Pacchetto sicurezza: sì del Senato
Ieri è stato approvato dal Senato il disegno di legge sulla sicurezza pubblica (n. 733 AS). 154 senatori hanno votato a favore del provvedimento, mentre i contrari sono stati 114. Il disegno di legge passa ora alla Camera.
Di seguito, il testo approvato.
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Senato
Disegno di legge n. 733 AS
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
Art. 1.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale )
1. All’articolo 61, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».
1-bis. La disposizione di cui all’articolo 61, comma 1, numero 11-bis, del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi.
1-bis. All’articolo 376, primo comma, del codice penale dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti. ", nonché dall’articolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all’articolo 629 del codice penale".
1-bis. All’articolo 235 del codice penale è abrogato il secondo comma;
1-ter. All’articolo 312 del codice penale è abrogato il secondo comma;
1-quater. Dopo l’articolo 183 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 183-bis. – (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide). – 1. L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Articolo 183-ter – (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea). – 1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30"».
2. All’articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
3. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies».
3-bis. Dopo l’articolo 341 del codice penale è aggiunto il seguente:
"341-bis. – (Oltraggio a pubblico ufficiale). Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non è punibile».
«3-ter. All’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, la parola "341" è sostituita dalla seguente: "341-bis".
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 117 e 371-bis del codice di procedura penale)
1. All’articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono inserite le seguenti: «, ai registri di cui all’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,».
2. All’articolo 371-bis, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia» sono aggiunte le seguenti: «avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali».
Art. 3.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui all’articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
Art. 4.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.»
3. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all’articolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.
4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3 è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea».
2. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge».
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
1. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati all’interessato e al Ministero dell’Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.";
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Il Ministero dell’Interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l’atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 4l7-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e al Ministero dell’Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell”Interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d’appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza".
c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile."
Art. 5.
(Modifica all’articolo 116 del codice civile)
1. All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Art. 6.
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)
1. All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 3), è inserito il seguente: «3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».
Art. 7.
(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)
1. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;
c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi fino a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio».
1-bis. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
1-bis. All’articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il numero "639", sono inserite le seguenti parole: "primo comma".
Art. 8.
(Decoro delle pubbliche vie)
1. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500.
Art. 9.
(Introduzione dell’articolo 34-bis nel nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Nel titolo II, capo I del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 34, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. – (Decoro delle strade). – 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».
Art. 10.
(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)
1. All’articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».
Art. 11.
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)
1. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 12.
(Contrasto all’impiego dei minori nell’accattonaggio)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. – (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;
b) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;
c) l’articolo 671 è abrogato.
d) all’articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies," sono aggiunte le seguenti: "600-octies,".
Art. 13.
(Ulteriori modifiche al codice penale)
1. All’articolo 61, primo comma, del codice penale, dopo il numero 11-bis), è aggiunto il seguente:
«11-ter) l’aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l’infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado».
2. All’articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».
3. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa».
Art. 14.
(Modifiche all’articolo 614 del codice penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale»;
b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».
Art. 15.
(Modifiche agli articoli 625 e 628 del codice penale)
1. All’articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
«8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».
2. All’articolo 628, terzo comma, del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».
Art. 15-bis.
(Norme di attuazione dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)
1. Il Ministro dell’interno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all’articolo 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona
Art. 16.
(Modifica all’articolo 640 del codice penale)
1. All’articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5)».
Art. 17.
(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore»;
b) nel libro II, titolo IX, capo IV, dopo l’articolo 574 è inserito il seguente:
«Art. 574-bis. – (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori».
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110)
1. All’articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che il porto d’arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-ter del codice penale;
c) quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nella immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto".
2. All’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre la circostanza prevista dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso".
Art. 19.
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;
b) all’articolo 16, comma 1, le parole: "né le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative".
Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)
1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:
"s-bis) articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero’".;
b) dopo l’articolo 20, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 20-bis. – (Presentazione immediata a giudizio dell’imputato in casi particolari) – 1. Per i reati procedibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalità dell’imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l’indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all’imputato, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
d) l’indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame;
e) la richiesta di fissazione dell’udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l’archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l’ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d’ufficio all’imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell’articolo 25, comma 2.
4. L’ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all’imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell’autorizzazione del pubblico ministero.
"Articolo 20-ter. – (Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari). – 1. Nei casi previsti dall’articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell’udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l’udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l’imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l’udienza contestuale all’autorizzazione di cui all’articolo 20-bis, comma 3, altrimenti provvede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l’imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all’udienza. Se l’imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore".
c) dopo l’articolo 32, è inserito il seguente:
"Articolo 32-bis. – (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). – 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le posizioni dell’articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all’articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all’articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero contesta l’imputazione all’imputato presente.
5. L’imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall’articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore".
d) dopo l’articolo 62, è inserito il seguente:
"Articolo 62-bis. – (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). – Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero’"».
Art. 20.
(Poteri di accesso e accertamento del prefetto)
1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»;
b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). – 1. Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».
Art. 21.
(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726)
1. Al quarto comma dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l’intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
Art. 22.
(Modifiche all’articolo 1 e al titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».
2. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».
Art. 23.
(Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali)
1. All’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, limitatamente alle fattispecie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale».
Art. 24.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
1. All’articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: "sottrarsi ai controlli di polizia," sono inserite le seguenti: "armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,".
Art. 25.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse;
b) all’articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;
2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
c) all’articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;
d) all’articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;
e) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1».
Art. 26.
(Modifica all’articolo 12-sexies, comma 2-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».
Art. 27.
(Modifica all’articolo 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
Art. 28.
(Modifiche all’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo le parole: «procedimenti di prevenzione.» sono inseriti i seguenti periodi: «Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al Tribunale competente’».
Art. 29.
(Sequestri)
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
«Art. 104. – (Esecuzione del sequestro preventivo). – 1. Il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92.»;
b) nel capo VII, dopo l’articolo 104 è inserito il seguente:
«Art. 104-bis. – (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). – 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».
Art. 30.
(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati)
1. 1. All’articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile».
2. All’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari».
3. L’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 2 del presente articolo, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo;
b) l’ambito delle attività oggetto della professione;
c) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nell’Albo degli attuali iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell’impegno richiesto per la gestione dell’attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.
6. All’articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».
7. Al comma 1 dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».
Art. 31.
(Custodia di beni mobili registrati)
1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l’amministratore giudiziario di cui all’articolo 2-sexies, l’affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest’ultimo».
Art. 32.
(Modifiche all’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n.163)
1. All’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
"m-ter) di cui alla precedente letto b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio"».
»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».
Art. 33.
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)
1. L’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. – 1. Ferma la competenza dell’Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies
della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell’ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all’articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies.
3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile».
Art. 33-bis.
(Modifica al decreto-legge 2 ottobre 2008 n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008 n. 186)
1. All’art. 2-quinquies comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 ottobre 2008 n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: "affine o convivente" sono sostituite dalle seguenti: "convivente, parente o affine entro il quarto grado
Art. 33-ter.
(Modifica alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)
1. Al comma 1, alinea, dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono soppresse e la parola: "costituiti" è sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli Enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali".
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono soppresse, e la parola: "costituiti" è sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli Enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali".
Art. 33-quater.
(Sospensione cautelativa e scioglimento)
1. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 e successive modificazioni, e sussistono concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che l’attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l’attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui al comma 1, il Ministro dell’interno ordina con decreto lo scioglimento dell’organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza
Art. 34.
(Modifiche all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso»;
c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis.»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.»;
e) il comma 2-ter è abrogato;
f) al comma 2-quater:
1) all’alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;
2) alla lettera b):
2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»;
2.2) nel terzo periodo le parole: «I colloqui possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»;
2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque videoregistrati»;
2.4) all’ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»;
3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;
g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento»;
h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo»;
i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
Art. 35.
(Introduzione dell’articolo 391-bis del codice penale)
1. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l’articolo 391 è inserito il seguente:
«Art. 391-bis. – (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario). – Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».
Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)
1. Dopo l’articolo 76, comma 4-bis. del decreto del Presidenle della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. è inserito il seguente:
"4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio .
3-bis. All’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 23 della presente legge, dopo le parole: "all’articolo 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, limitatamente alla fatti specie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché in ordine ai delitti di cui all’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater, secondo comma e 609-octies del codice penale";
3-ter. All’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall’articolo 609-octies ".
3-quater. Al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "600" sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma", e dopo le parole: "602", sono inserite le seguenti: "609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma e 609-octies del codice penale";
b) al quarto periodo, le parole: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies", sono sostituite dalle seguenti: "600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma 600-quinquis, 609-bis, terzo comma, e 609-quater, secondo comma"
Art. 36.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«1-bis. L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest’ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo».
2. All’articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».
Art. 37.
(Attività di trasferimento di fondi «Money transfer»)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 38.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
b) all’articolo 48, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all’articolo 43, comma 2»;
c) all’articolo 56, comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 7, comma 2,» sono inserite le seguenti: «37, commi 7 e 8,»;
d) all’articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall’articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto».
Art. 39.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 3:
1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;
2) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;
b) all’articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
"2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari".»;
c) all’articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;
d) all’articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter»;
e) all’articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto d’ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;
f) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35»;
g) all’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000».
h) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
i) all’articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.»;
l) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) soppresso»;
2) i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto»;
l-bis) dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:
‘Art. 14-bis. – (Fondo rimpatri) – 1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
1-bis. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera n-bis) del comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all’articolo 5, comma 2-ter nonché i contributi eventualmente disposti dall’Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all’articolo 5, comma 2-ter è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell’interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.";
m) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;
m-bis) all’articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";
n) soppressa
n-bis) all’articolo 27, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c), g) è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’art. 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria"».
o) all’articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale;
p) all’articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore.»;
q) all’articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;
r) soppressa
s) all’articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,»;
s-bis) all’articolo 35, il comma 5 dell’articolo è soppresso.
Art. 40.
(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali)
1. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
3. In presenza di una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.
Art. 41.
(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Dopo l’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno
a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare».
Art. 42.
(Modifiche all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. All’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
Art. 43.
(Modifica all’articolo 407 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
Art. 44.
(Modifica all’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228)
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio. Il richiedente l’iscrizione anagrafica senza fissa dimora è tenuto a fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli opportuni accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio"».
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente: «È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
presso il Ministero dell’interno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA».
Art. 45.
(Modifica all’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)
1. All’articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: « trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».
Art. 46.
(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)
1. Gli enti locali, previo parere del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati
al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 47.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell’Unione europea)
1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all’articolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell’interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 48.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 128 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guida»;
c) il comma 3 è abrogato.
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 186, comma 2, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata";
b) all’articolo 187, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni del’articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonchè quelle di cui al comma 2.quinquies del medesimo articolo 186
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice».
4. All’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) al Ministero dell’interno, missione "ordine pubblico e sicurezza", nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;
c-ter) al Ministero dell’interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia»;
b) al comma 4, la parola: "diecimila" è sostituita dalla seguente: "cinquantamila";
c) al comma 4-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e alla sicurezza urbana"».
5. Dopo l’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«Art. 208-bis. – (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). – 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell’articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell’articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 301-bis del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».
6. All’articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la revoca della patente accede alla violazione degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti dall’epoca di accertamento del reato».
7. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 219 è inserito il seguente:
«Art. 219-bis. – (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). – 1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.
2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.