La conversione del decreto legge sulla Semplificazione normativa, 200/2008

Testi a confronto:

A) Testo del decreto-legge 22
dicembre 2008 n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione
normativa (G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008, Suppl. Ord.
n. 282/L) in vigore dal 22 dicembre 2008

B) Testo del decreto-legge comprendente
le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati, in sede di conversione,
approvate il 27 gennaio 2009 (2044 AC), ora trasmesso al Senato (1342 AS)

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette
a consentire il completamento delle procedure per la creazione di una banca
dati normativa unica, pubblica e gratuita della legislazione statale vigente,
anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti;

        Ritenuta,
altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere
all’abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento
costituzionale ritenute estranee ai principi dell’ordinamento giuridico
attuale;

        Ritenuta,
infine, la straordinaria necessità ed urgenza di sottrarre all’effetto
abrogativo previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, alcune disposizioni di cui risulta indispensabile il mantenimento
in vigore;

        Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

        Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione
normativa e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e
delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.

(Banca dati pubblica e gratuita della normativa
vigente)

(Banca dati pubblica e gratuita della normativa
vigente)

        1. Sulla base
delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina
le attività volte a realizzare l’informatizzazione e la classificazione
della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita
da parte dei cittadini. Assicura, altresì, la convergenza presso
il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione
della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte
delle amministrazioni pubbliche.

        1. Sulla base
delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina
le attività volte a realizzare l’informatizzazione e la classificazione
della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita
da parte dei cittadini, secondo le finalità di cui all’articolo
107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese,
collaborano per l’attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro
per la semplificazione normativa assicura
, altresì, la convergenza
presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di
classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione
da parte delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la normativa
regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza
dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome
.

      2. Al fine di assicurare
la piena convergenza delle attività connesse all’attuazione
del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell’utilizzo
delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:

        2.  Identico:

a)
alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, delle attività degli organismi e degli enti
operanti nell’ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione
delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni
già impegnato nel programma di cui al comma 1;

a)
alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, delle attività degli organismi e degli enti
statali operanti nell’ambito delle materie di cui al comma
1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale
delle pubbliche amministrazioni statali già impegnato nel
programma di cui al comma 1;

b)
al coordinamento con le attività in corso per l’attuazione
dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

b)  identica;

c)
alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei
criteri per l’adozione delle procedure connesse alla pubblicazione
telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell’edizione
a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

c)  identica.

        3. Le attività
del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi
dell’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte
nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

        3. Le attività
del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi
dell’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte
nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Non è in alcun caso consentito il
finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione
e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell’ambito delle
attività coordinate ai sensi del presente decreto.

        4. Il comma
584 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, è abrogato.

        4.  Identico.

Articolo 2.

Articolo 2.

(Abrogazioni espresse)

(Abrogazioni espresse)

        1. A decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato 1.

        1. A decorrere
dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni
elencate nell’Allegato 1, salva l’applicazione dei commi 14
e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

1-bis.
Ai fini dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo
14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministro per
la semplificazione normativa, sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze, verifica la natura e le finalità dei soggetti che
ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Ai fini di tale
verifica, il Ministro per la semplificazione normativa può chiedere
ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l’utilizzo di tali
fondi. All’esito di tali verifiche, il Ministro per la semplificazione
normativa, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti legislativi
di cui al primo periodo.

1-ter.
Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione
normativa trasmette alle Camere una relazione motivata concernente l’impatto
delle abrogazioni previste dal comma 1 sull’ordinamento vigente, con
riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

        2. Il Governo
individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare
implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza
degli atti legislativi inseriti nell’Allegato 1.

        2. Il Governo
individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare
implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza
degli atti legislativi inseriti nell’Allegato 1. L’atto ricognitivo
di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è
trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i
criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento
ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

2-bis.
Al comma 1-bis dell’articolo 24 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L’atto ricognitivo di cui al presente comma,
da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato
di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione
e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza
dei singoli Ministeri».

Articolo 3.

Articolo 3.

(Modifiche all’Allegato A del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112)

(Modifiche all’Allegato A annesso
al
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

        1. Sono soppresse
dall’Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni
elencate nell’Allegato 2.

        1. Sono soppresse
dall’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le disposizioni elencate nell’Allegato 2.

1-bis.
Con dcorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresì
soppresse:

a)
la voce n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n.  965;

b)
la voce n. 328, relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n.  577;

c)
la voce n. 423, relativa alla legge 15 dicembre 1930, n.  1798;

d)
la voce n. 431, relativa alla legge 16 febbraio 1931, n.  188;

e)
la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;

f)
la voce n. 835, relativa alla legge 9 febbraio 1942, n.  96;

g)
la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;

h)
la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;

i)
la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;

l)
la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;

m)
la voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1954, n. 1510;

n)
la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;

o)
la voce n. 2021, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 23
maggio 1964, n.  655;

p)
la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178;

q)
la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma,
addì 22 dicembre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Calderoli, Alfano, Brunetta, Tremonti

        Visto, il
Guardasigilli
: Alfano.

Redazione

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