Le Regole tecniche per il Sistema pubblico di connettivita’



Sistema pubblico di connettivita’: pubblicate le regole tecniche.



Le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico

di connettivita’ sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno.

Erano state approvate con decreto di Prodi l’1 aprile scorso.

Il decreto contiene tra l’altro, all’art. 1, una serie di definizioni tecniche,

che si aggiungono a quelle già contenute all’art. 72 del CAD (“trasporto di

dati
“: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche

per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; “interoperabilita’ di

base
“: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo

scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste

e i cittadini; “connettivita’“: l’insieme dei servizi di trasporto di dati e di

interoperabilita’ di base; “interoperabilita’ evoluta“: i servizi idonei a favorire

la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche

amministrazioni e tra queste e i cittadini; “cooperazione applicativa“: la parte

del sistema pubblico di connettivita’ finalizzata all’interazione tra i sistemi

informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei

metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi)

Di seguito, il testo integrale.

. . . . .

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008

Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico

di connettivita’ previste dall’articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale».

(G.U. n. 144 del 21.6.2008)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni e, in particolare, l’art. 71, comma 1-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro senza

portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, prof. Luigi Nicolais;

Acquisito l’avviso tecnico del CNIPA;

Acquisita l’intesa della Conferenza unificata ai sensi dell’art. 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta

del 20 dicembre 2007;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui

alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge

21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo

23 novembre 2000, n. 427;

Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella

pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.



1. Sono approvate le Regole tecniche e di sicurezza per il

funzionamento del Sistema pubblico di connettivita’ previste

dall’art. 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice

dell’amministrazione digitale», di cui all’allegato A.

Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.

Roma, 1° aprile 2008

Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 5, foglio n. 348

– – –

Allegato A

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni



1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni

contenute negli articoli 1 e 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale» aggiornato

con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.

159. Si intende, inoltre, per:

a) «Codice», il Codice dell’amministrazione digitale;

b) «Regole tecniche», le disposizioni di cui al presente

decreto;

c) «Commissione», la Commissione di coordinamento del Sistema

pubblico di connettivita’ di cui all’art. 79 del Codice;

d) «CNIPA», il Centro nazionale per l’informatica nella

pubblica amministrazione;

e) «fornitori qualificati», i soggetti di cui all’art. 82 del

Codice, che hanno ottenuto la qualificazione ai sensi del Regolamento

per la qualificazione dei fornitori del Sistema pubblico di

connettivita’ (SPC) previsto dall’art. 87 del Codice;

f) «Amministrazioni», le amministrazioni che partecipano al

SPC, secondo le prescrizioni di cui all’art. 75 del Codice;

g) «Amministrazioni centrali», le Amministrazioni comprese tra

quelle previste all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo

12 febbraio 1993, n. 39;

h) «Amministrazioni territoriali», le Amministrazioni non

comprese tra quelle previste all’art. 1, comma 1, del decreto

legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

i) «reti territoriali», le infrastrutture e le regole condivise

da un insieme di Amministrazioni territoriali al fine di erogare

servizi di connettivita’. Ai fini del presente decreto sono

considerate reti territoriali le reti regionali;

i-bis) «reti di rilevanza nazionale», le reti di interesse

nazionale individuate dalla Commissione;

j) «Community Network», la rete territoriale istituita da una

disposizione normativa regionale che garantisca il rispetto dei

requisiti previsti dal presente decreto;

k) «dominio», l’insieme delle risorse (infrastrutture,

hardware, software, procedure, dati, servizi) e delle politiche che

ricadono sotto la responsabilita’ di una specifica organizzazione

(Amministrazione, fornitore, ecc). Un dominio puo’ essere scomposto

in piu’ «sottodomini»;

l) «infrastrutture condivise», l’insieme delle risorse del SPC

(componenti hardware e software, regole, documenti, servizi) gestite

dal CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, ai sensi dell’art.

81, comma 1 del Codice, comprese le strutture operative preposte al

controllo e supervisione delle stesse al fine di consentire la

connettivita’, l’interoperabilita’ evoluta e la cooperazione

applicativa in sicurezza tra le Amministrazioni su tutto il

territorio nazionale;

m) «Qualified eXchange Network/QXN», la componente delle

infrastrutture condivise che realizza l’interconnessione delle reti

dei fornitori qualificati dei servizi di connettivita’ del SPC e

delle Community Network;

n) «Nodo di interconnessione VoIP (NIV-SPC)», la componente

delle infrastrutture condivise che realizza l’interconnessione delle

Amministrazioni aventi uno o piu’ domini VoIP connessi al SPC;

o) «Centro di Gestione SPC (CG-SPC)», la componente delle

infrastrutture condivise preposta alla gestione delle risorse di cui

alle lettere m) ed n), all’erogazione di servizi di sicurezza per le

finalita’ di cui all’art. 11, comma 3, nonche’ al monitoraggio dei

fornitori qualificati SPC di connettivita’ e dei soggetti deputati

alla gestione delle risorse condivise di connettivita’;

p) «SPCoop», il sottosistema logico del SPC costituito

dall’insieme delle regole e delle specifiche funzionali che

definiscono il modello di cooperazione applicativa per il SPC;

q) «servizi di connettivita», l’insieme logico dei servizi SPC

per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia, attraverso

i quali viene attivato anche lo scambio di documenti informatici tra

le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini e le imprese;

r) «SICA», servizi infrastrutturali di interoperabilita’,

cooperazione ed accesso, l’insieme delle regole, dei servizi e delle

infrastrutture condivise che abilitano l’interoperabilita’ e la

cooperazione applicativa fra le Amministrazioni e l’accesso ai

servizi applicativi da queste sviluppati e resi disponibili sul SPC;

s) «servizio telematico», l’insieme di funzionalita’,

realizzate mediante componenti software, erogate attraverso un

sistema di comunicazione accessibile anche in internet;

t) «servizio applicativo», l’insieme di funzionalita’,

realizzate mediante componenti software, erogate o fruite da una

Amministrazione attraverso la Porta di Dominio;

u) «servizio applicativo composto», il servizio applicativo

«multi-ente», risultato della cooperazione di piu’ Amministrazioni,

le quali concorrono, ognuna per la parte di propria competenza,

all’automazione di un processo inter-amministrazione, sulla base

delle specifiche definite nell’ambito dell’accordo di cooperazione;

v) «dominio applicativo», l’insieme dei servizi applicativi

erogati sotto la diretta responsabilita’ di un’Amministrazione;

w) «dominio di cooperazione», il coordinamento tra domini

applicativi facenti capo a piu’ Amministrazioni che cooperano per

l’erogazione di uno o piu’ servizi applicativi composti, al fine di

automatizzare uno o piu’ procedimenti amministrativi;

x) «accordo di servizio», la convenzione tra erogatore e

fruitore del servizio applicativo, redatta in formato XML e resa

pubblica attraverso le infrastrutture condivise del SPC, che descrive

l’oggetto del servizio e le relative modalita’ di erogazione e

fruizione;

y) «accordo di cooperazione», la convenzione, redatta in

formato XML e resa pubblica attraverso le infrastrutture condivise

del SPC, che richiama gli accordi finalizzati all’erogazione dei

servizi applicativi facenti parte del dominio di cooperazione,

descrive i contenuti dei servizi composti e coordinati e le relative

modalita’ di coordinamento;

z) «porta di dominio», unico componente architetturale del SPC

attraverso il quale si accede al dominio applicativo

dell’Amministrazione per l’utilizzo dei servizi applicativi;

aa) «IPA», indice delle pubbliche amministrazioni, struttura

informativa appartenente alle infrastrutture nazionali condivise che

contiene strutture organizzative, riferimenti ai servizi telematici e

di posta elettronica, Aree organizzative omogenee e relative caselle

di posta elettronica certificata;

bb) «autorizzazione», l’insieme di attivita’ che consentono

l’accesso ad un servizio o una risorsa a chi, preventivamente

identificato o autenticato, possiede gli attributi o il ruolo

necessario;

cc) «autorita’ di identificazione», la struttura che consente

l’identificazione di un soggetto attraverso le modalita’ previste

dall’art. 66 del Codice;

dd) «autorita’ di autenticazione», la struttura che consente

l’autenticazione in rete di un soggetto o di un sistema informatico o

di un servizio, come definita dall’art. 1, lettera b) del Codice;

ee) «autorita’ di attributo e ruolo», la struttura che ha la

potesta’ di attestare attributi e ruoli ai fini dell’erogazione di un

servizio;

ff) «ontologia di dominio», rappresentazione formale di

concetti e relazioni tra gli stessi riferiti ad un ambito tematico;

gg) «Busta e-Gov», protocollo di comunicazione tra servizi

applicativi basato sullo standard SOAP;

hh) «Organismi di attuazione e controllo», il CNIPA a livello

nazionale, cui compete, ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Codice,

la gestione delle risorse condivise del SPC e delle strutture

operative preposte al controllo ed alla supervisione delle stesse, e,

ai sensi del comma 2, la progettazione, realizzazione ed evoluzione

del SPC secondo gli indirizzi della Commissione ed in conformita’

alle presenti Regole tecniche, nonche’ la responsabilita’ di

assicurare che i servizi erogati dai fornitori qualificati rispettino

i requisiti di qualita’ e sicurezza del SPC; ovvero le regioni per il

relativo ambito di competenza, secondo un modello federato e

policentrico;

ii) «CERT-SPC-C» (Computer Emergency Response Team del Sistema

pubblico di connettivita’ Centrale), la struttura collocata presso il

CNIPA che e’ referente centrale per la prevenzione, il monitoraggio,

la gestione, la raccolta dati e l’analisi degli incidenti di

sicurezza, assicurando l’applicazione di metodologie coerenti ed

uniformi in tutto il sistema da essa controllato per la gestione

degli incidenti;

jj) «CERT-SPC-R» (Computer Emergency Response Team del Sistema

pubblico di connettivita’ a livello Regionale), la struttura

collocata presso le regioni che e’ referente territoriale per la

prevenzione, il monitoraggio, la gestione, la raccolta dati e

l’analisi degli incidenti di sicurezza, assicurando l’applicazione di

metodologie coerenti ed uniformi in tutto il sistema da essa

controllato (fornitori qualificati SPC iscritti negli eventuali

elenchi regionali) per la gestione degli incidenti.

Art. 2.

Obiettivi e finalita’



1. Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 71 comma 1-bis

del Codice, definisce le Regole tecniche e di sicurezza per il

funzionamento del Sistema pubblico di connettivita’ (SPC).

Art. 3.

Documenti tecnici integrativi



1. La Commissione e gli Organismi di attuazione e controllo, per

il relativo ambito di competenza, emanano i documenti tecnici di cui

all’art. 13 nel rispetto delle presenti Regole tecniche, degli

indirizzi della Commissione di cui all’art. 79 del Codice e dei

regolamenti di cui all’art. 87 del Codice medesimo.

Art. 4.

Norme tecniche di riferimento



1. I principali standard di riferimento per la realizzazione dei

servizi del SPC sono indicati nelle presenti Regole tecniche e nei

documenti tecnici previsti dal presente decreto.

Art. 5.

Compatibilita’ operativa degli standard



1. La Commissione, avvalendosi degli Organismi di attuazione e

controllo, assicura, in funzione dell’evoluzione tecnologica, la

coerenza operativa degli standard cosi’ come previsti nelle presenti

Regole tecniche ed in ogni altro documento predisposto ai sensi del

presente decreto, dando tempestiva informazione delle eventuali

variazioni ai soggetti interessati, anche attraverso pubblicazione

per via telematica.

Titolo II

PRINCIPI NORMATIVI DEL SPC

Art. 6.

Principi generali del SPC



1. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dell’art. 73 del

Codice, ed in particolare dei principi generali indicati nel comma 3

del medesimo art. 73.

Art. 7.

Finalita’ del SPC



1. Il SPC persegue le finalita’ indicate nell’art. 77 del Codice.

2. Lo scambio di documenti informatici tra i soggetti di cui

all’art. 75 del codice mediante l’utilizzo di servizi applicativi

interoperabili e cooperanti nel rispetto delle presenti regole,

costituisce invio documentale valido ad ogni effetto di legge, ai

sensi dell’art. 76 del Codice.

Art. 8.

Ricognizione dei ruoli e responsabilita’ delle Amministrazioni che

partecipano al SPC



1. I compiti delle Amministrazioni nell’ambito del SPC, sono

definiti dalle disposizioni contenute negli articoli 78, 81 e 83 del

Codice.

2. Le responsabilita’ relative alla realizzazione e gestione del

SPC, secondo gli indirizzi della Commissione ed in conformita’ alle

presenti Regole tecniche, sono attribuite al CNIPA ed alle regioni,

per i rispettivi ambiti di competenza.

3. In attuazione delle disposizioni previste al comma 1 dell’art.

78 del Codice, le Amministrazioni, secondo la propria autonomia e

responsabilita’, sviluppano, gestiscono e rendono disponibili servizi

applicativi nell’ambito del SPC anche mediante l’accesso e lo scambio

delle informazioni e dei dati di propria competenza, nel rispetto

delle presenti regole tecniche.

4. Ai sensi dell’art. 79 del Codice ed in relazione alle

disposizioni richiamate dal comma 3 dell’art. 73, la responsabilita’

relativa alla evoluzione del SPC, e’ attribuita alla Commissione, con

il supporto degli Organismi di attuazione e controllo nell’ambito

delle competenze stabilite dal Codice.

5. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, realizza e

gestisce, per un periodo pari almeno a due anni, le infrastrutture

condivise per le Amministrazioni, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.

86 del Codice

6. L’Amministrazione territoriale gestisce e realizza le proprie

infrastrutture, ovvero le infrastrutture ubicate nel territorio di

competenza ed eventualmente condivise con altre Amministrazioni,

assicurando, per le finalita’ del SPC, l’interazione con le

infrastrutture condivise a livello nazionale nel rispetto delle

presenti regole tecniche .

7. La Commissione e gli Organismi di attuazione e controllo per i

relativi ambiti di competenza, assicurano la supervisione, il

controllo e la verifica delle prestazioni erogate dai fornitori

qualificati, affinche’ siano rispettati i requisiti di qualita’ e di

sicurezza del SPC ed i requisiti di qualificazione previsti dal

Regolamento per la qualificazione dei fornitori, ai sensi degli

articoli 79, 81 ed 83 del Codice.

Art. 9.

Sviluppo federato, policentrico e non gerarchico del sistema



1. Lo sviluppo del SPC e’ realizzato secondo un disegno unitario

e conforme alle presenti Regole tecniche. A tal fine le

Amministrazioni, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Codice,

predispongono le infrastrutture e realizzano i servizi applicativi in

ambito SPC, in modo che sia assicurato il coordinamento informativo

ed informatico dei dati tra le Amministrazioni centrali, regionali e

locali e promossa l’omogeneita’ nella elaborazione e trasmissione dei

dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni

tra le Amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. La Commissione, definisce gli indirizzi e promuove gli

standard di riferimento per il disegno dell’architettura generale e

dell’architettura delle componenti del SPC in base agli articoli 79

ed 81 comma 1 del Codice.

3. Gli Organismi di attuazione e controllo, nel rispetto delle

presenti Regole tecniche e degli indirizzi della Commissione,

definiscono e provvedono ad aggiornare, secondo le necessita’,

l’architettura generale e l’architettura delle componenti del SPC.

4. Gli Organismi di attuazione e controllo, al fine di consentire

lo sviluppo del SPC, sulla base di un disegno unitario realizzato in

modo federato, secondo gli indirizzi della Commissione e nel rispetto

delle presenti Regole tecniche, svolgono anche attivita’ di supporto

alle pubbliche amministrazioni. In tal senso i medesimi Organismi

coadiuvano la predisposizione di soluzioni tecniche funzionali anche

alla riorganizzazione e reingegnerizzazione dei processi, che

risultino compatibili con la cooperazione applicativa ai sensi

all’art. 78 comma 1 del Codice.

5. L’interazione tra le Amministrazioni mediante servizi

applicativi, nell’ambito del SPC, finalizzata allo svolgimento di

procedimenti amministrativi soggettivamente complessi, e’ paritetica

e non gerarchica, ai sensi dell’art. 73, comma 3, lettera a) del

Codice.



Art. 10.

Economicita’ nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita’

e di supporto alla cooperazione applicativa



1. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi

e le indicazioni della Commissione e nel rispetto delle presenti

Regole tecniche, progettano e realizzano, anche attraverso la stipula

dei contratti quadro di cui all’art. 83 del Codice, gli interventi

che facilitino e sostengano lo sviluppo di servizi di rete, di

interoperabilita’ e di cooperazione applicativa tra le

Amministrazioni che utilizzano il SPC. A tal fine, attuano misure che

favoriscano, in particolare:

a) la comunicazione tra le Amministrazioni e nell’ambito delle

stesse, tramite tecnologie e strumenti di comunicazione per

soddisfare le accresciute esigenze di mobilita’ dei propri operatori

e conseguire risparmi di spesa, ovvero avviare o estendere pratiche

di videocomunicazione collaborativa, telelavoro, teleconferenza, nel

rispetto dell’art. 83 del Codice;

b) la reingegnerizzazione e l’automazione dei processi svolti

dalle Amministrazioni e tra le stesse;

c) l’accesso ai servizi attraverso sistemi di autenticazione

distribuiti e federati, al fine di gestire con maggiore efficienza

identita’ digitali e ruoli attribuiti e certificati dalle autorita’

di autenticazione e dalle autorita’ di attributo e ruolo;

d) l’integrazione delle informazioni attraverso una

rappresentazione semantica condivisa.

2. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi

della Commissione, supportano le amministrazioni nella definizione

degli accordi di servizio e cooperazione e ne verificano la corretta

attuazione tecnica.

Titolo III

ARCHITETTURA DEL SPC

Art. 11.

Architettura generale



1. In considerazione delle finalita’ di cui all’art. 77 del

Codice, il SPC e’ strutturato secondo una architettura concettuale a

piu’ livelli:

a) Il livello d’interconnessione e comunicazione tra le

Amministrazioni e nell’ambito di una stessa Amministrazione,

realizzato attraverso una componente di connettivita’, che include

servizi di trasporto, per la trasmissione, secondo il protocollo IP,

di dati, immagini e fonia, nonche’ servizi di interoperabilita’ di

base, attraverso i quali viene attivata la trasmissione di

informazioni o di documenti informatici. La condivisione a livello

nazionale, da parte delle Amministrazioni interconnesse, di

infrastrutture di connettivita’, garantisce omogeneita’ ed

uniformita’ di prestazioni da parte dei fornitori qualificati,

consentendo lo sviluppo del SPC secondo un disegno unitario;

b) Il livello d`interoperabilita’ evoluta e cooperazione

applicativa tra le Amministrazioni aderenti al SPC, che include

servizi di interoperabilita’ evoluta per la circolazione e lo scambio

di dati ed informazioni tra le PA e tra le stesse ed i cittadini,

nonche’ servizi di cooperazione applicativa, costituenti

l’infrastruttura del SPCoop per il coordinamento e la sicurezza a

livello applicativo, che favoriscono la realizzazione e

l’interoperabilita’ di servizi per le finalita’ di cui all’art. 7. I

servizi e le infrastrutture di connettivita’ di cui alla lettera a)

forniscono funzionalita’ di connessione e trasporto IP attraverso le

quali sono veicolati i servizi di questo livello, ai sensi dell’art.

77 del codice.

c) Il livello dei servizi applicativi e telematici resi

disponibili attraverso il SPC.

2. Il funzionamento e la gestione dei servizi applicativi di cui

al comma 1 lettera c) si basano sulla condivisione, da parte delle

Amministrazioni cooperanti, di servizi infrastrutturali di

interoperabilita’, cooperazione ed accesso (SICA), costituiti dai

servizi di cooperazione applicativa di cui al comma 1 lettera b) ed

articolati in una componente di livello generale, condivisa a livello

nazionale, alla quale, eventualmente, si raccordano ulteriori

componenti federate distribuite (SICA secondari). I SICA realizzano

la pubblicazione degli accordi di servizio e degli altri elementi

della cooperazione applicativa di cui all’art. 20, necessaria ai fini

dell’accesso ai servizi, nonche’ della validita’ degli scambi

documentali e dei dati in base alle disposizioni di cui agli

articoli 50, comma 3, 51 e 76 del Codice.

3. Dal punto di vista della sicurezza, l’intero SPC si configura

come un dominio affidabile (trusted), costituito da una federazione

di domini affidabili basata su mutue relazioni organizzative e

tecnologiche di tipo fiduciario. La componente di sicurezza del SPC

e’ trasversale alle componenti di connettivita’ e di

interoperabilita’ e cooperazione applicativa; include l’insieme delle

misure organizzative, dei servizi e delle infrastrutture realizzate a

livello centrale (dominio di interconnessione) ed a livello di

singola Amministrazione (dominio interno), in conformita’ alle

presenti Regole tecniche. Per quanto concerne le componenti di

sicurezza finalizzate all’accesso ai servizi applicativi e

telematici, allo scopo di garantire l’aggiornamento, la veridicita’ e

l’affidabilita’ dell’intero insieme di informazioni che

caratterizzano la cooperazione applicativa, sono assicurati, in

particolare: il riconoscimento dei soggetti abilitati ad operare in

SPC e delle componenti SPCoop (porte di dominio, servizi applicativi,

servizi infrastrutturali – SICA), nonche’ la gestione delle identita’

digitali e dei ruoli su base federale.

Art. 12.

Componenti logiche del SPC



1. Sulla base della descrizione dell’architettura generale di cui

al precedente articolo, il SPC e’ articolato nelle seguenti

componenti logiche:

a) Servizi di connettivita’. Includono i servizi di trasporto

ed i servizi di interoperabilita’ di base. Consentono la trasmissione

di dati, immagini e fonia (voce), ovvero di documenti informatici

nell’ambito di una stessa Amministrazione (ambito Intranet), tra

diverse Amministrazioni (ambito Infranet), tra singole

Amministrazioni ed utenti esterni ad esse (ambito Internet);

b) Servizi di interoperabilita’ e cooperazione. Includono i

servizi di interoperabilita’ evoluta e cooperazione applicativa per

le amministrazioni ed i servizi infrastrutturali di cooperazione

applicativa. I servizi di interoperabilita’ evoluta consentono la

comunicazione a livello applicativo tra le amministrazioni e con il

mondo esterno e comprendono servizi di messaggistica, videoconferenza

e sviluppo di servizi web accessibili in modalita’ multicanale. I

servizi di cooperazione applicativa per le amministrazioni consentono

lo sviluppo delle Porte di Dominio e l’integrazione di servizi

applicativi. I servizi infrastrutturali di cooperazione applicativa

consentono, in particolare: la registrazione e pubblicazione degli

Accordi di servizio e degli Accordi di cooperazione, degli schemi di

dati, metadati ed ontologie di dominio; la gestione su base federata

delle identita’ digitali di cui all’art. 22, ai fini

dell’autenticazione ed autorizzazione di soggetti e servizi abilitati

ad operare sul SPC; il supporto alla qualificazione di componenti

architetturali SPCoop quali le Porte di Dominio ed i servizi di

Registro SICA secondari; ogni altra funzionalita’ che permetta di

realizzare l’interoperabilita’ e la cooperazione applicativa in

ambito SPC;

c) Infrastrutture condivise. Includono:

i. la Qualified eXchange Network (QXN), per la quale transita

tutto e solo il traffico dati scambiato tra fornitori qualificati di

connettivita’ per conto delle Amministrazioni aderenti al SPC. La QXN

non e’ attraversata dal traffico Intranet o Infranet tra sedi

collegate alla rete di uno stesso fornitore, ne’ dal traffico

Internet tra un’Amministrazione ed un soggetto non collegato al SPC,

ne’ dal traffico tra soggetti non collegati al SPC;

ii. ogni infrastruttura che realizza l’interconnessione tra

domini di Amministrazioni connesse al SPC, quale il Nodo di

Interconnessione VoIP (NIV-SPC);

iii. il Centro di Gestione SPC (CG-SPC) di cui alla

lettera o) dell’art. 1;

iv. il Centro di Gestione dei servizi infrastrutturali di

interoperabilita’, cooperazione ed accesso (CG-SICA), che include

l’insieme di componenti di livello generale (hardware, software,

documenti, servizi) preposte all’erogazione dei servizi di

cooperazione applicativa di cui all’art. 11, comma 1, lettera b).

Tale centro svolge anche funzioni di supporto per la qualificazione

di porte di dominio e di eventuali servizi infrastrutturali SICA

federati di livello secondario e fornisce alla Commissione gli

elementi per la valutazione dei livelli qualitativi e quantitativi

dei servizi SICA;

v) ogni altra componente di interesse comune delle

Amministrazioni realizzata per consentire le finalita’ del SPC.

d) Servizi di sicurezza. Includono l’insieme di servizi e le

relative infrastrutture utilizzate per implementare l’architettura di

sicurezza del SPC, onde conseguire le finalita’ di cui all’art. 11,

comma 3.

2. Le regioni possono definire, per la parte di competenza, una

diversa attuazione delle componenti logiche di cui al comma 1 nel

rispetto della architettura generale del SPC e delle presenti Regole

tecniche, garantendo gli stessi livelli di qualita’ e sicurezza su

tutto il territorio nazionale, nonche’ equivalenti modalita’ di

accesso e fruizione dei servizi da parte dei cittadini e delle

imprese.

3. Le regioni definiscono con il CNIPA appositi protocolli

d’intesa, periodicamente aggiornati, da portare all’approvazione

della Commissione, nei quali vengono definite le modalita’

organizzative e tecniche con cui vengono garantiti i livelli di

servizio e di sicurezza del SPC. Le Community Network fanno parte

integrante del SPC operando secondo i criteri di qualita’ e sicurezza

previsti nelle presenti Regole tecniche.

4. Le Amministrazioni responsabili delle reti di rilevanza

nazionale possono definire con il CNIPA appositi protocolli d’intesa

periodicamente aggiornati, da portare all’approvazione della

Commissione, nei quali vengono definite le modalita’ organizzative e

tecniche con cui vengono garantiti i livelli di servizio e di

sicurezza del SPC.

5. La Commissione, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice, su

proposta degli Organismi di attuazione e controllo, approva

l’ampliamento, la modifica, la riorganizzazione e lo sviluppo dei

servizi e delle componenti di cui al comma 1, in relazione alla

evoluzione tecnologica, al mutare delle esigenze delle

Amministrazioni o al variare del quadro normativo di riferimento del

SPC.

6. Le eventuali componenti logiche federate e distribuite dei

servizi SICA, di cui all’art. 11 comma 2, sono realizzate per

specifiche esigenze di gestione e comunque sulla base di criteri di

economicita’ ed efficienza che privilegino il riuso e la condivisione

di infrastrutture fra piu’ Amministrazioni.

Art. 13.

Definizione dell’architettura e sua evoluzione



1. Sulla base della definizione di cui all’art. 73, comma 2, del

Codice, il SPC e’ un sistema che evolve in funzione:

a) delle esigenze di cooperazione delle Amministrazioni;

b) del soddisfacimento delle esigenze dei cittadini e delle

imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione;

c) della necessita’ di diminuire i costi sostenuti dalle

Amministrazioni per l’erogazione dei servizi ai cittadini ed alle

imprese;

d) dell’evoluzione tecnologica delle soluzioni informatiche e

dei sistemi di comunicazione;

e) del mutare dei rischi e dei requisiti di sicurezza del

patrimonio informativo e dei sistemi informatici e telematici della

pubblica amministrazione;

f) del mutare delle esigenze organizzative delle

amministrazioni;

g) delle esigenze di partecipazione ed integrazione a livello

europeo.

2. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi

della Commissione e nel rispetto delle presenti Regole tecniche,

curano la realizzazione dell’architettura e formulano proposte alla

Commissione medesima per l’evoluzione del SPC.

3. Gli Organismi di attuazione e controllo, nel rispetto delle

proprie competenze ed in conformita’ alle presenti Regole tecniche,

predispongono idonea documentazione che esplicita quanto contenuto

nelle disposizioni di cui al Titolo IV, da sottoporre

all’approvazione della Commissione. In particolare, la predetta

documentazione descrive e precisa quanto segue:

a) l’architettura generale del SPC;

b) l’architettura delle componenti del SPC, ovvero dei servizi

di connettivita’, delle infrastrutture condivise, dei servizi di

interoperabilita’ e cooperazione, dei servizi di sicurezza e di ogni

altra componente definita nell’ambito dell’architettura del SPC per

consentire le finalita’ di cui all’art. 77 del Codice;

c) le specifiche ed i requisiti delle componenti di cui alla

precedente lettera b), comprese, ove disponibili, implementazioni di

riferimento sviluppate con codice sorgente aperto, secondo le

indicazioni della Commissione;

d) gli standard e le norme tecniche di riferimento;

e) i requisiti minimi che devono essere soddisfatti nella

progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di

connettivita’ SPC, con riferimento in particolare alla qualita’ del

servizio (QoS), alla banda larga, al dominio di interconnessione, al

dominio interno di un’Amministrazione e al dominio dei servizi

erogati dai fornitori qualificati;

f) i criteri e le specifiche tecniche di dettaglio che devono

essere soddisfatti nella progettazione, realizzazione, sviluppo ed

erogazione dei servizi di cooperazione applicativa SPC;

g) i contenuti minimi obbligatori e la composizione di un

Accordo di Servizio o di Cooperazione; l’identificazione, secondo uno

specifico schema di nomenclatura, di tutti gli elementi (Accordi di

Servizio, soggetti, caratteristiche dei servizi, ecc.) che

intervengono nel processo di cooperazione applicativa;

h) la descrizione e le modalita’ di erogazione dei servizi

applicativi e telematici;

i) le modalita’ che i fornitori qualificati devono seguire per

documentare i loro progetti e dimostrare la conformita’ del modello

di funzionamento dei servizi ai citati requisiti;

j) le misure minime di sicurezza che dovranno essere adottate.

4. La documentazione di cui al comma 3 e’ aggiornata dagli

Organismi di attuazione e controllo, nel rispetto delle proprie

competenze, in relazione all’evoluzione del SPC, e’ soggetta ad

apposita licenza d’uso ed e’ pubblicata dalla Commissione per via

telematica.

Titolo IV

SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL SPC

Art. 14.

Servizi di connettivita’, trasporto ed interoperabilita’ di base



1. Il SPC consente la connessione delle Amministrazioni nel

rispetto dei seguenti principi:

a) i servizi di connettivita’ sono caratterizzati da parametri

oggettivi, indipendenti dalle infrastrutture tecnologiche utilizzate

per l’erogazione, permettendo di ottenere l’equivalenza dei servizi

in termini di funzionalita’, livelli di qualita’ e garanzie di

sicurezza, pur lasciando ai fornitori la liberta’ delle scelte

tecnologiche;

b) le Amministrazioni possono usufruire dei servizi di

connettivita’ con caratteristiche differenziate, commisurate alle

effettive esigenze. Sono, pertanto, previste piu’ classi di servizio,

con prestazioni differenziate in funzione delle caratteristiche del

traffico che deve essere supportato.

2. Il SPC consente, inoltre, la connessione alle Amministrazioni

in modo sicuro attraverso la rete Internet o, previa autorizzazione

della Commissione, attraverso le reti di enti nazionali ed

internazionali.

3. I servizi di trasporto sono basati sul protocollo IP e

conformi alle normative internazionali di riferimento IETF

applicabili.

4. I collegamenti fra le sedi di una o piu’ Amministrazioni

(ambito Intranet/Infranet) sono generalmente realizzati in Virtual

Private Network (VPN) o con meccanismi equivalenti dal punto di vista

della sicurezza.

5. I collegamenti alla rete dei fornitori possono essere

realizzati in modalita’ «always-on» mediante tecnologie che

consentono accessi permanenti (xDSL, SDH, ecc.), in modalita’

«dial-up» mediante tecnologie che consentono accessi a commutazione

di circuito (PSTN, ISDN, ecc.), in modalita’ «wireless» mediante

tecnologie che consentono accessi basati su trasmissioni in radio

frequenza (ad esempio GPRS, WI-FI, link via satellite bidirezionale

su canale condiviso e non, ecc.) ovvero mediante nuove tecnologie

eventualmente disponibili in futuro.

6. I servizi di trasporto sono in grado di garantire

caratteristiche differenziate per il trasferimento dei pacchetti IP

in funzione del traffico trasportato, a seconda che debbano essere

impiegati per l’erogazione di servizi standard, di servizi in tempo

reale, di servizi in tempo differito, o di servizi interattivi.

7. L’accesso ad ogni servizio e’ realizzato attraverso un Punto

di Accesso al Servizio, messo a disposizione e gestito dal fornitore,

costituito da una o piu’ interfacce fisiche che caratterizzano il

servizio e sono prese a riferimento per le misure di qualita’.

8. Ad ogni Amministrazione e’ consentita la fruizione di servizi

di fonia di base e supplementari su infrastrutture di trasporto

basate sul protocollo IP (VoIP), secondo gli standard di riferimento

definiti nella documentazione di cui all’art. 13. Il SPC consente,

sulla base delle esigenze della singola Amministrazione, la

connessione alla rete telefonica pubblica (PSTN) e l’integrazione

rispetto alle infrastrutture pre-esistenti, sia per quanto riguarda

la rete IP (piano di indirizzamento, presenza di Network Address

Translation, presenza di proxy a livello applicativo), sia per quanto

riguarda la rete di telefonia privata TDM (piano di numerazione dei

derivati telefonici).

9. I servizi di interoperabilita’ di base consentono

l’interconnessione tra diversi domini a livello applicativo per lo

scambio di messaggi di posta elettronica utilizzando i protocolli

ammessi dalle politiche di sicurezza definite nelle presenti Regole

Tecniche e nella documentazione di cui all’art. 13, nonche’

ammissibili dalle politiche d’uso delle singole Amministrazioni e

conformi alla Internet Protocol Suite cosi’ come definita dall’IETF.

10. Al fine di consentire il monitoraggio e la gestione delle

risorse attraverso le infrastrutture condivise, e’ consentito il

transito di unita’ dati ICMP ed SNMP attraverso gli apparati usati

per l’erogazione dello specifico servizio oggetto di misura, nonche’

l’accesso in lettura alle Management Information Base (MIB) degli

apparati utilizzati, fatte salve ulteriori metodologie individuate

dalla Commissione.

Art. 15.

Servizi per l’interoperabilita’ evoluta e la cooperazione applicativa



1. Il SPC consente l’interoperabilita’ e la cooperazione

applicativa tra diverse Amministrazioni nel rispetto delle presenti

regole tecniche, delle specifiche contenute nella documentazione di

cui all’art. 13, comma 3, nonche’ dei seguenti principi:

a) preservare l’autonomia delle singole Amministrazioni,

garantendo al tempo stesso ai diversi sistemi di interoperare fra

loro per erogare servizi integrati agli utenti, nel rispetto di

quanto previsto dall’art. 9, comma 5;

b) permettere l’integrazione dei processi, dei procedimenti e

dei dati di Amministrazioni diverse, coinvolte nelle procedure

inter-amministrative, assicurando che ciascuna Amministrazione

mantenga la responsabilita’ dei servizi da essa erogati e dei dati da

essa forniti;

c) permettere che, in caso di informatizzazione di procedimenti

amministrativi che includono servizi riconducibili alla

responsabilita’ di piu’ Amministrazioni, una sola Amministrazione

assuma (per legge, per delega concordata, ecc.), la responsabilita’

complessiva nei confronti dell’utente finale;

d) permettere agli utenti finali di avere una visione integrata

di tutti i servizi di ogni amministrazione pubblica centrale e

locale, indipendente dal canale di erogazione (multicanalita) e

favorendo il multilinguismo;

e) valorizzare la specificita’ di ogni soggetto erogatore di

servizi, assicurando al contempo uniformita’ di interazione e

certezza nella identificazione degli attori dell’interazione.

2. I servizi di interoperabilita’ evoluta consentono:

a) lo scambio di messaggi di posta elettronica, sulla base

dello standard SMTP per i messaggi di tipo testuale, MIME S/MIME per

i messaggi crittografati e firmati digitalmente, DSN nel caso siano

richieste informazioni relative alla trasmissione dei messaggi, con

accesso multicanale ed autenticato ai messaggi ed alle caselle

postali, nonche’ di standard internazionali e specifiche pubbliche

comunemente riconosciute, come individuate nella documentazione di

cui all’art. 13;

b) lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68

«Regolamento concernente disposizioni per l’utilizzo della posta

elettronica certificata», nel rispetto delle regole tecniche e degli

standard di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2005 del Ministro

per l’Innovazione e le Tecnologie recanti «Regole tecniche per la

formazione, la trasmissione, e la validazione, anche temporale, della

posta elettronica certificata»;

c) la comunicazione e la collaborazione in tempo reale ed in

modalita’ interattiva fra utenti dislocati remotamente, attraverso

strumenti di video-conferenza accessibili dalle singole postazioni di

lavoro o da apposite postazioni condivise;

d) la fruizione di applicazioni telematiche multicanale, che

favoriscano la comunicazione asincrona tra amministrazioni e con

cittadini ed imprese, sviluppate sulla base delle Raccomandazioni del

World Wide Web Consortium (W3C) in materia di tecnologie Web e nel

rispetto della normativa vigente in tema di accessibilita’ (legge

9 gennaio 2004, n. 4 e decreto ministeriale 8 luglio 2005 del

Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie).

3. I servizi di cooperazione applicativa per le amministrazioni

consentono la gestione di tutte le attivita’ necessarie alla

predisposizione dei servizi applicativi finalizzata all’interazione

sul SPC ed, in particolare, comprendono:

a) lo sviluppo e la gestione della porta di dominio, nella

configurazione adeguata alle strutture ed all’organizzazione dei

sistemi informatici delle singole Amministrazioni e nel rispetto

delle presenti Regole tecniche e della documentazione di cui all’art.

13;

b) l’integrazione e l’esercizio di servizi applicativi su SPC,

attraverso lo sviluppo, l’adeguamento e la composizione degli stessi,

secondo gli Accordi di servizio e di cooperazione, nonche’ la

pubblicazione di questi ultimi mediante i SICA. I servizi applicativi

sviluppati devono essere caratterizzati da riusabilita’, modularita’

ed integrabilita’ e devono essere realizzati in conformita’ al

paradigma Web Services definito dal World Wide Web Consortium (W3C),

nel rispetto delle presenti Regole tecniche e della documentazione di

cui all’art. 13.

4. I servizi infrastrutturali di cooperazione applicativa (SICA)

permettono la cooperazione fra i servizi applicativi delle

Amministrazioni, consentendo in particolare:

a) la gestione degli Accordi di Servizio e degli Accordi di

Cooperazione attraverso il Servizio di Registro SICA. Il servizio

offre funzionalita’ per l’accesso, la registrazione, l’aggiornamento,

la cancellazione e la ricerca degli Accordi di Servizio e di

Cooperazione, nonche’, attraverso l’integrazione con l’IPA (Indice

delle Pubbliche Amministrazioni), la gestione delle informazioni

relative alle entita’ organizzative (amministrazioni pubbliche e

relative strutture organizzative, indirizzi di posta elettronica

certificata ed Aree Organizzative Omogenee) che operano nell’ambito

del SPC e dei servizi telematici da queste erogati;

b) la descrizione degli elementi semantici associati ai servizi

applicativi ed alle informazioni gestite, anche ai fini

dell’individuazione automatica dei servizi disponibili per

l’erogazione delle prestazioni richieste, e la condivisione tra le

Amministrazioni cooperanti degli schemi di dati e metadati, nonche’

delle ontologie di dominio, attraverso il «Servizio di Catalogo

Schemi/Ontologie»;

c) la gestione su base federata delle identita’ digitali di cui

all’art. 22 e dei ruoli funzionali associabili a tali identita’, al

fine di creare un insieme di relazioni di fiducia (trusted domain)

fra le autorita’ di identificazione, di autenticazione e di attributo

e ruolo, per lo scambio di credenziali di autenticazione

reciprocamente garantite, utilizzabili per l’accesso e l’erogazione

di servizi nell’ambito del SPC;

d) la gestione di una struttura complessa di indici

(meta-directory) per la pubblica amministrazione, attraverso il

«Servizio di Indice dei Soggetti» che, integrando la Rubrica della

P.A. (RPA), offre l’accesso telematico in tempo reale ad elenchi

relativi al personale delle Amministrazioni partecipanti al SPC, la

cui pubblicazione ed aggiornamento sono a cura delle Amministrazioni

stesse;

e) la gestione di certificati digitali, associati a entita’

diverse dalle persone fisiche (apparati hardware, servizi ed

applicazioni) nell’ambito del SPC, attraverso il «Servizio di

Certificazione»;

f) il supporto alla qualificazione delle porte di dominio,

mediante appositi test di verifica del corretto trattamento dei

messaggi, effettuati per il tramite di una porta di dominio campione;

g) il supporto alla qualificazione dei Servizi di Registro SICA

di livello secondario, mediante appositi test di verifica

dell’interoperabilita’ con il Servizio di Registro SICA federati di

livello generale di cui alla lettera a).

Art. 16.

Infrastrutture condivise



1. La Qualified eXchange Network (QXN), con caratteristiche e

compiti simili a quelli di un Internet eXchange Point, ha una

architettura geograficamente distribuita con almeno due nodi connessi

tra loro con linee ridondate. I nodi della infrastruttura sono

collocati presso i Neutral Access Point (NAP) pubblici gia’ esistenti

ed effettuano l’instradamento (routing) di pacchetti IP, in coerenza

con i livelli di qualita’ e di sicurezza del SPC.

2. I servizi di trasporto erogati dai fornitori, grazie alla QXN,

dovranno consentire di realizzare connessioni che supportino la

qualita’ di servizio (QoS) e la banda garantita end to end prevista

per il SPC nella documentazione tecnica di cui all’art. 13, anche tra

Amministrazioni afferenti a fornitori differenti.

3. La QXN eroga servizi di:

a) housing, per permettere l’alloggiamento degli apparati dei

fornitori in aree protette con adeguate misure di sicurezza;

b) accesso, per la connessione degli apparati dei fornitori

alla LAN interna dei nodi della QXN;

c) banda, per consentire l’accesso e il trasporto attraverso

l’infrastruttura con banda garantita;

d) tempo ufficiale di rete, per permettere la sincronizzazione

del tempo a tutti i fornitori e alle Amministrazioni che ne abbiano

l’esigenza.

4. L’infrastruttura per l’interconnessione delle Amministrazioni

aventi uno o piu’ domini VoIP connessi al SPC, denominata Nodo di

Interconnessione VoIP (NIV-SPC), supporta almeno i protocolli SIP e

H.323 ed e’ in grado di assicurare:

a) il corretto interfacciamento tra i differenti domini VoIP

delle Amministrazioni, eseguendo le necessarie conversioni nei

protocolli di segnalazione e di controllo sul traffico scambiato;

b) l’instradamento tra i differenti domini VoIP delle chiamate

originate o terminate all’interno dei domini VoIP;

c) servizi di IP-Centrex, comprensivi di un numero predefinito

di postazioni VoIP da installare presso le Amministrazioni che ne

facciano richiesta;

d) l’interconnessione dei domini VoIP IP-Centrex con il dominio

della rete telefonica pubblica fissa/mobile (PSTN/PLMN).

5. Presso il Centro di Gestione dei servizi infrastrutturali di

interoperabilita’, cooperazione ed accesso (CG-SICA) operano le

componenti infrastrutturali (piattaforme hardware/software e servizi)

per l’erogazione dei servizi di livello generale di cui all’art. 15,

comma 4.

6. Il Centro di Gestione SPC (CG-SPC), avente il ruolo di terza

parte nei confronti dei fornitori qualificati e dei soggetti che, per

conto del CNIPA, gestiscono le infrastrutture condivise del SPC,

quali la QXN e il NIV-SPC, svolge:

a) funzioni centralizzate di sicurezza, per la cooperazione

delle strutture locali di sicurezza, che includono anche la

realizzazione di una Public Key Infrastructure (PKI) per l’emissione

e la gestione di certificati per il funzionamento dei servizi di

connettivita’ del SPC;

b) funzioni di misurazione, raccolta e distribuzione dei dati

relativi ai livelli di qualita’ e sicurezza dei servizi di

connettivita’ erogati dai singoli fornitori qualificati, volte a

consentirne la verifica e la validazione;

Art. 17.

Modalita’ di connessione e di interazione con le infrastrutture

condivise di connettivita’



1. Il Neutral Access Point (NAP) che si candida ad ospitare un

nodo della QXN dovra’ essere gia’ utilizzato da almeno tre diversi

operatori di telecomunicazione che offrono servizi di rete sul

territorio italiano e da almeno tre Internet service provider (ISP),

che non siano gia’ connessi alla QXN attraverso altri NAP.

2. I fornitori di servizi di connettivita’ dovranno installare a

proprio carico, presso almeno un nodo della QXN, almeno due Border

Router, sui quali dovra’ essere convogliato il traffico SPC, in

particolare il traffico scambiato tra le Amministrazioni alle quali

forniscono servizi di trasporto e le Amministrazioni che utilizzano

servizi di trasporto erogati da fornitori differenti.

3. I fornitori qualificati a livello nazionale dovranno

connettersi ad almeno due nodi della QXN secondo le modalita’ di cui

al comma precedente.

4. I fornitori qualificati che erogano servizi diversi dalla

connettivita’ in ambito SPC assicurano la propria connessione al SPC

attraverso l’acquisizione di almeno un servizio di trasporto in

ambito Infranet da uno o piu’ fornitori qualificati di servizi di

connettivita’ SPC. Tale servizio di trasporto deve avere

caratteristiche dimensionali, di qualita’ e di sicurezza adeguate al

tipo di servizio da erogare.

5. Le Community Network assicurano la propria connessione al SPC

attraverso una delle seguenti modalita’:

a) istallazione, presso almeno un nodo della QXN, di almeno due

Border Router, sui quali sara’ convogliato tutto il traffico SPC. In

tal caso la Community Network dovra’ effettuare il collegamento

diretto (peering) tra la propria rete e quelle attestate sulla QXN

secondo le medesime modalita’ tecniche individuate per i fornitori

qualificati;

b) l’acquisizione da uno o piu’ fornitori qualificati di

servizi di connettivita’ di almeno un servizio di trasporto in ambito

Infranet.

6. Il CG-SPC, il NIV ed ogni altra infrastruttura utilizzata per

la interconnessione, ovvero per la gestione ed il monitoraggio delle

risorse condivise in ambito nazionale, sono connessi al SPC

attraverso almeno un servizio di trasporto in ambito Infranet,

acquisito da uno o piu’ fornitori qualificati di servizi di

connettivita’, con capacita’ di banda e caratteristiche di qualita’ e

sicurezza adeguate alle caratteristiche del traffico veicolato da e

verso le infrastrutture interessate.

7. Al fine di consentire il monitoraggio dei servizi, secondo le

disposizioni contenute nel Titolo VII, ciascun fornitore e ciascuna

Community Network, connessa al SPC attraverso le modalita’ di cui al

comma 5 lettera a), assicura che:

a) l’infrastruttura utilizzata per l’erogazione del servizio in

ambito SPC includa un sistema in grado di interfacciare il CG-SPC,

ovvero ogni altra componente preposta al monitoraggio o alla gestione

di risorse condivise in ambito nazionale, per consentire lo scambio

di dati relativi ai parametri di qualita’ dei servizi, di fault, di

provisioning, di informazioni di configurazione o di ogni altra

informazione rilevante per la misura degli indicatori di qualita’ e

di sicurezza del servizio, secondo le specifiche approvate dalla

Commissione su proposta del CNIPA, sentite le regioni o le Community

Network per i rispettivi ambiti di competenza. Le modalita’ di invio

di tali file si basano su protocolli standard (mail, FTP, etc.), che

includono meccanismi per la protezione di dati confidenziali (IPSEC,

SSL, SSH);

b) tutti gli apparati usati per l’erogazione di uno specifico

servizio, oggetto di misura consentono il transito di unita’ dati

ICMP ed SNMP, nonche’ l’accesso in lettura alle Managment Information

Base (MIB) e devono permettere l’utilizzo di ulteriori sistemi

individuati dalla Commissione.

Art. 18.

Connessioni alle reti internazionali



1. Al fine di consentire alle Amministrazioni di svolgere

adempimenti in ambito internazionale, che richiedono

l’interoperabilita’ con Organismi europei o trans-europei, per

l’accesso ai servizi o ai dati erogati da detti Organismi, il SPC,

oltre a realizzare la connessione con la Rete Internazionale della

Pubblica Amministrazione, consente la connessione alle reti

internazionali, ad esclusione di quelle pubbliche fruibili via

Internet, alle quali le Amministrazioni abbiano l’esigenza di essere

collegate, previa autorizzazione della Commissione.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, il fornitore qualificato

di servizi di connettivita’, realizza uno o piu’ collegamenti, con

caratteristiche dimensionali, di qualita’ e di sicurezza adeguate

alle specifiche esigenze dell’Amministrazione e nel rispetto delle

presenti Regole tecniche.

Art. 19.

Modalita’ di utilizzo dei servizi di interoperabilita’ e cooperazione



1. Le Amministrazioni pubbliche e altri soggetti autorizzati, al

fine di attivare i servizi di interoperabilita’ e cooperazione

applicativa con altre amministrazioni, devono preventivamente

accreditarsi in SPCoop. L’accreditamento avviene attraverso

l’iscrizione all’IPA, secondo le procedure definite nei relativi

documenti tecnici di cui all’art. 13 e prevede l’assegnazione di

certificati digitali ai fini dell’identificazione delle

Amministrazioni.

2. Le Amministrazioni pubbliche si dotano dei servizi di

interoperabilita’ evoluta e di cooperazione applicativa, di cui agli

articoli 12 e 15, per le finalita’ di comunicazione, erogazione di

servizi telematici e di interazione di servizi applicativi sul SPC,

acquisendoli da fornitori qualificati ovvero sviluppandoli in proprio

nel rispetto delle presenti Regole tecniche.

3. I servizi SICA, di cui all’art. 15, comma 4, sono utilizzati

dalle Amministrazioni pubbliche attraverso le proprie porte di

dominio o per il tramite di specifiche modalita’ tecniche definite

nella relativa documentazione di cui all’art. 13.

4. Gli eventuali servizi SICA federati di livello secondario sono

sincronizzati con i corrispettivi servizi di livello generale secondo

modalita’ stabilite nella citata documentazione tecnica di cui

all’art. 13, la cui applicazione e conformita’ e’ garantita dagli

Organismi di attuazione e controllo.

Art. 20.

Modalita’ per la cooperazione applicativa fra servizi



1. L’erogazione e la fruizione di servizi applicativi in SPCoop

richiede che le Amministrazioni qualifichino la propria porta di

dominio, secondo le procedure previste all’art. 29, allo scopo di

attivare la cooperazione applicativa.

2. La cooperazione fra servizi applicativi avviene mediante lo

scambio di messaggi standard, secondo il formato della Busta e-Gov

definito nella documentazione tecnica di cui all’art. 13, comma 3,

attraverso le porte di dominio qualificate.

3. I servizi applicativi erogati dalle Amministrazioni sono

descritti negli Accordi di Servizio di cui all’art. 17 del Codice.

Tali Accordi sono pubblicati nei Servizi di Registro SICA secondo le

modalita’ descritte nella documentazione di cui all’art. 13 e

sottoscritti digitalmente, mediante i certificati digitali rilasciati

in fase di accreditamento al SPCoop, dalle Amministrazioni che

erogano e fruiscono dei servizi applicativi.

4. I servizi applicativi composti, erogati nell’ambito di un

Dominio di cooperazione, sono descritti e definiti negli Accordi di

Cooperazione, di cui all’art. 1, comma 1, lettera y). Tali Accordi

sono pubblicati nei Servizi di Registro SICA secondo le modalita’

descritte nella documentazione di cui all’art. 13 e sottoscritti

digitalmente dalle Amministrazioni che partecipano alla loro

definizione e cooperano per l’erogazione dei servizi composti.

5. Gli schemi di dati e metadati e le ontologie di dominio

utilizzati nell’ambito SPC sono pubblicati e resi disponibili dalle

amministrazioni attraverso il servizio di catalogo di schemi ed

ontologie, secondo le modalita’ descritte nella documentazione di cui

all’art. 13, al fine di consentire l’integrazione delle informazioni

e dei procedimenti, nonche’ l’accesso ai dati delle pubbliche

amministrazioni.

6. Il riferimento temporale relativo ai messaggi scambiati

nell’ambito dell’interazione tra servizi applicativi, e’ contenuto

nella busta e-gov. Tale riferimento puo’ essere generato con

qualsiasi sistema che garantisca stabilmente uno scarto non superiore

al decimo di minuto secondo rispetto alla scala di tempo universale

coordinato (UTC), determinata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della

legge 11 agosto 1991, n. 273. Tale sincronizzazione puo’ avvenire

sulla base del tempo ufficiale di rete SPC, reso disponibile

attraverso la QXN, utilizzando il protocollo NTP.

7. L’accesso ai servizi applicativi da parte delle

Amministrazioni avviene attraverso l’autenticazione delle identita’

digitali secondo le disposizioni di cui all’art. 22.

8. L’Accordo di servizio contiene la definizione del servizio e

delle relative modalita’ di erogazione e fruizione di seguito

indicate:

a) interfaccia del servizio, intesa come insieme di operazioni

offerte dal servizio medesimo;

b) punti di accesso presso cui il servizio e’ disponibile;

c) modalita’ di richiesta e relative risposte ammesse dal

servizio (protocollo di conversazione);

d) semantica del servizio e delle informazioni trattate;

e) livelli di servizio garantiti;

f) requisiti e caratteristiche di sicurezza del servizio.

9. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 8 sono

obbligatori e descritti secondo lo standard WSDL (Web Services

Description Language); gli altri elementi, ove necessari, sono

descritti secondo specifiche pubblicamente disponibili, concordate

tra erogatore e fruitore, nel rispetto delle presenti Regole tecniche

e secondo quanto definito nella documentazione di cui all’art. 13,

comma 3.

10. L’Accordo di cooperazione regola l’interazione tra piu’

Amministrazioni cooperanti finalizzata all’automazione di uno o piu’

procedimenti amministrativi, a cui le stesse amministrazioni

partecipano, nonche’ all’erogazione dei relativi servizi applicativi

composti. L’Accordo e’ redatto secondo quanto definito nella

documentazione di cui all’art. 13, comma 3 e contiene:

a) il riferimento agli Accordi di servizio relativi ai servizi

applicativi componenti che concorrono alla costruzione dei servizi

applicativi composti;

b) il riferimento agli Accordi di servizio relativi ai servizi

applicativi composti risultato della cooperazione applicativa;

c) le modalita’ di cooperazione e coordinamento finalizzate

all’espletamento del procedimento amministrativo, descritte in

linguaggio Web Service Business Process Execution Language (WS-BPEL).

11. Nell’Accordo di cooperazione e’ individuato il soggetto

coordinatore responsabile, cioe’ l’Amministrazione che ha il compito

di assicurare l’efficacia organizzativa e tecnica della cooperazione

ed il coordinamento degli adempimenti di ciascuno dei soggetti

partecipanti, nonche’ garantire l’erogazione dei servizi applicativi

composti del Dominio di cooperazione.

Art. 21.

Requisiti generali per la sicurezza del SPC



1. L’architettura di sicurezza del SPC e’ volta a consentire:

a) lo sviluppo del SPC come dominio affidabile (trusted),

costituito da una federazione di domini di sicurezza in cui diversi

soggetti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure minime

definite nell’ambito del SPC, atte a garantire i livelli di sicurezza

necessari all’intero sistema;

b) la corretta individuazione delle responsabilita’ e degli

ambiti di competenza di ciascun soggetto che partecipa all’erogazione

di un servizio composto in ambito SPC;

c) la salvaguardia della integrita’, disponibilita’ e

riservatezza delle informazioni veicolate o gestite nell’ambito del

SPC, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo delle

singole Amministrazioni;

d) l’attuazione delle misure minime organizzative e tecniche

previste dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati

personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) l’accesso ai servizi nel rispetto della normativa vigente in

materia di autenticazione informatica.

2. La Commissione, sulla base dell’analisi dei rischi cui sono

soggetti il patrimonio informativo ed i dati della pubblica

amministrazione, emana le linee guida riguardanti le misure di

sicurezza e gli standard da adottare.

3. Le misure di sicurezza sono volte ad assicurare reciproche

garanzie tra i soggetti operanti in ambito SPC e sono commisurate,

oltre che alla entita’ delle minacce cui e’ soggetto il patrimonio

informativo delle Amministrazioni, alla esigenza di minimizzare i

costi complessivi.

4. I documenti della Commissione che definiscono gli indirizzi

strategici ed operativi per l’organizzazione e per la sicurezza

fisica e logica del SPC, su proposta degli Organismi di attuazione e

controllo, sono classificati e gestiti come atti coperti da «segreto

d’ufficio», secondo la normativa vigente.

5. La Commissione, allo scopo di verificare la qualita’ e la

sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC, si

avvale degli Organismi di attuazione e controllo, secondo i

rispettivi ambiti di competenza, per vigilare sul corretto

funzionamento del sistema di sicurezza e per il mantenimento nel

tempo della conformita’ dei requisiti di sicurezza alle specifiche di

progetto per i servizi certificati. In attuazione degli indirizzi

della Commissione:

a) il CERT-SPC-C e i CERT-SPC-R, di concerto con gli Organismi

di attuazione e controllo, definiscono le metodologie per la

prevenzione, il monitoraggio, la gestione e l’analisi degli incidenti

di sicurezza, assicurando la coerenza e l’uniformita’ in tutto il

sistema. Il CERT-SPC (CERT-SPC-C e CERT-SPC-R) svolge i seguenti

compiti:

i. attivita’ di prevenzione degli incidenti informatici,

anche mediante la produzione di documenti tecnici e di bollettini di

sicurezza sulle minacce e sui potenziali attacchi che potrebbero

incombere sul SPC, al fine di migliorare gli standard e i livelli di

sicurezza del sistema stesso e ridurre la probabilita’ di incidenti;

ii. analisi degli incidenti di sicurezza e delle azioni

intraprese per la loro gestione al fine di proporre eventuali azioni

correttive indirizzate a scongiurare il ripetersi del particolare

incidente informatico;

iii. collaborazione con le analoghe strutture presenti a

livello nazionale ed internazionale, nonche’ con le autorita’ di

polizia competenti;

b) gli Organismi di attuazione e controllo, ognuno nell’ambito

delle proprie competenze ed ai sensi dell’art. 13, specificano in

appositi documenti da sottoporre all’approvazione della Commissione,

le modalita’ di realizzazione del sistema di sicurezza. In

particolare:

i. definiscono l’architettura, i requisiti e le funzionalita’

di sicurezza del SPC;

ii. individuano ed attuano le metodologie per le attivita’ di

analisi e gestione del rischio;

iii. indirizzano le scelte infrastrutturali di maggior

impatto, mediante la definizione degli opportuni requisiti di

sicurezza;

iv. definiscono le specifiche e le convenzioni necessarie ad

assicurare l’interoperabilita’ di ciascuna tipologia di certificati

digitali utilizzabili in ambito SPC;

v) definiscono, con il supporto del CERT-SPC-C e dei

CERT-SPC-R, le metodologie di gestione degli incidenti informatici e

le modalita’ di interazione tra i vari soggetti che devono

intervenire in tali eventualita’.

6. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera a), concorrono

alla realizzazione del sistema di sicurezza, secondo le linee guida

della Commissione, una struttura centrale, dedicata al coordinamento,

al mantenimento ed alla verifica del livello di sicurezza minimo

garantito per l’intero SPC e piu’ strutture locali distribuite, le

Unita’ locali di sicurezza, una per ogni dominio connesso al SPC, con

analoghe funzioni limitatamente al singolo dominio. La struttura

centrale del sistema di sicurezza SPC, e’ costituita dal CG-SPC; le

Unita’ locali di sicurezza, sono realizzate, eventualmente, in via

sussidiaria dagli Organismi di attuazione e controllo, responsabili

di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza delle infrastrutture

locali connesse al SPC.

7. Il CG-SPC, ha il compito di:

a) definire e predisporre le procedure operative per la

gestione della sicurezza della QXN e di tutte le infrastrutture

condivise di rete, ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Codice;

b) definire e predisporre le procedure operative per la

gestione della sicurezza delle altre infrastrutture di rete

direttamente e indirettamente collegate, limitatamente ai profili

relativi alla connessione alla QXN; alla definizione delle relative

procedure operative, in conformita’ al modello federato, concorrono

anche le Unita’ locali di sicurezza;

c) per le infrastrutture condivise, individuare e attuare,

sentiti gli altri Organismi di attuazione e controllo per i

rispettivi ambiti di competenza e sulla base delle indicazioni

risultanti dall’analisi del rischio, l’insieme di misure di

prevenzione e protezione organizzative, operative e tecnologiche

finalizzate ad assicurare, nel rispetto della legislazione vigente,

la riservatezza, l’integrita’ e la disponibilita’ delle informazioni,

delle applicazioni e delle comunicazioni ed a garantire la

continuita’ del servizio;

d) misurare il livello di sicurezza del SPC, aggregando e

correlando i dati provenienti dalle componenti distribuite del

sistema di sicurezza;

e) identificare e coordinare la gestione degli incidenti di

sicurezza, in collaborazione con il CERT-SPC-C, anche al fine del

contenimento dei danni e del ripristino delle normali condizioni di

operativita’;

f) notificare alle strutture del CERT-SPC-C, secondo le

modalita’ stabilite nei documenti di cui al comma 5, lettera b), le

informazioni relative agli incidenti informatici o a criticita’

pertinenti lo svolgimento delle attivita’ di rispettiva competenza;

g) fornire periodici rapporti di riepilogo alla Commissione,

agli Organismi di attuazione e controllo per consentire lo

svolgimento delle rispettive funzioni di competenza;

h) gestire la PKI impiegata nel SPC per l’erogazione dei

servizi di sicurezza, comprensiva delle funzioni per il mutuo

riconoscimento con altre PKI eventualmente in uso in SPC e conformi

alle norme vigenti in materia di certificati digitali. Con

riferimento a tale ambito di azione, svolge, in particolare, le

seguenti funzioni:

i. Autorita’ di Registrazione (AR), consistenti

nell’acquisire le informazioni necessarie per l’identificazione del

titolare di uno o piu’ certificati, secondo gli attributi forniti e

specificati nelle regole di registrazione e certificazione

(Certification Practices Statement, CPS) stabilite dalla Commissione.

Il processo di verifica della correttezza degli attributi forniti,

anch’esso basato sulla politica (CPS) stabilita dalla Commissione,

caratterizza il livello di sicurezza garantito sul SPC dall’Autorita’

di certificazione del Gestore Tecnico della PKI SPC;

ii. Autorita’ di certificazione (CA), responsabile di attuare

i processi di certificazione, sospensione e revoca dei certificati;

iii. Gestore delle TCL (Trusted Certificate List), con il

compito di raccogliere in modo sicuro i certificati digitali da

distribuire, organizzare le opportune liste, autenticare le liste e

distribuirle all’interno del SPC.

8. Il CG SICA di cui all’art. 16, comma 5, ha il compito di

gestire la PKI impiegata per l’erogazione dei certificati digitali

necessari ai servizi di cooperazione applicativa e garantire la

gestione su base federata delle identita’ digitali di cui all’art.

22.

9. L’Unita’ locale di sicurezza di cui al comma 6 svolge i

seguenti compiti, anche avvalendosi dei fornitori qualificati:

a) garantire, anche per il tramite di un fornitore qualificato,

la realizzazione ed il mantenimento dei livelli di sicurezza previsti

per il domino di competenza;

b) garantire che la politica di sicurezza presso la propria

organizzazione sia conforme agli indirizzi e alle politiche di

sicurezza definiti dalla Commissione;

c) interagire con la struttura centrale per raccogliere,

aggregare e predisporre nel formato richiesto le informazioni

necessarie per verificare il livello di sicurezza del SPC;

d) notificare alla struttura centrale ed al CERT-SPC-C ed ai

CERT-SPC-R, secondo le modalita’ stabilite, eventuali incidenti

informatici o situazioni di criticita’ o vulnerabilita’ delle

infrastrutture SPC locali;

e) adottare le necessarie misure volte a limitare il rischio di

attacchi informatici ed eliminare eventuali vulnerabilita’ della

rete, causate dalla violazione e utilizzo illecito di sistemi o

infrastrutture della pubblica amministrazione.

10. I servizi di sicurezza applicativa, di competenza delle

Amministrazioni, consentono la gestione degli aspetti relativi alla

sicurezza nell’accesso ed erogazione di servizi applicativi su SPC,

in particolare delle funzioni di identificazione, autenticazione ed

autorizzazione degli utenti all’uso dei servizi medesimi, secondo i

criteri e le modalita’ individuate nella documentazione di cui

all’art. 13.

Art. 22.

Gestione delle identita’ digitali



1. Nell’ambito del SPC l’autorizzazione all’accesso ai servizi si

basa sul riconoscimento delle identita’ digitali delle persone

fisiche e dei sistemi informatici utilizzati per l’erogazione dei

servizi medesimi. L’autorizzazione ricade sotto la responsabilita’

dell’ente erogatore e puo’ avvalersi di meccanismi di mutuo

riconoscimento nell’ambito di sistemi federati di gestione delle

identita’ digitali, secondo criteri e modalita’ stabiliti dalla

Commissione.

2. I servizi disponibili in SPC possono operare secondo diversi

livelli di gestione delle identita’ digitali:

a) servizi che non richiedono alcuna identificazione o

autenticazione;

b) servizi che richiedono l’autenticazione in rete da parte di

un’autorita’ di autenticazione;

c) servizi che richiedono, per le persone fisiche,

l’identificazione in rete da parte di un’autorita’ di

identificazione;

d) servizi che richiedono per gli utenti, oltre

all’identificazione, l’attestazione di attributi e/o ruoli, che ne

qualifichino ulteriormente le funzioni e/o i poteri.

3. L’autenticazione in ambito SPC viene effettuata sotto la

responsabilita’ dell’ente che eroga un servizio sulla base di un

insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un

soggetto. Tale autenticazione puo’ essere effettuata anche per il

tramite di un soggetto a cio’ delegato, sulla base di un accordo di

servizio.

4. L’identificazione in ambito SPC viene effettuata sotto la

responsabilita’ dell’ente che eroga un servizio applicativo con le

modalita’ previste dall’art. 64 del Codice. Tale identificazione puo’

essere effettuata anche per il tramite di altro soggetto, sulla base

di un accordo di servizio.

5. L’attestazione di attributi o ruoli in ambito SPC viene

effettuata dal soggetto (autorita’ di attributo e ruolo); che, in

base alle norme vigenti, ha la potesta’ di attestare i medesimi al

fine di garantire gli opportuni livelli di sicurezza richiesti per

l’erogazione di un servizio, le autorita’ di attributo e ruolo sono

iscritte in un apposito registro, disponibile in rete, previa

adesione ad uno specifico accordo di servizio definito dalla

Commissione, in cui vengono descritti il livello di sicurezza e di

affidabilita’, nonche’ i protocolli standard utilizzati nell’ambito

del processo di attestazione.

6. La gestione delle infrastrutture tecnologiche necessarie per

l’attribuzione dei ruoli puo’ essere delegata dall’ente erogante il

servizio ad altra struttura iscritta nell’elenco, pur mantenendo la

responsabilita’ della correttezza, completezza e aggiornamento delle

informazioni.

7. Al fine di automatizzare ed uniformare la codifica e la

verifica dei ruoli sul territorio nazionale il Ministro per le

Riforme e l’Innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui

all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce,

pubblica per via telematica e aggiorna l’Indice nazionale dei codici

dei ruoli e degli attributi, mediante l’associazione ai ruoli

medesimi di un identificativo unico alfanumerico.

Titolo V

DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE OPERATIVA DEI SERVIZI DEL SPC

Art. 23.

Documentazione operativa del SPC



1. La documentazione operativa del sistema pubblico di

connettivita’ comprende i seguenti documenti:

a) documentazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16,

ovvero documenti tecnici predisposti dai fornitori qualificati del

SPC, in coerenza con le prescrizioni delle presenti regole tecniche

ed in conformita’ alle disposizioni contenute nei successivi

articoli 24 e 25;

b) documentazione di collaudo: documenti di registrazione delle

attivita’ di collaudo dei servizi di cui alla lettera a), predisposti

secondo i criteri indicati nel successivo Titolo VI.

2. In sede di prima di prima attuazione e comunque per un periodo

temporale limitato stabilito dalla Commissione, sentiti, per i

rispettivi ambiti di competenza, gli Organismi di attuazione e

controllo, e’ considerata documentazione operativa ai sensi del

comma 1, quella prevista dai contratti in essere.

Art. 24.

Documentazione dei servizi del SPC



1. Il fornitore qualificato documenta tutte le fasi del ciclo di

vita di ciascun servizio del SPC di cui agli articoli 14, 15 e 16,

tramite la documentazione di seguito indicata:

a) documenti di progettazione: documenti descrittivi

dell’architettura del sistema; specifiche del servizio (specifiche di

progettazione, specifiche di realizzazione, specifiche di controllo

qualita’, specifiche di collaudo, specifiche di erogazione del

servizio); manuali (d’installazione, utente);

b) documenti di registrazione: documenti di registrazione dello

stato di configurazione del servizio, e delle componenti

(hardware/software, documentali) necessarie per erogare il servizio;

documenti di riepilogo dei test interni eseguiti; documenti di

riepilogo dei livelli di servizio erogati; documenti di riepilogo

delle modifiche nel corso dell’esercizio e di gestione delle

anomalie.

2. Al fine di assicurare la conduzione coordinata di un progetto

relativo alla realizzazione ed erogazione di un servizio in ambito

SPC, ciascun fornitore produce i documenti di pianificazione (Piano

di progetto; Piano di qualita’; Piano dei test; Piano di gestione dei

rischi; Piano di gestione delle configurazioni) che garantiscono il

corretto ed efficace sviluppo del progetto nel rispetto dei requisiti

realizzativi, nonche’ dei tempi, dei costi e delle qualita’ previsti

negli atti esecutivi stipulati con le Amministrazioni o con gli

Organismi di attuazione e controllo.

3. I documenti di specifiche del servizio di cui al comma 1 sono

predisposti in conformita’ alle indicazioni contenute nelle norme UNI

EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9004 nella versione in vigore. I documenti

di pianificazione di cui al comma 2, sono predisposti in conformita’

alle indicazioni contenute nelle norme UNI ISO 10006 e UNI ISO 10007,

nella versione in vigore.

4. In sede di prima di prima attuazione e comunque entro un

periodo temporale limitato stabilito dalla Commissione, sentiti, per

i rispettivi ambiti di competenza, gli Organismi di attuazione e

controllo, e’ considerata documentazione dei servizi SPC ai sensi del

presente articolo, quella prevista nei contratti in essere.

Art. 25.

Documenti di registrazione dello stato di configurazione dei servizi

del SPC



1. I fornitori qualificati predispongono e gestiscono per ciascun

servizio erogato in ambito SPC la documentazione relativa allo stato

di configurazione delle componenti dei servizi stessi al fine di

consentirne l’identificazione certa ed univoca, in tutte le fasi del

ciclo di vita, e di ottenerne la certificazione, secondo le

disposizioni previste nel Regolamento per la qualificazione dei

fornitori di cui all’art. 87 del codice.

2. Ciascun fornitore cura gli adempimenti di cui al comma 1

attraverso il proprio sistema di gestione delle configurazioni che

deve prevedere almeno gli ambienti logici di collaudo ed esercizio e

consentire:

a) di identificare univocamente ciascuna componente del

servizio, di cui si debba gestire la configurazione, individuandone:

i documenti di configurazione di base (baseline), i riferimenti di

versione ed eventuali altre informazioni (documenti di progettazione,

specifiche tecniche, strumenti che abbiano influenza sulle specifiche

tecniche; interfacce con elementi software o con l’hardware);

b) di identificare, documentare e registrare le richieste di

modifica ed i conseguenti cambiamenti, dalla fase di formulazione

sino alla fase di collaudo ed avvio all’esercizio della nuova

componente;

c) la gestione di un Registro delle configurazioni, atto a

documentare lo stato di ciascuna componente del servizio nelle

diverse versioni e nelle diverse fasi del ciclo di vita. In

particolare, il Registro delle configurazioni contiene almeno i

seguenti elementi:

i. l’elenco delle componenti e dei relativi documenti di

configurazione;

ii. la configurazione di base, costituita dal servizio

collaudato e dai relativi documenti approvati, che rappresentano la

definizione del servizio nel momento specifico;

iii. la configurazione in vigore, costituita dalla

configurazione di base e dalle modifiche approvate, realizzate e

collaudate.

Titolo VI

CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI E QUALIFICAZIONE DELLE COMPONENTI

INFRASTRUTTURALI DEL SPC

Art. 26.

Modalita’ di certificazione



1. I servizi del SPC sono erogati da fornitori qualificati

secondo le modalita’ previste nel Regolamento per la qualificazione

dei fornitori di cui all’art. 87 del Codice. Lo stesso Regolamento

prescrive le modalita’ di certificazione dei servizi del SPC.

2. La Commissione delibera la certificazione di un servizio del

SPC, verificandone la conformita’ del modello di funzionamento ed

avvalendosi dei documenti di registrazione delle attivita’ svolte

dagli Organismi di attuazione e controllo.

Art. 27.

Certificazione dei servizi ed inizio erogazione



1. I servizi del SPC certificati secondo le modalita’ previste

nel Regolamento per la qualificazione dei fornitori sono deliberati

dalla Commissione. A tal fine la Commissione si avvale delle

istruttorie curate dagli Organismi di attuazione e controllo.

2. Le Amministrazioni che si avvalgono di servizi certificati e

presenti negli appositi elenchi, secondo quanto prescritto nel

Regolamento per la qualificazione dei fornitori, possono limitare le

attivita’ di collaudo al solo collaudo a campione.

3. Il completamento con esito positivo delle operazioni di

collaudo da parte dell’Amministrazione da’ luogo all’inizio della

fase di erogazione, nel corso della quale il servizio e’ sottoposto a

monitoraggio come indicato nel Titolo VII.

Art. 28.

Sperimentazione di nuovi servizi ed integrazione di quelli esistenti



1. Al fine di consentire l’evoluzione dell’architettura

tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze degli

utenti e delle opportunita’ derivanti dall’evoluzione delle

tecnologie, nonche’ di individuare gli standard e le pratiche di

riferimento piu’ efficaci per garantire la connettivita’,

l’interoperabilita’ evoluta e la cooperazione applicativa in

sicurezza alle Amministrazioni aderenti al SPC, puo’ esser prevista

una fase di sperimentazione per la realizzazione di nuovi servizi,

anche di particolare complessita’, che possono coinvolgere piu’

soggetti o avere impatto sull’organizzazione di una o piu’

Amministrazioni.

2. Nella fase di sperimentazione, comunque di durata definita,

possono essere ammesse deroghe alle disposizioni indicate nelle

presenti Regole tecniche. L’oggetto e le finalita’ della

sperimentazione, i soggetti coinvolti e le deroghe necessarie

dovranno risultare da appositi documenti da sottoporre

all’approvazione della Commissione.

3. Il CNIPA e le regioni provvedono ad integrare, ciascuna per la

parte di propria competenza, le componenti del SPC realizzate, nel

rispetto delle presenti Regole tecniche. Nella prima fase di

integrazione nel SPC di servizi esistenti potranno essere ammesse

deroghe alle presenti Regole tecniche, ferme restando le disposizioni

di cui all’art. 21, commi 2 e 3.

4. Le regioni ed il CNIPA elaborano un Piano di rientro volto ad

assicurare l’allineamento alle Regole tecniche e la coerenza

operativa delle raccomandazioni e degli standard gia’ adottati. Le

deroghe di cui al precedente comma 3, concesse solo per un periodo di

tempo limitato, nonche’ i relativi Piani di rientro dovranno essere

autorizzati dalla Commissione.

Art. 29.

Qualificazione di componenti infrastrutturali per i servizi di

interoperabilita’ e cooperazione applicativa



1. Alcune componenti infrastrutturali SPCoop devono superare un

processo di simulazione di funzionamento, al fine di garantirne

l’interoperabilita’ in rete. La Commissione stabilisce quali

componenti debbano essere qualificate ed approva i criteri e le

modalita’ di qualificazione. In sede di prima applicazione, le

componenti da qualificare sono la porta di dominio ed i servizi di

registro SICA federati di livello secondario.

2. Il processo di qualificazione della porta di dominio prevede

la verifica dell’interoperabilita’ tra le porte di dominio, il

rispetto dei requisiti funzionali previsti per le stesse, come

definiti nella documentazione tecnica di cui all’art. 13, comma 3 ed

il rilascio del certificato digitale, associato alla porta

qualificata, attraverso il servizio di certificazione di cui all’art.

15, comma 4, lettera e).

3. Le Amministrazioni sottopongono a processo di qualificazione

la propria porta di dominio, superato positivamente il quale,

l’identificativo della porta qualificata ed il relativo indirizzo

sono pubblicati attraverso il servizio di registro SICA.

4. Le Amministrazioni che intendano utilizzare una tipologia di

porta di dominio gia’ qualificata, possono richiederne, anche per il

tramite degli Organismi di attuazione e controllo, la pubblicazione

direttamente attraverso il servizio di registro SICA.

5. Il processo di qualificazione del servizio di registro SICA

federato di livello secondario prevede la verifica

dell’interoperabilita’ con il servizio di registro SICA di livello

generale, il rispetto dei requisiti funzionali previsti al fine di

garantire la corretta sincronizzazione e coerenza delle informazioni

pubblicate, come definiti nella documentazione tecnica di cui

all’art. 13, comma 3 ed il rilascio del certificato digitale,

attraverso il servizio di certificazione di cui all’art. 15, comma 4

lettera e), associato al servizio di registro SICA federato di

livello secondario.

6. Il supporto tecnico ai processi di qualificazione e’ fornito

nell’ambito dei servizi SICA di livello generale.

7. Gli Organismi di attuazione e controllo su delega della

Commissione dichiarano superati i processi di qualificazione, nel

rispetto delle regole e procedure ed aggiornano periodicamente la

Commissione circa lo stato dei processi di qualificazione.

8. La Commissione definisce i servizi infrastrutturali per la

cooperazione applicativa e l’accesso che i fornitori qualificati,

oltre che le Amministrazioni, possono sottoporre a certificazione da

parte degli Organismi di attuazione e controllo.

Titolo VII

MONITORAGGIO DEI SERVIZI DEL SPC

Art. 30.

Monitoraggio e misurazione della qualita’ dei servizi



1. Al fine di consentire lo sviluppo del SPC secondo un disegno

unitario, pur con le eventuali differenziazioni derivanti dalle

specificita’ delle situazioni esistenti presso le Amministrazioni, il

CNIPA, attraverso le infrastrutture condivise, assicura, nel rispetto

degli indirizzi forniti dalla Commissione, che siano svolte funzioni

di monitoraggio e di misurazione, volte a verificare che i servizi

SPC siano erogati sul territorio con livelli omogenei di prestazioni

e rispettando i requisiti minimi di qualita’ e sicurezza.

2. I parametri per la misurazione della qualita’ dei servizi

saranno proposti dal CNIPA, sentiti gli altri Organismi di attuazione

e controllo per i rispettivi ambiti di competenze, alla Commissione

per la preventiva approvazione e dovranno essere successivamente

notificati ai soggetti sottoposti a monitoraggio.

3. Il CNIPA, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, si

avvale dei sistemi di monitoraggio facenti parte delle infrastrutture

condivise. Gli altri Organismi di attuazione e controllo, per gli

ambiti di propria competenza, effettuano la misurazione dei livelli

di qualita’, comunicandone gli esiti al CNIPA per il monitoraggio

delle prestazioni e della qualita’ complessiva e, ai sensi dell’art.

79, comma 2, lettera g), del Codice, alla Commissione.

4. Le Amministrazioni dovranno prevedere nei bandi di gara

relativi ai servizi SPC l’obbligo per i fornitori di rendere

possibile ai soggetti che effettuano il monitoraggio e la misurazione

le valutazioni dei servizi in base ai parametri di cui al comma 2.

5. Ai fini del miglioramento continuo della qualita’ dei servizi

resi alle Amministrazioni, gli Organismi di attuazione e controllo e

le Amministrazioni medesime, possono richiedere al CG SPC ovvero ad

altro soggetto, il monitoraggio di ulteriori requisiti di qualita’

dei servizi. Gli Organismi di attuazione e controllo e le

Amministrazioni, con riferimento agli atti contrattuali stipulati e

sulla base delle presenti regole tecniche, eseguono le misure volte a

valutare i livelli di qualita’ erogata ed intraprendono le eventuali

opportune azioni correttive, comunicandole alla Commissione.

6. Per le finalita’ sopra indicate, sono sottoposti a

monitoraggio i seguenti soggetti:

a) i fornitori qualificati e le Community Network;

b) i soggetti che gestiscono specifiche componenti delle

infrastrutture condivise o erogano servizi centralizzati, condivisi

sul territorio nazionale;

c) ogni altro soggetto definito dalla Commissione, che eroga

servizi o svolge funzioni per il conseguimento delle finalita’ del

SPC.

7. L’attivita’ di monitoraggio, volta a verificare la qualita’

dei servizi forniti e dei metodi di misura utilizzati dai soggetti di

cui al comma 5, prevede:

a) misurazioni indirette, consistenti nella raccolta ed

elaborazione periodica di dati di riepilogo dei livelli di servizio

erogati in esecuzione degli atti contrattuali, registrati attraverso

gli opportuni strumenti utilizzati dai soggetti sottoposti a

monitoraggio;

b) misurazioni dirette, aventi in oggetto i servizi erogati dai

soggetti sottoposti a monitoraggio, anche al fine di consentire la

vigilanza sui fornitori qualificati da parte degli Organismi di

attuazione e controllo, secondo quanto previsto nel Regolamento per

la qualificazione dei fornitori.

8. La Commissione, ai fini di cui all’art. 79, comma 2,

lettera g), del Codice, verifica i risultati dell’attivita’ di

misurazione della qualita’ dei servizi SPC, anche mediante verifiche

a campione, avvalendosi degli Organismi di attuazione e controllo,

per i rispettivi ambiti di competenza.

9. Le misure, anche di tipo sanzionatorio, derivanti dal mancato

rispetto da parte dei fornitori qualificati dei requisiti di qualita’

e di sicurezza del SPC, come rilevato in sede di monitoraggio, sono

individuate dal Regolamento per la qualificazione dei fornitori.

Art. 31.

Registrazione e conservazione delle informazioni di riepilogo sui

servizi



1. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi

della Commissione, assicurano la registrazione e conservazione delle

informazioni di riepilogo sui servizi erogati in ambito SPC. Dette

informazioni, in particolare, hanno lo scopo di:

a) documentare lo stato di autorizzazione dei vari soggetti ad

operare come fornitori qualificati SPC, indicando per ciascun

fornitore i servizi certificati erogabili, i livelli di qualita’ ed i

prezzi di riferimento, nonche’ le eventuali misure adottate ai sensi

dell’art. 30, comma 6;

b) documentare i servizi attivati da ciascun fornitore presso

ogni Amministrazione con i relativi livelli di qualita’, al fine di

consentire analisi comparative e di consistenza dei servizi SPC;

c) conservare dati storici sull’utilizzo e sulla qualita’ dei

servizi in ambito SPC, per consentire la valorizzazione di indicatori

di tipo tendenziale, temporale e territoriale, necessari per

programmare l’evoluzione del SPC nel tempo;

d) conservare ogni altra informazione tecnica o organizzativa

necessaria ad espletare le funzioni di vigilanza per la tenuta degli

elenchi dei fornitori qualificati e dei servizi certificati, secondo

quanto previsto dal Regolamento per la qualificazione dei fornitori e

dalla normativa di riferimento.

Art. 32.

Distribuzione e pubblicazione delle informazioni di riepilogo sui

servizi



1. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi

della Commissione, assicurano che le informazioni di riepilogo sui

servizi siano distribuite e rese accessibili, anche in via

telematica, con adeguati e differenziati livelli di accesso, alla

stessa Commissione, alle Amministrazioni e ad ogni altro soggetto che

operi in ambito SPC.

Titolo VIII

GESTIONE DELLE MODIFICHE

Art. 33.

Pianificazione delle modifiche



1. L’attivita’ di gestione delle modifiche (change management)

riguarda la pianificazione, l’esecuzione e la verifica dei

cambiamenti di configurazione di un servizio nella fase di esercizio.

Le modifiche di configurazione possono derivare:

a) dalle attivita’ di monitoraggio dei servizi. In tale caso

sono volte a rimuovere malfunzionamenti riscontrati in fase di

esercizio, o a rimuovere differenze rilevate tra l’effettivo

funzionamento del servizio ed i risultati attesi anche in termini di

qualita’, ovvero a migliorare la qualita’ del servizio rispetto alle

specifiche di riferimento;

b) dall’evoluzione tecnologica o dal mutare del quadro

normativo di riferimento, secondo gli indirizzi della Commissione e

le specifiche emesse dagli Organismi di attuazione e controllo in

accordo con quanto specificato al Titolo V.

2. Le modifiche di configurazione ad un servizio in fase di

esercizio seguono l’iter di approvazione dei documenti di

progettazione del servizio stesso e risultano generalmente in un

documento di pianificazione predisposto dal fornitore, nel quale sono

evidenziati, in particolare:

a) tipologia di modifica (migliorativa, preventiva, adattativa

ad un nuovo ambiente, ecc.);

b) campo di applicazione, ovvero ampiezza della modifica,

elementi del sistema da modificare, tempi e costi previsti;

c) criticita’, intesa come impatto sul funzionamento del

sistema, sulle prestazioni e sulla sicurezza.

3. La procedura di cui al comma 2 non si applica ai casi di

modifiche di tipo «correttivo», ovvero che seguono una modalita’ di

esecuzione di tipo continuativo e non sono pianificabili a priori.

4. Sono, altresi’, previste e garantite procedure di ripristino

della configurazione pre-esistente.



Art. 34.

Esecuzione delle modifiche



1. Il corretto funzionamento della nuova configurazione del

servizio e’ preventivamente valutato e convalidato mediante collaudo.

Il successivo passaggio in esercizio, salvo casi specifici, e’

concordato con l’Amministrazione interessata.

2. Le attivita’ di change management sono eseguite nei tempi e

nei modi concordati con gli Organismi di attuazione e controllo e, in

ogni caso, minimizzando l’impatto sull’erogazione del servizio.

3. L’esecuzione della modifica e’ svolta secondo procedure e

metodi pianificati e standard. In caso di malfunzionamento e’

ripristinata la configurazione pre-esistente.

4. I cambiamenti di configurazione sono registrati e documentati

secondo quanto indicato all’art. 23.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Disposizioni finali



1. Le presenti regole tecniche sono soggette a revisione

periodica, secondo gli indirizzi forniti dalla Commissione.

2. In sede di prima di prima attuazione, ai fini della

realizzazione del SPC in conformita’ alle presenti Regole tecniche,

e’ considerata documentazione tecnica di riferimento, ai sensi

dell’art. 13, quella di seguito elencata e gia’ pubblicata dal CNIPA

per via telematica:

a) Sistema pubblico di connettivita’ – Scenario introduttivo;

b) Sistema pubblico di connettivita’ – Architettura del SPC;

c) Sistema pubblico di connettivita’ – Qualita’ e prestazione

dei servizi SPC;

d) Sistema pubblico di connettivita’ – Migrazione;

e) Sistema pubblico di connettivita’ – Architettura del QXN;

f) Sistema pubblico di connettivita’ – Centro di Gestione SPC;

g) Sistema pubblico di connettivita’ – Community Networks;

h) Sistema pubblico di connettivita’ – Organizzazione della

sicurezza;

i) Sistema pubblico di connettivita’ – Servizi di sicurezza;

j) Sistema pubblico di connettivita’ – SVPN (VPN basate su

IPSec;

k) Sistema pubblico di connettivita’ – Architettura di

sicurezza;

l) Sistema pubblico di cooperazione – Quadro tecnico d’insieme;

m) Sistema pubblico di cooperazione – Busta di e-gov;

n) Sistema pubblico di cooperazione – Porta di dominio;

o) Sistema pubblico di cooperazione – Accordo di servizio;

p) Sistema pubblico di cooperazione – Servizi di registro;

q) Sistema pubblico di cooperazione – Servizi di sicurezza;

r) Sistema pubblico di cooperazione – Convenzioni di

nomenclatura e semantica;

s) Sistema pubblico di cooperazione – Esercizio e gestione

Redazione

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