Pluralismo informatico, riuso, documenti digitali aperti e standard nella societa’ dell’informazione

Art. 1 – Finalità. Art. 2 – Soggetti destinatari. Art. 3 – Pluralismo informatico e formati aperti. Art. 4 – Archivi elettronici. Art. 5 – Riuso e valutazione comparativa delle soluzioni. Art. 6 – Linee guida per lo sviluppo della società dell’informazione. Art. 7 – Incentivazione alla ricerca ed allo sviluppo. Art. 8 – Norme transitorie. Art. 9 – Norma finanziaria.

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Legge regionale 14 novembre 2008 n. 19

Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell’informazione del Veneto

(BUR n. 95/2008)

Art. 1 – Finalità.

1. Al fine di favorire la partecipazione alla vita democratica e la fruibilità dei servizi pubblici da parte dei cittadini e delle imprese, l’abbattimento delle barriere tecnologiche che ostacolano la diffusione della conoscenza e l’innovazione tecnologica nonché il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e in considerazione delle positive ricadute sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, la Regione del Veneto:
a) promuove lo sviluppo locale della società dell’informazione e la realizzazione di un sistema regionale integrato e interoperabile, mediante la diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione, secondo criteri di efficacia, efficienza, congruità e ottimizzazione dell’impiego delle risorse nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT);
b) sostiene il pluralismo informatico attraverso l’impiego e la diffusione di formati aperti;
c) predilige l’uso di software libero, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Soggetti destinatari.

1. La presente legge si applica alle azioni e agli interventi della Regione del Veneto e degli enti pubblici e privati, comunque denominati, sui quali la medesima esercita poteri di indirizzo e controllo.

Art. 3 – Pluralismo informatico e formati aperti.

1. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all’informazione pubblica attraverso il pluralismo informatico, la Regione del Veneto promuove e incentiva l’uso di formati digitali aperti e non proprietari, per la documentazione elettronica e per le basi di dati.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 2:
a) persegue, nelle forme e nei limiti previsti dalla disciplina vigente, la rimozione delle barriere all’accesso alle informazioni, mediante l’adozione di formati standard per la predisposizione dei programmi e delle piattaforme e con l’impiego ottimale dei software a codice sorgente aperto e chiuso;
b) concorre alla diffusione dell’uso di formati standard e di codici sorgente aperti;
c) impiega almeno un formato di dati di tipo aperto, ai sensi dell’articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” nelle operazioni di memorizzazione e pubblicazione dei propri documenti, al fine di garantirne la disponibilità e fruibilità.

Art. 4 – Archivi elettronici.

1. Gli archivi elettronici di ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 2 sono strutturati secondo criteri di interoperabilità mediante protocolli aperti, in modo da consentire agli altri soggetti di cui all’articolo medesimo e agli enti locali del territorio veneto l’accesso ai relativi dati, in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei limiti di conoscibilità dei dati stabiliti dalla disciplina vigente.

2. Ai fini dell’interoperabilità di cui al comma 1, non è consentita alcuna limitazione tecnica e giuridica, derivante da brevetti, licenze o marchi comunque denominati.

Art. 5 – Riuso e valutazione comparativa delle soluzioni.

1. In occasione dell’acquisizione dei programmi informatici, i soggetti di cui all’articolo 2, in conformità all’articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e in relazione alle proprie esigenze, effettuano una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico. Tale valutazione dovrà essere svolta analizzando anche gli impatti organizzativi delle diverse soluzioni considerate, comprese, ove disponibili, soluzioni a codice sorgente aperto o a licenza libera.

2. Laddove i soggetti di cui all’articolo 2 intendano avvalersi di un software che sia non sottoposto a licenza di software libero, non a codice aperto e non disponibile con il riuso, dovranno motivare la scelta.

3. La Regione del Veneto, nella produzione e gestione di servizi di interoperabilità e di applicativi, si impegna a realizzare e a cedere in riuso programmi software basati su codice sorgente aperto e sull’utilizzo di protocolli e formati, standard ed aperti.

4. La Giunta regionale determina le modalità con cui in particolare vengono svolte le seguenti attività:
a) censire, aggiornare, gestire e pubblicizzare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio;
b) favorire la diffusione dei programmi riusabili e a codice aperto anche collaborando con i soggetti di cui all’articolo 2 nella definizione delle attività di cui al presente comma;
c) promuovere attività di formazione e informazione dirette alle amministrazioni locali e alle piccole e medie imprese (PMI);
d) promuovere forme di coordinamento interregionale e di collaborazione con le amministrazioni locali e con altri soggetti pubblici e privati del territorio veneto, operanti nel settore.

Art. 6 – Linee guida per lo sviluppo della società dell’informazione.

1. La Regione del Veneto definisce le modalità e le iniziative tecniche, finanziarie e organizzative necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 mediante l’adozione di apposite linee guida per lo sviluppo della società dell’informazione, approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e aggiornate di norma con cadenza triennale.

Art. 7 – Incentivazione alla ricerca ed allo sviluppo.

1. La Giunta regionale, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo della società dell’informazione di cui all’articolo 6, approva un programma di ricerca specifico per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 8 – Norme transitorie.

1. La Giunta regionale approva le linee guida di cui all’articolo 6 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione del Veneto adegua le strutture informatiche e le competenze professionali necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 entro tre anni dall’entrata in vigore della stessa.

Art. 9 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 160.000,00 per l’esercizio 2008 e euro 70.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0027 “Servizi per l’informatica e la statistica” del bilancio pluriennale 2008-2010.

Redazione

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