Una normativa nazionale che imponga all’autorità aggiudicatrice di respingere automaticamente le offerte anormalmente basse, senza alcuna possibilità di verifica in contraddittorio, non è conforme al diritto comunitario. E ciò vale in qualsivoglia procedura di aggiudicazione di appalti pubblici.
Lo ha affermato, innanzi alla Corte di Giustizia, l’avvocato generale Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, che ha così concluso:
“I principi di libera concorrenza, di trasparenza amministrativa e il divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità, che sono sottesi al diritto comunitario degli appalti, nonché il diritto ad una buona amministrazione, ostano ad una normativa nazionale che, nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici ai quali non si applicano le direttive in materia, impone all’autorità aggiudicatrice di respingere automaticamente le offerte anormalmente basse, senza alcuna possibilità di verifica in contraddittorio“.
Le conclusioni dell’avvocato generale sono state depositate il 27 novembre scorso, nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, Quinta Sezione, il 20 marzo 2006 (giudizio Santorso Soc. coop. arl / Comune di Torino, cause riunite C-147/06 e C-148/06).
Il Consiglio di Stato aveva chiesto alla Corte di Giustizia di pronunziarsi sui seguenti quesiti interpretativi:
1) “Se la regola stabilita dal paragrafo 4 dell’art. 30 della Direttiva 93/37/CEE1, o quella analoga recata dai paragrafi 1 e 2 dell’art. 55 della Direttiva 2004/18/CE 2 (laddove ritenuto quest’ultimo il parametro normativo rilevante), secondo cui, qualora le offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, ha l’obbligo di richiedere, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell’offerta e di verificare detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite, enunci, o no, un principio fondamentale del diritto comunitario.
2) In caso di risposta negativa al precedente quesito, “se la regola stabilita dal paragrafo 4 dell’art. 30 della Direttiva 93/37/CEE, o quella analoga recata dai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 55 della Direttiva 2004/18/CE (laddove ritenuto quest’ultimo il parametro normativo rilevante), secondo cui, qualora le offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, ha l’obbligo di richiedere, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell’offerta e di verificare detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite, pur non presentando le caratteristiche di un principio fondamentale del diritto comunitario, sia, o no, un corollario implicito o un principio derivato del principio di concorrenza, considerato in coordinamento con quelli della trasparenza amministrativa e della non discriminazione in base alla nazionalità, e se, quindi, come tale, esso sia dotato, o no, d’immediata vincolatività e di forza prevalente sulle normative interne eventualmente difformi, dettate dagli Sati membri per disciplinare gli appalti di lavori pubblici esulanti dal campo di diretta applicabilità del diritto comunitario”.
Adesso, dopo le conclusioni dell’avvocato generale, si attende il deposito della decisione della Corte di Giustizia.
(Bruxelles, 30 novembre 2007)