Obblighi delle SOA in caso di restituzione dell’attestazione da parte delle imprese

La restituzione dell’attestazione da parte delle imprese alle SOA non determina l’estinzione del relativo procedimento di controllo, in quanto lo stesso tende non solo ad accertare che l’attestazione sia stata rilasciata nel ‘pieno rispetto dei requisiti’ indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ma anche a stabilire se permangono in capo all’impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale indicati nello stesso regolamento e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell’impresa stessa.



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Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Comunicato

Criteri vincolanti le Societa’ organismi di attestazione (SOA) nell’esercizio dell’attivita’ di attestazione



(G.U. n. 119 del 22.5.2008)



Nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione e, in particolare, nell’ambito dei procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, questa Autorita’ ha monitorato il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte dell’impresa tesa a far venir meno l’oggetto della verifica (l’attestazione).

Al fine di arginare il suddetto fenomeno, questa Autorita’ con la determinazione n. 6/2006 ha precisato che «la restituzione dell’attestazione non puo’ determinare l’estinzione del relativo procedimento di controllo, in quanto lo stesso tende non solo ad accertare che l’attestazione sia stata rilasciata nel “pieno rispetto dei requisiti” indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, cosi’ come sancito dall’art. 14 del regolamento stesso, ma anche a stabilire se permangono in capo all’impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale indicati nello stesso regolamento (articoli 17 e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell’impresa stessa».

Il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte delle imprese, tuttavia, non si evidenzia solo in occasione dei procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, ma costituisce un comportamento ricorrente che periodicamente viene comunicato dalle SOA a questa Autorita’.

Chiaramente la restituzione/rinuncia dell’attestazione da parte di un’impresa assume un diverso rilievo allorche’ riguarda un’attestazione in corso di validita’ o un’attestazione per la quale e’ in scadenza la verifica triennale.

Pur confermando il diritto dell’impresa alla restituzione/rinuncia, al fine di monitorare tali comportamenti che potrebbero essere determinati dalla convinzione dell’impresa di estinguere qualsiasi controllo sulle suddette attestazioni, si chiede a tutte le SOA autorizzate di procedere, comunque, dopo la restituzione, a verificare, secondo le modalita’ indicate dall’art. 40, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 «tutti i requisiti» che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione in questione e di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 9-ter del suddetto decreto, qualora accertino che l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti.

L’esito delle suddette verifiche, corredato dal provvedimento di revoca dell’attestazione, deve essere tempestivamente comunicato all’Autorita’ al fine dell’esercizio dei poteri di competenza.

Redazione

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