E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio ed entra in vigore il 26 febbraio, il decreto del Ministero delle Infrastrutture avente per oggetto il “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).”
Il provvedimento, che da attuazione all’articolo 253, comma 21 del D.Lgs. n. 163/2006, è riportato di seguito per esteso.
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Ministero delle Infrastrutture
Decreto 21 dicembre 2007 n. 272
Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri, modalita’ e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).
(G.U. n. 35 del 11.2.2008)
Il Ministro delle Infrastrutture;
Sentita l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l’articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l’individuazione, con decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dei criteri, modalita’ e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio delle attestazioni SOA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento che istituisce il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l’articolo 1, comma 4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture, trasferendogli parte delle funzioni gia’ attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentita l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza dell’8 ottobre 2007;
Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che le procedure di verifica di cui all’articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano i certificati di lavori pubblici di cui all’articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonche’ le fatture presentate dalle imprese per comprovare i lavori privati di cui all’articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15961 del 10 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito applicativo
Il Ministero delle infrastrutture e l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata «Autorita») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le modalita’ e le procedure stabilite dal presente regolamento, i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006:
a) i certificati di lavori pubblici, di cui all’articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonche’ i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Art. 2.
Adempimenti a carico delle SOA
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’Autorita’ approva e comunica simultaneamente alle SOA, i modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati, previsti dall’articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all’articolo 1. La comunicazione deve essere accompagnata dall’attestazione dell’avvenuta ricezione. Tali modelli, i quali devono contenere i dati elencati dall’articolo 4, comma 1, numeri da 1) a 8) delle lettere a) e c), in modo da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici ed ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche di apporre una dichiarazione sintetica di conferma/non conferma e, in caso di non conferma parziale, di indicare sinteticamente gli elementi non confermati, a tutela della riservatezza dei dati in essi contenuti, devono essere
predisposti in modo da consentire un accesso selettivo ai soggetti di cui al successivo articolo 4. Il modello informatico base di trasmissione viene pubblicato sul sito informatico dell’Autorita’.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le SOA trasmettono all’Osservatorio presso l’Autorita’, di seguito denominato «Osservatorio», i dati previsti dall’articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all’articolo 1, utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.
3. Per le attivita’ previste dal presente regolamento, le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
Art. 3.
Sanzioni a carico delle SOA
1. Le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e tempi previsti dall’articolo 2, ovvero che trasmettano dati non veritieri, sono sottoposte alle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dagli articoli 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 e’ iniziato d’ufficio dall’Autorita’, la quale contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni. In via istruttoria l’Autorita’ puo’ disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonche’ eseguire, senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’Autorita’ rimane sospeso per il tempo necessario allo svolgimento dell’istruttoria.
3. In caso di inadempimento da parte delle SOA agli obblighi di trasmissione previsti dal comma 1, l’Autorita’ acquisisce i dati ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 4.
Adempimenti a carico di altri soggetti
1. I modelli informatici compilati ed inviati dalle SOA ai sensi dell’articolo 2, sono trasmessi dall’Osservatorio, entro dieci giorni dalla ricezione, e comunque non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 2:
a) alle amministrazioni aggiudicatrici competenti, le quali, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici, compresi i certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, verificano e attestano la veridicita’ dei seguenti dati:
1) data del contratto di appalto;
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione lavori;
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
6) importi contrattuali dell’appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del responsabile del procedimento o del funzionario che ha rilasciato il certificato;
b) al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza competente per territorio, il quale, in relazione alle fatture presentate dalle imprese ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, verifica la veridicita’ dei seguenti dati:
1) denominazione del soggetto intestatario delle fatture;
2) oggetto dei lavori;
3) data dell’emissione delle fatture e relativo numero;
4) importo al netto di IVA;
c) ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture competenti per territorio, i quali, in relazione ai certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e secondo il modello di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, verificano e attestano la veridicita’ dei seguenti dati:
1) data del contratto di appalto;
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione dei lavori;
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
6) importi contrattuali dell’appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del funzionario che ha rilasciato o confermato il certificato ai sensi dell’articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.
2. Entro centocinquanta giorni dall’invio dei modelli, le amministrazioni aggiudicatrici, i Nuclei di Polizia tributaria della Guardia di finanza ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche provvedono alla trasmissione all’Osservatorio dei dati di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche che, senza giustificato motivo, non adempiono a quanto disposto dal comma 2, ovvero forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, sono assoggettati alle sanzioni rispettivamente previste dall’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 5.
Compiti del Ministero delle infrastrutture e dell’Autorita’
1. L’Autorita’, tramite gli uffici interni da essa individuati, nonche’ il Ministero delle infrastrutture, che accede anche per via telematica ai dati pervenuti all’Osservatorio, compiuti gli eventuali ulteriori accertamenti istruttori, individuano i dati non confermati, e li segnalano al consiglio dell’Autorita’, man mano che vengono individuati, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 2. Il Ministero delle infrastrutture e il consiglio dell’Autorita’ concordano i criteri di distribuzione degli affari tra uffici del Ministero e uffici dell’Autorita’.
2. L’Autorita’, nei successivi quarantacinque giorni, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal Ministero delle infrastrutture, puo’ procedere alla sospensione in via cautelare dell’attestazione ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Puo’, inoltre, richiedere alla SOA di procedere alla revoca dell’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di dati risultati non veritieri.
3. Entro trenta giorni dalla richiesta dell’Autorita’, la SOA procede alla revoca dell’attestazione tenendo conto dei dati risultati non veritieri.
4. Nel caso di inadempimento delle SOA nel termine stabilito dal comma 3, l’Autorita’ puo’ esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ provvedere alla revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro: Di Pietro
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2008, Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 77