Senato della Repubblica
Relazione illustrativa al disegno di legge d’iniziativa governativa n. 1305 AS
presentato il 7 gennaio 2009
“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”
“Onorevoli Senatori.-
Articolo 1.
La convenzione tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la RAI per la radiotelevisione di San Marino, prorogata dall’articolo 39 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, verra a scadere il 31 dicembre 2008.
L’accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino e stato firmato il 5 marzo 2008 e durera cinque anni. La sua esecutivita e la nuova convenzione attuativa con la RAI sono, pero, sospese fino alla conclusione dell’iter di ratifica dei due Paesi contraenti.
Al fine di garantire la continuita dei servizi e dei relativi fondi per il 2009, si ritiene necessario prorogare al 31 dicembre 2009 la fornitura dei servizi medesimi previsti dall’apposita convenzione con la RAI.
Articolo 2.
L’articolo proroga nuovamente la disposizione della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), gia prorogata dall’articolo 1, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), introdotta al fine di assicurare il perdurare dell’efficacia della normativa con cui le regioni sono intervenute in materia di IRAP e di tassa automobilistica.
Per evitare un vuoto legislativo, la legge n. 350 del 2003 aveva sancito una normativa ponte per le leggi regionali emanate in materia di IRAP e di tasse automobilistiche regionali, al fine di garantire piena operativita ai relativi provvedimenti legislativi, in attesa dell’elaborazione della disciplina attuativa dell’articolo 119 della Costituzione. La disposizione del citato comma 167 della legge finanziaria 2008 ha prorogato di un anno, al 31 dicembre 2008, il termine di efficacia di tale norma, in vista del graduale passaggio al nuovo sistema di federalismo fiscale.
In attesa del nuovo quadro normativo che conseguira all’entrata in vigore della legge delega sul «federalismo fiscale», il cui disegno di legge e stato approvato dal Governo ed e in corso di esame in Parlamento (atto Senato n. 1117), e dei successivi decreti legislativi, e opportuno intervenire legislativamente al fine di assicurare un’ulteriore proroga, fino al periodo di imposta che si conclude il 31 dicembre 2010, dunque ad una data che risulta allineata con la presumibile efficacia dei predetti decreti legislativi.
Articolo 3.
L’articolo proroga al 31 dicembre 2009 il termine – fissato dall’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al 31 dicembre 2007 e gia prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 – a decorrere dal quale e consentito l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d’identita elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l’accesso a detti servizi attraverso modalita diverse.
Articolo 4.
Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla data del 31 marzo 2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Quest’ultimo, a sua volta, in cio novellato proprio dallo stesso articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilisce, per l’emanazione dei medesimi regolamenti, il piu breve termine del 31 dicembre 2008.
Appare necessario superare tale discrasia, dovuta ad un difetto di coordinamento testuale in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008.
Articolo 5.
La disposizione consente di spostare al 1º gennaio 2010 la ripresa del decorso temporale del termine di scadenza previsto per le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Viene circoscritta la proroga alle graduatorie approvate successivamente al 1º gennaio 2001. Per quelle precedenti, riprendera il loro decorso temporale che ne determinera la naturale scadenza.
La disposizione e necessaria soprattutto per evitare che alcune graduatorie vadano a scadenza senza che le amministrazioni abbiano potuto assumere i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni. Cio anche tenuto conto del costo di una procedura concorsuale che potrebbe essere ammortizzato mediante l’utilizzo della graduatoria.
Articolo 6.
La disposizione consente di bandire concorsi pubblici riservati nella misura del 20 per cento al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fino al 30 giugno 2009 e non fino al 31 dicembre 2008.
Si tratta di mantenere la vigenza di una disposizione che, in attesa del riordino della materia, consente alle amministrazioni di scegliere la strada del concorso pubblico rispetto a quella della stabilizzazione.
Articolo 7.
Con la modifica arrecata all’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si proroga, al fine di salvaguardare la continuita del servizio, l’efficacia dei contratti di collaborazione attivati dall’ISTAT per la costituzione della rete di rilevatori sul territorio nazionale, per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di costituzione della nuova societa di rilevazione statistica.
Articolo 8.
L’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto lo stanziamento di circa 131 milioni di euro annui per il finanziamento della contribuzione a carico del datore di lavoro dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni statali.
Attualmente, risulta gia costituito il fondo relativo ai dipendenti della scuola (Fondo Espero), al quale e stato riconosciuto, per le spese di costituzione ed avvio, un contributo pari 2,58 euro per ogni dipendente (pari, complessivamente, ad oltre 2,6 milioni di euro).
Nel corso dell’anno 2007 sono stati sottoscritti gli accordi per l’istituzione del Fondo per i dipendenti delle regioni, delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale (Fondo Perseo) e del Fondo per i dipendenti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, del CNEL e dell’ENAC (Fondo Sirio). Anche per i due fondi citati e stato riconosciuto un contributo per le spese di costituzione ed avvio, pari a 2,75 euro per dipendente, che, complessivamente, corrispondono per il Fondo Perseo a poco meno di 3,14 milioni di euro e per il Fondo Sirio a circa 0,73 milioni di euro a valere sulle disponibilita dell’anno 2007.
Nel corso dell’anno 2008 e stato, inoltre, sottoscritto l’accordo per l’adesione da parte del personale dei ruoli della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e del personale medico-veterinario al predetto Fondo Perseo. Anche per tale personale e stato riconosciuto un contributo per le spese di costituzione ed avvio, pari a 2,75 euro per dipendente, che complessivamente per entrambe le aree dirigenziali risulta pari a circa 0,39 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2008.
Con la disposizione in esame si intende prorogare per l’anno 2009 la possibilita, introdotta per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e gia prorogata per l’anno 2008 dall’articolo 2, comma 501, della citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), di utilizzare – nell’ambito delle risorse stanziate per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali – anche le somme necessarie per la costituzione e l’avvio dei medesimi fondi pensione.
In considerazione del quadro generale di attuazione della previdenza complementare, che vede gran parte degli accordi istitutivi definiti, rimangono da negoziare i fondi per il solo personale dei comparti Agenzie fiscali, universita e ricerca (nel settore contrattualizzato) e del personale dei comparti non contrattualizzati; nell’ipotesi che venga riconosciuto per spese d’avvio un contributo di circa 3 euro per ogni dipendente per le amministrazioni citate, la proroga in esame determinerebbe un onere – limitatamente all’anno 2009 – di circa 1,9 milioni di euro. Tale onere, sommato all’accantonamento del contributo di parte datoriale per gli attuali 80.000 iscritti del Fondo Espero – pari a poco meno di 21 milioni di euro – appare ampiamente coperto dalle risorse attualmente previste per la contribuzione alla previdenza complementare (pari a 104 milioni di euro per il 2009, come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 – legge finanziaria 2009).
Articolo 9.
In relazione alla grave situazione di crisi del sistema economico, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 e diretta a prorogare di trenta giorni il termine ordinario per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell’anno 2008 dall’Autorita garante della concorrenza e del mercato.
Lo stesso comma e, inoltre, diretto ad assicurare che l’Autorita possa operare senza disfunzioni.
Si introduce, in particolare, anche per quell’Autorita, in misura peraltro assai contenuta, un sistema di parziale autofinanziamento conforme a modelli gia adottati nell’ordinamento italiano per altre autorita indipendenti; si ricorda, ad esempio, che l’articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, prevede un sistema di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nella maggior misura della meta dell’importo delle sanzioni irrogate.
Nel caso dell’Autorita garante della concorrenza e del mercato il ricorso all’autofinanziamento e assai piu limitato in quanto, per un verso, sono escluse dall’applicazione della disposizione in esame le sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 287 del 1990 – di regola di elevato importo commisurato al fatturato – mentre, per altro verso, l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, e direttamente versato all’Autorita non per l’intero, ma solo «fino all’importo di 50.000 euro», pari al minimo edittale stabilito dall’articolo 27, comma 9, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, per le infrazioni di cui all’articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso codice. Il resto della sanzione, che ne costituisce di regola la parte di gran lunga piu cospicua, mantiene le destinazioni previste dalla legge.
Si segnala che una previsione avente analogo contenuto e gia stata approvata in data 4 novembre 2008 dalla Camera dei deputati quale articolo 13, comma 4, del disegno di legge recante «disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche in materia di energia» ed e ora all’esame del Senato (atto Senato n. 1195).
Al fine di assicurare adeguata flessibilita al modello di finanziamento si prevede, infine, che il predetto importo possa essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non avente natura regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell’Autorita.
La previsione di cui al comma 2 e diretta a consentire la proroga, con provvedimento dell’Autorita, dei comandi disposti presso la medesima in applicazione di specifiche disposizione di legge e ad estendere a tutti i relativi comandi la disciplina di imputazione della spesa gia stabilita dall’articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
Articolo 10.
I Comitati degli italiani all’estero (COMITES), di tipo elettivo, costituiti nelle circoscrizioni consolari dove risiedono piu di tremila connazionali ed eletti ogni cinque anni, costituiscono la forma di rappresentanza piu diretta e vicina di cui le comunita italiane all’estero dispongono, al fine di veicolare e discutere le proprie istanze.
Attualmente sono attivi centoventitre COMITES elettivi, il cui mandato termina a marzo 2009. I COMITES hanno competenze consultive su ogni aspetto della vita della collettivita italiana residente, si rapportano alla sede diplomatico-consolare in base alla competenza territoriale, possono rivolgere istanze alle autorita locali.
I consiglieri dei COMITES eleggono, entro 120 giorni dalla nomina, i membri del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), organo consultivo che rappresenta la comunita italiane nel mondo nei confronti delle istanze nazionali, anch’esso con mandato quinquennale, in scadenza a marzo 2009.
Dall’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2001, n. 459, gli italiani residenti all’estero possono votare per corrispondenza per il rinnovo del Parlamento italiano, eleggendo i candidati della circoscrizione estero (dodici deputati e sei senatori). Essi votano per corrispondenza anche in occasione dei referendum nazionali. Tenuto conto del fatto che la istituzione della circoscrizione Estero e il voto politico per corrispondenza hanno mutato radicalmente la nozione stessa e la portata della rappresentativita degli italiani all’estero, negli ultimi mesi e stata avviata, anche in sede parlamentare, una riflessione sull’istituto dei COMITES e, in diretta connessione, su quello del CGIE.
In tale contesto, non appare opportuno procedere – entro la scadenza prevista da legge – al rinnovo quinquennale dei consiglieri dei COMITES e conseguentemente anche a quello del CGIE in quanto sono attualmente allo studio alcune ipotesi di riforma al fine di prevedere formule differenti di rappresentativita.
Dette ipotesi potrebbero essere finalizzate, tra l’altro, alla modifica della soglia minima di residenti, necessaria per la istituzione di un Comitato, con la potenziale, grave conseguenza che i COMITES attuali, da poco rieletti, potrebbero risultare esautorati – ancorche in carica – in quanto privi di adeguata legittimazione politica.
Ulteriore considerazione a favore del differimento della consultazione generale e il rischio che le elezioni, nel momento in cui avranno vigenza le norme attualmente oggetto di valutazione politica, possano essere ripetute, con la conseguente duplicazione degli oneri derivanti dal loro svolgimento, pari a 6 milioni di euro per il rinnovo dei COMITES e a 1 milione di euro per il rinnovo del CGIE.
Si segnala inoltre che, in occasione della riforma legislativa del settore, tra il 2001 e il 2003, l’elezione dei COMITES, e conseguentemente anche quella del CGIE, e stata differita due volte in considerazione della esigenza di portare a compimento l’iter parlamentare della riforma.
Articolo 11.
Si tratta di una previsione estremamente importante ai fini della prevenzione in materia di terrorismo, in relazione al diffuso utilizzo del mezzo telematico anche per tali finalita criminose, come testimoniato dalle risultanze di stringenti misure di controllo.
L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, prevede l’obbligo di licenza per l’apertura di esercizi pubblici nei quali siano resi disponibili al pubblico apparecchi per comunicazioni telematiche. Tale disposizione, originariamente, doveva trovare applicazione fino al 31 dicembre 2007.
A seguito dell’allarmante situazione internazionale e delle recenti operazioni di polizia sul territorio nazionale, si ritiene pertanto necessario prorogare per un altro anno il predetto termine, gia prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Articolo 12.
Con il comma 1, a fronte della proroga stabilita dall’articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, risulta ancora possibile prevedere l’istituzione di ulteriori uffici periferici dello Stato attraverso l’emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino al 30 giugno 2009. Risulta pertanto necessario conservare nel conto dei residui le disponibilita finanziarie esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008 che, diversamente, andrebbero in economia, vanificando in parte gli effetti della proroga stessa.
Con riguardo al comma 2, la mancata proroga del termine contenuto nell’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 – che prevede, ai fini dell’ammissione allo scrutinio per la promozione a viceprefetto, il possesso di specifici requisiti minimi da parte dei viceprefetti aggiunti gia in servizio alla data di entrata in vigore del citato provvedimento – impedirebbe di procedere all’effettuazione dello scrutinio, per l’anno 2009, di quei numerosi funzionari che non hanno potuto espletare il prescritto servizio in uffici diversi da quelli di appartenenza, per mancanza di risorse economiche da destinare alle spese di missione. La disposizione in argomento prevede, infatti, che i viceprefetti aggiunti in servizio presso le prefetture effettuino un periodo applicativo presso gli uffici centrali non inferiore a sei mesi e, viceversa, che quelli in servizio presso il Ministero effettuino un tirocinio non inferiore ad un anno presso le prefetture. La disposizione di proroga in argomento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ma un risparmio per le spese di missione.
Articolo 13.
La norma e diretta a prorogare al 31 marzo 2009 il termine per l’adozione del regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l’individuazione delle misure a sostegno del personale militare e di quello civile presente nelle zone adiacenti le basi militari nazionali, che abbia contratto infermita o patologie tumorali da ricondurre all’esposizione o all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle pesanti derivanti dall’esplosione di materiale. Cio in quanto la concertazione interministeriale, seppure tempestivamente avviata e fortemente sostenuta dalle amministrazioni proponente e concertanti, ha consentito di pervenire alla stesura definitiva dello schema di regolamento, rivelatosi particolarmente complesso sotto il profilo tecnico-giuridico in relazione alla formulazione della norma, solamente il 12 dicembre scorso.
Conseguentemente, la disposizione prevede, al fine di garantire l’intera disponibilita finanziaria complessiva di 30 milioni di euro apprestata dall’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 (10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010), la conservazione in bilancio dell’autorizzazione di spesa di 10 milioni, riferita all’anno 2008, per l’anno 2009.
Nel contempo, la disposizione, tenuto conto delle preminenti competenze individuate in capo al Ministero della difesa dallo schema di regolamento predisposto in sede interministeriale, prevede che esso sia adottato non piu su proposta del Ministro dell’interno, come indicato dall’articolo 2, comma 79, della citata legge n. 244 del 2007, ma su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Articolo 14.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dirette a prorogare, fino all’anno 2015, l’applicazione delle disposizioni transitorie previste dall’articolo 60-ter e dall’articolo 61, commi 3, 4-bis e 5-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, riguardanti le promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani, e gradi corrispondenti, delle Forze armate.
In particolare si tratta di prorogare l’attuale disciplina che consente, fino all’anno 2009 compreso, di promuovere al grado di maggiore un numero di capitani pari a quelli annualmente inseriti in aliquota e giudicati idonei all’avanzamento, in luogo del numero fisso di promozioni indicato dalle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997.
La previsione assume particolare urgenza in quanto a partire dall’anno 2009 si dovrebbe applicare la norma di regime che prevede un numero fisso di promozioni, mentre per ancora cinque anni si presenteranno in valutazione un numero di capitani delle Forze armate ben superiore alle promozioni previste, con differenze che, per talune Forze armate, assumono dimensioni assai significative (88 promozioni su una media di circa 170 ufficiali che si presenteranno in valutazione dal 2009 al 2014). Tale fenomeno e dovuto alle immissioni operate negli anni novanta, prima dell’introduzione della nuova legge di avanzamento degli ufficiali che ha portato ad arruolamenti di minore entita e in linea con il numero di promozioni annuali previste dalla stessa legislazione. Pertanto, la proroga richiesta e strumentale al completo assorbimento del passaggio da una pregressa legislazione ad una nuova con criteri piu rigidi. In mancanza di tale intervento si determinerebbe un’eccessiva selezione in un grado «iniziale» che comporterebbe pesanti riflessi sul personale, giacche esso si vedrebbe privato della possibilita di poter efficacemente concorrere per le successive promozioni e quindi potrebbe avere una caduta di motivazione deleteria per l’Amministrazione. Da qui emerge il profilo di necessita della norma di proroga. Con riguardo all’esigenza, nell’imminenza del citato termine di scadenza, di prevedere la proroga delle disposizioni transitorie in questione fino all’anno 2015, si evidenzia che essa si riconnette all’incidenza che le valutazioni annuali effettuate in sede di avanzamento hanno sull’ordinato sviluppo dei ruoli nel tempo e alla conseguente necessita per le commissioni di conoscere preventivamente l’ambito temporale di vigenza del sistema di avanzamento nell’ambito del quale debbono operare negli anni futuri. Analoga esigenza aveva determinato la necessita di intervenire con l’articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, al fine di prorogare fino all’anno 2015 l’applicazione delle disposizioni transitorie previste dall’articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, concernenti l’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.
Il comma 3 chiarisce che i commi 1, 2 e 8 non comportano un maggiore onere a carico del bilancio dello Stato in quanto la vigente disciplina sul controllo delle dotazioni organiche e delle consistenze del personale della Difesa e basata sul principio dell’invarianza della spesa, rispetto alle dotazioni finanziarie indicate nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche nella tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, cosi come rideterminate dall’articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La dimostrazione dell’invarianza della spesa complessiva del personale militare, rispetto agli importi previsti dalle norme sopra indicate, e verificata nell’ambito del decreto ministeriale annuale emanato di concerto con il Ministero dell’economia e finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. In questo quadro di situazione, le eventuali maggiori spese che si potrebbero verificare in un determinato settore del personale delle Forze armate verrebbero automaticamente compensate in altri gradi, ruoli, categorie mediante il citato decreto. Quindi, un eventuale maggior costo legato ad un numero di promozioni annuali da capitano a maggiore, qualora fosse in qualche caso superiore ai valori indicati nelle tabelle allegate al decreto legislativo n. 490 del 1997, sarebbe automaticamente compensato con una minore consistenza globale del personale militare della Difesa e verificato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 4 si prefigge lo scopo di consentire il completamento del transito di un esiguo numero di ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, ai fini della costituzione iniziale del citato ruolo, prorogando fino all’anno 2009 il termine per la conclusione delle operazioni di transito. L’ulteriore proroga si rende necessaria in quanto la ristrutturazione in atto nelle Forze armate non ha ancora consentito la conclusione dei necessari provvedimenti attuativi.
Il comma 5, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e teso a prorogare il termine entro cui le unita produttive e industriali di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall’Agenzia industrie difesa, dovranno raggiungere la capacita di operare secondo criteri di economica gestione per evitare la definitiva chiusura. Si tratta di otto stabilimenti produttivi militari, con complessivi circa 1.600 dipendenti, dislocati nei comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina). In ragione dei rilevanti risvolti economico-sociali e dell’impatto occupazionale sui territori interessati, l’obiettivo del conseguimento dell’economica gestione assume un’alta connotazione programmatica di modo che appare indispensabile assicurare fin da ora, all’Agenzia industrie difesa, una prospettiva operativa almeno triennale per il suo conseguimento. In coerenza con tale obiettiva necessita, per consentire all’Agenzia di funzionare e di portare a compimento la gestione degli impianti produttivi secondo le logiche dell’economia di mercato, il comma 6 e conseguentemente volto ad autorizzare l’Agenzia stessa a prorogare fino al 2011 la validita dei contratti di lavoro in corso scadenti nel biennio 2008-2009, stipulati ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, relativi al proprio personale dipendente tecnico e amministrativo. Cio risulta quanto mai necessario per evitare che, ad iniziare dai prossimi giorni e nel volgere di qualche mese, l’Agenzia si trovi priva di tutto il personale dipendente, poiche tutto con contratto scadente fra il dicembre 2008 e il primo semestre del 2009. Quanto sopra, evidentemente, determinerebbe l’obiettiva impossibilita per l’Agenzia stessa di svolgere le attivita istituzionali affidatele, a grave scapito delle realta produttive ed industriali alla cui gestione essa e preposta e dell’ingente numero di personale degli stabilimenti. Si tratta di complessivi diciassette dipendenti, gia tecnicamente formati e proficuamente impiegati nelle specifiche attivita in seno agli uffici tecnici e amministrativi dell’Agenzia.
Il comma 7 e volto a differire, per le sole strutture periferiche del Ministero della difesa, l’applicazione dell’articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che subordina la corresponsione degli emolumenti relativi al lavoro straordinario alla previa attivazione di sistemi automatici di rilevazione delle presenze. L’intervento si rende necessario in quanto la complessita dell’organizzazione del Dicastero, con distribuzione sull’intero territorio nazionale di un notevole numero di enti, reparti ed uffici, alcuni di questi con poche unita di personale, non ha consentito, per oggettive difficolta, di completare entro l’anno 2008 le operazioni avviate per dotare tutte le articolazioni dei citati sistemi di rilevazione delle presenze.
Il comma 8 e diretto a prorogare di due anni, fino al 31 dicembre 2010, la disposizione che consente al personale militare di essere collocato in ausiliaria, a domanda, a condizione che abbia prestato almeno quaranta anni di servizio effettivo. Gia l’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, aveva previsto la proroga di un anno di tale disposizione, in ragione della necessita di attendere la nuova disciplina relativa all’innalzamento dei limiti di eta per l’accesso al trattamento pensionistico del personale militare, conseguente all’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia previdenziale. Nell’ambito di tale provvedimento dovra, infatti, essere realizzato il raccordo tra la citata nuova disciplina e le modalita di applicazione dell’istituto dell’ausiliaria. Nella considerazione che tale delega non e stata ancora esercitata, permane l’esigenza di mantenere per ulteriori due anni la possibilita di collocamento in ausiliaria a domanda del personale militare.
Si fa presente che la norma, che tra l’altro troverebbe applicazione solamente per un ristretto numero di soggetti considerato il fatto che permane la condizione dei quaranta anni di servizio effettivo, deve ritenersi neutra sotto il profilo finanziario per i motivi gia evidenziati e condivisi in occasione della precedente proroga.
In particolare si osserva, infatti, che all’atto del collocamento in congedo del militare nella posizione dell’ausiliaria cessa per l’Amministrazione l’obbligo di erogare i contributi previdenziali e pensionistici, pari complessivamente al 24,20 per cento della retribuzione dell’interessato, il quale invece continua a versare i contributi sul proprio trattamento pensionistico, nella misura del 9,10 per cento se ufficiale e dell’8,75 per cento se sottufficiale. A fronte di cio il soggetto ha diritto per la durata di permanenza in ausiliaria (massimo un quinquennio) al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza virtualmente percepito e quello economico spettante, nel tempo, al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianita corrispondente a quella posseduta dal militare all’atto del collocamento in congedo (dal computo sono oggi escluse, per espressa disposizione normativa, le indennita dirigenziali). Tenuto conto dell’anticipata cessazione degli obblighi contributivi a carico dell’amministrazione, che costituisce un significativo risparmio, e che gli aggiornamenti stipendiali sono sensibilmente inferiori rispetto alle citate percentuali di contribuzione a carico dell’interessato, ne discende che non sono ravvisabili oneri superiori collegati alla permanenza nella posizione di ausiliaria. Si rileva, in ultimo, come la disposizione costituisca esclusivamente una anticipazione, tra l’altro molto limitata considerato il requisito dei quaranta anni di servizio effettivo, dell’accesso alla posizione dell’ausiliaria per raggiungimento dei limiti di eta, talche il soggetto e comunque destinato ad accedere all’istituto dell’ausiliaria, seppur in un tempo di poco successivo.
Si osserva, in proposito, che evidentemente e sulla base di tali considerazioni che l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il quale prevedeva la prosecuzione della possibilita di collocamento in ausiliaria a domanda fino al 2007, che si intende prorogare di ulteriori due anni con il comma 8 in oggetto, non e corredato di alcuna forma di copertura di spesa.
Articolo 15.
La norma, al comma 1, ripropone la proroga tesa a consentire il mantenimento in bilancio per l’utilizzazione nell’esercizio successivo delle quote ancora accantonate, al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) per il finanziamento di interventi delle amministrazioni. Si tratta di una proroga gia prevista all’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, rivelatasi particolarmente importante ai fini della completa e corretta utilizzazione delle risorse destinate per legge al funzionamento delle amministrazioni, e, per la Difesa, soprattutto all’operativita delle Forze armate in una situazione di forte contrazione degli stanziamenti, tanto piu opportuna a seguito della manovra attuata dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Il comma 2 ripropone la disposizione di cui all’articolo 22, comma 13, della legge di bilancio per l’anno 2007, che gia aveva autorizzato la conservazione in bilancio per il 2008, quali residui, degli stanziamenti correlati all’incentivazione del personale della pubblica amministrazione non impegnati nel corso delle attivita di gestione dell’esercizio 2007. Tale peculiare autorizzazione legislativa e correlata alla necessita di assicurare che risorse individuate per legge, e destinate al personale in dipendenza degli accordi di concertazione sottoscritti fra il Governo e le rappresentanze dei comparti interessati, vengano mantenute nella disponibilita dei Dicasteri per essere effettivamente corrisposte agli eventi diritto. In tale senso la norma proposta e volta ad assicurare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilita di impiegare tali somme anche nel caso in cui il protrarsi della trattativa negoziale abbia imposto il perfezionamento dei correlati atti amministrativi con tempistiche non compatibili con i termini perentori di chiusura delle attivita di gestione dell’esercizio finanziario 2008.
Articolo 16.
L’articolo proroga di ulteriori sei mesi l’applicabilita delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice che ha ridefinito la materia, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.
Infatti, nonostante la precedente proroga ed i positivi risultati conseguiti nel corso dell’anno 2008 per recuperare taluni ritardi nell’attuazione del codice sia da parte del Ministero, che da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), alcuni regolamenti attuativi sono ancora in itinere ed e escluso che la loro entrata in vigore intervenga prima dell’attuale termine del 31 dicembre 2008.
Articolo 17.
Ai sensi dell’articolo 148, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorita garante della concorrenza e del mercato sono riassegnate ad un apposito fondo iscritto nel capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate ad iniziative a favore dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Trattandosi di stanziamento di parte corrente, tali somme sono normalmente utilizzabili nel solo esercizio di riassegnazione.
L’attuale formulazione dell’articolo 13 del gia menzionato disegno di legge atto Senato n. 1195 di iniziativa governativa, destina gran parte delle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall’Autorita riassegnate nel 2008 (354 milioni di euro circa) ad un ulteriore finanziamento della cosiddetta social card (289 milioni di euro circa) – esigenza rilevante e coerente con le originarie finalita a favore dei consumatori previste per tali fondi – e, in parte, ad altre esigenze (40 milioni di euro circa al fondo per le emittenti televisive locali), fatta comunque salva la copertura finanziaria delle iniziative gia in corso da parte del Ministero dello sviluppo economico, a fronte di impegni gia pubblicamente assunti sia con le associazioni dei consumatori, sia con le regioni, per l’utilizzo di circa 25 milioni di euro delle predette somme (di cui 6,4 milioni circa gia ripartiti con decreto ministeriale 15 febbraio 2008 e 18,6 milioni circa ripartiti con decreto ministeriale 17 novembre 2008, a seguito del prescritto parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari).
Tale previsione normativa in corso ha indotto il Ministero dello sviluppo economico a non attivare per l’anno 2008 ulteriori e diverse iniziative amministrative di impegno dei predetti fondi, con la conseguenza che, ove la citata iniziativa legislativa non pervenga a definitiva approvazione entro il corrente esercizio con il conseguente impegno per le nuove finalita, tali risorse andrebbero in economia e non sarebbero piu utilizzabili per l’iniziativa legislativa medesima.
Ne consegue l’esigenza di prorogare al riguardo il relativo termine di impegnabilita, disponendo il mantenimento in bilancio di tali fondi per un ulteriore esercizio, cosi come gia fatto per le somme riassegnate nel 2007 con l’articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (disposizione che, peraltro, non ha poi trovato concreta attuazione).
Articolo 18.
Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, al quinto periodo del comma 9-bis dell’articolo 1 prevede la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari alla data del 31 dicembre 2007, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato. Tale scadenza e stata prorogata al 31 dicembre 2008 dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
A causa delle difficolta di prevedere il completamento di procedure liquidatorie entro il termine di legge previsto e tenuto conto della particolare natura delle procedure concorsuali, puo verificarsi che situazioni oggettive quali la pendenza di contenziosi particolarmente complessi o alienazioni del patrimonio di difficile realizzo impediscano, di fatto, la chiusura di tali procedure.
Pertanto, stante tale complessa situazione, si ritiene necessario prevedere la proroga del citato termine per almeno un anno e cioe al 31 dicembre 2009.
Articolo 19.
La disposizione proroga fino al 30 giugno 2009 l’entrata in vigore delle norme sull’azione collettiva risarcitoria contenute nei commi da 445 a 449 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La proroga in questione potrebbe essere anche finalizzata a consentire, nell’ipotesi di una anticipata approvazione della norma rispetto alla scadenza del 30 giugno 2009, agli uffici giudiziari di utilizzare il differimento alla predetta data come tempo necessario per l’organizzazione e le gestione del futuro contenzioso.
Articolo 20.
Si dispone la proroga fino al 30 giugno 2009 del termine originariamente previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2007 per l’attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni delle societa regionali dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa.
Le trattative in atto con le regioni hanno fatto emergere diversi problemi, la cui soluzione e ritenuta pregiudiziale ed imprescindibile da parte delle stesse amministrazioni regionali, unici soggetti interessati, per poter effettuare il suddetto trasferimento e che richiedono quindi una proroga per la loro conclusione.
Articolo 21.
La regola tecnica di prevenzione incendi per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, stabilisce che gli impianti esistenti, la cui capacita resti limitata fino a 30 metri cubi, siano resi conformi alle disposizioni di cui al Titolo III dell’allegato tecnico al decreto entro cinque anni dall’entrata in vigore dello stesso, periodo che e scaduto il 19 dicembre 2008. L’articolo e dunque volto a fissare un nuovo termine per l’adeguamento dei suddetti impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, prorogando quello attualmente vigente di poco piu di un anno.
Peraltro, attraverso la proroga, si terrebbe conto anche delle difficolta manifestate dalle associazioni rappresentative del settore della distribuzione del GPL per autotrazione, consentendo di completare gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti.
La proroga al 31 dicembre 2009 ha lo scopo di evitare la chiusura di un numero consistente di impianti di distribuzione stradale, che rispondono alla domanda di GPL-auto dei cittadini soprattutto meno abbienti, che per sfuggire all’aumento dei costi alla pompa dei carburanti tradizionali scelgono sempre piu numerosi questo prodotto alternativo, a ridotto impatto ambientale.
Articolo 22.
Il termine per il quale il comma 1 dispone la proroga e stato fissato nel 1998 come limite temporale decennale di mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitate all’uso dell’attrezzo denominato draga idraulica. Al momento attuale, si ritiene di dover mantenere invariato lo sforzo di pesca con tale attrezzo almeno per un altro anno e, a tale fine, si rende necessaria la proroga urgente del termine ex lege sopraindicato. Tale invarianza della flotta da pesca in questione, oltre a garantire l’obiettivo di eco-sostenibilita del prelievo di risorse ittiche, e, altresi, necessaria agli accertamenti e alle procedure da avviare in funzione del limite di distanza dalla costa pari a 0,3 miglia nautiche che, in forza dell’intervenuto regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, entrera in vigore il 1º giugno 2011 proprio per la flotta da pesca operante con draga idraulica.
Il comma 2 dell’articolo in esame dispone l’abrogazione di talune disposizioni del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, che presentano rilevanti profili di criticita per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.
Articolo 23.
Il termine del 31 dicembre 2008, per il quale si dispone la proroga al 30 giugno 2009, riguarda il potere, autorizzato ex lege, del Commissario straordinario dell’Ente per l’irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) di proseguire la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell’acqua attraverso la proroga dei contratti in essere allo scopo. La proroga e necessaria ed urgente poiche in sede di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono stati approvati alcuni emendamenti all’articolo 3 per superare lo stato di emergenza attraverso l’adozione, a decorrere dal 1º gennaio 2009, delle tariffe relative alla componente industriale per l’acqua all’ingrosso e con lo spostamento di un anno del termine previsto per l’adozione del regolamento di riordino ai sensi dell’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, la proroga disposta eviterebbe, attraverso il prosieguo concreto della gestione, il mancato introito di ingenti risorse finanziarie. Il contratto relativo alla gestione in appalto dell’invaso del Sinni, infatti, e stato prorogato al 31 dicembre 2008, ma alla scadenza del termine previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il Commissario sara carente del potere di adottare i necessari ed indifferibili provvedimenti; cio comporterebbe un ulteriore aggravio della situazione debitoria dell’EIPLI.
Articolo 24.
La disposizione di cui all’articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di limiti di tara/potenza per i neopatentati, prevede attualmente che ai titolari di patente B, per il primo anno dal rilascio della patente, non e consentita la guida di veicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50kw/t. La proroga trae spunto dalla necessita di rinviare ulteriormente l’entrata in vigore della suddetta norma che riguarda i neo patentati e che potrebbe portare alla conseguenza irrazionale di vietare la guida di automobili di piccola e media grandezza e di alto livello di sicurezza, consentendo invece la guida di vetture meno sicure, piu grandi ed impegnative da guidare.
Tale proroga trova una sua utilita anche nell’ottica di una imminente revisione del codice della strada e nel recepimento entro il 2010 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006.
Articolo 25.
Il comma 10 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, prevede che fino al 31 dicembre dell’anno 2008 i canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 e 22 marzo 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000.
Per stabilire i nuovi canoni per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, lo stesso articolo 17, al comma 1, prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da predisporre sulla base di una motivata relazione del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria RFI Spa e da adottare previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Allo stato attuale, pur essendo praticamente completata l’istruttoria per la predisposizione del citato decreto che deve stabilire i nuovi canoni, non e ancora pervenuta la proposta finale da parte di RFI; l’istruttoria stessa ha richiesto un approfondito esame della questione, anche in relazione all’impatto che una nuova formulazione dei canoni di accesso all’infrastruttura puo avere sui costi dei servizi ferroviari, con particolare riferimento a quelli soggetti ad obbligo di servizio pubblico sotto il controllo ed a spese delle regioni. Sotto tale profilo resta, a legislazione vigente, irrisolto il nodo relativo alla condivisione dello schema di decreto con le stesse regioni, che lamentano, come noto, l’assenza di un idoneo quadro di sostegno finanziario.
La questione dei canoni, inoltre, riveste carattere di estrema delicatezza in relazione alla entrata in funzione dei nuovi servizi ferroviari ad Alta velocita/Alta capacita sulla linea Milano-Roma-Napoli. Per le tratte AV/AC, infatti, i canoni di accesso non dovranno semplicemente essere posti a copertura dei costi di circolazione sopportati dal Gestore dell’infrastruttura, ma anche garantire buona parte della remunerazione del capitale investito nella realizzazione delle linee ferroviarie AV/AC.
In considerazione di quanto sopra esposto, pur prevedendo di riprendere in tempi brevi i contatti con le regioni per la condivisione dello schema di decreto finalizzata a stabilire i nuovi canoni, tenuto anche conto dei tempi tecnici per l’acquisizione del parere del CIPE e della Conferenza Stato – regioni, si rende indispensabile differire il termine di adozione del decreto stesso quantomeno al 31 dicembre 2009, al fine di consentire la prosecuzione della validita degli attuali canoni nelle more della conclusione dell’iter di approvazione ed adozione del nuovo decreto.
Articolo 26.
In attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 luglio 1992, i servizi di cabotaggio in Italia sono stati liberalizzati dal 1º gennaio 1999.
Tenuto conto delle difficolta economiche e delle limitazioni del bilancio dello Stato che non consentono di rendere strutturali benefici concessi precedentemente ed autorizzati in sede europea, la disposizione e volta ad assicurare continuita ai servizi di cabotaggio prorogando per l’anno 2009 le relative Convenzioni, in scadenza al 31 dicembre 2008, nel limite delle risorse di bilancio disponibili.
Articolo 27.
In riferimento ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci sulla media e lunga percorrenza, l’articolo 2, comma 253, della legge finanziaria 2008, nella formulazione in vigore a seguito delle modifiche recate dall’articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dispone che l’individuazione del perimetro dei servizi di utilita sociale e effettuata a seguito dell’espletamento di un’indagine conoscitiva da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta a determinare la possibilita di assicurare l’equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonche le eventuali azioni di miglioramento dell’efficienza.
Il termine attualmente previsto per la conclusione dell’indagine e il 15 dicembre 2008. Tuttavia, considerata la rilevanza della disponibilita di risorse finanziarie pubbliche – quale elemento condizionante l’estensione e le caratteristiche del perimetro suddetto – va tenuto conto di quanto disposto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che all’articolo 25 ha stanziato 480 milioni di euro – per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per i contratti di servizio dello Stato e delle regioni a statuto ordinario, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
E opportuno, quindi ricondurre a coerenza tale scadenza con la preventiva determinazione delle risorse effettivamente disponibili. L’articolo 27 e strettamente funzionale a tale obiettivo.
La prosecuzione dei contratti ad oggi in essere tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa deriva in via diretta dal differimento del termine di ultimazione dell’indagine. Attualmente, oltre ai due contratti di servizio per il trasporto ferroviario, rispettivamente, di passeggeri e di merci, e in vigore l’accordo sottoscritto il 14 marzo 2008, che per il trasporto di passeggeri individua – nelle more dell’espletamento dell’indagine – un primo perimetro di servizi da assoggettare al regime di «pubblica utilita».
Articolo 28.
Nel precisare che si e gia provveduto ad emanare il decreto relativo all’aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato per l’anno 2008, si fa contestualmente presente che il complesso iter necessario per l’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non e stato perfezionato nel corso dell’anno 2008.
Si rappresenta infatti che il decreto interministeriale di approvazione delle «Linee guida» emanate dall’ENAC in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva e stato solo di recente controfirmato dal Ministro dell’economia e delle finanze ed e stato trasmesso, unitamente ai relativi allegati, alla Corte dei conti per la registrazione.
Inoltre, tra le Societa di gestione aeroportuale, soltanto la GESAC di Napoli ha finora qui sottoscritto il contratto di programma con ENAC, in corso di esame congiunto da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze; la proroga di termini, pertanto, risulta indispensabile.
Articolo 29.
Gli affidamenti in concessione delle gestioni totali aeroportuali sono connessi anche ai procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all’esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa per l’applicazione dell’articolo 693 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Le problematiche emerse nel corso di tali procedimenti ed inerenti anche l’attribuzione all’ENAV Spa, con conseguenti e rilevanti oneri, dei servizi di navigazione aerea sugli scali acquisiti o da acquisire al demanio civile, hanno comportato un prolungamento dei tempi di lavoro rendendo necessaria una modifica al disposto dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) prevedendo la sostituzione del termine 31 dicembre 2008 con quello del 31 dicembre 2009.
Articolo 30.
La proroga del decreto relativo ai parametri e delimitazione delle aree concernenti la balneabilita delle acque e giustificata sia per i tempi necessari al completamento dell’iter procedurale, sia per motivi tecnico-scientifici.
Per quanto riguarda l’iter procedurale, si fa presente che la procedura di stesura del decreto attuativo prevede l’acquisizione delle specifiche tecniche da parte dell’Istituto superiore di sanita (ISS) ed i pareri sia del Consiglio superiore di sanita, sia della Conferenza unificata.
Articolo 31.
Con l’articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il legislatore italiano, al fine di una maggior tutela della salute pubblica e in considerazione della ormai prevalente dislocazione delle officine di produzione di materie prime in Paesi non rientranti nell’Unione europea con sistemi di controlli sanitari spesso non in linea con quanto previsto dalle norme vigenti nell’ambito dell’Unione europea, ha previsto che per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da Paesi terzi, deve essere disponibile un certificato di conformita alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all’officina di produzione dalle Autorita competenti di uno Stato dell’Unione europea.
La Commissione europea, con nota in data 5 marzo 2007, ha tuttavia fatto presente che introducendo la previsione di cui sopra l’Italia sarebbe andata oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 e avrebbe, inoltre, introdotto un concreto rischio di ostacolo alla libera circolazione delle merci in seno al mercato interno.
Alla luce di tali considerazioni, tenendo anche conto delle problematiche emerse in sede di attuazione del citato articolo 54, comma 3, con decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, si e provveduto, tramite l’inserimento del comma 3-bis, a sospendere l’applicazione della norma in esame fino al 31 dicembre 2008.
L’esigenza di tutela della salute pubblica, sottesa alla disciplina della fattispecie in esame, e stata, nel frattempo, condivisa anche da alcuni deputati europei che hanno presentato la «Dichiarazione scritta n. 61/2006 sui principi attivi farmaceutici» con la quale si e richiesto al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di prevedere l’obbligo del certificato di buona fabbricazione per i produttori e gli importatori di materie prime farmaceutiche.
Con ulteriore nota in data 18 novembre 2008, la Commissione europea – nel ribadire i dubbi sulla legalita della disposizione normativa sopra citata – ha reso noto di essere in procinto di attivarsi per disciplinare, a livello comunitario, la materia in esame al fine «di rafforzare i vari aspetti della qualita delle sostanze attive farmaceutiche mediante un maggiore controllo delle prassi di fabbricazione nell’Unione europea e nei Paesi terzi» e ha, altresi, manifestato alle Autorita italiane l’opportunita di riesaminare la norma in questione o, in alternativa, di differirne ulteriormente l’applicazione.
L’articolo 31 in esame, prendendo anche spunto dal suggerimento esplicitamente manifestato dalla stessa Commissione, intende prorogare ulteriormente l’applicazione del disposto di cui al citato articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006. Tale proroga consente di mantenere, comunque, nell’ambito dell’ordinamento italiano la previsione dell’obbligo del certificato di conformita alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l’iniziale previsione e, sotto un altro profilo, consente di attendere la disciplina che sara emanata in materia dai competenti organi comunitari e di scongiurare il preannunciato rischio di apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia.
Articolo 32.
Il comma 1 e diretto a prorogare i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno, tra le piu controverse del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per la quale gia e stato previsto, all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1º gennaio 2009 della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (anche per la quale e stato previsto, sempre all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1º gennaio 2009). Il termine del 16 maggio 2009 e stato individuato in quanto coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle «disposizioni integrative e correttive» al citato decreto legislativo, da adottare ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell’ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.
Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma 1, e finalizzato alla proroga del termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro, la cui applicazione – sempre ex articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2008 – e al momento prevista a far data dal 1º gennaio 2009.
Articolo 33.
L’articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, stabilisce quanto segue: «i medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2008, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione, conformemente agli articoli 20, 21 e 22».
Per quanto concerne i medicinali veterinari omeopatici che possono essere autorizzati al commercio con procedura di registrazione semplificata ai sensi degli articoli 20 e 21 del citato decreto, e quasi concluso l’iter di approvazione delle linee guida per l’elaborazione del dossier di tecnica farmaceutica, che le imprese interessate devono presentare per la richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari omeopatici ai quali si applica la procedura suddetta.
Per quanto concerne, invece, le autorizzazioni che devono essere rilasciate ai medicinali veterinari omeopatici cui non si applica la procedura semplificata sopracitata, il comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 193 del 2006 stabilisce che il Ministero «con proprio decreto emana apposite disposizioni per l’effettuazione delle prove d’innocuita e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali omeopatici che non soddisfano le condizioni […]. In tale caso il Ministero della salute notifichera alla Commissione le regole speciali adottate».
Il decreto ministeriale citato nella predetta disposizione non e stato emanato poiche non sono stati completati gli opportuni approfondimenti e studi da parte degli esperti per stabilire criteri e modalita per l’effettuazione delle prove suddette. Per quanto sopra si e ritenuto necessario prorogare di un anno il termine di cui trattasi.
Articolo 34.
La disposizione e destinata a risolvere il problema del rinnovo, per il 2009, della possibilita, per l’industria farmaceutica di sostituire la riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2006, con il versamento di un equivalente payback al Servizio sanitario nazionale.
Articolo 35.
La norma e tesa a consentire a tutto il personale incaricato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca di poter continuare ad assicurare lo svolgimento dell’attivita di supporto alla ricerca e di supporto amministrativo-gestionale, anche per l’attuazione del progetto straordinario di innovazione tecnologica finalizzato all’erogazione dei servizi tecnici e per la sicurezza tecnologica di macchine ed impianti sul territorio nazionale.
La proroga consente il rinnovo dei citati contratti di collaborazione, tutti in scadenza il 31 dicembre 2008, e scongiura gravi ripercussioni sulle attivita di ricerca.
Articolo 36.
L’articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, ha disposto che tutte le operazioni riguardanti il personale docente di ruolo (assunzioni a tempo indeterminato, provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque tutti quelli di durata annuale) devono essere completate entro il 31 luglio di ciascun anno. Decorso tale termine, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine del personale non di ruolo supplente annuale e fino al termine delle attivita didattiche, attingendo alle apposite graduatorie provinciali ad esaurimento.
La proroga ha lo scopo di assicurare che al 1º settembre, data di inizio dell’anno scolastico, a tutte le cattedre vacanti sia assegnato personale di ruolo o personale supplente nominato per tutto l’anno o fino al termine dell’attivita didattica, al fine di evitare spostamenti di personale ad anno scolastico iniziato.
Peraltro, tenuto conto che per effetto dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per l’anno scolastico 2009/2010 si prospetta una particolare situazione, in quanto devono essere emanati i regolamenti di attuazione del Piano programmatico di interventi, che ridisciplinano la materia degli organici del personale docente e della riorganizzazione della rete scolastica e che avranno un notevole impatto sulle operazioni di mobilita e di reclutamento dello stesso personale per l’anno scolastico 2008/2009, la proroga ha lo scopo di consentire che le operazioni riguardanti il personale di ruolo possano essere effettuate entro il 31 agosto 2009; in tal modo, infatti, si da la possibilita agli uffici scolastici periferici di poter utilizzare un margine di tempo piu adeguato per completare le operazioni sopra descritte, nella piena osservanza delle nuove disposizioni che stanno per essere emanate con i suddetti regolamenti in materia di organici e di riorganizzazione della rete scolastica.
Articolo 37.
Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nel definire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ha previsto, all’articolo 27, comma 4, che le prime classi dei percorsi liceali dovevano essere avviate a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2007-2008. Tale termine e stato successivamente prorogato all’anno scolastico 2008-2009 dall’articolo 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, e all’anno scolastico 2009-2010 dall’articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, che ha previsto una nuova disciplina ordinamentale degli istituti tecnici e professionali, modificando in parte quella dettata dal citato decreto legislativo n. 226 del 2005, in materia di percorsi liceali.
L’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e intervenuto anch’esso in materia di riforma degli ordinamenti dell’istruzione secondaria di secondo grado, prevedendo, al comma 4, lettera b), la ridefinizione dei curricola vigenti nei diversi ordini di scuola, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, mediante l’adozione di appositi regolamenti attuativi del piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo 64.
Poiche allo stato attuale i regolamenti in parola, di imminente sottoposizione al Consiglio di Stato, prevedono l’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, si rende necessario prorogare di un anno scolastico il termine previsto dal suddetto articolo 27 comma 4, come modificato dall’articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine di evitare incertezze interpretative sulle norme ordinamentali da applicare per l’anno scolastico 2009-2010.
In conseguenza della proroga in esame, si rende necessario, per motivi di sistematicita normativa, abrogare il comma 8 dell’articolo 1 della citata legge n. 228 del 2006, con il quale il termine originario era stato prorogato all’anno scolastico 2008-2009, nonche il secondo periodo del comma 1-quater dell’articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, con il quale il predetto termine e stato ulteriormente prorogato all’anno scolastico 2009/2010.
Articolo 38.
L’articolo 159, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che, nell’eventualita in cui le regioni non provvedano, entro il 31 dicembre 2008, a verificare l’adeguatezza strutturale dei comuni subdelegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, la stessa subdelega decade, con ritorno della funzione in capo alle regioni deleganti.
La proroga in esame mira a rinviare di sei mesi l’entrata in vigore del nuovo regime dell’autorizzazione paesaggistica previsto dall’articolo 146 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio.
Essa si propone, inoltre, di evitare che il 1º gennaio 2009 la funzione di autorizzazione paesaggistica torni alle regioni (che mancano delle strutture per esercitare detto compito), prevenendo il rischio della paralisi delle autorizzazioni paesaggistiche a decorrere dal 1º gennaio 2009.
La proroga risponde anche all’impegno assunto dal Ministro su un’apposita risoluzione (7/00079) presentata alla VIII Commissione della Camera dei deputati da numerosi deputati.
Articolo 39.
L’articolo 71-septies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dispone che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.
Il successivo comma 2 prevede che detto compenso debba essere determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2008, nel rispetto della normativa comunitaria e sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti.
La necessita della proroga alla data del 31 dicembre 2009 deriva, pertanto, dalla necessita di attendere l’esito dei lavori di una apposita Commissione per l’esame delle problematiche relative alla riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto.
Articolo 40.
La disposizione, nel comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2010 il mandato del Presidente della fondazione «La Quadriennale di Roma», trasformata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nonche il mandato del Presidente della fondazione «La Triennale di Milano», trasformata con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273.
La proposta di proroga della durata in carica delle strutture di vertice dei suddetti enti si rende necessaria per garantire la continuita del funzionamento delle stesse fondazioni, prevenendo la paralisi delle importanti attivita culturali esercitate.
Il comma 2 dell’articolo in esame ha, invece, ad oggetto l’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il quale disciplina l’amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche.
In particolare, il comma 2 del citato articolo 21 prevede che, con il decreto di scioglimento degli organi di vertice della fondazione, vengono nominati uno o piu commissari straordinari e viene altresi determinata la durata dell’incarico, che in ogni caso non puo essere superiore a sei mesi.
La proposta normativa mira a consentire al Ministro per i beni e le attivita culturali di disporre, con proprio decreto, la proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche per un ulteriore periodo, che in ogni caso non puo concludersi oltre la data del 31 dicembre 2010. Tale proroga si rende necessaria per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria, diversa per ognuna delle fondazioni attualmente commissariate, che necessita, per la soluzione, di un ulteriore periodo di amministrazione straordinaria.
Naturalmente, proprio la diversita delle situazioni in cui versano le fondazioni rende necessario adottare uno strumento organizzativo flessibile, attribuendo al Ministro per i beni e le attivita culturali il compito di individuare periodi di proroga differenziati in ragione delle diverse fondazioni commissariate.
Articolo 41.
Commi 1-5. In relazione alle modifiche alla disciplina delle assunzioni introdotte – a decorrere dall’anno 2008 – dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, non piu basate sulla ripartizione di un fondo ma sull’utilizzo di una parte delle disponibilita finanziarie derivanti dalle cessazioni verificatesi nell’anno precedente, nonche alle innovazioni ed agli adempimenti in materia di programmazione dei fabbisogni e degli assetti organizzativi, recati, in particolare, dagli articoli 66, 72 e 74 del piu volte citato decreto-legge n. 112 del 2008, molte amministrazioni hanno manifestato l’esigenza di poter effettuare le assunzioni consentite per l’anno 2008 dalla citata legge n. 296 del 2006, fermi restando i limiti finanziari ivi previsti, anche oltre il termine del 31 dicembre 2008. Analoghe esigenze sono state rappresentate in relazione alle problematiche emerse in relazione a talune procedure di stabilizzazione di personale precario, impiegato soprattutto in attivita di ricerca, che difficilmente potranno essere portate a conclusione entro l’anno 2008. In relazione alle predette esigenze, tenuto conto delle limitate facolta assunzionali previste dalla normativa vigente, considerato che negli anni recenti sono costantemente intervenute disposizioni intese a differire i termini entro i quali poter effettuare le assunzioni consentite nell’anno precedente (vedasi da ultimo l’articolo 3, comma 86, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e che comunque l’intervento non comporta un aumento del numero dei soggetti assumibili e dei relativi oneri, viene stabilita la proroga dei termini entro cui effettuare le assunzioni gia previste per l’anno 2008.
In particolare, i commi 1 e 2 dispongono, rispettivamente, la proroga al 31 dicembre 2009 ed al 30 giugno 2009 dei termini entro cui procedere alle assunzioni ed alle stabilizzazioni relative alle cessazioni avvenute nell’anno 2007, previste dai commi 523, 643 (assunzioni) e 526 (stabilizzazioni) dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
Il comma 3 e inteso a prorogare al 30 giugno 2009 il termine entro cui procedere alle assunzioni a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527, e successive modificazioni, della richiamata legge n. 296 del 2006.
Con il comma 4 viene differito al 30 giugno 2009 il termine per l’effettuazione delle assunzioni del personale dei corpi di polizia, gia autorizzate per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007.
Con il comma 5 resta comunque ferma la sanzione di cui all’articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008 che fa divieto di procedere ad assunzioni alle Amministrazioni che non abbiano adempiuto alle misure di razionalizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche previste dai commi 1 e 4 dello stesso articolo 74.
Comma 6. Con il 31 dicembre 2008 cessa la vigenza del divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il triennio 2005-2007, e successivamente prorogato per tutto l’anno 2008 dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Tale divieto e stato previsto ininterrottamente dall’anno 1995 nell’ambito delle diverse manovre finanziarie ed ha consentito, fino alla sua vigenza, di evitare consistenti oneri derivanti dall’automatica applicazione dei giudicati a tutto il personale della pubblica amministrazione in relazione a giurisprudenza consolidata.
Emerge, quindi, la necessita, con il comma 6 di riproporre la norma a regime ai fini del contenimento della spesa nei termini sopra indicati.
Con il comma 7 si bloccano, anche per il triennio 2009-2011, i trattamenti economici accessori, periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita, negli importi vigenti nell’anno 1992, quali le indennita di bilinguismo dei magistrati, i compensi delle commissioni esaminatrici di concorso, e cosi via, nonche, nelle misure erogate nell’anno 1996, le indennita collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento.
In carenza di tale proroga, gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento tendenziale non inferiore, rispettivamente, al 54 ed al 30 per cento circa, pari alla sommatoria dei tassi d’inflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco.
Parimenti il predetto blocco viene confermato per compensi, indennita e rimborsi erogati dalle pubbliche amministrazioni agli estranei, per l’espletamento di particolari incarichi e per l’esercizio di particolari funzioni (giudici popolari, giudice di pace, compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, eccetera); in mancanza del blocco, i trattamenti stessi subirebbero un incremento non inferiore al 13 per cento. Conseguentemente si dispone che a decorrere dall’anno 2011, gli importi delle predette indennita e i compensi possono essere aggiornati, secondo le modalita stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all’anno 2010, sempre nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
La proroga di cui al comma 8 e riferita alla gestione commissariale dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I e riguarda il termine del 31 dicembre 2008, contenuto nell’articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Tale norma, nell’autorizzare la spesa di 250 milioni di euro per la definitiva estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti della predetta Azienda, ha nel contempo autorizzato il Commissario liquidatore ad effettuare transazioni alle condizioni e con le modalita ivi indicate, fissando al 31 dicembre 2008 il termine perentorio per i relativi pagamenti.
Il Commissario liquidatore, con nota del 31 luglio 2008, nel premettere di aver tempestivamente avviato le procedure previste dalla normativa di cui sopra, ha fatto presente di ritenere impossibile la conclusione delle operazioni di pagamento entro il 31 dicembre 2008, stante l’elevato numero di posizioni da definire (800 creditori circa) e le complesse problematiche operative, rappresentando pertanto l’esigenza di una proroga del termine in questione.
In relazione a quanto sopra ed in considerazione delle finalita della normativa di cui trattasi, il comma 8 proroga al 30 giugno 2009 il termine fissato per l’effettuazione dei pagamenti da parte del Commissario liquidatore dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I.
La disposizione di cui al comma 9 ha lo scopo di prevedere per il personale dell’ente Poste italiane Spa in posizione di comando presso amministrazioni pubbliche o enti una ulteriore proroga dei comandi in atto.
Dal 1998, anno di trasformazione dell’ente Poste in societa per azioni, il personale dipendente di Poste italiane non puo accedere al comando presso pubbliche amministrazioni. Tuttavia la proroga dei comandi in atto e stata sempre prevista con apposite previsioni normative inserite nell’ambito delle leggi finanziarie successive a tale data (articolo 53, comma 19, della legge n. 449 del 1997; articolo 45, comma 10, della legge n. 448 del 1998 e cosi via fino alla legge 24 dicembre 2007, n. 244) al fine di consentire alle amministrazioni ed enti interessati di far transitare nei loro ruoli il personale in posizione di comando e consentirne una riduzione (si e passati infatti da un numero da circa 3.500 agli attuali 220 circa).
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a differenza delle precedenti, ha, peraltro, previsto la possibilita di inquadramento del suddetto personale nei ruoli delle amministrazioni dello Stato presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti disponibili in organico con proroga dei comandi fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
In ragione dell’esiguo numero delle unita interessate, della professionalita che le stesse hanno acquisito presso le amministrazioni di destinazione, del notevole lasso di tempo intercorso (comandi ante 1998), si ritiene opportuno per tutti i soggetti interessati, comprese le amministrazioni che si avvalgono di tali professionalita, procedere ad una ulteriore proroga di un anno in modo da consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle amministrazioni di destinazione.
Comma 10. In considerazione della particolare complessita del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative delineato dall’articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che interessa la generalita delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto delle sanzioni previste dal comma 6 del citato articolo per le amministrazioni inadempienti, si rende necessario differire al 31 maggio 2009 il termine previsto dal medesimo articolo per l’adozione dei provvedimenti attuativi.
Comma 11. La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), al fine di dare prima attuazione alla disposizione dettata dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, ha determinato in 20 milioni di euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per l’anno 2009 i maggiori introiti spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dalle ritenute sui redditi da pensione (di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorche riscosse fuori del territorio regionale.
Successivamente l’articolo 47-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, per dare certezze finanziarie alla regione in questione ai fini della predisposizione del proprio bilancio, ha individuato in 30 milioni di euro i maggiori introiti per l’anno 2010, completando cosi l’intervento per il triennio 2008-2010.
Si rende ora necessario, con il comma 11 in commento, sempre al fine di consentire una pianificazione anche triennale del bilancio (2009-2011), assicurare, sempre in prima applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 137 del 2007, anche per l’anno 2011 i maggiori introiti in parola, determinati in 30 milioni di euro.
Inoltre, per il 2008 si garantiscono fondi per consentire il prosieguo degli interventi a favore della minoranza slovena di cui all’articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
Commi 12 e 13. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con apposita convenzione sottoscritta tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna Spa sono stati regolati i profili economici, contabili e di controllo concernenti la gestione da parte di Fintecna Spa dei rapporti attivi e passivi, nonche del contenzioso, degli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Detta convenzione, ed il relativo atto aggiuntivo, verranno a scadere entro il 31 dicembre 2008, lasciando un vuoto di disciplina che potrebbe determinare l’interruzione delle attivita di liquidazione svolte dalla societa liquidatrice. Per scongiurare tale pericolo, occorre estendere la disciplina scolpita nella convenzione stipulata ai sensi del citato articolo 1, comma 1-bis, ai rapporti tra Ministero dell’economia e delle finanze e Fintecna Spa sino al 30 giugno 2009.
Comma 14. L’articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dispone che le azioni eccedenti il limite dello 0,50 per cento del capitale sociale di una banca popolare devono essere alienate entro un anno dalla contestazione da parte della banca partecipata della violazione del divieto.
Con il citato decreto-legge n. 248 del 2007 e stato disposto – per i soggetti che detenessero al 31 dicembre 2007 una partecipazione al capitale sociale di una banca popolare superiore allo 0,50 per cento – il differimento di un anno del termine previsto dal citato articolo 30. Tale disposizione si collocava nella prospettiva auspicata di una piu generale riforma dell’ordinamento delle banche popolari che contemplasse un innalzamento della percentuale di possesso delle azioni attualmente previsto dal testo unico bancario.
Il superamento del limite percentuale di detenzione delle azioni in banche popolari assume particolare rilevanza nel caso di aggregazioni perfezionate nel 2007 mediante fusioni per incorporazione di banche costituite nella forma di societa per azioni in banche popolari, nonche di concentrazioni tra investitori detentori di partecipazioni di banche popolari.
In tali situazioni, una mancata modifica del termine, ormai in scadenza, entro il quale effettuare l’alienazione delle azioni eccedenti comporterebbe la dismissione della partecipazione eccedente.
Poiche appare improbabile che modifiche all’ordinamento delle banche popolari possano essere varate prima della stagione delle prossime assemblee (aprile), appare necessario modificare, con il comma 14, il termine attualmente previsto dal citato articolo 30 del testo unico bancario portandolo ad un periodo ragionevolmente piu congruo.
Comma 15. Provvede ad assegnare un contributo di euro 2.800.000 nell’anno finanziario 2009 per il funzionamento all’Ente italiano montagna (EIM), organismo istituito dalla legge finanziaria 2007 in sostituzione dell’IMONT e posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 2115), con copertura da parte del Ministero dell’istruzione, dell’universita e della ricerca mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al capitolo 7236 del proprio stato di previsione. Il contributo deve intendersi, come da nota del Ministero dell’istruzione, dell’universita e della ricerca, riferito solamente all’anno finanziario 2009. Le unita previsionali di base interessate alla variazione compensativa sono determinate annualmente dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).
Comma 16. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, talune amministrazioni dello Stato, agenzie ed enti pubblici non economici sono state autorizzate ad avviare procedure di stabilizzazione di personale, per gli anni 2007 e 2008, entro prefissati limiti di spesa e di posti.
Considerato che non tutte le amministrazioni hanno portato a compimento le suddette procedure, la previsione di cui al comma 16 e intesa a prorogare al 30 giugno 2009, nei limiti di spesa e delle unita gia autorizzate con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il termine ultimo per concludere il procedimento di stabilizzazione. Inoltre in coerenza con quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed al fine di garantire la piena operativita delle amministrazioni interessate, viene prorogato al 30 giugno 2009 il termine entro il quale queste ultime possono continuare ad avvalersi del personale destinatario delle procedure di stabilizzazione nelle more della conclusione delle stesse, sempre nell’ambito delle risorse finanziarie gia previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo.
Articolo 42.
Comma 1. Il comma 3 dell’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ha disposto che, ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e d’intesa con la Conferenza unificata, e fissata la data a decorrere dalla quale non e piu consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identita elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Tale data, originariamente fissata al 31 dicembre 2007, e stata successivamente differita, con il comma 120 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al 31 dicembre 2008. Ora, con il comma 1 in esame si prevede l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2009 del termine trascorso il quale l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovra avvenire obbligatoriamente con la carta d’identita elettronica o con la carta nazionale dei servizi.
Comma 2. Si prorogano i termini di entrata in vigore di alcune disposizioni introdotte con l’articolo 1, commi 121, 122 e 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le quali sono state previste nuove modalita di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate, che stabiliscono l’unificazione del flusso mensile, da parte dei sostituti d’imposta, dei dati rilevanti ai fini previdenziali e fiscali.
Per l’attuazione delle norme sono necessarie rilevanti modifiche ai sistemi informativi dei contribuenti e delle amministrazioni che devono ricevere i dati, nonche condivise modalita di gestione delle informazioni stesse, con un rilevante impatto sulla gestione del complessivo rapporto di lavoro. In proposito e prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Occorre precisare che per il medesimo periodo di paga entra a regime anche il libro unico previsto dall’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Conseguentemente sia i sostituti d’imposta, mediante le associazioni che li rappresentano, sia i professionisti che li assistono hanno richiesto la proroga di un anno dell’entrata in vigore del nuovo flusso telematico per consentire una adeguata messa a regime del nuovo sistema e possibili sperimentazioni.
E inoltre disciplinata una notevole semplificazione di una serie di adempimenti attualmente frammentati in una pluralita di flussi informativi con consistenti oneri amministrativi per i sostituti d’imposta.
A tale fine e prevista dal 1º gennaio 2010 l’unificazione di tutti i flussi informativi riguardanti le dichiarazioni rese attualmente ai fini fiscali e previdenziali con il modello DM, previsto dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, con la procedura E-MENS e la dichiarazione modello 770, rispettivamente previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Commi 3 e 4. L’intervento normativo proposto si compone di due commi, entrambi finalizzati ad intervenire in modo puntuale sul vigente assetto normativo relativo alla disciplina del prelievo erariale unico e della imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla riscossione del menzionato tributo per l’anno 2006.
Piu in dettaglio, il comma 3 interviene, in modifica, sul testo degli articoli 39-bis e 39-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, cosi come introdotto dall’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), rinviando i termini gia dettati per la liquidazione del prelievo erariale unico per l’anno 2006, che verrebbe cosi ad essere fissata al 30 giugno 2009, e per la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2006, n. 334, con la quale la Consulta ha riconosciuto al cennato prelievo natura tributaria in quanto sostitutivo dell’imposta sugli intrattenimenti, della quale, pur nella sua autonomia, ha mantenuto le caratteristiche essenziali, e conseguita la necessita di dare corso alla modifica, determinata dalla esigenza di procedere ad una reconductio ad unum del «sistema tributario del P.R.E.U. sugli apparecchi da gioco» a quello previsto dalla normativa tributaria generale. Da cio e conseguita l’esigenza di provvedere al reimpianto dei processi utilizzati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fino al 1º gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007), operazione questa che, attesa la particolare complessita tecnico-informatica, ha richiesto al partner tecnologico dell’Amministrazione (SOGEI) tempi di realizzazione maggiori di quelli originariamente previsti, che per quanto riguarda il 2006, hanno visto il rilascio delle relative procedure nel corrente mese di dicembre.
Analogamente il comma 4, per le medesime ragioni organizzative conseguenti al tempestivo rilascio delle procedure informatiche, interviene sulla disciplina della liquidazione e della riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti per anno 2006.
Commi 5, 6 e 7. Per accedere al beneficio del 5 per mille relativo agli esercizi finanziari 2006 e 2007, gli enti del volontariato dovevano produrre telematicamente apposita domanda di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato curato dall’Agenzia delle entrate (articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006 ed articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007).
Successivamente, ad integrazione della domanda di iscrizione, dovevano produrre una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il perdurare del possesso dei requisiti soggettivi che davano diritto al beneficio.
In sede di controllo degli elenchi e di riscontro sulle dichiarazioni sostitutive sono emerse relativamente alla suddetta documentazione numerosissime criticita.
Con il comma in esame, al fine di consentire alla Agenzia delle entrate di provvedere celermente al riparto delle somme in questione, si proroga il termine entro cui gli enti del volontariato possono integrare la documentazione in parola.
Per quanto attiene gli effetti della disposizione sul gettito erariale, si fa presente che la norma non comportera oneri aggiuntivi di sorta. Infatti, per l’anno 2006 e stato operato l’accantonamento in apposito capitolo delle somme destinate a tutti i soggetti esclusi, in attesa di conoscere gli esiti del contenzioso instaurato.
Per l’anno 2007, invece, non e stato ancora effettuato il riparto delle somme agli aventi diritto.
Il differimento di termine stabilito con il comma 6 si giustifica in funzione dei tempi di istruttoria tecnica occorrenti per la predisposizione del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che deve stabilire le modalita di versamento degli acconti per IRES e IRAP. Per quest’ultima imposta, con il comma 7, si dispone la proroga di un anno per la sua regionalizzazione.
Articolo 43.
Con il comma 1 il limite massimo di emissione di titoli pubblici stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 245, legge di bilancio 2008-2010, non viene applicato fino al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla crisi finanziaria di livello mondiale. I commi 2 e 3 sono volti a garantire ulteriori margini di flessibilita gestionale di bilancio, rispetto a quelli gia previsti ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consentendo compensazioni tra i seguenti Fondi di riserva iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, il Fondo di riserva per le spese impreviste e il Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
Tale maggiore flessibilita garantisce la riallocazione delle risorse dei Fondi di riserva e costituisce uno strumento necessario in considerazione degli interventi riduttivi delle spese effettuati dal predetto decreto-legge n. 112 del 2008 che non permettono di avere consapevolezza delle occorrenze che si rendera necessario fronteggiare per le tipologie di spese oggetto di integrazione con prelevamento dai medesimi Fondi.
Articolo 44.
L’intervento normativo d’urgenza si rende necessario per fronteggiare in maniera efficace gravi fatti criminosi di acquisizione e diffusione illecita di dati personali che si sono verificati specie di recente e provenienti, per lo piu, da delicate infrastrutture critiche quali le banche dati di grandi dimensioni e di particolare rilevanza, nonche i connessi fenomeni di «dossieraggio».
A tale fine, l’articolo intende introdurre, innanzitutto, specifiche fattispecie aggravate per i suddetti casi, specie quando coinvolgano numerosi interessati o comportino per essi un pregiudizio maggiormente rilevante (comma 7).
Per perseguire efficacemente tale obiettivo sono apportati i necessari, indifferibili adeguamenti di talune disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con circoscritti interventi che tengono conto dell’esperienza applicativa, in particolare di quella piu recente.
Si prevede un contenuto adeguamento dei limiti minimi e massimi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, specie nei casi di violazioni piu gravi, in modo da calibrarne l’efficacia rispetto a situazioni eterogenee, a volte molto diversificate fra loro, che spesso si verificano (commi da 2 a 6 e 10). Cio, in particolare, al fine di graduare meglio l’afflittivita della sanzione a seconda che la violazione sia commessa da soggetti pubblici o privati di grandi dimensioni e disponibilita economiche, piuttosto che da altri soggetti per i quali il pericolo di illeciti e le condizioni economiche possono risultare minori (si pensi agli ordinari trattamenti per finalita amministrative e contabili presso piccole e medie imprese o liberi professionisti). Tale adeguamento potra anche comportare un effetto positivo sulle disponibilita erariali, stante la previsione di legge che assegna anche allo Stato i proventi delle sanzioni (articolo 166 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Si prevede, altresi, un perfezionamento del quadro delle sanzioni amministrative con riferimento a violazioni oggi punite in sede penale (commi 2 e 9), assicurando anche in questo caso un’afflittivita delle sanzioni piu mirata e graduata rispetto a fattispecie di particolare gravita (misure minime di sicurezza, trattamento illecito di dati, violazione di prescrizioni o divieti).”