L’Ordinanza del Consiglio di Stato che riammette la DC

“Considerato che le controversie relative alla fase antecedente le elezioni non trovano disciplina specifica come desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 117/06; Considerato che tali controversie, in quanto aventi ad oggetto atti amministrativi, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CGA ord. 218/2006) … Accoglie l’appello (Ricorso numero: 2421/2008 ) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado e dispone l’ammissione della lista appellante alla consultazione elettorale del 13 14 aprile 2008”.



Con questa breve ma illuminante motivazione, il Consiglio di Stato ha annullato l’ordinanza con cui il Tar Lazio aveva denegato la propria giurisdizione nella controversia.

. . . . . .

Consiglio di Stato, sezione V

Ordinanza 1 aprile 2008 numero 1744



(presidente estensore Santoro)



[nel ricorso in appello n. 2421/2008 , proposto dal Partito della Democrazia Cristiana ed altri, Bordi Marco, Mancuso Pierluigi contro Ministero dell’Interno; Ufficio Elettorale Nazionale; Ufficio Elettorale Regionale del Lazio; Senato della Repubblica e nei confronti dell’UDC, per la riforma dell’Ordinanza del Tar Lazio-Roma, sez. II bis n. 1618/2008, concernente la sostituzione del contrassegno della lista elettorale della DC per le elezioni politiche del 13-14 aprile 2008]



(…)

Considerato che la questione in esame attiene non alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti, riservata ai competenti organi delle camere, ma alla ammissione delle liste;

Considerato che le controversie relative alla fase antecedente le elezioni non trovano disciplina specifica come desumibile dalla decisione della Corte Costituzionale n. 117/06;

Considerato che tali controversie, in quanto aventi ad oggetto atti amministrativi, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CGA ord. 218/2006).

P.Q.M.

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 2421/2008 ) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado e dispone l’ammissione della lista appellante

alla consultazione elettorale del 13 14 aprile 2008.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 1 Aprile 2008

Redazione

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