Giovanni Sabbato
Giudice amministrativo presso il TAR Campania – Salerno
La società di progetto – Le società per la gestione dei servizi pubblici locali – Analisi del project nei vari settori
Sommario
Capitolo I : la società di progetto
1.1. Premessa.
1.2 I flussi di cassa
1.3. Ragioni giustificative dell’istituto
1.4. Project financing : i confini del concetto giuridico
1.5. L’effetto di isolamento.
1.6. La disciplina
1.7. Spunti di riflessione
1.8. Società di progetto e bando di gara
1.9. La facoltà di subentro
1.10. Le tecniche
1.11. Le obbligazioni.
1.12. L’inessenzialità della SPV : la riforma del diritto societario
1.13. L’insufficienza della SPV : il trust
1.14. La governance della società di progetto
1.15. Le garanzie
1.16. La prospettiva civilistica : il collegamento negoziale
Capitolo II : le società per i servizi pubblici locali
2.1 Premessa
2.2. Le esternalizzazioni
2.3. Evoluzione della disciplina
2.4. Riflessioni
2.5. La natura giuridica
2.6. L’affidamento con gara e senza gara
2.7. L’affidamento in house
2.8. La disciplina del Codice dei contratti pubblici
2.9 Conclusioni de jure condito
2.10 La posizione della giurisprudenza
2.11 Segue : la tesi negativa dell’Adunanza Plenaria
2.12. Segue : società mista originaria e sopravvenuta
2.13 Segue : in house e competenza gestionale del c.d.a.
2.14. Segue : la tesi del controllo strutturale
Capitolo III : il project nei singoli settori d’intervento
3.1. Premessa
3.2. Energia
3.3. Elettricit
3.4. Servizi idrici
3.5. Trasporti
3.6. Rifiuti
3.7. Sanit
(…)
Capitolo I
La società di progetto
1.1. Premessa.
“L’istituto del Project financing è stato introdotto dalla legge Merloni ter (l.n. 415/98) nel quadro di una visione collaborativa pubblico – privato ritenuta idonea a conseguire tangibili risultati nella realizzazione delle opere pubbliche e nell’espletamento di servizi pubblici locali.
Operando il raffronto tra legge Merloni e Codice Appalti (artt. 152 – 160 d.lgs. 163/06), è possibile rilevare che la nuova normativa non ha apportato significative variazioni alla disciplina in subiecta materia, dovendosi registrare la più importante novità solo con il successivo decreto correttivo (d.lgs. n. 113/07), con il quale il legislatore italiano si è conformato ai dettami comunitari attraverso la espunzione dalla procedura di selezione del partner privato del diritto di prelazione del promotore.
Generalmente si osserva, a proposito del PF, che siffatta forma di partnership tra soggetti pubblici e privati riflette due fondamentali esigenze tra loro potenzialmente divergenti : da un lato, il recupero del gap infrastrutturale che storicamente affligge il nostro Paese, forse da addebitare anche alla particolare complessità dell’assetto orografico del territorio, e, dall’altro, il miglioramento dei conti pubblici secondo le prescrizioni comunitarie.
Il tutto accompagnato dalla consapevolezza che su tale terreno gli Enti locali possono senz’altro giocare un ruolo decisivo, potendo utilizzare lo strumento in esame al fine di realizzare progetti di speciale interesse per le comunità di riferimento, grazie sia al know how di soggetti privati altamente qualificati, in grado di offrire competenze tecniche e specialistiche delle quali l’Ente può non essere dotato, che a forme di finanziamento degli investimenti non onerose.
Di qui il necessario riferimento all’aspetto più propriamente giuridico che connota l’istituto, a proposito del quale si rileva puntualmente che il PF consiste non (solo) in una fattispecie giuridica, ma segnatamente in una forma di finanziamento di opere o servizi pubblici.
Si deve evidentemente rilevare che alla definizione dell’istituto concorrono sia profili di carattere economico – finanziario, nel caso di specie particolarmente significativi, tanto che la nascita della fattispecie si ricollega alla necessità di realizzare “grandi opere”, sia profili di carattere giuridico, laddove i primi vanno necessariamente combinati con i secondi.
Sotto il profilo definitorio, quindi, si afferma che il project financing consiste in un finanziamento concesso a una particolare unità economica, nel quale il finanziatore fa affidamento sui flussi di reddito di quell’unità come fonte dei fondi per il rimborso del prestito e sul patrimonio dell’unità come garanzia dello stesso”.
(…)
L’articolo può essere letto presso il sito della Giustizia Amministrativa, all’indirizzo https://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/Sabbato_Le_societ%C3%A0_di_progetto.htm