Il testo vigente dal 9 febbraio della legge sul diritto d’autore


Riportiamo di seguito il testo della legge sul diritto d’autore, in vigore dal 9 febbraio, con le nuove previsioni sulle immagini e musiche “degradate” in internet.

Si tratta di previsione (l’articolo 70) già integralmente sostituita dall’articolo 9 del precedente decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68 (“Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”)

Ora la legge 9 gennaio 2008 n. 2 (“Disposizioni concernenti la Societa’ italiana degli autori ed editori”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2008), all’articolo 2 (“Usi liberi didattici e scientifici”), ha introdotto un comma 1-bis all’articolo 70, allegato di seguito nel testo coordinato.

. . . . .

Legge 22 aprile 1941 n. 633

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio



(testo consolidato dopo la legge 2 del 2008)

(…)

Art. 70



1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

Redazione

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