E’ stato approvato dal Senato il decreto legge n.208 sulla protezione ambientale. Il testo passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.
In Assemblea il relatore, sen. D’Alì (PdL), ha dato conto dei lavori svolti in Commissione.
Ricordiamo che il decreto legge:
– proroga le Autorità di bacino fino all’entrata in vigore del DPCM relativo alle nuove Autorità;
– introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso riferito alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale;
– prevede norme per la funzionalità dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e per la continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale;
– interveniene sulle norme che disciplinano la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, i rifiuti ammessi in discarica e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
– prevede il finanziamento della spesa di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi nel mese di dicembre.
Gli emendamenti approvati in Commissione sono stati finalizzati ad inserire disposizioni volte a rafforzare l’azione delle pubbliche autorità a salvaguardia dell’ambiente, a promuovere iniziative e progetti di educazione ambientale nella scuola superiore e nelle università, a valorizzare il mercato dell’usato nella prospettiva fondamentale della prevenzione e riduzione dei rifiuti, ad agevolare la realizzazione di interventi di recupero ambientale di siti.
Di seguito, il testo originario del decreto legge -in vigore dal 31 dicembre scorso- e la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione n. 1306 AS.
. . . . .
Senato
Disegno di legge n. 1306 AS
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell’ambiente.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
–
Decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 – in vigore dal 31 dicembre 2008)
Art. 1.
Autorità di bacino di rilievo nazionale
1. Il comma 2-bis dell’articolo 170 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: «2-bis. Nelle more
della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della
Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della
relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 2, dell’articolo 63 del presente decreto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 170, comma 2-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1,
sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di
cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo
nazionale restano escluse dall’applicazione dell’articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati
ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell’adozione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.
Art. 2.
Danno ambientale
1. Nell’ambito degli strumenti di attuazione di interventi di
bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale,
al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più
imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla
quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino,
nonche’ del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti
pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentita la
Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato
a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai
privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell’ambito
delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al
comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire
osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere
dell’Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta
giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici
aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno
risulti portatore, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte
all’esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto
decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,
alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di
contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa
obbligata, e’ trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l’autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo
schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del
contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso
degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione
risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell’articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonche’ per le altre eventuali pretese
risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali,
per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi già
stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, il procedimento per la definizione
transattiva della lite pendente.
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione,
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, può
dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme
eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono
trattenute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i
titoli di cui al comma 1.
7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di
cui al presente articolo, sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per le finalità previamente
individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’avvio delle procedure di
cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
provvede il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare se il danno ambientale e’ quantificabile in un ammontare uguale o
superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti
uffici dirigenziali generali se l’ammontare del danno ambientale e’
inferiore.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
Funzionalità dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
1. L’articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
si interpreta nel senso che l’autorizzazione ad assumere ivi prevista
spiega effetto nei confronti dell’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative
procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31
dicembre 2009.
2. Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo
1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’ISPRA e’
autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi
pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e
non ancora assunto.
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l’ISPRA e’
autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 4.
Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
1. Al fine di rendere disponibili sin dall’inizio di ogni esercizio
finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS di
cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, sulla proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unità
previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta
per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell’anno
precedente, con utilizzo del fondo di cui all’articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
Art. 5.
Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani
1. All’articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni
a) alla lettera a), le parole: «e per l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. All’articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
Art. 6.
Rifiuti ammessi in discarica
1. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 7.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. All’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, il numero 4) e’ sostituito dal seguente: «4) per
le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate
esclusivamente all’esportazione, il produttore e’ considerato tale ai
fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e’
considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla
base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità
di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».
2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
Art. 8.
Disposizioni in materia di protezione civile
1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze
derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, e’
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari
complessivamente a 100 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e’ sostituito dal seguente:
«5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i
Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli
articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell’articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun
esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando
la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di
spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione
dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo
quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei
debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l’indicazione della
relativa scadenza. Per l’anno 2008 va riportata anche la situazione dei
crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti
vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma,
anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione
giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato – Ragionerie territoriali competenti e all’Ufficio bilancio
e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie
territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e
senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e all’ISTAT. Per l’omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l’articolo 337 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827.».
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
– – – –
La relazione illustrativa la disegno di legge n. 1306 AS
Onorevoli Senatori.-
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ha previsto la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e la loro sostituzione con le Autorità di bacino distrettuale. Nelle more della disciplina delle nuove Autorità è stata prevista la sopravvivenza transitoria delle Autorità di bacino fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato che avrebbe regolato i nuovi enti; il termine della delega è tuttavia trascorso senza che tale disciplina vedesse la luce e con esso deve ritenersi ormai esaurito il periodo transitorio per il quale le Autorità di bacino potevano continuare pacificamente ad agire in pienezza di poteri e senza soluzione di continuità.
Al fine di garantire la continuità operativa dei suddetti organi che, è opportuno ricordarlo, svolgono compiti di estrema delicatezza in materia di tutela del territorio, con il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, era stato modificato l’articolo 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante l’inserimento di un comma 2-bis, secondo il quale «Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore di un decreto correttivo che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina». Inoltre, il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo medesimo disponeva che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al comma 2-bis, dell’articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006».
Attualmente, dunque, persino con riferimento all’ordinaria amministrazione, resta fortemente dubbia la possibilità che le Autorità di bacino possano continuare ad assolvere ai molteplici compiti tuttora loro assegnati dalla legislazione vigente, in carenza della disciplina di revisione annunciata dal testo unico. In particolare, la situazione di impasse riveste carattere di straordinaria necessità ed urgenza con riferimento all’obbligo per lo Stato di procedere all’adozione – attraverso le Autorità – dei piani di gestione di bacino idrografico entro i termini previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (cosiddetta «Direttiva acque»), che verranno a scadere improrogabilmente nel dicembre del 2009.
L’articolo 1 del decreto-legge, ai commi 1 e 2, garantisce pertanto che restino salve e in pienezza di poteri, sino all’emanazione della disciplina legislativa di revisione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ciò, anche dopo lo spirare del termine per l’adozione dei decreti correttivi o integrativi al decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il comma 3 prevede, in relazione al contesto emergenziale di attività delle Autorità di bacino, che non trovi applicazione per le stesse, fino all’emanazione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione di cui all’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla riduzione degli assetti organizzativi.
In considerazione dell’urgenza ed emergenza dei fenomeni di inquinamento ambientale e del pericolo della loro diffusione in alcune aree del Paese, nonché del frequentissimo e spesso inconcludente contenzioso che sorge in riferimento alle procedure per il rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e per il risarcimento del danno ambientale previste dalle leggi vigenti, appare opportuno istituire una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche al fine di consentire un recupero in tempi certi delle aree contaminate.
L’articolo 2 prevede pertanto che, nell’ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possa, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS), stipulare con una più imprese, pubbliche o private, una «transazione globale» sulla spettanza e sulla quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino, di risarcimento del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui venisse richiesto il risarcimento dallo Stato e da enti pubblici territoriali.
Al fine di rendere trasparente e garantista l’iter di perfezionamento di siffatto contratto, superando così l’asettico riferimento ad accordi transattivi in materia di danno ambientale già contenuto nell’articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’articolo 2 prevede inoltre che lo schema del contratto di transazione sia comunicato a regioni, province e comuni e sia reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità; entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta. L’amministrazione acquisisce sullo schema il parere dell’Avvocatura generale dello Stato e svolge nel termine di trenta giorni (analogo a quello attualmente previsto per le procedure di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale) una conferenza di servizi decisoria per acquisire e comporre gli interessi; il Consiglio dei ministri, infine, autorizza la stipula del contratto di transazione, sulla base dello schema sottoscritto per accettazione dall’impresa obbligata, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La stipula del contratto di transazione, non novativo, che sia conforme allo schema autorizzato comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione di rimborso delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché dell’azione risarcitoria per il danno ambientale ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e della parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006 (il rinvio operato a quest’ultima deve intendersi come onnicomprensivo e dunque sottintende anche il riferimento alle modalità di quantificazione ivi previste) e per gli altri eventuali danni azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali in relazione ai fatti oggetto della transazione. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui all’articolo 2 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Restano infine salvi gli accordi già stipulati o per i quali sia comunque in corso, all’entrata in vigore del decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente (derivandone, di conseguenza, anche l’invarianza delle aspettative degli enti pubblici creditori sulle relative somme eventualmente già appostate a bilancio in entrata).
Si stabilisce infine che, nella cornice del decreto legislativo n. 165 del 2001, la competenza per l’avvio delle procedure sulla riparazione e risarcimento del danno ambientale di cui alla parte VI del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 spetta al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, o ai competenti dirigenti di uffici dirigenziali generali se l’ammontare del danno ambientale è inferiore.
La norma di cui all’articolo 3 ha carattere di straordinaria necessità e urgenza in riferimento alla delicata fase di avvio delle attività dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all’articolo 28 del decreto-legge. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Si intende infatti tradurre in una disposizione univoca quanto già stabilito, in via generale, dal combinato disposto dell’articolo 28, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dove viene sancito che la denominazione ISPRA sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) ed Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), e dell’articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con la quale la soppressa APAT era stata autorizzata, per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, a procedere, attraverso concorsi, all’assunzione di personale a tempo indeterminato nei limiti della propria dotazione organica.
Almeno un terzo delle attività istituzionali dell’ISPRA, infatti, è attualmente assicurato attraverso l’impiego di personale non legato all’Istituto da un contratto di lavoro a tempo indeterminato; per questo motivo, in assenza di un intervento legislativo, interi settori di intervento sarebbero posti a rischio e, conseguentemente, una parte rilevante delle attività ausiliarie di carattere tecnico alle attribuzioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare risulterebbe, di fatto, paralizzata.
La norma tiene altresì conto, al comma 3, dell’esigenza di consentire all’Istituto di continuare ad avvalersi fino al 30 giugno 2009 del personale in servizio a tempo determinato o con contratti di collaborazione in possesso di determinati requisiti di qualificazione, allo scopo di non paralizzare l’attività istituzionale di ISPRA che, in caso contrario, al 1º gennaio si troverebbe a dover gestire la contestuale cessazione di diverse centinaia di unità di personale.
La norma di cui all’articolo 4 assume carattere di necessità ed urgenza in quanto diretta a semplificare l’iter di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (VIA), organo di fondamentale importanza nel supporto amministrativo del Ministero, anche nell’ambito delle politiche di soluzione dell’emergenza rifiuti, i cui oneri di funzionamento ricadono peraltro sui privati proponenti i progetti.
L’efficienza della Commissione VIA è inoltre di cruciale importanza per la tempestiva realizzazione di primarie opere infrastrutturali di interesse strategico, anche in funzione della pianificazione dello sviluppo energetico del Paese, e non può realizzarsi senza la disponibilità in tempi certi di somme adeguate alle esigenze minime dell’attività della Commissione, che consentano di effettuare, ad esempio, tempestivi accertamenti tecnici in loco ai fini dell’istruttoria dei progetti pendenti.
Si prevede, pertanto, che il Ministro dell’economia e delle finanze apporti, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del 30 per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell’anno precedente, attraverso l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L’articolo 5 prevede al comma 1, attesa l’imminente scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 166, della citata legge finanziaria 2008, che il regime transitorio, già previsto dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, per il passaggio dall’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuiti solidi urbani (TARSU) alla tariffa integrata ambientale (TIA) sia prorogato anche per l’anno 2009, permettendo di adottare gli atti implementativi di tale transizione nel corso dell’esercizio prossimo. Si prevede inoltre, al comma 2, il differimento, dall’originaria scadenza di un anno a quella di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del testo dell’articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo correttivo 16 gennaio 2008, n. 4, del termine entro il quale ai rifiuti assimilati dovrà applicarsi esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
L’articolo 6, comma 1, prevede il differimento del termine attualmente previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e riguardante l’ammissione in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) maggiore di 13.000 kJ/kg, stante l’imminente scadenza del medesimo termine ed attesa la situazione emergenziale in atto, anche al fine di permettere l’apprestamento di idonee misure esecutive e lo sviluppo adeguato delle strutture impiantistiche.
Si tratta di rifiuti per i quali la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, non stabilisce alcuna specifica restrizione e il cui inserimento nell’elenco dei rifiuti non ammessi in discarica di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 36 del 2003 non discende dalla direttiva medesima. La disposizione limitativa in questione non trova in effetti origine nella direttiva comunitaria recepita con il citato decreto delegato, come già esplicitato e precisato dal precedente Governo nella XV legislatura in sede di risposta ad una interrogazione parlamentare. Allo stato attuale, peraltro, la carenza a livello nazionale di strutture impiantistiche di termovalorizzazione, adeguate nel gestire il consistente carico aggiuntivo costituito dal conferimento di tali rifiuti, rischierebbe di creare, nel caso si adottasse da subito il limite suesposto, una serie di evidenti problemi operativi rilevanti in materia ambientale.
L’articolo 7 prevede due modifiche della vigente disciplina di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che ha recepito le direttive 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003 e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, introducendo un sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), basato sulla raccolta differenziata, il trattamento, lo smaltimento e l’eventuale recupero delle apparecchiature dismesse, ponendo i relativi oneri economici a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove.
La modifica che si intende introdurre con il comma 1 dell’articolo 7 è diretta a tutelare informazioni che attengono alla riservatezza commerciale ed industriale delle imprese. La normativa vigente prevede infatti, all’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 151 del 2005 che sia considerato produttore chiunque produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione, ai soli fini dell’obbligo della progettazione dei prodotti, delle comunicazioni annuali e dell’iscrizione al registro dei produttori di cui al citato decreto legislativo n. 151 del 2005. Assume peraltro un deciso carattere di sproporzione l’attuale imposizione a tali categorie di produttori, in virtù del tenore letterale di tale disposizione, di una serie di obblighi comunicativi il cui oggetto e la cui portata eccedono l’ambito delle informazioni concernenti la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all’esportazione. La nuova formulazione che si intende introdurre limita quindi, per le categorie interessate, la portata degli obblighi di cui agli articoli 4, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alle sole informazioni concernenti la produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all’esportazione.
Il comma 2 dell’articolo 7 introduce una proroga di un anno per l’entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE cosiddetti «nuovi» (cioè immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005) di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 20, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005. Tale sistema si basa sulla possibilità di identificare il produttore di una apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita, per la quale è necessaria la definizione a livello comunitario di una norma armonizzata che disciplini le modalità di apposizione della marcatura delle singole apparecchiature, secondo quanto previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, della citata direttiva 2002/96/CE. Tuttavia, ad oggi, la Commissione europea non ha ancora definito una norma sull’identificazione del produttore, rendendo quindi necessaria ed urgente un’ulteriore proroga del termine previsto nel decreto legislativo richiamato.
L’articolo 8 reca una norma diretta a consentire l’attivazione di una prima tranche di risorse finanziarie per fronteggiare gli eventi alluvionali che negli ultimi mesi hanno interessato gran parte delle regioni del territorio nazionale ed hanno causato danni diffusi, e purtroppo il decesso di otto persone.
In particolare la disposizione in esame autorizza che alle esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali si provveda con l’assegnazione relativamente all’anno 2008, al Dipartimento della protezione civile, della somma complessiva di euro 100 milioni. La ripartizione delle suddette somme avverrà mediante apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla predetta disposizione è posta a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il comma 5 prevede la sostituzione dell’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al riguardo la predetta disposizione obbliga i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.
Tali modalità dovranno essere recepite in un apposito provvedimento da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Altresì, il rendiconto dovrà contenere anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai Commissari delegati, con l’indicazione della relativa scadenza.
Con riferimento all’anno 2008, dovrà essere riportata inoltre la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti dovranno essere consolidati, con le stesse modalità di cui ai periodi precedenti, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa dovranno essere trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ragionerie territoriali competenti e all’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le ragionerie territoriali dovranno inoltrare i suddetti rendiconti anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’ISTAT.
Infine, la disposizione in questione prevede che per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.