La direttiva su telefonini e videofonini nelle scuole


Il Ministro della Pubblica Istruzione ha diramato oggi una direttiva sull’uso dei telefonini e videofonini nelle scuole.

Per Statuto -si osserva- “gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi”.

L’utilizzo improprio dei videofonini da parte degli studenti “costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche mancanza sul piano disciplinare”.

E dunque, “obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell’interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici”.

Lecito comunque scattare foto, registrare filmati con il cellulare per uso personale (ad esempio, riprendere una lezione del professore a scopo di studio individuale), ma, anche in questi casi, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy (ad esempio, articolo del codice civile “abuso dell’immagine altrui”, o, in riferimento ad altri recenti fatti di cronaca, l’articolo 528 del codice penale “pubblicazioni oscene” ).

La direttiva pone infine l’accento sul fatto che le istituzioni scolastiche autonome hanno il potere nei regolamenti di istituto di inibire o sottoporre a opportune e determinate cautele l’utilizzo di mms, di registrazioni audio e video, di fotografie digitali all’interno dei locali della scuola.

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Ministero della Pubblica Istruzione

Direttiva 30 novembre 2007 n. 104

CONSIDERATO che il diritto alla protezione dei dati personali gode di specifiche forme di tutela stante la vigenza di apposite disposizioni normative (da ultimo, contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) volte ad assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale;

CONSIDERATO che il Ministero della pubblica istruzione intende promuovere fra gli studenti la più ampia conoscenza dei diritti di rilevanza costituzionale, quale è il diritto alla protezione dei dati personali, nella convinzione che l’educazione alla cultura della legalità deve essere effettuata mediante azioni volte a favorire la conoscenza ed il rispetto delle leggi vigenti;

CONSIDERATO che per gli studenti il diritto alla riservatezza è sancito espressamente anche dall’art. 2, comma 2, del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (c.d. “Statuto delle studentesse e degli studenti”), richiamato dall’art. 96, comma 2, del predetto Codice ;

CONSIDERATO che nell’ambito delle comunità scolastiche, soprattutto tra i giovani, risulta molto frequente l’utilizzo di “telefoni cellulari” o di altri dispositivi elettronici;

CONSIDERATO che la regolamentazione delle sanzioni disciplinari applicabili nei confronti degli studenti per la violazione del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di attività didattiche è rimessa all’autonomo potere organizzativo-regolamentare delle istituzioni scolastiche conformemente a quanto chiarito con l’atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007 avente ad oggetto “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

CONSIDERATO che la regolamentazione dell’utilizzo delle suddette apparecchiature da parte del personale docente è disciplinata, oltre che da disposizioni organizzative previste dall’autonoma regolamentazione di istituto, da specifiche norme deontologiche e disciplinari, dettate dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL in

coerenza con l’esigenza di adempiere correttamente ai doveri professionali;

CONSIDERATO che, indipendentemente dai summenzionati profili organizzativi sanzionatori inerenti all’ordinamento scolastico e connessi ad un utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici volto a turbare il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche, si pone il problema di chiarire se in via più generale, ai sensi dell’ordinamento vigente, siano configurabili fattispecie in contrasto con la normativa sulla protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che nelle istituzioni scolastiche ha assunto vasta diffusione e rilevanza sociale il fenomeno dell’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, rectius “carpire”, dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all’interno della comunità scolastica;

CONSIDERATO che i dati in questione si configurano come “dati personali” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del predetto Codice;

CONSIDERATO che l’acquisizione dei dati sopra menzionati, pur svolgendosi all’interno delle istituzioni scolastiche, in molti casi, non è riconducibile allo svolgimento di attività didattiche, formative o di apprendimento proprie della scuola;

CONSIDERATO che i dati di cui sopra vengono frequentemente divulgati non solo tra gli appartenenti alla stessa comunità scolastica ma, talvolta, anche verso un pubblico “indistinto” di fruitori mediante l’utilizzo dei sistemi telematici e della rete internet;

CONSIDERATO che si assiste alla crescente diffusione nella rete internet di siti web e portali “dedicati” volti a rendere pubblici filmati o registrazioni aventi per oggetto episodi verificatisi nell’ambito delle istituzioni scolastiche o comunque durante i periodi di svolgimento di attività didattiche o formative, in alcuni casi, anche con finalità denigratorie della dignità personale e sociale di studenti, anche minori di età, e docenti;

CONSIDERATO che i dati personali sopra menzionati sono in alcuni casi “sensibili”;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra illustrato, si rendono necessari ulteriori chiarimenti interpretativi, oltre a quelli già forniti con il provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 20 gennaio 2005 e con il precedente provvedimento del 12 marzo 2003, con particolare riferimento alle fattispecie concrete che vengono a configurarsi nelle scuole italiane;

CONSIDERATA l’esigenza di fornire opportuni chiarimenti esplicativi della normativa vigente al fine di favorire il pieno rispetto della disciplina di protezione dei dati e di informare i soggetti della comunità scolastica circa le conseguenze sanzionatorie che possono prodursi nei confronti di chi incorre nella violazione del diritto alla protezione dei dati personali;

CONSIDERATA l’opportunità di porre in essere attività informative nelle scuole allo scopo di prevenire il fenomeno della violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, di derivazione costituzionale, da parte degli studenti e degli altri soggetti della comunità scolastica;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007);

VISTA la legge 15 marzo 1999 n. 59;

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275;

VISTO il DPR 24 giugno 1998 n. 249, “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, recante: “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 1455 del 10 novembre 2006, recante “ Indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca”

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 16 del 5 febbraio 2007, recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTO l’atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007, recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTO l’art. 4 comma 1 lettera A, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;

SENTITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 29 novembre 2007, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del predetto Codice ;

Adotta

la presente direttiva recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

1. Uso dei telefoni cellulari allo scopo di acquisire dati personali



Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili e in particolare a persone fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un “trattamento” di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni “sensibili” per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati.

Sembra opportuno ricordare che per “dati sensibili” si intendono: “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere Ministero della Pubblica Istruzione religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (cfr. art. 4 comma 1 lettera C del Codice della privacy).

La disciplina in materia di protezione dei dati personali, invece, non si applica quando i dati raccolti non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente.

Ciò posto, corre l’obbligo di chiarire gli ambiti di operatività della normativa vigente mettendo in evidenza che si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda che l’acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata ad una successiva divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso personale.

2. Specifiche cautele di carattere generale



Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,…), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche

successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente personali.

La raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati,

utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento.

Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall’art. 10 del codice civile (“Abuso dell’immagine altrui”).

“Articolo 10 Abuso dell’immagine altrui

Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a Ministero della Pubblica Istruzione meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata “dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico” e vietano, comunque, l’esposizione o la messa in commercio che rechino “pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata” (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).

Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del “neminem laedere” (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,…), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:

a) l’indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale);

b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);

c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);

d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,…), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.

3. Divulgazione dei dati



Come è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati, riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l’invio ad altre persone Ministero della Pubblica Istruzione delle fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio mediante l’utilizzo di “MMS”, oltre ad offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet.

Di fronte a queste opportunità fornite dall’utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che la diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all’eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice ). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati sulla salute.

Tali regole di carattere generale valgono anche nell’ambito delle comunità scolastiche nelle quali assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l’esigenza di assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli.

Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

A – si deve informare la persona interessata circa:

– le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;

– i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice , quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;

– gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.

B – deve acquisire il consenso espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).

3.1 Uso personale



Nell’ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte “non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”.

Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano ad esempio, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità.

Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l’immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi.

Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.

A titolo esemplificativo si fa presente che i dati personali in questione (immagini, filmati, registrazioni vocali,…) possono essere inviati, ad esempio tramite MMS, con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali l’invio pur occasionale dell’immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati.

In ogni caso, resta fermo che anche l’utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l’obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

4. Regolamenti di istituto e sanzioni disciplinari



Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice).

In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”).

Ne segue che tali comportamenti, connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con opportuno rigore e severità nell’ambito dei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

Le scuole sono dunque tenute a conformare i propri regolamenti secondo i chiarimenti sopra illustrati individuando, nell’ambito della propria autonomia, le sanzioni più appropriate da irrogare nei confronti degli studenti che violano il diritto alla protezione dei dati personali all’interno delle comunità scolastiche.

Si deve infine richiamare l’attenzione sulla possibilità da parte delle istituzioni scolastiche autonome, nei propri regolamenti, di inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre

opportunamente a determinate cautele, l’utilizzo di videotelefoni e di MMS all’interno delle scuole stesse e nelle aule di lezione.

L’istituzione scolastica è infatti dotata del potere di dettare delle apposite disposizioni organizzative interne all’istituto volte a disciplinare l’utilizzo dei c.d. MMS da parte degli studenti, ad esempio vietando l’utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali, inseriti all’interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un esplicito consenso manifestato dall’interessato.

La violazione di tali regole contenute nei regolamenti di istituto può dunque configurare un’infrazione disciplinare, con conseguente applicazione della relativa sanzione individuabile dalla scuola stessa.

In considerazione della vasta rilevanza sociale che ha assunto il fenomeno dell’utilizzo dei telefoni cellulari per l’acquisizione ed il trattamento di dati personali nell’ambito delle scuole italiane, risulta particolarmente auspicabile l’adozione delle misure sopra indicate unitamente all’individuazione di spazi di riflessione e di studio in ordine alle problematiche oggetto della presente direttiva al fine di favorire tra i giovani la consapevolezza dell’importanza del diritto alla protezione dei dati personali nell’ordinamento vigente nell’ottica di diffondere la cultura della legalità.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, promuoverà iniziative di informazione e formazione rivolte ai dirigenti scolastici al fine di diffondere nelle scuole la più ampia conoscenza della normativa inerente l’esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e le relative tutele.

Il Ministro

Giuseppe Fioroni

Redazione

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