Il Senato ha approvato oggi in via definitiva la conversione in legge del decreto sulla semplificazione normativa (“taglialeggi”).
Si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2008 n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa (G.U. n. 298 del 22 dicembre 2008, Suppl. Ord. n. 282/L) in vigore dal 22 dicembre 2008.
L’originario testo del decreto-legge era stato modificato in sede di conversione dalla Camera dei Deputati. Il testo approvato lo scorso 27 gennaio (2044 AC), è stato ora confermato dal Senato (1342 AS).
Qui il testo definitivo, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta. Qui il testo del decreto legge in vigore dal 22 dicembre.
E’ utile rileggere la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione presentata alla Camera, riportata di seguito.
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Relazione illustrativa al ddl di conversione
“Onorevoli Deputati !-
Il presente decreto intende completare il progetto di creazione in Italia di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita della normativa statale vigente, già operante in altri Paesi europei (ad esempio www.legifrance.com).
Il progetto cosiddetto «Normattiva», volto a istituire la predetta banca dati, ha preso avvio con l’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e si è fondato sulla collaborazione istituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
La complessa fase di analisi finora svolta ha consentito di approfondire i problemi tecnici e giuridici da risolvere. Tuttavia, talune difficoltà di coordinamento non hanno ancora consentito al progetto di giungere a compimento.
Per l’attuale legislatura, la delega di funzioni attribuisce al Ministro per la semplificazione normativa il coordinamento «delle connesse competenze di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui al comma 584 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008).
In vista di una sollecita entrata in funzione di «Normattiva», l’articolo 1 coordina la normativa previgente con i poteri del Ministro per la semplificazione normativa; in particolare, consente al Ministro un più efficace utilizzo delle risorse oggi già esistenti, provvedendo alla convergenza di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale.
Inoltre sono previsti, attraverso l’adozione di decreti, la razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, delle attività degli organismi e degli enti che operano in materia, unitamente alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle amministrazioni pubbliche già impegnato in tali attività, il coordinamento con le attività in corso per l’attuazione dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e la determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, di criteri per la pubblicazione telematica degli atti normativi, al fine di rendere effettivo il superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale.
Strettamente connesso al completamento di tale progetto è l’articolo 2, che dispone l’abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ormai ritenute estranee ai princìpi dell’ordinamento giuridico attuale.
In tale modo si contribuisce in maniera decisiva alla certezza del diritto e soprattutto si consente di non dover procedere alla marcatura e all’inserimento nella banca «Normattiva» di circa 29.000 provvedimenti, con cospicui risparmi di spesa, considerando che l’inserimento e la marcatura di un atto legislativo nella banca dati pubblica costa circa 200 euro.
Basandosi sulla banca dati storica del Centro elaborazioni dati (CED) della Corte di cassazione, sono stati selezionati tutte le leggi, i regi decreti- legge, i decreti-legge luogotenenziali, i decreti legislativi luogotenenziali e i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, per un totale di oltre 31.000 atti. Da questi sono stati sottratti quelli ritenuti vigenti in base alle tabelle redatte ai fini dell’articolo 14, commi 14 e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (cosiddetta «taglia-leggi»). Sono così residuati circa 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare espressamente.
Si sottolinea l’utilità dell’operazione anche in considerazione del fatto che risultano ancora vigenti leggi di chiaro stampo fascista. È il caso, per esempio, della legge 19 gennaio 1939, n. 129, che istituisce la Camera dei fasci e delle corporazioni; nonostante sia stata soppressa tale Camera (regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 705), la legge risulta formalmente vigente in quanto mai abrogata espressamente.
La disposizione contenuta all’articolo 3 risulta necessaria ed urgente in quanto il termine di centottanta giorni previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l’abrogazione di tutti gli atti normativi contenuti nell’allegato A del decreto viene a scadere il 22 dicembre 2008.
La norma consente di sottrarre all’effetto abrogativo de quo gli atti normativi, contenuti nel citato allegato A, per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore, a conclusione dell’iter di conversione del decreto.
Si sottolinea come la portata della disposizione non smentisce, ma conferma, l’efficacia dell’intervento abrogativo di cui al citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, poiché, a fronte dell’abrogazione di 3.370 leggi, il margine di correzione è inferiore al 2 per cento.
La disposizione dell’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore del decreto.
Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”.