L’articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha prorogato di un anno i tempi di applicazione del decreto bersani per quanto riguarda il divieto di effettuare pagamenti in contanti al di sopra dei cento euro ai professionisti.
Queste le originarie scadenze previste dal decreto Bersani (decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248):
sino al 30 giugno 2007: max 1.000 euro.
dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008: max 500 euro.
dal 1° luglio 2008: max 100 euro
Queste le nuove scadenze risultanti dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2007:
Limiti massimi per i pagamenti in contanti ai professionisti:
Sino al 30 giugno 2008: 1.000 euro.
Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009: 500 euro.
Dal 1º luglio 2009: 100 euro.
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Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 coordinato con la Legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248
(…)
Art. 35.
Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale
(…)
c.12. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
« I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu’ conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attivita’ e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita’ di pagamento bancario o postale nonche’ mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
c.12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull’applicazione del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma (1)
(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.