Pubblicazione on line degli elenchi dei contribuenti

Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha predisposto e inviato a ciascun Comune, mediante sistemi telematici, i relativi elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto relative all’anno d’imposta 2005.

Gli elenchi sono stati resi pubblici on line in espressa applicazione degli articoli 69 del Dpr 600 del 1973 e 66 bis del Dpr 633 del 1972, suddivisi in relazione agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti, liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file.

Il Garante Privacy, con provvedimento del 30 aprile 2008, pur prendendo atto che l’art. 69 del Dpr 600 del 1973  costituisce “la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti, recando una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti, operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali”, ha tuttavia contestato le modalità di pubblicazione dei citati elenchi, imponendone la sospensione.

Qui il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2008, che ha autorizzato il trattamento dei dati.

Qui il provvedimento del Garante Privacy del 30 aprile 2008 che ha sospeso il trattamento dei dati

Di seguito, il testo degli articoli 69 del Dpr 600 del 1973 e 66 bis del Dpr 633 del 1972.

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Dpr 600 del 1973

Articolo 69

Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.



1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell’ambito dell’attività di programmazione svolta dagli uffici nell’anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a euro 5.164,57 e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a euro 25.822,84.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.

Dpr 633 del 1972

Articolo 66 Bis

Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.



Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell’elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un’imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.

Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l’ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.

Redazione

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