
nei casi di transito ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge
28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell’Amministrazione
di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
5. Ai fini del computo dell’anzianita’ di servizio utile per la
maturazione della licenza ordinaria di cui all’articolo 47, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le
Forze armate.

Art. 30.

Licenze straordinarie e aspettativa

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 39, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di
tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni
periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all’articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale
accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in
modo parziale permane ovvero e’ collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermita’ che ha causato la predetta non idoneita’
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu’
favorevole, durante l’aspettativa per infermita’, sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o dell’infermita’ contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
amministrazione o in altre amministrazioni, previste
dall’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili la meta’ delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da’ luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni
verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle
indennita’ previste per la giornata lavorativa.

Art. 31.

Terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico
legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza
straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria
militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle
indennita’ e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le
amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 32.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di
servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla
stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta’;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il
padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di
eta’ del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni
monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni
continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo
anno di eta’ del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di
ordine pubblico per piu’ di una giornata, senza il consenso
dell’interessato, il personale con figli di eta’ inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi
e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
e) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che
abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilita’ per le lavoratrici madri vincitrici di concorso
interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta’, di frequentare il
corso di formazione presso la scuola piu’ vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei
riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.

Art. 33.

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di
tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto
dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e’ concessa la
licenza straordinaria di cui all’articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del
triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il
personale e’ tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita’, a
preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta’ non superiore a tre anni
i periodi di congedo di cui all’articolo 47 del decreto legislativo
16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco
di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al
comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta’ compresa tra i tre e gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita’ non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il
parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita’ di un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la madre ha facolta’ di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneita’ al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non
fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo
16 marzo 2001, n. 151, e’ concesso un corrispondente periodo di
licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le
ferie e la tredicesima mensilita’ ed e’ computato nell’anzianita’ di
servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita’ o di paternita’
e’ attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo
di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita’.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 34.

Diritto allo studio

1. Per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma
della scuola secondaria di secondo grado, nonche’ agli esami
universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate
le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami
sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in
tali giornate, non puo’ comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche
in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

Art. 35.

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152 e dell’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza
del coniuge e dei figli del dipendente, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si
provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un libero professionista di fiducia, puo’ essere anticipata, a
richiesta dell’interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese
legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata
la responsabilita’ del dipendente a titolo di dolo.

Art. 36.

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1. Al fine di garantire uniformita’ applicativa alle disposizioni
recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del citato
decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali
provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie
disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di
contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino
l’esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle
disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche
singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare
appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle
procedure di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi,
ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 38.

Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei
precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 39.

Norma programmatica

1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla
legge finanziaria per l’anno 2008 integreranno, anche con riguardo
alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.

Art. 40.

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto,
valutato in 49,775 milioni di euro per l’anno 2006, in 326,567
milioni di euro per l’anno 2007 e in 720,576 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008, si provvede:
a) per l’anno 2006, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa prevista dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
b) per l’anno 2007, quanto a 75,000 milioni di euro mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1,
comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 251,567
milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
c) a decorrere dall’anno 2008, quanto a 75,000 milioni di euro
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
quanto a 645,576 milioni di euro mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 549,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 4.1.5.4 "Fondi da
ripartire per oneri di personale", al capitolo 3027 dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni
medesimi.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Redazione

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