Il Decreto Gelmini sulla scuola

Il testo del decreto-legge 1
settembre 2008 n. 137
“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”

Testo del decreto-legge con
le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati

(segnate in
grassetto)

in vigore dall’1
settembre 2008
[approvato -il 29.10- anche dal Senato]

Il Presidente della
Repubblica;

 

        Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di attivare percorsi
di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della
legalità ed al rispetto dei principi costituzionali,
disciplinare le attività connesse alla valutazione
complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito
della comunità scolastica, reintrodurre la valutazione con
voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la
normativa regolamentare all’introduzione
dell’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i
tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il
valore abilitante dell’esame finale del corso di laurea in
scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le
procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

 

        Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 agosto 2008;

 

        Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

Articolo 1.

(Cittadinanza e
Costituzione)

(Cittadinanza e
Costituzione)

        1.
A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico
2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi
dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione
delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza
e Costituzione», nell’ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo
previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola
dell’infanzia.

        1.
A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico
2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi
dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono
attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale
finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione»,
nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e
del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell’infanzia.

 

        1-bis.
Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale,
definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate
iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad
autonomia ordinaria e speciale.

        2.
All’attuazione del presente articolo si provvede entro i
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

        2.
Identico.

Articolo 2.

Articolo 2.

(Valutazione del
comportamento degli studenti)

(Valutazione del
comportamento degli studenti)

        1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni,
in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica,
anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche
fuori della propria sede.

        1.
Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema
disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato
il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

 

        1-bis.
Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per
l’anno 2008, a seguito di quanto disposto
dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia
scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di
impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse,
con l’individuazione degli interventi e degli enti
destinatari, si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

        2.
A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione
del comportamento è espressa in decimi.

        2.
A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione
del comportamento è effettuata mediante
l’attribuzione di un voto numerico espresso
in
decimi.

        3.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame
conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente
disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di
cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del
comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali
modalità applicative del presente articolo.

        3.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame
conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente
disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di
cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del
comportamento al voto inferiore a sei decimi,
nonché eventuali modalità applicative del
presente articolo.

Articolo 3.

Articolo 3.

(Valutazione del
rendimento scolastico degli studenti)

(Valutazione sul
rendimento scolastico degli studenti)

        1.
Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa
in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno.

        1.
Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono
effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi
in
decimi e illustrate con giudizio analitico sul
livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

 

        1-bis.
Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta
all’unanimità, possono non ammettere
l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione.

        2.
Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di
primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
è espressa in decimi.

        2.
Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di
primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché
la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi
in
decimi.

        3.
Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di
Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline.

        3.
Nella scuola secondaria di primo grado, sono
ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,
un
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline.

 

        3-bis.
Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
sostituito dal seguente:

 

        «4.
L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo
è espresso con valutazione complessiva in decimi e
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza
e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno;
conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non
inferiore a sei decimi».

        4.
L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, è abrogato e all’articolo
177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:

        4.
Il
comma 3 dell’articolo 13 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è
abrogato.

            a)
i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;

 

            b)
al comma 3, dopo le parole: «Per la
valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa
in decimi,»;

 

            c)
al comma 4, le parole: «giudizi analitici e
la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti:
«voti conseguiti e il»;

 

            d)
l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso
articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 5;

 

            e)
è altresì abrogata ogni altra
disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico
mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

 

        5.
Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori
modalità applicative del presente articolo.

        5.
Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi
specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,

e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative
del presente articolo.

Articolo 4.

Articolo 4.

(Insegnante unico
nella scuola primaria)

(Insegnante unico
nella scuola primaria)

        1.
Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui
all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4
è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche
costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con
orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene
comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie,
di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

        1.
Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di
cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma
4 del medesimo articolo 64 è
ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della
scuola primaria
costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla
domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del
tempo-scuola.

        2.
Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse
di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133,
è definito il
trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive
rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

        2.
Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento
economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria,
per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario
d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti
disposizioni contrattuali.

 

        2-bis.
Per la realizzazione delle finalità previste dal presente
articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ferme restando le
attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede
alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati
dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a
decorrere dal 1º settembre 2009. A seguito della predetta
verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale
prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per
l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle
risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche,
da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi
del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa
conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili
per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e
in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

        2-ter.
La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire
dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime
classi del ciclo scolastico.

Articolo 5.

Articolo 5.

(Adozione dei libri
di testo)

(Adozione dei libri
di testo)

        1.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti
organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali
l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto
nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente
necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di
specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo
avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo
quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinchè le
delibere del collegio dei docenti concernenti l’adozione dei
libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

        1.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti
organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali
l’editore si è impegnato a
mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che
per la pubblicazione di eventuali
appendici di aggiornamento
da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche
e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene nella
scuola primaria
con cadenza quinquennale, a valere per il
successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e
secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.

Il dirigente scolastico vigila affinchè le delibere dei
competenti organi scolastici
concernenti
l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

 

Articolo 5-bis.

 

(Disposizioni
in materia di graduatorie ad esaurimento)

 

        1.
Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il
biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605,
lettera
c), e
607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo
presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico
2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a
domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione
spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

 

        2.
Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e
sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti
ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso
biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di
educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento
musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno
conseguito la relativa abilitazione.

 

        3.
Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle
suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno
accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione
primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva
è sciolta all’atto del conseguimento
dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi
quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria
è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli
posseduti.

Articolo 6.

Articolo 6.

(Valore abilitante
della laurea in scienze della formazione primaria)

(Valore abilitante
della laurea in scienze della formazione primaria)

        1.
L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in
scienze della formazione primaria istituiti a norma
dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, comprensivo della valutazione delle
attività di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria.

        1.
L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in
scienze della formazione primaria istituiti a norma
dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, e successive modificazioni, comprensivo
della valutazione delle attività di tirocinio previste dal
relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all’insegnamento nella scuola primaria o nella
scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo
prescelto.

        2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno
sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di
entrata in vigore del presente decreto.

        2.
Identico.

Articolo 7.

Articolo 7.

(Sostituzione
dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244)

(Modifica
del comma 433 dell’articolo 2
della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,
in
materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia)

        1.
Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è sostituito dal seguente:

        1.
Identico:

        «433.
Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino
il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione
a condizione che conseguano l’abilitazione per
l’esercizio dell’attività professionale,
ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle
attività didattiche di dette scuole immediatamente
successiva al concorso espletato.».

        «433.
Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie
di specializzazione in medicina e chirurgia, di
cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano
il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione
per l’esercizio dell’attività
professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle
attività didattiche di dette scuole immediatamente
successiva al concorso espletato».

 

Articolo 7-bis.

 

(Provvedimenti
per la sicurezza delle scuole)

 

        1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo
80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, è destinato un importo non
inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è
ricompreso.

 

        2.
Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già
assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia
scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in
vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai
sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1º luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23
dicembre 1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4,
della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle
relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate
movimentazioni a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono revocate.
A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi
dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie
e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

 

        3.
La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del
Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentite le
regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono
riassegnate, con le stesse modalità, per
l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture
scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da
realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole
sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione
e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi
dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a
regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni.

 

        4.
Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi
2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui all’articolo 4, commi 5, 7 e 9, della
legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti
possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le
medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano
avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti
beneficiari dichiarino l’impossibilità di eseguire
le opere.

 

        5.
Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto
attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare
l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici
scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di
particolare criticità sotto il profilo della sicurezza
sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici
interessati sono individuati d’intesa con la predetta
Conferenza unificata.

 

        6.
Al fine di assicurare l’integrazione e
l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza
sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5,
definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse
disponibili, d’intesa con il Dipartimento della protezione
civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

 

        7.
All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del
Ministro competente, previa verifica dell’assenza di effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8.

Articolo 8.

(Norme finali)

(Norme finali)

        1.
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        1.
Identico.

 

        1-bis.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.

        2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

 

        Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.

 

        Roma,
1 settembre 2008

 

 

 

 

Redazione

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