Il testo del Decreto anticrisi 185/2008 coordinato con la legge di conversione 2/2009

In vigore dal 29 gennaio le modifiche introdotte al decreto legge anti-crisi dalla legge di conversione (qui il testo originario del decreto legge 185/2008, entrato in vigore lo scorso 29 novembre).

Di seguito, il testo coordinato del decreto legge convertito (le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi).

. . . . . .

Testo del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2008),
coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2
(G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009)
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale



Art 1.

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza

1. E’
attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti
residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale
concorrono, nell’anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati
nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all’articolo 49, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50,
comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni
periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l),
limitatamente ai redditi derivanti da attivita’ di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del
richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all’articolo 25, esclusivamente in coacervo con i
redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.

2. Ai fini delle disposizioni di
cui al presente articolo:

a) nel computo del numero dei
componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge
non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonche’
i figli e gli altri familiari di cui all’articolo 12 del citato testo
unico alle condizioni ivi previste;

b) nel computo del reddito
complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui
all’articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun
componente del nucleo familiare.

3. Il beneficio di cui al comma 1
e’ attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del
numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti
portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al
periodo d’imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al
comma 1, salvo, in alternativa, la facolta’ prevista al comma 12:

a) euro duecento nei confronti
dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del
nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad
euro quindicimila; b) euro trecento per il nucleo familiare di due
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore
ad euro diciassettemila;

c) euro quattrocentocinquanta per
il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

d) euro cinquecento per il nucleo
familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro ventimila;

e) euro seicento per il nucleo
familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro ventimila;

f) euro mille per il nucleo
familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;

g) euro mille per il nucleo
familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le
condizioni previste dall’articolo 12, comma 1, del citato testo unico,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
trentacinquemila.

4. Il beneficio di cui al comma 1
e’ attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non
costituisce reddito ne’ ai fini fiscali ne’ ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa
la carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.

5. Il beneficio spettante ai sensi
del comma 3 e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23
e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a),
b) e c) prestano l’attivita’ lavorativa ovvero sono titolari di
trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati
risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati.
Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:

a) il coniuge non a carico ed il
relativo codice fiscale;

b) i figli e gli altri familiari
a carico, indicando i relativi codici fiscali nonche’ la relazione di
parentela;

c) di essere in possesso dei
requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al reddito complessivo
familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo
periodo d’imposta.

6. La richiesta e’ presentata
entro il 28 febbraio 2009 utilizzando
l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. La richiesta puo’ essere effettuata anche
mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

7. Il sostituto d’imposta e gli
enti pensionistici ai quali e’ stata presentata la richiesta erogano il
beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo
2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in
applicazione delle disposizioni del comma 3.

8. Il sostituto d’imposta eroga il
beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nei
limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio
2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici
erogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle
richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

9. L’importo erogato ai sensi dei
commi 8 e 14 e’ recuperato dai sostituti d’imposta attraverso la
compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di
erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla
formazione del limite di cui all’articolo 25 dello stesso decreto
legislativo. L’utilizzo del sistema del versamento unificato di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte
degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 e’ limitato ai soli importi da compensare; le
altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della
tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
recuperano l’importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e
comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
l’ammontare complessivo dei benefici corrisposti.

 

10. I soggetti di cui al comma precedente
trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in
via telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione
dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

 

11. In tutti i casi in cui il beneficio non
e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta di cui al comma 6, puo’ essere presentata telematicamente
all’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai
quali non spetta alcun compenso, indicando le modalita’ prescelte per
l’erogazione dell’importo.

 

12. Il beneficio di cui al comma 1 puo’
essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d’imposta 2008.

 

13. Il beneficio richiesto ai sensi del
comma 12 e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i
quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c)
prestano l’attivita’ lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta
prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31
marzo 2009, con le modalita’ di cui al comma 6.

 

14. Il sostituto d’imposta e gli enti
pensionistici ai quali e’ stata presentata la richiesta erogano il
beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio
2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in
applicazione delle disposizioni del comma 3.

 

15. Il sostituto d’imposta eroga il
beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nei
limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile
2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici
erogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle
richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

 

16. I soggetti di cui al comma precedente
trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via
telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le
richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione
dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione,
secondo le modalita’ di cui al comma 10.

 

17. In tutti i casi in cui il
beneficio ai sensi del comma 12 non e’ erogato dai sostituti d’imposta
di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta puo’ essere presentata:

a) entro il 30 giugno 2009 da
parte dei soggetti esonerati dall’obbligo alla presentazione della
dichiarazione, telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche
mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalita’
prescelte per l’erogazione dell’importo;

b) con la dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta 2008.

 

18. L’Agenzia delle entrate eroga il
beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le
modalita’ previste dal decreto del direttore generale del
Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

 

19. I soggetti che hanno percepito il
beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare
la restituzione entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti
esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in
parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

 

20. L’Agenzia delle entrate
effettua i controlli relativamente:

a) ai benefici erogati eseguendo
il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9,
eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

 

21. I sostituti d’imposta di cui
agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973 e gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai
richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta
dell’amministrazione finanziaria.

22. Per l’erogazione del beneficio
previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle Finanze e’ istituito un Fondo, per
l’anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e
quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal presente decreto.

23. Gli Enti previdenziali e
l’Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo-11-ter),
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009
non possono superare il 4 per cento grazie all’accollo da parte dello
Stato dell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su
cui si calcolano gli spread e’ costituito dal saggio BCE.


1. L’importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non
fisso da corrispondere nel corso del 2009 e’ calcolato
applicando il tasso
maggiore tra il 4 per cento senza
spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso
contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio
di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali
determinano una rata di importo inferiore.

1-bis. Anche al fine di
escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla
surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi
dell’articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per
l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione
principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali e’
prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio
senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle
spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il
contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti
al notaio per essere prodotti unitamente all’atto di surrogazione. Per
eventuali attivita’ aggiuntive non necessarie all’operazione,
espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a
carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli
intermediari finanziari, per l’esecuzione delle formalita’ connesse
alle operazioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere,
anche in forma indiretta, nei
riguardi dei
clienti.

2. Il comma 1 si applica
esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca
per l’acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione
principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9,
sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento
da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche
ai mutui rinegoziati in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di
finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto
di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da
corrispondere nel corso del 2009.

3. La differenza tra
gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il
comma 1 e quelli derivanti dall’applicazione delle condizioni
contrattuali dei mutui e’ assunta a carico dello Stato. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita’ per la comunicazione alle banche e agli intermediari
finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni
disponibili presso l’Anagrafe tributaria, possono ricorrere le
condizioni per l’applicabilita’ delle disposizioni di cui al presente
comma e le modalita’ tecniche per garantire ai medesimi operatori
l’attribuzione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997,n. 241, e successivemodificazioni, pari allaparte di rata a
carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei
relativi flussi finanziari, anche ai fini dell’eventuale adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 12, comma 9, del presente decreto.

4. Gli oneri derivanti dal comma
3, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2009,
sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

5. A partire dal 1 gennaio 2009,
le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui
agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni,
che offrono alla clientela mutui
garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale devono
assicurare ai medesimi clienti la possibilita’ di stipulare tali
contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso
complessivo applicato in tali contratti e’ in linea con quello
praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le
banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai
citati articoli 106 e 107 del testo unico dicui al decreto legislativo
n. 385 del 1993, e successive modificazioni,
sono
tenuti
a osservare le disposizioni emanate dalla Banca
d’Italia per assicurare adeguata pubblicita’ e trasparenza all’offerta
di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e
gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati
articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993,e successive modificazioni,
trasmettono alla
Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da questa indicate,
segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su
numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l’inosservanza delle
disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni
applicative emanate dalla Banca d’Italia, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 144, comma 3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 145
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

5-bis. Le eventuali
minori spese a carico dello Stato per l’anno 2009, rispetto all’importo
di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all’esito del
monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’ulteriore
finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono
ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i
nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie
piu’ numerose o con componenti portatori di handicap, nonche’ al fine
di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di
reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di
lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.

5-ter. Al fine di
incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e’ autorizzata per l’anno 2009
la spesa di 20 milioni di euro.

 

5-quater. A decorrere dal
1° gennaio 2009, per l’inosservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal
comma 450 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applicano le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 144, comma 4, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

 

5-quinquies. Le
sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad
incrementare il Fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della
prima casa, di cui all’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

 

5-sexies. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio
decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana
il regolamento attuativo del Fondo di solidarieta’ per i mutui per
l’acquisto della prima casa, di cui all’articolo 2, comma 475, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art.
2
-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari

1. Sono nulle le
clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo
scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo
continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in
assenza di fido. Sono altresi’ nulle le clausole, comunque denominate,
che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a
disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente
indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che
prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente
dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del
cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a
disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso
debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non
rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale

all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e sia
specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza
massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta’ di recesso del
cliente in ogni momento.

 

2. Gli interessi, le commissioni
e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che
prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente
dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del
cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice
penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,
emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione
dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il
limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale,
oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla
disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso
effettivo globale medio non verra’ effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.

 

3. I contratti in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro
centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento
costituisce giustificato motivo agli effetti dell’articolo 118, comma
1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.

Art. 2-ter

Utilizzo del risparmio degli enti locali

1. I
comuni che hanno rispettato il patto di stabilita’ interno degli enti
locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili
ai fini del medesimo patto di stabilita’ interno per il 2009 le somme
destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in
conto capitale per impegni gia’ assunti, se finanziate da risparmi
derivanti:
a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi
di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non
gia’ conteggiato nei bilanci di previsione;
b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di
mutui e prestiti.

 

2. All’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro
dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli
effetti sui saldi dell’indebitamento netto e del fabbisogno non
eccedano l’importo di cinque milioni di euro per l’anno 2009.


Art. 3.

Blocco
e riduzione delle tariffe

1. Al fine di contenere gli oneri
finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2009, e’ sospesa l’efficacia delle norme statali che, obbligano o
autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto
l’adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone
fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero
ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti
volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e
per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori
dell’energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti
in diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori
dell’energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti.
Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali
l’applicazione della disposizione di cui al presente comma e’ rimessa
all’autonoma decisione dei competenti organi di governo.

2. Ferma restando la piena
efficacia e validita’ delle previsioni tariffarie contenute negli atti
convenzionali vigenti, limitatamente all’anno 2009 gli incrementi
tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono
applicati a decorrere dal 1 maggio 2009.

3. Entro il 30 aprile 2009, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da formularsi entro il 28
febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari
competenti,
sono approvate misure finalizzate a creare le
condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento,
fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

4. Fino alla data del 30 aprile
2009 e’ altresi’ sospesa la riscossione dell’incremento del
sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal
1° gennaio 2009, cosi’ come stabilito dall’articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. All’articolo 8-duodecies, comma
2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole
«alla data di entrata in vigore del presente
decreto» e’ aggiunto il seguente periodo: «Le
societa’ concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare
con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento
annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa,
per l’intera durata della convenzione, dell’inflazione reale, anche
tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti
per la specifica copertura degli investimenti di cui all’articolo 21,
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche’ dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente
compensati attraverso il parametro X della direttiva
medesima.».

6. All’articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 84, il penultimo e
l’ultimo periodo sono soppressi;

b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
6-bis. All’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e’ sostituito dal
seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al
concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie
che intende applicare nonche’ la componente investimenti del parametro
X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente,
nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle
variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche’ una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o
rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei
quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il
provvedimento motivato puo’ riguardare esclusivamente le verifiche
relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale
e dei relativi conteggi, nonche’ alla sussistenza di gravi inadempienze
delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state
formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno
precedente.»;

b) i commi 1, 2 e 6 sono
abrogati.

7. All’articolo 11, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall’articolo 2, comma
85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive
modificazioni, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) mantenere adeguati requisiti di solidita’ patrimoniale,
come individuati nelle convenzioni; ».

8. L’Autorita’ per l’energia
elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull’andamento
dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell’energia
elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del
prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le
misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per
assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.

9. La tariffa agevolata
per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e’ riconosciuta anche ai clienti
domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi
condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il
loro mantenimento in vita.
A decorrere dal 1 gennaio 2009
le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno
diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas
naturale. La compensazione della spesa tiene conto della
necessita’ di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali

ed e’ riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonche’
in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo
tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte
dell’utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di
residenza un’apposita istanza secondo le modalita’ stabilite per
l’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia
elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a
statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26 e dell’articolo 14, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per
l’anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalita’ di cui
al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007.

Nella eventualita’ che gli oneri eccedano le risorse di cui al
precedente periodo, l’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas
istituisce un’apposita componente tariffaria a carico dei titolari di
utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche
necessarie per l’attribuzione del beneficio.

9-bis. L’accesso alla
tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto
alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9,
sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a
carico con indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro.

10. In considerazione
dell’eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti
anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire
minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo
dell’energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e
il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i
connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui
alla lettera a), ai seguenti principi:

a) il prezzo
dell’energia e’ determinato, al termine del processo di adeguamento
disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di
vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e
accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le
forniture offerte ai prezzi piu’ bassi fino al completo soddisfacimento
della domanda;

b) e’ istituito, in sede
di prima applicazione del presente articolo, un mercato
infragiornaliero dell’energia, in sostituzione dell’attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno
precedente e l’apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di
cui alla lettera d)con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati.
Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell’energia sara’ determinato
in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti
abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto
vincolanti con riferimento a prezzi e quantita’;

c) fatti salvi i casi
in cui l’obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita’, il Gestore del mercato elettrico
mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita
e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni
sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e
indisponibilita’ sono pubblicate con cadenza mensile;

d) e’ attuata la
riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione e’
affidata al concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle
risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in
base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema,
attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente.
I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l’acquisto delle
risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi
di dispacciamento il prezzo dell’energia sara’ determinato in base ai
diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e
accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con
precedenza per le offerte ai prezzi piu’ bassi fino al completo
soddisfacimento del fabbisogno;

e) e’ attuata
l’integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di
cui alla lettera b)con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui
alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilita’ operativa ed
efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua
delle risorse necessarie.

10-bis. Il Ministro
dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e
il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate
al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di
mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano
anomalie dei mercati.

10-ter. A decorrere
dall’anno 2009, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas invia al
Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno,
una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell’energia, che e’
resa pubblica. La segnalazione puo’ contenere, altresi’, proposte
finalizzate all’adozione di misure per migliorare l’organizzazione dei
mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo,
per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del
mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio
dell’anno successivo, puo’ adottare uno o piu’ decreti sulla base delle
predette proposte dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas. A
tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con
riferimento ai seguenti aspetti:

a) promozione
dell’integrazione dei mercati regionali europei dell’energia elettrica,
anche attraverso l’implementazione di piattaforme comuni per la
negoziazione dell’energia elettrica e l’allocazione della capacita’ di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;

b) sviluppo dei mercati
a termine fisici e finanziari dell’energia con lo sviluppo di nuovi
prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un’ampia
partecipazione degli operatori, un’adeguata liquidita’ e un corretto
grado di integrazione con i mercati sottostanti.

11. Agli stessi fini ed
entro lo stesso termine di cui al comma 10, l’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di
energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i soggetti che
dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti
essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come
individuati sulla base dei criteri fissati dall’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas in conformita’ ai principi di cui alla presente
lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni
fissate dalla medesima Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, che
implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione
degli oneri per il sistema e un’equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di
dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano
le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano
tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di
congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza
del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;

b) sono adottate misure
per il miglioramento dell’efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l’incentivazione della riduzione del costo di
approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a
termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo
per i clienti finali.

12. Entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, puo’
suddividere la rete rilevante in non piu’ di tre macro-zone.

13. Decorsi i termini
di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina e’ adottata, in via
transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

13-bis.Per agevolare il
credito automobilistico, l’imposta provinciale di trascrizione per
l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per
residuo prezzo o convenzionali sui veicoli e’ stabilita in 50 euro. La
cancellazione di tali ipoteche e’ esente dell’imposta provinciale di
trascrizione.

Art.
4.

Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i
volontari del servizio civile nazionale

1. Per la realizzazione di
iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito
delle famiglie con un figlio nato o adottato nell’anno di riferimento
e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
apposito fondo rotativo, dotato di personalita’ giuridica, denominato:
«Fondo di credito per i nuovi nati», con una
dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010,
2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie,
alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per
le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall’articolo 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura
non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
e le modalita’ di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di
rilascio e di operativita’ delle garanzie.

1-bis. Il Fondo di
credito per i nuovi nati di cui al comma 1 e’ altresi’ integrato di
ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2009 per la corresponsione di
contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o
bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie
rare, appositamente individuate dall’elenco di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In
ogni caso, l’ammontare complessivo dei contributi non puo’ eccedere il
predetto limite di 10 milioni di euro per l’anno 2009.

2. Il comma 4 dell’articolo 9 del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e’
sostituito dai seguenti:

«4. Per i soggetti
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed
esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’,
la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti
al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009
sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, e
senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le
modalita’ di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e
successive modificazioni ed integrazioni, e sempreche’ gli stessi non
siano gia’ coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

4-bis. Gli oneri da riscatto
possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica
soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l’applicazione di
interessi per la rateizzazione.

4-ter. Dal 1° gennaio
2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi
obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di
servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio
2009».

3. Nell’anno 2009, nel limite
complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificita’
dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto,
titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore,
nell’anno 2008, a 35.000 euro, e’ riconosciuta, in via sperimentale,
sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
La misura della riduzione e le modalita’ applicative della stessa
saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

3-bis. Le risorse del
fondo istituito dall’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle societa’ aeroportuali
in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell’interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1 gennaio
2009, per il 40 per cento al fine dell’attuazione di patti per il
soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le
organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per
assicurare il miglioramento della qualita’ del servizio di soccorso
prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di
una piu’ efficace attivita’ di soccorso pubblico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare
all’istituzione di una speciale indennita’ operativa per il servizio di
soccorso tecnico urgente espletato all’esterno.

3-ter. Le modalita’ di
utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell’ambito
dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3-quater. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All’articolo 7, comma 3, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» e’
sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri
e».

5. Il decreto ministeriale di cui
all’articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e’ emanato
entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art.
5.

Detassazione contratti di produttivita’

1. Per il periodo dal
1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure
sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro, previste
dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo
complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore
privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore,
nell’anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel
2008 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato
decreto-legge. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta
sostitutiva in tale periodo non e’ lo stesso che ha rilasciato la
certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta
per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel
medesimo anno 2008.

Art.
6.

Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa
al costo del lavoro e degli interessi

1. A decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2008, e’ ammesso in deduzione ai sensi
dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive determinata ai sensi degli articoli 5,
5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446,
forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla
quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto
degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai
sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a),
1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997.

2. In relazione ai periodi
d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali
e’ stata comunque presentata, entro il termine di cui all’articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi
corrispondente alla quota dell’IRAP riferita agli interessi passivi ed
oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e
assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalita’ e nei limiti
stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del
10 per cento dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita
forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come
determinata ai sensi del comma 1.

3. I contribuenti che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda
hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all’Agenzia
delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora
pendente il termine di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il rimborso di cui al comma 2
e’ eseguito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze
di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100
milioni di euro per l’anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a
400 milioni di euro per l’anno 2011. Ai fini dell’eventuale
completamento dei rimborsi, si provvedera’ all’integrazione delle
risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di
presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.

4-bis. Le disposizioni
recate dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si
applicano altresi’ per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio
nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre
2002 e individuati con decreti del Ministero dell’economia e delle
finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002,
n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e’
autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l’anno 2009, di 32
milioni di euro per l’anno 2010, di 7 milioni di euro per l’anno 2011 e
di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le
risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

4-ter. All’onere
derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l’anno 2009,
a 32 milioni di euro per l’anno 2010, a 7 milioni di euro per l’anno
2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si
provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli
effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro
per l’anno 2009, 64 milioni di euro per l’anno 2010, 7 milioni di euro
per l’anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al
2019.

4-quater. All’articolo
1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) le parole:
« e 2009 » sono sostituite dalle seguenti:
« , 2009 e 2010 »;

b) e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all’anno
2010 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per
l’anno 2011 ».

4-quinquies. Il fondo
di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
e’ ridotto di 1,3 milioni di euro per l’anno 2010 e di 4,7 milioni di
euro per l’anno 2011.

Art.
6-
bis
Disposizioni in materia di disavanzi sanitari

1. L’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione,
su richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste,
anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in
applicazione dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non e’ stato nominato
il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro.
L’autorizzazione di cui al presente comma puo’ essere deliberata a
condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura
del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e
congrue entro il 31 dicembre dell’esercizio interessato.

2. Le somme erogate alla
regione ai sensi del comma 1 si intendono erogate a titolo di
anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a
qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di
rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con
deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l’entita’, i
termini e le modalita’ del predetto recupero, in relazione ai mancati
obiettivi regionali.

3. Ai fini del rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria
connessi anche all’attuazione dei piani di rientro dai disavanzi
sanitari, con riferimento all’anno 2008, nelle regioni per le quali si
e’ verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di
risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello
specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all’accordo
sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le
misure previste dall’articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all’importo
corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il
31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a
conseguire l’equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo
anno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge
1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

Art.
7.

Pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del
corrispettivo

1. Le disposizioni dell’articolo
6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di
beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o
professione. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di
un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; il limite
temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il
committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti
che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta,
ne’
a quelle fatte nei confronti di cessionari o
committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione
dell’inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma
la fattura reca l’annotazione che si tratta di operazione con imposta
ad esigibilita’ differita, con l’indicazione della relativa norma; in
mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni
dell’articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L’efficacia delle disposizioni
di cui al comma 1 e’ subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28
novembre 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
e’ stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse
derivanti dal presente decreto, il volume d’affari dei contribuenti nei
cui confronti e’ applicabile la disposizione del comma 1 nonche’ ogni
altra disposizione di attuazione del presente articolo.

Art.
8.

Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

1. Al fine di tenere conto degli effetti
della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a
determinati settori o aree territoriali, in deroga all’articolo 1,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio
1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della
Commissione di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998,
n. 146. L’integrazione tiene anche conto dei dati della contabilita’
nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti
specializzati nella analisi economica, nonche’ delle segnalazioni degli
Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre 2007.

Art.
9.

Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche
attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della
p.a.

1. All’articolo 15-bis, comma 12,
del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili
sono iscritte sul fondo di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all’estinzione
dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilita’ nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui
ammontare e’ accertato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della
emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche’
per essere trasferite alla contabilita’ speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» per i
rimborsi richiesti da piu’ di dieci anni, per la successiva erogazione
ai contribuenti.

2. Per effetto della
previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell’articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita’ per
favorire l’intervento delle imprese di assicurazione e della SACE
s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la
riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei
confronti delle amministrazioni pubbliche con priorita’ per
le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell’ammontare del credito originario.

3-bis. Per l’anno 2009,
su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei
limiti di cui agli articoli 77-bise 77-terdel decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla
data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione
pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti
dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del
debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che puo’
essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di
fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilita’ del
credito medesimo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita’ di attuazione del presente comma.

Art.
10.

Riduzione dell’acconto IRES ed IRAP

1. La misura dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle societa’ e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e’ ridotta di 3 punti percentuali.

2. Ai contribuenti che alla data
di entrata in vigore del presente decreto hanno gia’ provveduto per
intero al pagamento dell’acconto compete un credito di imposta in
misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalita’ ed il termine del
versamento dell’importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da
effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della
finanza pubblica.

Art.
11.

Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della
garanzia dello Stato


1. Nelle more della concreta operativita’ delle previsioni di cui
all’articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 554 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.
266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente
alla verifica, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze,
della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli
effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai
sensi del comma 556 del citato articolo 2.

2. Gli interventi di garanzia di
cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L’organo competente
a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui
all’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e’
integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a
livello nazionale delle imprese artigiane.

3. Il 30 per cento
della somma di cui al comma 1 e’ riservato agli interventi di
controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all’articolo 13
del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Gli interventi di garanzia del
Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita’ da
stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze. La garanzia dello Stato e’
inserita nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base
8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze.

5. La dotazione del Fondo di cui
al comma 1 potra’ essere incrementata mediante versamento di contributi
da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi
pubblici, ovvero con l’intervento della SACE S.p.a., secondo modalita’
stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

5-bis. Per gli impegni
assunti dalle federazioni sportive nazionali per l’organizzazione di
grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all’Expo
Milano 2015, e’ autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13
milioni di euro per l’anno 2009.


Art. 12.

Finanziamento dell’economia attraverso la sottoscrizione
pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli
parlamentari e territoriali

1. Al fine di assicurare
un adeguato flusso di finanziamenti all’economia e un adeguato livello
di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato, fino al 31 dicembre 2009,
anche in deroga alle norme di contabilita’ di Stato, a sottoscrivere,
su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari
privi dei diritti indicati nell’articolo 2351 del codice civile,
computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le
cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da societa’
capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono
negoziate su mercati regolamentati.

2. Gli strumenti finanziari di cui
al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su
richiesta dell’emittente. Puo’ essere inoltre prevista, a favore
dell’emittente, la facolta’ di rimborso o riscatto, a condizione che la
Banca d’Italia attesti che l’operazione non pregiudica le condizioni
finanziarie o di solvibilita’ della banca ne’ del gruppo bancario di
appartenenza. In ogni caso, il programma di intervento di
cui al presente articolo ha l’obiettivo di terminare entro dieci anni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

3. La remunerazione degli
strumenti finanziari di cui al comma 1 puo’ dipendere, in tutto o in
parte, dalla disponibilita’ di utili distribuibili ai sensi
dell’articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la
quale l’assemblea decide sulla destinazione degli utili e’ vincolata al
rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari
stessi.

4. Il Ministero dell’economia e
delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1 a
condizione che l’operazione risulti economica nel suo complesso, tenga
conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento
delle finalita’ indicate al comma 1.

5. La sottoscrizione e’, altresi’,
condizionata:

a) all’assunzione da parte
dell’emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo
d’intenti con il Ministero dell’economia e delle finanze, in ordine al
livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e
medie imprese e alle famiglie, alle modalita’ con le quali
garantire adeguati livelli di liquidita’ ai creditori delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo
sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,
e a politiche dei dividendi coerenti con
l’esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;

b) all’adozione, da parte degli
emittenti, di un codice etico contenente, tra l’altro, previsioni in
materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.

5-bis. Gli schemi dei
protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla
lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere.

6. Sul finanziamento all’economia
il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce periodicamente al
Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria
economica; a tale fine presso le Prefetture e’ istituito uno speciale
osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati.
Dall’istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al
funzionamento degli stessi si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie gia’ previste, a legislazione vigente, per le
Prefetture.

7. La sottoscrizione degli
strumenti finanziari e’ effettuata sulla base di una valutazione da
parte della Banca d’Italia delle condizioni economiche dell’operazione
e della computabilita’ degli strumenti finanziari nel patrimonio di
vigilanza.

8. L’organo competente per
l’emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito
all’emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente
articolo. L’esercizio della facolta’ di conversione e’ sospensivamente
condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di
capitale.

9. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le
operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle
dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai
trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura
obbligatoria; del fondo ordinario delle universita’; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5
per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche’
quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da
accordi internazionali;

b) riduzione di singole
autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante
versamento in entrata di disponibilita’ esistenti sulle contabilita’
speciali nonche’ sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati
alle Amministrazioni territoriali, nonche’ di quelli riguardanti i
flussi finanziari intercorrenti con l’Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative
autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto
capitolo;

d) emissione di titoli del debito
pubblico.

9-bis. Gli schemi di
decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono
trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di
decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione.
Decorsi inutilmente i termini per l’espressione dei pareri, i decreti
possono essere comunque adottati.

10. I decreti di cui al comma 9 e
i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con
immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

11. Ai fini delle operazioni di
cui al presente articolo e all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre
2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 190,
le deliberazioni previste
dall’articolo 2441, quinto comma, e dall’articolo 2443, secondo comma,
del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per
le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del
codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai
sensi del codice civile e del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della meta’.

12. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Banca d’Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e
modalita’ di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al
presente articolo.

12-bis. Il Ministro
dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito
all’evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente
articolo nell’ambito della relazione trimestrale di cui all’articolo 5,
comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.


Art. 13.

Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA

1. L’articolo 104
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 104 (Difese). –
1. Gli statuti delle societa’ italiane quotate possono prevedere che,
quando sia promossa un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente
a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai
commi 1-bis e 1-ter.

1-bis. Salvo autorizzazione
dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di
competenza, le societa’ italiane quotate i cui titoli sono oggetto
dell’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. L’obbligo di
astensione si applica dalla comunicazione di cui all’articolo 102,
comma 1, e fino alla chiusura dell’offerta ovvero fino a quando
l’offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non
costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi
dell’offerta. Resta ferma la responsabilita’ degli amministratori, dei
componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori
generali per gli atti e le operazioni compiuti.

1-ter. L’autorizzazione prevista
dal comma 1-bis e’ richiesta anche per l’attuazione di ogni decisione
presa prima dell’inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che
non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel
corso normale delle attivita’ della societa’ e la cui attuazione possa
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta.

2. I termini e le modalita’ di
convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati,
anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento
emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».

2. L’articolo 104-bis
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e’ modificato come segue:

a) il comma 1 e’ sostituito dal
seguente: «Fermo quanto previsto dall’articolo 123, comma 3,
gli statuti delle societa’ italiane quotate, diverse dalle societa’
cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un’offerta
pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro
emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3»;

b) al comma 7 dopo le parole
«in materia di limiti di possesso azionario» sono
aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di
voto».

3. L’articolo 104-ter del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e’ modificato come segue:

a) al comma 1 le parole:
«Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2
e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi
1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;

b) il comma 2 e’ soppresso;

c) il comma 4 e’ sostituito dal
seguente: «4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell’offerta adottata dalla societa’
emittente in virtu’ di quanto disposto al comma 1 deve essere
espressamente autorizzata dall’assemblea in vista di una eventuale
offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della
decisione di promuovere l’offerta ai sensi dell’articolo 102, comma 1.
Fermo quanto disposto dall’articolo 114, l’autorizzazione prevista dal
presente comma e’ tempestivamente comunicata al mercato secondo le
modalita’ previste ai sensi del medesimo articolo 114.».

Art.
14.

Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione
dell’industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione
straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge
fund)

1. Sono abrogati i commi 6 e 7
dell’articolo 19 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del
medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma
6» sono soppresse.
Ai soggetti che, anche
attraverso societa’ controllate, svolgono in misura rilevante attivita’
d’impresa in settori non bancari ne’ finanziari l’autorizzazione
prevista dall’articolo 19 del medesimo decreto legislativo e’
rilasciata dalla Banca d’Italia ove ricorrano le condizioni previste
dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative
disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere
inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione
di partecipazioni ovvero, considerata l’influenza sulla gestione che la
partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza
professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d’Italia puo’
chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale
valutazione.

2. Il primo periodo del comma l
dell’articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e’
sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto
dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalita’
operative alternative per attuare il congelamento delle risorse
economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed
economicita’, l’Agenzia del demanio provvede alla custodia,
all’amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto
di congelamento.».

3. All’articolo 12 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 18 e’ aggiunto il
seguente comma: «18-bis. Nel caso in cui i soggetti designati
siano sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia si applicano,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e
seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, o l’articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza puo’ essere
composto da un numero di componenti inferiore a tre. L’amministrazione
straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo
necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione
degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d’Italia, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata.
Resta ferma la possibilita’ di adottare in ogni momento i provvedimenti
previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto
compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo,
intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell’Agenzia del demanio:
comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del
comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari
sottoposti alla vigilanza di altre Autorita’, secondo la rispettiva
disciplina di settore.».

4. All’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte
salve le attribuzioni conferite all’Agenzia del demanio ai sensi
dell’articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole:
«fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12».

5. All’articolo 56 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 e’ aggiunto il
seguente comma:

«3-bis. Le operazioni di
cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell’articolo 27, comma 2,
lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente,
non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti
dell’azienda agli effetti previsti dall’articolo 2112 del
codice civile.».

6. Al fine di salvaguardare
l’interesse e la parita’ di trattamento dei partecipanti, il
regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi puo’ prevedere
che, sino al 31 dicembre 2009:

a) nel caso di richieste di
rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15
per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR puo’
sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura
proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha
richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una
nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo
all’effettuazione dei rimborsi parziali.

b) nei casi eccezionali in cui la
cessione di attivita’ illiquide del fondo, necessaria per far fronte
alle richieste di rimborso, puo’ pregiudicare l’interesse dei
partecipanti, la SGR puo’ deliberare la scissione parziale del fondo,
trasferendo le attivita’ illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso.
Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a
quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non puo’ emettere
nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le
attivita’ dello stesso sono liquidate.

7. Le modifiche al regolamento dei
fondi per l’inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in
vigore il giorno stesso dell’approvazione da parte della Banca d’Italia
e sono applicabili anche alle domande di rimborso gia’ presentate ma
non ancora regolate.

8. Sono abrogati i limiti massimi
al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di
legge o dai relativi regolamenti di attuazione.

9. La Banca d’Italia definisce con
proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, con particolare riferimento alla definizione di attivita’
illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6,
lettera b), alle procedure per l’approvazione delle modifiche dei
regolamenti di gestione dei fondi e all’ipotesi in cui a seguito
dell’applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote
di valore inferiore al minimo previsto per l’investimento in quote di
fondi speculativi.

Art. 15.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili

1. Le modifiche
introdotte dall’articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini
dell’IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano
efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del
medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere
assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali
e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi
delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali
rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e
imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso
al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono
anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP,
come modificata dall’articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244
del 2007.

2. I contribuenti possono
riallineare, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali,
secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al
comma 1, esistenti all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale
inizio.

3. Il riallineamento puo’ essere
richiesto distintamente per le divergenze che derivano:

a) dall’adozione degli IAS/IFRS e
che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli
articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
dall’articolo 1, comma 58, della legge n.
244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo
esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Sono
esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei
principi contabili internazionali dalla valutazione dei
beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di
valore e di fondi di accantonamento,
per effetto dei commi
2, 5 e 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, nonche’ quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili
operate per effetto della soppressa disposizione della lettera
b)dell’articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si
sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell’applicazione
delle disposizioni dello stesso testo unico, cosi’ come modificate
dall’articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007; b)
dalla valutazione dei beni fungibili e dall’eliminazione di
ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per
effetto dei commi 2, 5 e 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38.

4. Il riallineamento delle
divergenze di cui al comma 3, lettera a), puo’ essere attuato sulla
totalita’ delle differenze positive e negative e, a tal fine, l’opzione
e’ esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma
algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a
tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente, dell’IRES e dell’IRAP, separatamente dall’imponibile
complessivo. L’imposta e’ versata in unica soluzione entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo e’ negativo, la
relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione
dell’imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.

5. Il riallineamento delle
divergenze di cui al comma 3, lettera a), puo’ essere attuato, tramite
opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche
con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si
intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni
aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e
dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di
riallineamento e’ assoggettato ad imposta sostitutiva dell’IRES,
dell’IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del
relativo importo. Il saldo negativo non e’ comunque deducibile.
L’imposta sostitutiva e’ versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007.

6. Se nell’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni
aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo
unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il
soggetto beneficiario di tali operazioni puo’ applicare le disposizioni
dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti
riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all’aggregazione.

7. Il riallineamento delle
divergenze di cui al comma 3, lettera b), puo’ essere attuato tramite
opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal
caso si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 48, della
legge n. 244 del 2007. L’imposta sostitutiva e’ versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti
dall’applicazione dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n.
38 del 2005, si applicano le disposizioni dell’articolo 81,
commi 21, 23 e 24
, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7-bis. Per
l’applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i
disallineamenti rilevanti ai fini dell’IRES.

8. Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:

a) variazioni che intervengono nei
principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle
qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;

b) variazioni registrate in sede
di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

8-bis. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze
sono adottate le disposizioni per l’attuazione del comma 8.

9. Si applicano le norme in
materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

10. In deroga alle disposizioni
del comma 2-terintrodotto nell’articolo 176 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall’articolo 1, comma 46, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i
contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte,
i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi
d’impresa e alle altre attivita’ immateriali all’imposta sostitutiva di
cui al medesimo comma 2-ter, con l’aliquota del 16 per cento, versando
in unica soluzione l’importo dovuto entro il termine di versamento a
saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del
quale e’ stata posta in essere l’operazione.
I maggiori
valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti
fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del
quale e’ versata l’imposta sostitutiva. La deduzione di cui
all’articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore
dell’avviamento e dei marchi d’impresa puo’ essere effettuata in misura
non superiore ad un nono, a prescindere dall’imputazione al conto
economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel
corso del quale e’ versata l’imposta sostitutiva. A partire dal
medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento
del maggior valore delle altre attivita’ immateriali nel limite della
quota imputata a conto economico.

11. Le disposizioni del comma 10
sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori
valori attribuiti in bilancio ad attivita’ diverse da quelle indicate
nell’articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
In questo caso tali maggiori valori
sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali
maggiorazioni, rispettivamente, dell’IRPEF,
dell’IRES e dell’IRAP, separatamente dall’imponibile complessivo,
versando in unica soluzione l’importo dovuto. Se i maggiori
valori sono relativi ai crediti si applica l’imposta sostitutiva di cui
al comma 10 nella misura del 20 per cento.
L’opzione puo’
essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come
definite dal comma 5.

12. Le disposizioni dei commi 10 e
11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche’ a
quelle effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per
tali operazioni sia stata gia’ esercitata l’opzione prevista
dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente
procede a riliquidare l’imposta sostitutiva dovuta versando la
differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007.

12-bis. L’opzione di cui
all’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali
ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell’articolo 13, commi
2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se
identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.

13. Considerata l’eccezionale
situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non
adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i
titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in
base al loro valore di iscrizione cosi’ come risultante dall’ultimo
bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale
regolarmente approvati anziche’ al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere
durevole. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di
turbolenza dei mercati finanziari, puo’ essere estesa all’esercizio
successivo con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

14. Per le imprese di cui
all’articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni
private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al comma 13
sono stabilite dall’ISVAP con regolamento, che disciplina altresi’ le
modalita’ applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a
copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilita’ di cui ai
Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma
previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni
finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

15. Le imprese indicate al comma
14 che si avvalgono della facolta’ di cui al comma 13 destinano a una
riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza
tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai
commi
13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura
dell’esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili
di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la
riserva e’ integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in
mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

16. I soggetti indicati
nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ le societa’ in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i
principi contabili internazionali nella redazione del bilancio,
possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni
altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni
immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla
cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ di impresa,
risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

17. La rivalutazione deve essere
eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due
distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non
ammortizzabili.

18. Il saldo attivo risultante
dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o
accantonato in una speciale riserva designata con riferimento
al
presente decreto, con
esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali
costituisce riserva in sospensione di imposta.

19. Il saldo attivo della
rivalutazione puo’ essere affrancato con l’applicazione in capo alla
societa’ di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle societa’, dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita’ indicate al comma
23.

20. Il maggior valore attribuito
ai beni in sede di rivalutazione puo’ essere riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive
a decorrere dal quinto esercizio successivo a
quello con riferimento al quale la rivalutazione e’ stata eseguita, con
il versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle societa’, dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali con la
misura del 7 per cento per gli immobili
ammortizzabili e del 4 per cento relativamente
agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo
attivo della rivalutazione.

21. Nel caso di cessione a titolo
oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalita’ estranee
all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare
dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di
inizio del sesto esercizio successivo a quello
nel cui bilancio la rivalutazione e’ stata eseguita, ai fini della
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo
del bene prima della rivalutazione.

22. Le imposte sostitutive di cui
ai commi 19 e 20 devono essere versate, a
scelta, in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con
riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita, ovvero in tre rate
di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con
scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta
successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento
annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli
importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

23. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13
aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze 19 aprile 2002, n. 86.

Art.
16.

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

1. All’articolo 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 9 e’
aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del
parere da parte dell’Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.»;

b) il comma 10 e’ soppresso.

2. All’articolo 37, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

3. All’articolo 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.

4. All’articolo 1, della legge
24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.

5. Nell’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le
parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti:
«un dodicesimo»;

b) al comma 1, lettera b), le
parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti:
«un decimo»;

c) al comma 1, lettera c),
le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».

5-bis. La lettera h)del
comma 4 dell’articolo 50-bisdel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate,
relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni
effetto introduzione nel deposito IVA.

6. Le imprese costituite in forma
societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione
delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse,
garantendo l’interoperabilita’ con analoghi sistemi internazionali.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto
tutte le imprese, gia’ costituite in forma
societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al
registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata.
L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono
esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7. I professionisti iscritti in
albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai
rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6
entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco
riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo
indirizzo di posta elettronica certificata.

8. Le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata
o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6

per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che
provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile
per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si
deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito
dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra
i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del
presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6,
senza che il destinatario debba dichiarare la
propria disponibilita’ ad accettarne l’utilizzo.

10. La consultazione per via
telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata
o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6,

nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti
ai sensi
del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi e’ consentita alle sole
pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli
adempimenti amministrativi di loro competenza.

10-bis. Gli intermediari
abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica
la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di
cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nonche’ al contestuale pagamento telematico dell’imposta dagli stessi
liquidata e sono altresi’ responsabili ai sensi dell’articolo 57, commi
1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della
tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.

10-ter. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i
termini e le modalita’ di esecuzione per via telematica degli
adempimenti di cui al comma 10-bis.

11. Il comma 4
dell’articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e’ abrogato.

12. I commi 4 e 5 dell’articolo 23
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le copie su
supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici
originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto
non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale e’ assicurata
da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e
nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

5. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di
esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione
dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica
sostitutiva, la loro conformita’ all’originale deve essere autenticata
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento
informatico.».

12-bis. Dopo l’articolo
2215 del codice civile e’ inserito il seguente:

«Art.
2215-bis. (Documentazione informatica). – I libri, i repertori, le
scritture e la documentazione la cui tenuta e’ obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla
natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti
con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di
cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con
i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono
informazione primaria e originale da cui e’ possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli
altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento
per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di
regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale
dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti
al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi
precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere
apposte all’atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione
decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i
repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo
quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di
cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».

12-ter. L’obbligo di
bollatura dei documenti di cui all’articolo 2215-bis del codice civile,
introdotto dal comma 12-bisdel presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e’ assolto in base a quanto previsto
all’articolo 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 27 del 3
febbraio 2004.

12-quater. All’articolo
2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le
parole: «dell’iscrizione nel libro dei soci secondo quanto
previsto nel» sono sostituite dalle seguenti:

«del deposito
di cui al»;

b) al secondo comma, il
secondo periodo e’ soppresso e, al terzo periodo, le parole:
«e l’iscrizione sono effettuati» sono sostituite
dalle seguenti: «e’ effettuato»;

c)
il settimo comma e’ sostituito dal seguente: «Le
dichiarazioni degli
amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere
depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine
sociale».

12-quinquies. Al primo
comma dell’articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli
amministratori procedono senza indugio all’annotazione nel libro dei
soci» sono soppresse.

12-sexies. Al primo
comma dell’articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro
dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro
delle imprese».

12-septies. All’articolo
2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del
primo comma e’ abrogato;

b) al secondo comma, le
parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle
seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo
comma» e le parole: «e il quarto» sono
sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4)
del primo comma deve essere tenuto».

12-octies. Al secondo
comma dell’articolo 2478-bisdel codice civile, le parole:
«devono essere depositati» sono sostituite dalle
seguenti: «deve essere depositata» e le parole:
«e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle
partecipazioni sociali» sono soppresse.

12-novies. All’articolo
2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole:
«libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti:
«registro delle imprese».

12-decies. Al comma
1-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e’ soppresso.

12-undecies. Le
disposizioni di cui ai commi da 12-quatera 12-deciesentrano in vigore
il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli
amministratori delle societa’ a responsabilita’ limitata depositano,
con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per
integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci».

Art.
16
-bis
Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita’
ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria
residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all’ufficio
competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento
amministrativo anagrafico, l’ufficio di anagrafe trasmette le
variazioni all’indice nazionale delle anagrafi, di cui all’articolo 1,
quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre
amministrazioni pubbliche.

2. La richiesta al
cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli
indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato
civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai
fini della responsabilita’ disciplinare.

3. Con uno o piu’
decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e
del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono stabilite le modalita’ per l’attuazione
del comma 1.

4. Dall’attuazione del
comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

5. Per favorire la
realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una
casella di posta elettronica certificata. L’utilizzo della posta
elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto
equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.
Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta
elettronica certificata sono senza oneri.

6. Per i medesimi fini
di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la
posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto
equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta,
per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

7. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono definite le modalita’ di rilascio e di
uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’articolo
8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio mediante procedure di
evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita’ di attuazione di
quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche
provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 5 si provvede mediante l’utilizzo delle
risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle
attivita’ produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004,
non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

9. All’articolo 1, comma
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’alinea sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformita’ a
quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita’
(SPC)»;

b) dopo la lettera g)
e’ aggiunta la seguente:

«g-bis) le
regole tecniche idonee a garantire l’attestazione della data,
l’autenticita’ dell’origine e l’integrita’ del contenuto della fattura
elettronica, di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».

10. In attuazione dei
principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni
appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC)
dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in
cui e’ richiesto dalla legge.

11. In deroga alla
normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui
all’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso
modalita’ semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

12. L’INPS trasmette, in
via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai
servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche’ alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di
connettivita’ (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza,
di cui all’articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto
dall’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni».


Art. 17.

Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori
scientifici residenti all’estero. Applicazione del credito d’imposta
per attivita’ di ricerca in caso di incarico da parte di committente
estero

1. I redditi di lavoro
dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di
titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente
residenti all’estero e abbiano svolto documentata attivita’ di ricerca
o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o
universita’ per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata
in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari
successivi vengono a svolgere la loro attivita’ in Italia, e che
conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte
dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione
netta dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. L’incentivo di
cui al presente comma si applica, a decorrere dal
1° gennaio 2009,
nel periodo d’imposta in cui il
ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e
nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia.

2. Le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito
d’imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti che eseguono le attivita’ di ricerca e sviluppo nel caso di
contratti stipulati con imprese residenti o localizzate
negli Stati membri della Comunita’ europea, negli Stati aderenti
all’accordo sullo Spazio economico europeo
ovvero in Stati
o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

2-bis. Per l’anno 2009
la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e’ integrata di 1 milione
di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l’anno 2009,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come
determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203.

TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA’ PER L’EDILIZIA
SCOLASTICA

Art. 18.
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle
risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali

1. In considerazione della
eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente
necessita’ della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche’ quanto previsto ai sensi degli articoli
6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, nonche’ con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per
occupazione e formazione, che e’ istituito nello stato di previsione
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione, nonche’
le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori
sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in
via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui
all’art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica
e le infrastrutture strategiche per la mobilita’;

b-bis) al Fondo per la
competitivita’ e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di
ricerca;

2. Fermo restando
quanto previsto per le risorse del Fondo per l’occupazione, le risorse
assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate
per attivita’ di apprendimento, prioritariamente svolte in base a
libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con universita’ e
scuole pubbliche, nonche’ di sostegno al reddito. Fermo restando il
rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le
modalita’ di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui
al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione
delle risorse del Fondo per l’occupazione.

3. Per le risorse derivanti dal
Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare
alle Regioni del Mezzogiorno l’85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

4. Agli interventi effettuati con
le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all’articolo 20.

4-bis.Al fine della
sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle
infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con
corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell’articolo
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da
ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando,
in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo,
nonche’ quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a
valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza
di ciascuna regione. Per le medesime finalita’, all’articolo 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le
parole: «d’intesa con» sono sostituite dalla
seguente: «sentita»;

b) al comma 12 sono
premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma
12-bis,»;

c) dopo il comma 12 e’
inserito il seguente: «12-bis. Per il tempestivo
avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale,
diretti alla risoluzione delle piu’ pressanti esigenze abitative, e’
destinato l’importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui all’articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo
intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano».

4-ter. Per il
finanziamento degli interventi di cui all’articolo l, comma 92, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1,
lettera b), del presente articolo.

4-quater. All’articolo
78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall’articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai
sensi del citato articolo 77-bis e’ a carico del piano di
rientro».

4-quinquies. La
tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di
cui all’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell’economia e delle
finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire
la neutralita’ finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di
quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo
78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.

4-sexies. All’articolo
61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. A decorrere dal 1
gennaio
2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
e’ destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita’ di cui
alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, e’
versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per
essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente
articolo».

4-septies. All’articolo
13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:
«dei servizi pubblici locali» sono inserite le
seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di
committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo
3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163».

4-octies. All’articolo
3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «producono servizi di interesse
generale» sono inserite le seguenti: «e che
forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».

Art.
18
-bis
Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi
pubblici

1. Allo scopo
di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi
pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il saldo del contributo puo’ essere
incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di
un’autocertificazione attestante la percentuale di investimento
realizzata, la funzionalita’ dello stesso e il rispetto dei parametri
occupazionali. L’eventuale rideterminazione del contributo pubblico
spettante avviene con salvezza degli importi gia’ erogati e
regolarmente rendicontati.

2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di
investimento agevolati:

a) che abbiano
realizzato almeno i due terzi del programma originario;

b) per i quali il
programma realizzato rappresenti, comunque, uno o piu’ lotti funzionali
capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell’occupazione prevista.

3. Gli accertamenti di
spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle
iniziative dei patti territoriali e dei contratti d’area comportanti
investimentiagevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di
importo superiore a 1 milione di euro.

Art. 19.
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del
reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche’
disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

1. Nell’ambito del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal
comma 8 del presente articolo,
sono preordinate le somme
di 289 milioni di euro per l’anno 2009, di 304 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2012, nei limiti delle quali e’ riconosciuto l’accesso,
secondo le modalita’ e i criteri di priorita’ stabiliti con il decreto
di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso
di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della
contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonche’
all’istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

a) l’indennita’ ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto
articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per cento
dell’indennita’ stessa
a carico degli enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo’
superare novanta giornate annue di indennita’.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori
dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonche’ nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennita’ di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di
incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennita’,
fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del
presente articolo, puo’ essere concessa anche senza necessita’
dell’intervento integrativo degli enti bilaterali;

b) l’indennita’ ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all’articolo
7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i
lavoratori
sospesi per crisi aziendali o occupazionali che
siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3,
e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del venti per cento dell’indennita’ stessa a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva
compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima
del trattamento non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’.
Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori
dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonche’ nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennita’ di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di
incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennita’,
fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del
presente articolo, puo’ essere concessa anche senza necessita’
dell’intervento integrativo degli enti bilaterali;

c) in via sperimentale per il
triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari
almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’
stessa
a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per
crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari
all’indennita’ ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i
lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata
in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso
l’azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta
giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

1-bis. Con
riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1
il datore di lavoro e’ tenuto a comunicare, con
apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS
) territorialmente competente, la sospensione della
attivita’ lavorativa e le relative motivazioni, nonche’ i nominativi
dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del
trattamento,
devono rendere
dichiarazione di immediata disponibilita’ al lavoro o a un
percorso di riqualificazione professionale all’atto della presentazione
della domanda per l’indennita’ di disoccupazione secondo quanto
precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Con
riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1,
l’eventuale ricorso all’utilizzo di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria o di mobilita’ in deroga alla normativa vigente
e’ in ogni caso subordinato all’esaurimento dei periodi di tutela di
cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato
dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

2. In via sperimentale per il
triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai
commi 8, secondo periodo, e 10,
e’ riconosciuta una somma
liquidata in un’unica soluzione pari al 10 per cento del reddito
percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi
di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla
gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati
dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di
monocommittenza;

b) abbiano conseguito l’anno
precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al
minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;

c) con riferimento all’anno di
riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un
numero di mensilita’ non inferiore a tre;

d) (soppressa);

e) non risultino accreditati
nell’anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335.

3. Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita’ di applicazione dei commi 1, 1-bis,
2, 4 e 10,
nonche’ le procedure di comunicazione all’INPS
anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo
Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto puo’ altresi’ effettuare
la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di
intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del
presente articolo.

4. L’INPS stipula con
gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida
definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la
gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la
costituzione di un’apposita banca dati alla quale possono accedere
anche i servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g),
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni,
e provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l’erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri
indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa
specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le
risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Con effetto dal 1 gennaio 2009
sono soppressi i commi da 7 a 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio
2005, n. 80.

5-bis. Al fine di
assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti
internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e
sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi
accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonche’ la modifica
di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a
operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali,
nonche’ ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui e’
consentito operare a ciascuna parte, dando priorita’ ai vettori che si
impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del
perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli
vigenti, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, al fine di garantire
al Paese la massima accessibilita’ internazionale e intercontinentale
diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni
temporanee, la cui validita’ non puo’ essere inferiore a diciotto mesi.

6. Per le finalita’ di cui al
presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l’anno 2009 a
carico delle disponibilita’ del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
quale, per le medesime finalita’, e’ altresi’ integrato di 254 milioni
di euro per l’anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. Al
relativo onere si provvede:

a) mediante versamento in entrata
al bilancio dello Stato da parte dell’INPS di una quota pari a 100
milioni di euro per l’anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall’aumento
contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi
paritetici interprofessionali per la formazione di cui all’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle
somme residue non destinate alle finalita’ di cui all’articolo 1, comma
72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento,
per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli
interventi a valere sulla predetta quota;

b) mediante le economie derivanti
dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009;

c) mediante utilizzo per 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle
maggiori entrate di cui al presente decreto.

7. Fermo restando che
il riconoscimento del trattamento e’ subordinato all’intervento
integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al
comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli
accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a
valere sul territorio nazionale, nonche’ i criteri di gestione e di
rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui
al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di
cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre2000,n. 388,e successive
modificazioni, e i fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per
misure temporanee ed eccezionalianche di sostegno al reddito perl’anno
2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di
apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai
sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008.

7-bis. Nel caso di
mobilita’ tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di
cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di
adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di
provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella
misura del 70 per cento del totale, al netto dell’ammontare
eventualmente gia’ utilizzato dal datore di lavoro interessato per
finanziare propri piani formativi, a condizione che l’importo da
trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro
interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza
esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro,
senza l’addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e’ altresi’
tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro
ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall’INPS
per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l’INPS rende disponibile, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che
consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della
propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la
trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a
quello in cui e’ avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
dal datore di lavoro interessato.

8. Le risorse finanziarie
destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa,
anche integrate ai sensi del procedimento di cui all’articolo 18
nonche’ con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate,
possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di
lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di
somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonche’
l’uniformita’ dell’ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela
del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in
deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in
funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o
locale ovvero in ragione della armonizzazione delle misure medesime
rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.

9. Nell’ambito delle risorse
finanziarie destinate per l’anno 2009 alla concessione in deroga alla
vigente normativa, anche senza soluzione di continuita’, di trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita’ e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate
in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite
in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti
concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei
trattamenti di cui al presente comma e’ ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e
del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di
sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di
specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale, organizzati dalla regione.

9-bis. In sede di prima
assegnazione delle risorse destinate per l’anno 2009, di cui al comma 9
del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con
le regioni e al fine di assicurare la continuita’ di trattamenti e
prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle
regioni ed eventualmente alle province.

10. Il diritto a
percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della
legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e’
subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita’ al lavoro o
a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto
precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di
sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita’ ovvero, una
volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso
di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi
dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di
sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di
carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di
lavoro, fatti salvi i diritti gia’ maturati.

10-bis. Ai lavoratori
non destinatari dei trattamenti di cui all’articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo’ essere erogato un
trattamento di ammontare equivalente all’indennita’ di mobilita’
nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi
lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui
all’articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si
applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i
periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre
2007, n. 247.

11. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009,
possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita’ ai dipendenti delle imprese esercenti
attivita’ commerciali con piu’ di cinquanta dipendenti, delle agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu’ di
cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con piu’ di quindici
dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2009,
a carico del Fondo per l’occupazione.

12. Nell’ambito delle
risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico
del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l’anno 2009,
ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati
con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie
di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle societa’ derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e
successive modificazioni, diun’indennita’ pari a unventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche’ della relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per
ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche’ per le giornate
di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma,
con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia
risultato disponibile. L’indennita’ e’ riconosciuta per un numero di
giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il
numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle
giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del
numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita’. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma
da parte dell’INPS e’ subordinata all’acquisizione degli elenchi
recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle
giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita’ portuali o,
laddove non istituite, dalle autorita’ marittime.

13. Per l’iscrizione nelle liste
di mobilita’ dei lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti,
all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il
2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

14. All’articolo 1, comma 2,
primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai
fini dell’attuazione del presente comma, e’ autorizzata, per l’anno
2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per
l’occupazione.

15. Per il rifinanziamento delle
proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni
straordinaria per cessazione di attivita’, di cui all’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l’anno 2009, a
carico del Fondo per l’occupazione.

16. Per l’anno 2009, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla
societa’ Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro
quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per
l’occupazione.

17. All’articolo 118, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le
parole: «e di 80 milioni di euro per l’anno 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009».

18. Nel limite di
spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009, ai soggetti beneficiari
delle provvidenze del Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ altresi’ riconosciuto il rimborso
delle spese occorrenti per l’acquisto di latte artificiale e pannolini
per i neonati di eta’ fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente comma.

18-bis. In
considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella
sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura
delle patologie nel campo dell’oftalmologia,per l’anno 2009 e’
autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in
favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio
e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All’onere derivante dal
presente comma si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18-ter. Alla legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 37:

1) al comma 1, lettera
b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili»; 2) dopo il comma 1 e’ inserito il
seguente:

«1-bis.
L’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i trattamenti di pensione
anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2009, e’ posto a carico del bilancio dello
Stato. L’INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine
di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento
dell’eta’ prevista per l’accesso al trattamento di pensione di
vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al
primo periodo, l’onere conseguente e’ posto a carico del bilancio
dell’INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli
scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque
annualita’, che rimane a carico del bilancio dello Stato».

b) all’articolo 38,
comma 2, la lettera b) e’ abrogata.

18-quater. Gli oneri
derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti
dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi
aziendale, di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari
a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, sono posti a
carico delle disponibilita’ del fondo di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del presente decreto.

Art.
19
-bis
Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria
giovanile

1. All’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 72 e’
sostituito dal seguente:

«72. Al fine
di consentire ai soggetti di eta’ inferiore a trentacinque anni di
accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze
derivanti dalla peculiare attivita’ lavorativa svolta, ovvero per
sviluppare attivita’ innovative e imprenditoriali, e’ istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
gioventu’, il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria
giovanile»;

b) al comma 73, le
parole: «dei Fondi» sono sostituite dalle seguenti:
«del Fondo»;

c) il comma 74 e’
sostituito dal seguente:

«74. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
con delega per la gioventu’, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono disciplinate le modalita’ operative di funzionamento del Fondo di
cui al comma 72».

Art.
19
-ter
Indennizzi per le aziende commerciali in crisi

1. L’indennizzo di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e’
concesso, con le medesime modalita’ ivi previste, a tutti i soggetti
che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del
medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009
e il 31 dicembre 2011.

2. L’aliquota
contributiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita’ commerciali
presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, e’ prorogata, con
le medesime modalita’, fino al 31 dicembre 2013.

3. Le domande di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono
essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio
2012.

4. L’indennizzo di cui
al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e’ erogato agli aventi
diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia.

Art.
20.

Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure
esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e
simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo

1. In considerazione delle
particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione
economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la
spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in
sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati gli
investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di
pubblica utilita’, con particolare riferimento agli interventi
programmati nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio
nonche’ per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi
sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale.
Il decreto di cui al presente comma e’ emanato di concerto anche con il
Ministro dello sviluppo economico quando
riguardi interventi programmati nei settori dell’energia e
delle telecomunicazioni.
Per quanto riguarda gli
interventi di competenza regionale si provvede con decreto del
Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I decreti di cui al precedente
comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione
dell’investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto
dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati
con i medesimi provvedimenti.

3. Il commissario nominato ai
sensi del comma 2 monitora l’adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l’esecuzione dell’investimento; vigila sull’espletamento
delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula
dei contratti e sulla cura delle attivita’ occorrenti al finanziamento,
utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu’ ampio coinvolgimento degli enti e
dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed
il rispetto dei tempi. Puo’ chiedere agli enti coinvolti ogni documento
utile per l’esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il
commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al
Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta
regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Qualora sopravvengano circostanze che impediscano
la realizzazione totale o parziale dell’investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano
la revoca
dell’assegnazione delle risorse.

4. Per l’espletamento dei compiti
stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina,
con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti
dall’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli
interventi ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni
comunitarie, nonche’ di quanto disposto dall’articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Per lo svolgimento dei compiti
di cui al presente articolo, il commissario puo’ avvalersi degli uffici
delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via
ordinaria per la realizzazione dell’intervento.

6. In ogni caso, i provvedimenti e
le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi
di copertura finanziaria in violazione dell’articolo 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza
pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di
stabilita’ con l’Unione europea.

7. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al
Ministro competente per materia che esplica le attivita’ delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta
Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di
cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo
riscontrato nella realizzazione dell’investimento, ai fini
dell’eventuale esercizio dell’azione di responsabilita’ di cui
all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. I provvedimenti adottati ai
sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo
fax o posta elettronica all’indirizzo da essi indicato. L’accesso agli
atti del procedimento e’ consentito entro dieci giorni dall’invio della
comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del
ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i
provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo e’ di trenta
giorni dalla comunicazione o dall’avvenuta conoscenza,
comunque acquisita.
Il ricorso principale va depositato
presso il T.a.r. entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica puo’
essere depositata attestazione dell’ufficiale giudiziario che il
ricorso e’ stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite
notifiche va depositata entro cinque giorni da quando e’ disponibile.
Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione
del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre
ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le
modalita’ e termini previsti per il ricorso principale. I motivi
aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall’accesso agli
atti e vanno notificati e depositati con le modalita’ previste per il
ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da
fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione
delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e’
pubblicato in udienza; la sentenza e’ redatta in forma semplificata,
con i criteri di cui all’articolo 26, quarto
comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e
l’annullamento dei provvedimenti impugnati non possono
comportare,
in alcun caso, la sospensione o la caducazione
degli effetti del contratto gia’ stipulato, e, in caso di
annullamento degli atti della procedura,
il giudice puo’
esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove
comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del
danno comprovato non puo’ comunque eccedere la misura del
decimo dell’importo delle opere che sarebbero state eseguite se il
ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all’offerta

economica presentata in gara. Se la parte soccombente ha
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile.

Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica
l’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l’articolo 246
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-bis. Per la
stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si
applica il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 11, comma
10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari
delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si fara’ fronte
nell’ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell’intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto
periodo, il compenso non e’ erogato
qualora non siano rispettati i termini per l’esecuzione
dell’intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede
con decreti del Presidente della Giunta regionale.

10. Per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale si applica quanto
specificamente previsto dalla Parte II, Titolo
III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione esecutiva
relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti
produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla
Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n.
142, si applicano i limiti acustici previsti nell’allegato 1 annesso al
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non
si applica l’articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004.

10-bis. Il comma 4
dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e’ sostituito dal seguente:

«4.
L’approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata
dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di
intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se
una o piu’ amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso
nell’ambito della conferenza di servizi, l’amministrazione statale
procedente, d’intesa con la regione interessata, valutate le specifiche
risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera. Nel caso in
cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione
dell’opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da
un’amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita’ ovvero dalla regione
interessata, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616».

10-ter. Al fine della
sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l’attivita’ della struttura tecnica di missione prevista dall’articolo
163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, e’ autorizzata l’ulteriore spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni.

10-quater. Al fine di
accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte
della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di
collaborazione con la BEI stessa. L’area di collaborazione con la BEI
riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere
infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del
21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e
nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle
specifiche necessari per l’ammissibilita’ al finanziamento da
partedella BEI e del principio di sussidiarieta’ al quale questa e’
tenuta statutariamente ad attenersi.

10-quinquies. Ai fini di
cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.

10-sexies. Al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 185,
comma 1, dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente:

«c-bis) il
suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato
nel corso dell’attivita’ di costruzione, ove sia certo che il materiale
sara’ utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso
sito in cui e’ stato scavato»; b) all’articolo 186, comma 1,
sono premesse le seguenti parole:
«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185,».


Art. 21.

Finanziamento legge obiettivo

1. Per la prosecuzione
degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, e’ autorizzata la concessione di due
contributi quindicennali
di 60 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2010.

2. Alla relativa copertura si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui
al presente decreto.

3. Alla compensazione degli
effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti
all’attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal
precedente comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si provvede mediante
corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l’anno 2011, in
termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall’articolo
1, comma 11 e dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.


Art. 22.

Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti

1. All’articolo 5, comma
7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono
aggiunte le seguenti «L’utilizzo dei fondi di cui alla
presente lettera, e’ consentito anche per il compimento di ogni altra
operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo
precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilita’
economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno
essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11,
lettera b).».

2. All’articolo 5,
comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo
la lettera d), e’ aggiunta la seguente lettera e): «i criteri
generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti
di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».

3. Ai fini della costituzione
della Societa’ di Gestione di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008,
emanato ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
Tesoro e’ autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la
costituzione della societa’, ivi compresa la sottoscrizione della quota
di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa
Societa’, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l’anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali»
della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale
della predetta societa’ da effettuarsi all’atto della costituzione
provvede la societa’ Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze a valere sulle risorse
autorizzate dal presente comma.

Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di
interesse locale operati dalla societa’ civile nello spirito della
sussidiarieta’

1. Per la realizzazione
di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono
formulare all’ente locale territoriale competente proposte operative di
pronta realizzabilita’, nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti
urbanistici adottati,
indicandone i costi ed i mezzi di
finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale provvede
sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali
soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed
assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento
per disciplinare le attivita’ ed i processi di cui al presente comma.

2. Decorsi 2 mesi dalla
presentazione della proposta, la proposta stessa si intende
respinta. Entro il medesimo termine l’ente locale puo’, con motivata
delibera, disporre l’approvazione delle proposte formulate ai sensi del
comma 1, regolando altresi’ le fasi essenziali del procedimento di
realizzazione e i tempi di esecuzione.
La realizzazione
degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e’
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in
particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le opere realizzate sono
acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell’ente
competente.

4. La realizzazione delle opere
di cui al comma 1 non puo’ in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed
amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per
l’imposta sul valore aggiunto. Le spese per la
formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino
alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse
in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che le
hanno sostenute,
nella misura del 36 per cento, nel
rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita’ di cui all’articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di
attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni
previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara’ prevista la
detrazione dai tributi propri dell’ente competente.

5. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a
decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano gia’
conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o
ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo
precedente. E’ fatta in ogni caso salva la potesta’ legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.


Art. 24.

Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero
di aiuti illegittimi

1. Al fine di dare completa
attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno
2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e dei relativi interessi conseguente all’applicazione del regime di
esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, in favore delle societa’ per azioni a partecipazione
pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite
ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e’ effettuato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con
modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e
le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le
imposte sui redditi. Per il recupero dell’aiuto non assume rilevanza
l’intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27
dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il recupero degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di
cui al comma 1, calcolati ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, della
decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in
relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l’aiuto e’ stato
fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto gia’ liquidato
dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile
2007, n. 46.

3. L’Agenzia delle entrate
provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, contenenti l’invito al pagamento
delle intere somme dovute, con l’intimazione che, in caso di mancato
versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche
nell’ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad
iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalita’ delle somme non
versate, nonche’ degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in
ogni caso, all’applicazione di sanzioni per violazioni di natura
tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure
disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli
istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede
amministrativa e giudiziale.

4. Gli interessi di cui al comma
2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del
regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004,
secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in
relazione al recupero dell’aiuto di Stato C57/03, disciplinato
dall’articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di
interesse da applicare e’ il tasso in vigore alla data di scadenza
ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non
corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal
recupero dell’aiuto.

5. Trovano applicazione le
disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni , dalla legge
6 giugno 2008, n. 101.

Art.
25.

Ferrovie e trasporto pubblico
locale

1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo
per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una
dotazione di 960 milioni di euro per l’anno 2009. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del
fondo e sono definiti tempi e modalita’ di erogazione delle relative
risorse.

2. Per assicurare i necessari
servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei
nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto
ordinario con Trenitalia s.p.a., e’ autorizzata la spesa di 480 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L’erogazione delle
risorse e’ subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che
devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per
garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli
stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e
delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni
per i contratti di servizio di competenza, nonche’ per garantire che,
per l’anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale. Quota parte delle
risorse deve essere finalizzata all’incremento e al miglioramento del
materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate la quota destinata all’acquisto di nuovo materiale rotabile
e
la destinazione delle risorse per i diversi contratti.

3. All’onere derivante
dall’attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l’anno
2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota
destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell’articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008,
n. 133.

4. Ferrovie dello Stato s.p.a.
presenta annualmente al Ministro dell’economia e delle finanze una
relazione sui risultati della attuazione del presente articolo, dando
evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in
misura pari rispettivamente al 15% e all’85%, delle quote di
investimento riservate al nord e al sud del Paese.

5. Gli importi oggetto di
recupero conseguenti all’applicazione delle norme dell’articolo 24 sono
riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali
per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata,
sulla base di criteri che assicurano l’erogazione delle somme agli enti
che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza,
all’ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.

Art.
26.

Privatizzazione della societa’ Tirrenia

1. Al fine di consentire
l’attivazione delle procedure di privatizzazione della Societa’
Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle societa’ da questa controllate,
e la stipula delle convenzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 998,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ autorizzata la spesa di 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse
sono erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della
compatibilita’ della convenzione con il regime comunitario ai sensi
dell’articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a
valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai
sensi dell’articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli
effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro
per l’anno 2009, a 130 milioni per l’anno 2010 e a 65 milioni per
l’anno 2011.

3. All’articolo 57 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, e’
aggiuntoil seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art.
27.

Accertamenti.

1. All’articolo 5, del decreto
legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b)
sono aggiunte le seguenti:

«c) le maggiori
imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di
definizione agevolata di cui al comma 1-bis;

d) i motivi che hanno dato luogo
alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di
cui alla lettera c) »;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti
i seguenti:

«1-bis. Il contribuente
puo’ prestare adesione ai contenuti dell’invito di cui al comma 1
mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme
dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in
caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate
prescelte, deve essere unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della
prima o unica rata. In presenza dell’adesione la misura delle sanzioni
applicabili indicata nell’articolo 2, comma 5, e’ ridotta alla meta’.

1-ter. Il pagamento delle somme
dovute indicate nell’invito di cui al comma 1 deve essere effettuato
con le modalita’ di cui all’articolo 8, senza prestazione delle
garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull’importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale
calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

1-quater. In caso di mancato
pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle predette somme a norma dell’articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1-quinquies. Le disposizioni di
cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si
applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione
definibili ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia
stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed
altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali
stessi che consentono l’emissione degli accertamenti di cui
all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati:

1-bis.
All’articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere: «b-bis) le maggiori imposte,
sanzioni e
interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma
1-bis; b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)»; b) dopo il
comma 1 e’
aggiunto il seguente:

«1-bis. Il
contribuente puo’ prestare adesione ai contenuti dell’invito di cui al
comma 1. Per le modalita’ di definizione dell’invito, compresa
l’assenza della prestazione delle garanzie previste dall’articolo 8,
per la misura degli interessi e per le modalita’ di computo degli
stessi in caso di versamento rateale, nonche’ per i poteri del
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate in caso di mancato
pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In
presenza dell’adesione all’invito di cui al comma 1 del presente
articolo, la misura delle sanzioni indicata nell’articolo 3, comma 3,
applicabile per ciascun tributo di cui all’articolo 1, comma 2, e’
ridotta alla meta’.».

2. La comunicazione dell’adesione
effettuata ai sensi dei commi1, lettera b), e 1-bis del presente
articolo, deve essere effettuata con le modalita’ previste dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in
attuazione dell’articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.

3. Le disposizioni di cui al comma
1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli inviti
emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1
gennaio 2009.

3-bis. Le disposizioni
di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all’articolo
11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici
dell’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.

4. Dopo l’articolo 10-bis della
legge 8 maggio 1998, n. 146, e’ aggiunto il seguente:

«Art. 10-ter (Limiti
alla possibilita’ per l’Amministrazione finanziaria di effettuare
accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai
fini degli studi di settore). – 1. In caso di adesione ai sensi
dell’articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell’articolo 10,
relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e
successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni
semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuati qualora l’ammontare delle attivita’ non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o
compensi definiti. Ai fini dell’applicazione della presente
disposizione, per attivita’, ricavi o compensi si intendono quelli
indicati al comma 4, lettera a), dell’articolo 10. 2. La disposizione
di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che
non siano irrogabili, per l’annualita’ oggetto dell’invito di cui al
comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis,
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nonche’ al comma 2-bis, dell’articolo 32, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »

4-bis. All’articolo 4
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole:
« in forma societaria » sono inserite le seguenti:
« , e in caso di societa’ che optano per la trasparenza
fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo
unico»; b) il comma 3 e’ abrogato.

4-ter. All’articolo 15
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive
modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le
sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta’ se l’avviso di
accertamento e di liquidazione non e’ stato preceduto dall’invito di
cui all’articolo 5 o di cui all’articolo 11. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non
abbia prestato adesione ai sensi dell’articolo 5-bis econ riferimento
alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni
indicate nei processi verbali che consentono l’emissione degli
accertamenti di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
e all’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.».

5. L’articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica anche alle
somme dovute per il pagamento ditributi e deirelativi interessi
agliuffici e agli enti
di cui al comma 1 del medesimo
articolo, in base ai processi verbali di constatazione.

6. In caso di pericolo per la
riscossione, dopo la notifica, da
parte dell’ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti,
le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell’articolo 22, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Le misure cautelari adottate in
relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di
pagamento della cartella di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli
importi iscritti a ruolo.

8. All’articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo l’ultimo periodo e’
aggiunto il seguente: « A tal fine l’ufficio dell’Agenzia
delle entrate si avvale anche del potere di cui all’articolo 32, primo
comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».

9. Per le dichiarazioni in materia
di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di piu’
rilevante dimensione, l’Agenzia delle entrate attiva un controllo
sostanziale, di norma,entro l’anno successivo a quello della
presentazione.

10. Si considerano imprese di
piu’ rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o
ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo e’
gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31
dicembre 2011. Le modalita’ della riduzione sono stabilite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto
delle esigenze organizzative connesse all’attuazione del comma 9.

11. Il controllo sostanziale
previsto dal comma 9 e’ realizzato in modo selettivo sulla base di
specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di
appartenenza dell’impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio
della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni
effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.

12.Le istanze di interpello di cui
all’articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all’articolo
37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente
comma 10 sono presentate secondo le modalita’ di cui al
decreto del Ministro delle finanze
13 giugno 1997, n. 195,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
1997,
ed il rispetto della soluzione interpretativa
oggetto della risposta viene verificato nell’ambito del controllo di
cui al precedente comma 9.

13. Ferme restando le previsioni
di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per i
contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a
cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli
articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonche’ quelli previsti dagli articoli 51 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di
amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

14. Alle strutture di cui al comma
13 sono demandate le attivita’:

a) di liquidazione prevista dagli
articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

b) di controllo formale previsto
dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2006 e successivi;

c) di controllo sostanziale con

riferimento alla quale, alla data del 1o gennaio 2009, siano ancora in
corso i termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) di recupero dei crediti o
inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento
ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in
corso i termini per il relativo recupero;

e) di gestione del contenzioso
relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.

e-bis) di rimborso in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo
ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e
successivi.

15. L’Agenzia delle Entrate svolge
i compiti previsti dal presente articolo e procede alla
riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e
finanziarie assegnate a legislazione vigente.

16. Salvi i piu’ ampi termini
previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l’obbligo di
denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per
il reato previsto dall’articolo 10-quater del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi
a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la
riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

17. La disposizione di cui al
comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello
di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti
utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data
di entrata in vigore del presente decreto
siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell’articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.

18. L’utilizzo in compensazione di
crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e’ punito con
la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti
stessi.

19. In caso di mancato pagamento
entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a
sessanta giorni, le somme dovute in base all’atto di recupero di cui al
comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi
dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.

20. Per la notifica della
cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base
all’atto di recupero di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e al comma 16 del
presente articolo, si applica il termine previsto dall’articolo 25,
primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. 21. In relazione alle disposizioni di cui ai
commi da 16 a 20, le dotazioni finanziarie della missione di spesa
« Politiche economicofinanziarie e di bilancio»
sono ridotte di 110 milioni di euro per l’anno 2009, di 165 milioni di
euro per l’anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno
2011.

21-bis. Al fine di
potenziare le capacita’ di accertamento dell’amministrazione
finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo’
avvalersi del personale del Ministero dell’economia e delle finanze,
attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell’economia
e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.

21-ter. All’articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. In
caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle
relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell’economia
e delle finanze applica nei riguardi della societa’ Poste italiane
S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori
dell’illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura
prevista dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all’ammontare
delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali
risulta omessa l’intestazione ovvero la trasmissione delle relative
informazioni. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica il
corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa’ Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori
finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che
opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di
imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto»;

b) al comma 7, alinea,
le parole da: « previa verifica dei presupposti »
fino a: «quote delle risorse» sono sostituite dalle
seguenti: « fino a una percentuale non superiore al 30 per
cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o
amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in
base a criteri statistici,»;

c) dopo il comma 7-ter
e’ inserito il seguente:

«7-quater. Con
decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle
entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la
percentuale di cui all’alinea del comma 7 puo’ essere elevata fino al
50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati
statistici.».

Art.
28.

Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta
acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi
dei presupposti dell’escussione; a tal fine, esse notificano al garante
un invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l’importo
garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente
stabilito nell’atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante,
i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del
debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni
dall’inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell’invito.

2. I dipendenti pubblici che non
adempiono alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo
sono soggetti al giudizio di responsabilita’ dinanzi alla Corte dei
conti.


Art.
29.

Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e
l’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
dell’articolo 5, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178,
sul monitoraggio dei crediti di
imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo
conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni
medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al
credito di imposta per spese per attivita’ di ricerca di cui
all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per il credito di
imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel
bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l’anno 2008,
a 533,6 milioni di euro per l’anno 2009, a 654 milioni di euro per
l’anno 2010 e a65,4 milioni di euro per l’anno 2011. A decorrere
dall’anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle
strategie di investimento, i diritti quesiti, nonche’ l’effettiva
copertura finanziaria, la fruizione delcredito di imposta suddetto e’
regolatacome segue:

a) per le attivita’ di ricerca
che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gia’
avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i
soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle
entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura
di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito
formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l’inoltro
del formulario vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del
credito d’imposta;

b) per le attivita’ di ricerca
avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il
suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come
prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito di imposta
successiva a quello di cui alla lettera a).

3. L’Agenzia delle entrate, sulla
base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone
rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente
e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

a) relativamente alle prenotazioni
di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli
fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta
e’ possibile nell’esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento
delle risorse disponibili in funzione delle disponibilita’ finanziarie,
negli esercizi successivi;

b) relativamente alle
prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione
dell’avvenuta presentazione del formulario, l’accoglimento della
relativa prenotazione, nonche’ nei successivi novantagiorni l’eventuale
diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l’assenso
si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione
della certificazione dell’avvenuta prenotazione.

4. Per il credito di imposta di
cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel
formulario, secondo la pianificazione scelta, l’importo delle spese
agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro
l’anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in
ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2009. L’utilizzo del credito d’imposta per il
quale e’ comunicato il nulla-osta e’ consentito, fatta salva l’ipotesi
di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine
di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi
pari, in progressione, al 30 per cento, nell’anno di presentazione
dell’istanza e, per la residua parte, nell’anno successivo.

5. Il formulario per la
trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo e’
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversionedel presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione
del provvedimento e’ attivata la procedura per la trasmissione del
formulario.

6. Per le spese
sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2008, i contribuenti interessati alledetrazioni di cui agli
articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle
relative disposizioni normative, inviano all’Agenzia delle entrate
apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalita’ previsti con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento puo’
essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in
via telematica, anche tramite i soggetti di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita’
di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso
dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) ai
sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ comunque
modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di
semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a
carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal
1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere
ripartita in cinque rate annuali di pariimporto.

7. Nell’ambito del
monitoraggio di cui al comma 1 sull’effettivo utilizzo dei crediti di
imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate effettua,
nell’anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l’esistenza di
risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In
relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma in
considerazione dell’effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta,
le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonche’ altre risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilita’ speciale 1778 –
Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3
milioni di euro per l’anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l’anno
2010, di 341,8 milioni di euro per l’anno 2011 e di 264,4 milioni di
euro per l’anno 2013.

8. Soppresso.

9. Soppresso.

10. Soppresso.

11. Soppresso.


Art.
30.

Controlli sui circoli privati

1. I corrispettivi, le
quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili
a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti
qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad
esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in
possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,
trasmettano
per via telematica all’Agenzia delle entrate,
al fine di consentire gli opportuni controlli,
i dati e le
notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da
approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.

2. Con il medesimo provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le
modalita’ di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte
delle associazioni gia’ costituite alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al
comma 5 del presente articolo, nonche’ le modalita’ di comunicazione da
parte dell’Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e
delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.

3. L’onere della trasmissione di
cui al comma 1 e’ assolto anche dalle societa’ sportive
dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.

3-bis. Le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che
optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel
registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono
attivita’ commerciale.

4. All’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 e’
inserito il seguente:

«2-bis. Si
considera attivita’ di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a),
numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con
utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da
donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro
che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1,
lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilita’
sociale».

5. La disposizione di cui
all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono
attivita’ commerciali diverse da quelle marginali individuate con
decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

5-bis. Al comma 2
dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole:
« quarto e quinto periodo » sono sostituite dalle
seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

5-ter. Le norme di cui
al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.

5-quater. Agli oneri
derivanti dall’attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di
euro per l’anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di partecorrente relativi alle autorizzazioni di spesa
come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008,
n. 203.


Art.
30
-bis
Disposizioni fiscali in materia di giochi

1. A decorrere dal 1
gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, e’ determinato, in capo ai singoli soggetti passivi
d’imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta
delle somme giocate:

a) 12,6 per cento fino a
concorrenza di una raccolta pari a quella dell’anno 2008;

b) 11,6 per cento,
sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 10,6 per cento,
sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta
del 2008;

d) 9 per cento,
sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta
del 2008;

e) 8 per cento
sull’incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un
importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto
dall’articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di
applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo
erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai
singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un’aliquota pari al
98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni di
cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, si applicano alle somme dovute a norma dell’articolo 39-ter, comma
3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche’
dell’articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto
articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute
nel caso in cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
verifichi che la fideiussione gia’ presentata dal soggetto passivo di
imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia
di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f)
del comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e
successive modificazioni, e’ abrogata.

4. All’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai
seguenti:

«281. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza,
e’ determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali
derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all’Unione
nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al
finanziamento del monte premi delle corse.

282. Le modalita’
operative di determinazione della base di calcolo delle entrate
erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche’ le modalita’ di
trasferimento periodico al CONI e all’UNIRE sono determinate entro il
31 marzo di ogni anno con provvedimento dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e, limitatamente all’UNIRE, con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la
quota di cui al comma 281 e’ stabilita in 470 milioni di euro in favore
del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell’UNIRE».

5. A valere sulle
maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 rilevate
annualmente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una
quota complessivamente pari all’1,4 per cento del prelievo erariale
unico, ripartita in parti uguali, e’ assegnata, in funzione del
processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori,
anche progressivamente, alle attivita’ istituzionali del CONI e
dell’UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento
della medesima UNIRE, nonche’ all’incremento del monte premi e delle
provvidenze per l’allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non
superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.

6. Dal 1°
gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell’UNIRE, cessano gli effetti
di cui all’articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre
2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto
dal quarto periodo del predetto comma 7.

7. Agli oneri derivanti
dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’
disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che
risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in
parte, al fondo di cui all’articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all’articolo 61, comma 17, del
medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all’entrata
del bilancio dello Stato.

Art.
31.

IVA servizi televisivi


1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte
terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e’ soppresso.

2. L’articolo 2 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e’ sostituito dal. seguente:

«Art. 2. (Periodo di
applicazione) – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano
nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio,
del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo
di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile
ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.

3. L’addizionale di cui
all’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente
corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di
programmi televisivi del medesimo contenuto nonche’ ai
soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la
credulita’ popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri
telefonici a pagamento.
Nel citato comma il terzo periodo
e’ cosi’ sostituito: «Ai fini del presente comma, per
materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici,
con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria,
cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o
riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti
immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra
adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita’ culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalita’ per
l’attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a
sollecitare la credulita’ popolare.».

Art.
31
-bis
Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi
veicolari.

1. All’articolo 74,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) e’ sostituita
dalla seguente:

« e) per la
vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani
di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari,
dall’esercente l’attivita’ di trasporto ovvero l’attivita’ di gestione
dell’autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico».


Art. 32.

Riscossione


1. All’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal
seguente: «1. L’attivita’ degli agenti della riscossione e’
remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a
ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che e’ a carico del
debitore:

a) in misura del 4,65 per cento
delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la
restante parte dell’aggio e’ a carico dell’ente creditore;

b) integralmente, in caso
contrario.»

b) il comma 2 e’ sostituito dal
seguente: «2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis
possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di
differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del
carico dei ruoli affidati, dell’andamento delle riscossioni e dei costi
del sistema.»;

c) il comma 3 e’ abrogato;

d) il comma 4 e’ sostituito dal
seguente:«4. L’agente della riscossione trattiene l’aggio
all’atto del riversamento all’ente impositore delle somme riscosse
»;

e) il comma 5-bis e’ sostituito
dal seguente:«5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea
a mezzo ruolo, l’aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»;
e-bis) al comma 6, alinea, le parole: « Al concessionario
» sono sostituite dalle seguenti: « All’agente
della riscossione» e, alla lettera a), le parole: «
il concessionario » sono sostituite dalle seguenti:
« l’agente della riscossione»;

e-ter) al comma 7-bis,
le parole: « al concessionario » sono sostituite
dalle seguenti: « all’agente della riscossione».

2. Le disposizioni del comma 1 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3. All’articolo 3, comma 13, del
decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti
modifiche:

a)alla lettera a) le parole
« di pari importo» sono soppresse;

b) le lettere c)e d) sono
sostituite dalle seguenti:

«c) le anticipazioni
nette effettuate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso,
riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali
decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all’euribor
diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di
rimborso o comunicazioni di inesigibilita’ presentate prima della data
di entrata
in vigore della
presente disposizione la restituzione
dell’anticipazione e’ effettuata con una riduzione del 10% del loro
complessivo ammontare. La tipologia e la data dell’euribor da assumere
come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera
a).»

«d) ai fini delle
restituzioni di cui alle lettere a)e c), sono rimborsati
rispettivamente in dieci e venti annualita’ di pari entita’ i crediti
risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle societa’
agenti della riscossione. Il riscontro dell’ammontare dei crediti
oggetto di restituzione e’ eseguito in occasione del controllo
sull’inesigibilita’ delle quote, secondo le disposizioni in materia, da
effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun
ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti e’
effettuato mediante riversamento all’entrata del bilancio dello Stato
delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso
da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della
sanatoria prevista dall’art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della
riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate
all’entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31
dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20
gennaio 2009.».

4. soppresso

5. All’articolo 182-ter del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e’ sostituito
dal seguente: «Con il piano di cui all’articolo 160 il
debitore puo’ proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei
tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori,
nonche’ dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori,
limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se
non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse
proprie dell’Unione europea; con riguardo all’imposta sul valore
aggiunto, la proposta puo’ prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento. Se il credito tributario o contributivo e’ assistito da
privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali
garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti aicreditori che
hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una
posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle
agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura
chirografaria, il trattamento non puo’ essere differenziato rispetto a
quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso
di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e’ previsto
un trattamento piu’ favorevole.»;

b) al secondo comma sono aggiunte,
all’inizio, le seguenti parole: « Ai fini della proposta di
accordo sui crediti di natura fiscale, ».

6. Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono definite le modalita’ di applicazione nonche’ i
criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti
previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

7. Alla legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo l’articolo 16, e’ inserito il seguente:

« Art.16-bis. –
(Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di
omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni
agevolate) 1. Con riferimento ai debitiiscritti a ruolo ai sensi degli
articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma
2, della presente legge:

a) il limite di importo di cui
all’articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e’ ridotto a cinquemila euro;

b) non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

c) l’agente della riscossione, una
volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi
dell’articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

1-bis. Le disposizioni
del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle definizioni
effettuate ai sensi dell’articolo 9-bis».

7-bis. La misura minima
di capitale richiesto alle societa’, ai sensi del comma 3 dell’articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, per l’iscrizione nell’apposito albo dei soggetti privati
abilitati ad effettuare attivita’ di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni e’ fissata in un importo non inferiore a 10
milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente
periodo sono escluse le societa’ a prevalente partecipazione pubblica.
E’ nullo l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti
che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti
iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima
il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a
detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in
corso e sono cancellati dall’albo. In ogni caso, fino all’adeguamento
essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal
fine indette.

Art.
32
-bis
Semplificazione delle modalita’ di riscossione coattiva

1. L’iscrizione a ruolo
delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di
contributi e premi, nonche’ di interessi e di sanzioni per ritardato o
omesso versamento e’ effettuata direttamente dall’Agenzia delle
entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

2. La societa’ di
riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse
agli enti previdenziali creditori ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e
premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Art.
32
-ter
Estensione del sistema di versamento «F24 enti
pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche’ ai
contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi

1. Gli enti e gli
organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonche’ le
amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 7 del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il
versamento dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e delle
ritenute operate alla fonte per l’imposta sui redditi delle persone
fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello «
F24 enti pubblici », approvato con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27
novembre 2007, utilizzano lo stesso modello « F24 enti
pubblici » per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei
contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

2. Le modalita’ di
attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1
sono definite:

a) con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate per i tributi erariali;

b) con uno o piu’
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di
concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.

3. Ai versamenti
eseguiti nel corso dell’anno 2008 mediante il modello «F24
enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007,
dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonche’
dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le
sanzioni previste all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia
stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese
successivo alla scadenza stabilita.

Art. 33.
Indennita’ per la cosiddetta vacanza contrattuale

1. Per il personale delle
amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto
pubblico destinatario di procedure negoziali, e’ disposta l’erogazione
con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione,
dell’indennita’ di vacanza contrattuale riferita al primo anno del
biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l’anno 2008.

2. Le somme erogate sulla base di
quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici
complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o
altro corrispondente strumento, a seguito dell’approvazione del disegno
di legge finanziaria per l’anno 2009.

3. Agli oneri derivanti
dall’applicazione del comma 1, quantificati per l’anno 2008 in 257
milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere
sulle risorse di cui all’articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le amministrazioni pubbliche
non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi
bilanci, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 146, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’erogazione dell’importo di cui al
comma 1 al proprio personale.

5. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto
pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il cui trattamento economico e’ direttamente disciplinato da
disposizioni di legge.

Art.
34.

LSU Scuola

1. Per la proroga delle attivita’
di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e’ autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2009.

Art. 35.
Copertura finanziaria


1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti dall’articolo 1,
comma 22, dall’articolo 2, commi 4 e 5-ter, dall’articolo 2-ter,
dall’articolo 3, comma 4, dall’articolo 4, commi 1-bise 3,
dall’articolo 5, dall’articolo 6 ad esclusione di quelle di cui ai
commi 4-bis e 4-quater, dall’articolo 7, dall’articolo 11, comma 5-bis,
dall’articolo 15, dall’articolo 19, commi 6, lettera c), e 18,
dall’articolo 21, dall’articolo 23 e dall’articolo 34, pari a 4.996,9

milioni di euro per l’anno 2009, a 2.112
milioni di euro per l’anno 2010 e a
2.434,5
milioni di euro per l’anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori
spese recate dal presente decreto.

Redazione

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