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Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l’attività ispettiva
Interpello n. 10/2009
Roma, 20 febbraio 2009
Sull’obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia
Prot. 25/I/0002599
Alla Università degli Studi di Sassari
Ufficio coordinamento centri autonomi di spesa
Piazza Università 21
07100 Sassari
L’Università degli Studi di Sassari, ha avanzato un’istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza dell’obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nell’ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture).
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e dell’INAIL, si espone quanto segue.
Si ricorda anzitutto che il citato D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce, all’art. 1, che “il presente Codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere” e, all’art. 3 comma 9, che costituiscono pubbliche forniture quelle aventi ad oggetto “l’acquisto (…) di prodotti”.
Oggetto della disciplina contenuta nel Codice, dunque, sono i lavori, servizi e forniture e, in queste ultime, vanno ricomprese sia quelle che attengono a prestazioni periodiche e continuative sia quelle che si concretizzano nelle acquisizioni di beni.
Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l’art. 121 dispone che si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice.
L’art. 125 – che disciplina per l’appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all’art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale “resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell’ambito delle procedure in argomento.
Va peraltro precisato che l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.
Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.
Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all’amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni “sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione (…)”.
Roma, 20 febbraio 2009
Il direttore generale
(Paolo Pennesi)