Relazione al decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 (misure a sostegno dei settori industriali)

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Camera dei Deputati

Disegno di legge n. 2187 AC "Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"

Relazione illustrativa

(presentato l’11 febbraio 2009)

Onorevoli Deputati !-
Il presente decreto-legge reca misure urgenti per il sostegno dei settori inustriali in crisi.

Articolo 1 (Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all’acquisto di veicoli ecologici). –

L’articolo ha lo scopo di effettuare un nuovo e più incisivo programma di intervento ambientale sul parco circolante di autovetture ed autoveicoli.
Tale azione mira a coniugare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di qualificazione dei consumi e di stimolo alla crescita e all’occupazione, particolarmente importanti in una situazione economica come quella attuale.

Al comma 1 vengono proposti incentivi al rinnovo accelerato del parco circolante di autovetture ed autoveicoli attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli inquinanti e la contestuale sostituzione con autovetture ed autoveicoli «euro 4» ed «euro 5» a basse emissioni di anidride carbonica. Gli incentivi consistono in un contributo pari a 1.500 euro. Tali incentivi, rispetto a quanto previsto per il 2008, sono stati estesi alla rottamazione di tutte le autovetture ed autoveicoli «euro 2» immatricolati fino al 31 dicembre 1999 e non più solo a quelli immatricolati prima del 1o gennaio 1997. Tale estensione consente di rottamare autovetture ed autoveicoli che presentano ormai più di dieci anni di vita.

Il comma 2 consente di accelerare il rinnovo del parco circolante di veicoli per trasporto promiscuo, autocarri leggeri entro le 3,5 tonnellate, veicoli per trasporti specifici, veicoli per uso speciale ed autocaravan attraverso la concessione di un contributo di 2.500 euro per l’acquisto di veicoli nuovi appartenenti alle categorie «euro 4» ed «euro 5» a fronte della contestuale rottamazione di veicoli appartenenti alle categorie «euro 0», «euro 1» ed «euro 2» immatricolati prima del 31 dicembre 1999.

Il comma 3 riguarda gli incentivi all’acquisto di autovetture particolarmente ecologiche prevedendo una maggiorazione rispetto a quanto già previsto dall’articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato sia alimentato con gas metano, alimentazione elettrica o ad idrogeno e abbia emissioni non superiori a 120 grammi di anidride carbonica per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili con quelle di cui al comma 1.

Il comma 4 prevede un innalzamento rispetto a quanto già previsto dall’articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del contributo fino a 4.000 euro per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, con gas metano.

Il comma 5 prevede un contributo di 500 euro per l’acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria «euro 3» a fronte della contestuale rottamazione di un motociclo o ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1».

Il comma 6 prevede che le agevolazioni di cui ai commi precedenti abbiano validità per i veicoli nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2009 e immatricolati entro il 31 marzo 2010.

Il comma 7 prevede un innalzamento dei contributi per la conversione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a metano delle auto già previsti dall’articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, a 500 euro per le installazioni di impianti a GPL e a 650 euro per le installazioni di impianti a metano.

Il comma 8 prevede l’applicazione delle regole «de minimis» previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, per l’utilizzo degli incentivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Il comma 9 rimanda per gli aspetti applicativi alle disposizioni già vigenti le quali, per altro, sono state ampiamente chiarite da alcune risposte fornite dai competenti uffici del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze a quesiti interpretativi ad essi inviati.

Il comma 10 chiarisce, con una norma di carattere interpretativo, l’ambito di applicazione del limite annuale alla compensazione dei crediti d’imposta da agevolazioni, introdotto dal comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Come noto, il richiamato comma 53 stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, mentre l’ammontare eccedente tale limite è compensabile per l’importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. La stessa disposizione, inoltre, esclude espressamente dall’applicazione di tale limite, con elenco tassativo, alcuni crediti d’imposta. In particolare, il limite non si applica né al credito d’imposta per le spese di ricerca e di sviluppo, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 1, comma 271, della medesima legge n. 296 del 2006, a partire dal 2010.

Il comma 10 chiarisce che il tetto annuale alle compensazioni non trova applicazione per una particolare categoria di crediti d’imposta in cui i soggetti che utilizzano in compensazione il credito d’imposta non costituiscono i destinatari effettivi della misura agevolativa. A titolo esemplificativo, si fa riferimento, tra gli altri, al credito previsto per l’acquisto delle autoambulanze e dei mezzi antincendio da parte di organizzazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociali (di cui all’articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000, e successive modificazioni) nonché alle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL (di cui al decreto-legge n. 324 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1997), al credito d’imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica (di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998, e all’articolo 29 della legge n. 388 del 2000) nonché agli incentivi previsti per la rottamazione dei veicoli (di cui all’articolo 1, commi 226 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008).

Si tratta di crediti d’imposta che prevedono la concessione di contributi in favore di utenti o di consumatori finali, mediante lo sconto sul prezzo di cessione di un bene o la prestazione di un servizio. L’utilizzo in compensazione degli importi corrispondenti agli sconti effettuati agli utenti o di consumatori finali, dunque, costituisce per gli operatori economici un vero e proprio rimborso di somme anticipate per conto dello Stato.

Dunque, in base al descritto meccanismo di funzionamento, l’applicazione del limite dei 250.000 euro rischierebbe, in tali fattispecie, di penalizzare sotto il profilo finanziario gli operatori economici che, di fatto, «anticipano» il contributo agli utenti e ai consumatori, veri destinatari dell’agevolazione, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio.

I commi dall’11 al 17 prevedono, in considerazione degli impegni assunti dall’Italia di realizzare un piano che assicuri il rispetto dei limiti per il PM 10 (particelle microscopiche di diametro inferiore a 10 millesimi di millimetro) entro il 2011 e dell’elevato contributo alle emissioni di particolato che deriva dal parco circolante dei veicoli pesanti (bus e veicoli commerciali), l’incentivazione dell’adozione dei filtri anti-particolato per i suddetti veicoli destinati al trasporto pubblico su tutto il territorio nazionale.

Gli incentivi previsti riguardano l’installazione di dispositivi per la riduzione delle emissioni di particolato dei gas di scarico (filtri anti-particolato) sui veicoli pesanti ad accensione spontanea (diesel), pubblici, appartenenti alle tipologie M3 (autobus di peso totale a terra superiore a 5 tonnellate e con più di 8 posti) e N3 (veicoli commerciali di peso superiore a 12 tonnellate) appartenenti alle categorie «euro 0», «euro 1» ed «euro 2».

L’incentivo previsto è pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’installazione e per l’acquisto del dispositivo, con un massimo di 1.000 euro.
Il finanziamento degli incentivi è erogato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
L’erogazione del finanziamento alle regioni e alle province autonome richiede la notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle misure di riduzione delle emissioni inquinanti nel settore della mobilità vigenti al momento dell’erogazione stessa.
L’installazione del dispositivo riguarda circa 55.000 veicoli, con una spesa presunta, a carico dello Stato, di 55 milioni di euro per l’anno 2009.

Articolo 2 (Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici). –

La disciplina del presente articolo introduce una nuova detrazione dall’imposta lorda, per i contribuenti che già fruiscono della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1o luglio 2008 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente a quelli effettuati – a partire dalla predetta data – sulle singole unità immobiliari residenziali. La detrazione è pari al 20 per cento delle spese documentate sostenute, dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica nonché di apparecchi televisivi e di elaboratori elettronici da destinare all’arredo della medesima unità immobiliare oggetto dei predetti interventi di recupero.

Tale detrazione – da calcolare su di un importo massimo complessivo delle spese stesse non superiore a 10.000 euro e da ripartire in cinque quote annuali di pari importo – spetta sempreché il pagamento sia disposto con le medesime modalità previste dal «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia», di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41.

La detrazione in commento non spetta, invece, con riferimento ai frigoriferi, ai congelatori e alle loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici restano confermate le agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, prorogata dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007. Tale ultima detrazione è pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad «A+» fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.

Articolo 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). –

L’articolo 3 modifica l’articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che estende l’applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dall’articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), alle «reti delle imprese e delle catene di fornitura», attribuendo la competenza di identificarle al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In primo luogo, al comma 1, la disposizione interviene sul comma 2 dell’articolo 6-bis, estendendo anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura la disciplina prevista per i distretti in merito ai tributi dovuti agli enti locali, che era, invece, stata esclusa nella stesura definitiva dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.

La norma, al comma 2, ripristina le disposizioni originarie previste in tema di distretti dai numeri da 1) a 15) della lettera a) del comma 368 della citata legge finanziaria 2006, che erano state modificate sostanzialmente dalla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 6-bis che aveva disposto, da un lato, l’emanazione di un apposito regolamento per disciplinare semplificazioni contabili e procedurali per le imprese dei distretti, nel rispetto delle norme comunitarie (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che istituisce il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) e, dall’altro, confermato la facoltà accordata alle regioni e agli enti locali di stabilire procedure amministrative semplificate per l’applicazione di propri tributi nel rispetto delle norme comunitarie.

Attraverso l’abrogazione implicita delle disposizioni testé richiamate e il ripristino dell’originaria formulazione si ritorna alla precedente disciplina che prevedeva un provvedimento di identificazione dei distretti (da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e delle ricerca e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie), mai adottato, il quale avrebbe dovuto rappresentare, nelle intenzioni del legislatore del 2005, il piano fiscale su cui creare quella piattaforma industriale di cui il modello dei distretti industriali costituiva la base giuridico-economica. Con la finalità di far convergere la forma giuridica e la sostanza economica delle piattaforme industriali, sul piano fiscale furono previsti due diversi gradi di aggregazione (opzionali) in ordine di intensità crescente, ma entrambi informati ai princìpi di sussidiarietà e di mutualità che ora si ripropongono.

Il primo grado di aggregazione è quello del consolidamento fiscale: le società di capitali che fanno parte dei distretti territoriali e funzionali sono sostanzialmente equiparate a un gruppo di società (rispetto ai tradizionali distretti territoriali, il distretto funzionale prescinde da uno specifico territorio e si sviluppa come integrazione dell’offerta di beni e di servizi da parte di imprese che svolgono attività complementari o comunque connesse).

La tassazione consolidata si basa sul già noto istituto del consolidato nazionale disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le cui norme vengono richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l’unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti.

In tal modo, i principali vantaggi sono quelli di consentire la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali, nonché di beneficiare di maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi. Il secondo grado di aggregazione è quello della tassazione unitaria, cui possono accedere anche le imprese non soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES), con la conseguente affermazione della piattaforma industriale quale autonomo e unitario soggetto passivo delle imposte sui redditi e locali (nonché delle altre somme dovute agli enti locali). La tassazione unitaria si caratterizza per il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute. L’istituto, peraltro, può essere applicato a prescindere dall’opzione per la tassazione unitaria, avendo riguardo alla posizione delle singole imprese e quindi in termini meno vantaggiosi.

Il concordato avviene sulla base di elementi caratteristici relativi alla natura, alla tipologia e all’entità delle imprese partecipanti, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva.

Con riferimento ai tributi dovuti agli enti locali, le disposizioni della citata legge finanziaria 2006 ripristinate nella sostanza, rimettono ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica annuale del quantum dovuto previa consultazione dei distretti e delle categorie interessati.

L’applicazione del concordato garantisce che i controlli fiscali siano limitati al monitoraggio e all’acquisizione di elementi obiettivi per affinare i parametri per la definizione dei futuri concordati.
Va precisato che, in virtù della circostanza che la norma non incide su quanto stabilito dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto interministeriale destinato a definire le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi (comma 366) dovrà essere adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate (in linea con le indicazioni della Corte costituzionale, sentenza n. 165 del 2007).

Per effetto della circostanza che anche le successive lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008 non sono state modificate, i decreti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 368, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge finanziaria 2006, concernenti le semplificazioni di carattere amministrativo applicabili ai distretti produttivi, dovranno essere adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate.

Il comma 3 ripristina la possibilità, precedentemente soppressa dal comma 4 del citato articolo 6-bis, per gli sportelli unici delle imprese di avvalersi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In particolare, l’articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, dispone che le funzioni di assistenza siano esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (si tratta della legge recante interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese: il comma 4 dell’articolo 36 precisa che i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici controllati dalle regioni limitatamente ai piani economici e finanziari).

Infine, il comma 4 stabilisce che dall’attuazione della disciplina sui distretti e sulle reti di imprese e di catene di forniture non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l’anno 2009 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Articolo 4 (Aggregazione tra imprese). –

L’articolo introduce un’agevolazione fiscale in favore delle imprese che si propone di stimolare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale al fine di incentivare le imprese a incrementare le loro dimensioni per affrontare in modo più agevole l’attuale periodo di recessione e per risultare più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale. Sono agevolate momentaneamente le operazioni di ristrutturazione effettuate nel corso dell’anno 2009. Tale agevolazione si sostanzia nel riconoscimento fiscale gratuito del maggiore valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di fusione o di scissione, nonché nel riconoscimento fiscale del maggiore valore iscritto sulla stessa tipologia di beni dalla società conferitaria in sede di conferimento di azienda.

La norma di favore, pertanto, esclude la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento.

La disposizione deroga al principio di neutralità fiscale, tipico delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d’azienda che, ordinariamente, non danno luogo all’emersione di maggiori valori fiscalmente riconosciuti.

Il riconoscimento gratuito dei maggiori valori rileverà a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata realizzata l’operazione di aggregazione.

È inoltre prevista, con finalità antielusive, la decadenza dall’agevolazione qualora la società risultante dall’aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi d’imposta dall’effettuazione dell’operazione straordinaria. Trattandosi di una disposizione antielusiva il contribuente può presentare interpello disapplicativo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In caso di decadenza dall’agevolazione, la società è tenuta a liquidare e a versare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la decadenza, l’IRES e l’imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d’imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovuti sanzioni né interessi.

Possono fruire dell’agevolazione solo le società di capitali residenti, indipendentemente dalla dimensione, che risultano dalle operazioni di aggregazione aziendale a cui partecipano imprese che posseggano i seguenti requisiti:

1) devono essere operative da almeno due anni;
2) non devono fare parte dello stesso gruppo societario;
3) non devono essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento;
4) non devono essere indirettamente controllate dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (cosiddetto «controllo di diritto»).

Il beneficio si sostanzia nel riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione in bilancio – secondo corretti princìpi contabili – del solo disavanzo da concambio o dei maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario. Il maggiore valore fiscalmente riconosciuto non può superare l’ammontare complessivo di 5 milioni di euro.

Per l’individuazione delle attività cui può essere attribuito un maggiore valore occorrerà fare riferimento ai dati emergenti dalla relazione dell’organo amministrativo o degli esperti, nonché dall’eventuale perizia di stima. Non risulta possibile dare il riconoscimento fiscale al maggiore valore imputato ai beni del magazzino o alle partecipazioni.

Articolo 5 (Rivalutazione sostitutiva immobili). –

L’intervento normativo si propone di ridurre dal 7 al 3 per cento (dal 4 all’1,5 per cento per i beni non ammortizzabili) la misura dell’imposta sostitutiva prevista per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio su determinati immobili in base alle disposizioni dell’articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 6 (Sostegno al finanziamento per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali). –

L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vengano stabilite le modalità per favorire l’intervento delle imprese di assicurazione e della SACE spa nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e di servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Con il presente articolo si dispone che con il medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vengano stabilite anche le modalità per favorire l’intervento della SACE spa nella prestazione di garanzie nei confronti dei consumatori che, volendo acquistare un veicolo della tipologia ricompresa tra quelle che godono dell’incentivo di cui all’articolo 1 del presente decreto, in assenza di disponibilità di denaro contante, ricorrono a forme di finanziamento.

Articolo 7 (Controlli fiscali). –

La disposizione di cui al comma 1 è diretta a rendere più proficua l’attività di controllo eseguita riguardo alla fruizione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

In particolare, concentrando l’azione nei confronti delle posizioni maggiormente significative si potrebbe ottenere un notevole risparmio di risorse, ottimizzando il loro impiego in attività potenzialmente più proficue.

A tale fine la norma prevede che il controllo sia eseguito solo riguardo alle posizioni individuate in base ai criteri selettivi da approvare con atto del direttore dell’Agenzia delle entrate.

I controlli, e le eventuali azioni di recupero, seguiranno l’impianto normativo e sanzionatorio contenuto nelle disposizioni previste nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in particolare nella tariffa allegata (come, ad esempio, quelle sulla cosiddetta «prima casa») e nelle singole norme agevolative quali, a titolo esemplificativo:

1) legge 6 agosto 1954, n. 604 (articolo 1), per la disciplina della «piccola proprietà contadina»;
2) decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, per la disciplina dell’imprenditoria agricola professionale;
3) decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (articolo 5-bis), per la disciplina del «compendio unico»;
4) testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (articoli 3 e 8), per l’esenzione sui trasferimenti ai discendenti di aziende o di rami di esse ovvero di quote sociali o di azioni;
5) legge 15 dicembre 1998, n. 441 (articolo 14, commi 1 e 2), per la disciplina delle agevolazioni sulle successioni e donazioni in favore di giovani agricoltori.

La circostanza che un atto del direttore dell’Agenzia delle entrate fissi criteri di selezione mirati consentirà un risparmio di risorse che lo stesso comma 1 dell’articolo in esame prevede siano destinate a un’azione di contrasto più incisiva dei fenomeni di utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al fine di contrastare i suddetti fenomeni anche mediante un’adeguata azione dissuasiva, la disposizione di cui al comma 2 prevede, poi, che in tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori alla prevista soglia, si applica la sanzione del duecento per cento dell’importo corrispondente al credito indebitamente compensato. Ciò in quanto valutazioni circa la gravità della violazione, per giudicare la quale si fa ordinariamente riferimento anche alle caratteristiche della condotta dell’agente, vengono dal legislatore correlate proprio all’entità quantitativa dei tributi, sanzioni, interessi e contributi la cui riscossione viene, nelle ipotesi in esame, artificiosamente impedita, attese le modalità oggettivamente insidiose della condotta. In taluni casi, infatti, i crediti d’imposta esposti nei modelli presentati per la compensazione con debiti di natura tributaria o contributiva sono risultati (dai dati esposti nei modelli di versamento unificato) essere stati originati in periodi d’imposta con riferimento ai quali non risultano addirittura presentate le dichiarazioni fiscali. In altri casi le illegittime compensazioni sono state operate da parte di contribuenti il cui specifico profilo fiscale esclude che possano aver conseguito crediti relativi a determinate imposte.

Il comma 3 dispone di conseguenza la riduzione, per gli importi corrispondenti alle minori compensazioni, delle dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio».

Articolo 8 (Copertura finanziaria). –

L’articolo prevede le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Redazione

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