Trattamento dei dati genetici

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Garante per la protezione dei dati personali

Deliberazione 19 dicembre 2008 n. 75

Differimento dell’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007

(Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2009)

Il Garante per la protezione dei dati personali;
In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che ai sensi dell’art. 90, comma 1, del citato Codice il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e’ consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanita’;

Vista l’autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2007, n. 65, efficace sino al 31 dicembre 2008;

Considerato che ai sensi dell’art. 90 del Codice tale autorizzazione, in sostituzione delle prescrizioni impartite in materia di dati genetici con l’autorizzazione generale n. 2/2005, e’ risultata uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo anche superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuta la necessita’ di differire il rilascio di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni gia’ impartite anche in relazione allo sviluppo scientifico, tenendo conto dell’esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti prospettati nel settore interessato;

Ritenuta la necessita’ di differire l’efficacia della menzionata autorizzazione generale per il congruo periodo di un anno, sino al 31 dicembre 2009, per permettere nel frattempo, alle medesime condizioni, la prosecuzione dei trattamenti di dati personali gia’ autorizzati;

Ritenuto, all’esito dell’esperienza applicativa emersa in recenti casi di contenzioso, che le espressioni contenute nell’autorizzazione di cui vengono differiti gli effetti, e inerenti all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria (punto «2) Ambito di applicazione» e punto «3) Finalita’ del trattamento») devono intendersi riferite al difensore, ai suoi collaboratori, alla parte e a ogni altro soggetto;

Visti gli atti d’ufficio;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

di differire di un anno, sino al 31 dicembre 2009, l’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007 ai sensi dell’art. 90 del Codice, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2007, n. 65.

Redazione

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