I dipendenti pubblici abilitati alla professione forense sono i soggetti maggiormente discriminati dal nuovo bando di concorso per magistrato ordinario.
In effetti, il nuovo bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 23 del 21 marzo 2008, richiede quale requisito di ammissione l’iscrizione all’albo degli avvocati, in esecuzione dell’ultima legge che ha modificato le norme sull’ordinamento giudiziario, la n. 111 del 2007, la c.d. legge Mastella.
In precedenza, l’art. 2 del d.lgs 5 aprile 2006, n. 160 riteneva sufficiente, invece, ai fini dell’ammissione al concorso in oggetto, il conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato.
La nuova previsione discrimina ingiustificatamente i dipendenti pubblici abilitati alla professione forense, che per ragioni di incompatibilità non si sono potuti iscrivere all’albo, o che, iscritti, si sono dovuti cancellare, essendo dipendenti dello Stato. In base al nuovo bando, questi soggetti non potranno essere ammessi al concorso nonostante non abbiano nulla di meno rispetto agli abilitati alla professione forense che si siano iscritti all’albo.
Una volta superato l’esame e ottenuta l’abilitazione alla professione, infatti, è sufficiente fare apposita domanda al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, per ottenere l’iscrizione all’albo.
Da qui, il ricorso collettivo proposto avverso il nuovo bando, sollevando la questione di legittimità costituzionale della previsione della legge Mastella che ha modificato in modo irragionevole e discriminatorio i requisiti di ammissione al concorso per magistrato ordinario.