L’Antitrust torna, con una segnalazione appena inviata al Parlamento ed al Governo, sul mercato dei “servizi in materia di contabilita’, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale”.
l’Autorità auspica, in particolare, una “revisione dell’attuale normativa in materia di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti con particolare riferimento alla trasmissione e liquidazione dei modelli 730 al fine di garantire condizioni di accesso a tali attività non ingiustificatamente discriminatorie, così favorendo un confronto concorrenziale tra operatori anche a vantaggio degli utenti”.
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Segnalazione del 22 novembre 2007
sui Centri di assistenza fiscale (CAF)
(Mercato dei Servizi in materia di contabilita’, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale)
Nell’esercizio dei poteri di segnalazione previsti dall’articolo 21 delle legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito alla normativa vigente in materia di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti.
L’Autorità con segnalazione del 4 novembre 1999 (AS 185) era già intervenuta per evidenziare le restrizioni della concorrenza che derivavano dall’attribuzione in esclusiva ai Centri di assistenza Fiscale delle attività relative alla liquidazione del modello 730.
Con la presente segnalazione l’Autorità vuole evidenziare il permanere di restrizioni della concorrenza determinate dall’attuale disciplina delle attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti ed assimilati.
L’articolo 34 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal D.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, riservava in via esclusiva ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) l’esercizio di determinate attività di consulenza ed assistenza in materia tributaria in favore dei contribuenti percettori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati, che adempiano ai propri obblighi tributari mediante la dichiarazione semplificata modello 730.
A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale in materia di consulenza ed assistenza fiscale in favore dei contribuenti percettori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati per violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (sentenza 30 marzo 2006 – causa C/451/03 Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti S.r.l./Calafiori), le competenze precedentemente attribuite in via esclusiva ai CAF sono state estese anche a talune categorie di professionisti.
In particolare, l’articolo 3 bis comma 10 e l’articolo 7 quinquies della legge n. 2 dicembre 2005 n. 248, hanno esteso l’ambito di competenza in materia di assistenza fiscale, già riservato ai CAF-dipendenti, anche ai consulenti del lavoro ed ai dottori commercialisti ed esperti contabili.
Al riguardo va osservato che il D.lgs. n. 241/97 all’articolo 35, commi 1, 2 e 3, attribuiva la funzione di rilasciare il “visto di conformità” e la “asseverazione” ai CAF delle imprese, ai CAF dipendenti ma anche agli altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi indicati all’articolo 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, ponendo così sullo stesso piano sia i CAF ed i soggetti abilitati alla trasmissione telematica.
Tra quest’ultimi, per effetto del decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 2001, devono essere ricompresi tutti coloro che svolgono in modo abituale attività di consulenza fiscale, anche in assenza di iscrizione ad albi professionali.
Pertanto, le attività di presentazione e liquidazione dei modelli 730 dovrebbero essere estese a coloro a cui l’ordinamento ha riconosciuto l’asseverazione ed il visto di congruità.
L’esclusione di tali soggetti, si traduce peraltro, in un vantaggio concorrenziale per coloro che invece sono ammessi a svolgere attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti attraverso la presentazione e liquidazione del modello 730, nonché in inevitabili limitazioni all’accesso alle attività di presentazione e liquidazione dei modelli 730 per quei professionisti che non rientrano fra quelli espressamente indicati nella normativa vigente.
La restrizione appare ancora più evidente se si considera che la quasi totalità dei lavoratori dipendenti ed assimilati utilizza il modello 730 per la propria dichiarazione dei redditi.
Al riguardo l’Autorità, consapevole della necessità di offrire all’utenza un servizio di consulenza tributaria qualitativamente adeguato, e, contestualmente, di tutelare l’esigenza della Pubblica Amministrazione di interagire con operatori qualificati ed in grado di garantire la veridicità e la correttezza della dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti ed assimilati, ritiene che la preclusione allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 34 comma 4 del D.lgs. n. 241/97 per quei professionisti che svolgono attività di consulenza fiscale non sia giustificata da tali esigenze di carattere generale.
Una limitazione numerica degli operatori finalizzata alla prestazione, nei confronti degli utenti, di servizi sempre più efficaci e veloci ed al perseguimento di obiettivi di maggiore efficienza nella predisposizione dei conguagli dovrebbe fondarsi su criteri di selezione e di accesso al mercato basati esclusivamente sull’accertamento del possesso di requisiti di professionalità e di specifiche capacità tecniche e non sull’appartenenza a determinate categorie professionali.
Il servizio di trasmissione e liquidazione del modello 730, dovrebbe essere svolto anche dal più ampio numero di soggetti qualificati, muniti di requisiti di qualificazione oggettivamente accertati, aumentando così anche le possibilità di scelta del lavoratore dipendente.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Autorità auspica una revisione dell’attuale normativa in materia di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti con particolare riferimento alla trasmissione e liquidazione dei modelli 730 al fine di garantire condizioni di accesso a tali attività non ingiustificatamente discriminatorie, così favorendo un confronto concorrenziale tra operatori anche a vantaggio degli utenti.
Il Presidente
Antonio Catricalà