Il Tar
Lazio, con ordinanza del 22 ottobre scorso, numero 4969 del 2008, ha
accolto l’istanza cautelare di ammissione con riserva al concorso di
magistratura presentata dai ricorrenti, assistiti dagli avvocati
Carmelo Giurdanella e Benedetta Caruso.
Il Tar
ha osservato che “l’art. 2, comma 1, lett.
f) della l. n.
160/2006, così come modificata dalla l. n. 111/2007
– nella parte
in cui richiede oltre all’abilitazione
all’esercizio della
professione forense anche l’iscrizione al relativo Albo
professionale – sembra presentare profili di
arbitrarietà e
irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della
relativa questione alla Corte Costituzionale”.
Ha
dunque accolto l’istanza di tutela cautelare “fino
alla
decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di
legittimità costituzionale (che viene rimessa con separata
ordinanza), rinviando il seguito del suo esame alla Camera di
Consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale
decisione,
per l’effetto disponendo che i ricorrenti siano ammessi, con riserva,
al concorso di cui si controverte”.
Di
seguito, il testo integrale dell’ordinanza che ammette con riserva i
ricorrenti alle prove d’esame.
. .
. . . . .
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
IL LAZIO
ROMA
SEZIONE
PRIMA
Registro
Ordinanze: 4969/2008
Registro
Generale: 6015/2008
nelle
persone dei Signori:
GIORGIO
GIOVANNINI Presidente
ANTONINO
SAVO AMODIO Cons.
SILVIA
MARTINO Cons. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera
di Consiglio
del 22
Ottobre 2008
Visto
il ricorso 6015/2008
proposto da:
TAGLIAMONTE
EMANUELA ED ALTRI
EMMA
ESTHER
MARCHESE
MARA
ZOMPI’
CHIARA
SMARGIASSI
IRENEANGELA
rappresentato
e difeso da:
GIURDANELLA
AVV. CARMELO
CARUSO
AVV. BENEDETTA
con
domicilio eletto in
ROMA
VIA
DI MONTE GIORDANO N. 36
presso
SCORZA
AVV. GUIDO
contro
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA
DELLO STATO
con
domicilio eletto in ROMA
VIA
DEI PORTOGHESI, 12
presso
la sua sede;
per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del bando di
concorso, per esami per cinquecento posti di magistrato ordinario,
indetto con Decreto Ministeriale del Ministro della Giustizia del 27
febbraio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 21
Marzo 2008, nella parte in cui, all’articolo 2, lett. g), non
prevede l’ammissione al concorso per gli abilitati alla
professione
di avvocato, non iscritti all’albo per ragioni di
incompatibilità;
del
provvedimento prot. 1917/g/1541 del 3 ottobre 2008 di non ammissione
della Dott.ssa Tagliamonte al concorso a 500 posti di magistrato
ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;
del
provvedimento prot. 1917g/993 del 25 luglio 2008 di non ammissione
della Dott.ssa Emma al concorso a 500 posti di magistrato ordinario,
indetto con DM 27 febbraio 2008;
del
provvedimento prot. 1917g/946 del 24 luglio 2008 di non ammissione
della Dott.ssa Marchese al concorso a 500 posti di magistrato
ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;
del
provvedimento prot. 1917g/969 del 24 luglio 2008 di non ammissione
della Dott.ssa Zompi al concorso a 500 posti di magistrato ordinario,
indetto con DM 27 febbraio 2008;
Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la
domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti i
motivi aggiunti depositati dai ricorrenti;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio di: MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
Udito
il relatore Cons.
SILVIA MARTINO
e uditi altresì per le
parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza;
Visti gli
artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art.
36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato
che l’art. 2, comma 1, lett. f) della l. n. 160/2006,
così come
modificata dalla l. n. 111/2007 – nella parte in cui richiede
oltre
all’abilitazione all’esercizio della professione
forense anche
l’iscrizione al relativo Albo professionale –
sembra presentare
profili di arbitrarietà e irragionevolezza tali da
giustificare la
sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale;
Rilevata
altresì l’irreparabilità del
pregiudizio derivante
dall’impossibilità di partecipare alle prove
scritte, programmate
per il prossimo mese di novembre;
Ritenuto che
sussistono le ragioni richieste dalla legge per
l’accoglimento
della sospensiva;
P.Q.M.
1) accoglie
l’istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte
della
Corte Costituzionale della questione di legittimità
costituzionale
(che viene rimessa con separata ordinanza), e rinvia il seguito del
suo esame alla Camera di Consiglio che verrà fissata dopo la
comunicazione di tale decisione;
2) per
l’effetto dispone che i ricorrenti siano ammessi, con
riserva, al
concorso di cui si controverte;
La presente
ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed
è depositata
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
ROMA
, li 22
Ottobre 2008
IL PRESIDENTE:
IL RELATORE: