Autodichiarazione carente degli articoli del TUDA sulla responsabilita’ penale per mendacio

E’ legittima l’esclusione dalla gara per mancato riferimento, nella autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, delle previsioni normative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 ?

Secondo l’Autorità di vigilanza è sufficiente che il
legale rappresentante e titolare della società abbia dichiarato, sotto la
propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di partecipazione
fissati nel bando, anche se poi non abbia espressamente citato la normativa contenuto nel T.U.D.A.. Ciò in quanto, se la dichiarazione dovesse risultare mendace, si applicherebbe in ogni caso la normativa penale di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e del codice penale, seppur non richiamata.

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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

Parere n. 10 del 29 gennaio 2009

(presidente Giampaolino, relatore Botto)

Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla società Editec di Di Caro Giuseppe Claudio. Gara per la fornitura n. 20 autoveicoli fuoristrada 4X4 per le esigenze delle colonne mobili regionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Importo: 50.000,00. S.A.: Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile.

Il Consiglio,
Vista la relazione dell’Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 25 marzo 2008 è pervenuta istanza di parere della società Editec di Di Caro Giuseppe che censura il provvedimento disposto nei propri confronti di non ammissione alla licitazione privata per l’affidamento della fornitura in quanto: la domanda di partecipazione della ditta è risultata carente della dichiarazione che l’attività svolta inerisce alla fornitura della gara; le dichiarazioni sono state rese senza richiamare espressamente le disposizioni degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; la domanda è stata presentata senza il bollo; nonostante la ditta abbia dichiarato di impegnarsi a presentare la documentazione ai sensi dell’art. 17 L. n. 68/1999 di cui all’art. 38, comma 1 lett. L) del D.Lgs. n. 163/2006, non è stata presentata alcuna certificazione. In ordine ai citati motivi di non ammissione l’istante rappresenta che la richiesta di partecipazione riporta la dicitura “per l’attività oggetto della gara (“Veicoli in genere e per usi speciali)”. Pertanto secondo la ditta l’amministrazione era posta nella condizione di riscontrare che l’attività svolta inerisce alla fornitura, tenuto conto che è stata allegata copia della certificazione ISO della scrivente, dalla quale si evince la “commercializzazione di veicoli in genere e veicoli per usi speciali; commercializzazione di attrezzature per la protezione civile”. In merito al mancato richiamo degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, lo stesso, secondo la ditta, non può essere considerato motivo di esclusione dato che la decadenza dei benefici relativi all’autocertificazione, se resa firmata regolarmente dal dichiarante con allegata copia del documento di riconoscimento, può avvenire soltanto in caso di “dichiarazione mendace”. In merito alla prescritta mancanza del bollo la Editec sostiene che non sia motivo di esclusione. Infine in ordine alla mancata documentazione ai sensi dell’art. 17 L. n. 68/1999, la stessa non è stata prevista nel bando di gara al punto III.2.1.

In riscontro all’istruttoria condotta da questa Autorità, la stazione appaltante ha ribadito la legittimità del provvedimento di esclusione adottato.

Ritenuto in diritto

Il caso in esame ha ad oggetto la disamina dei motivi posti a fondamento della disposta esclusione della società istante. Tra le cause che hanno determinato la non ammissione al prosieguo delle fasi di gara della società Editec di Di Caro Giuseppe vi è, come rappresentato in fatto, il mancato riferimento nella autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante delle previsioni normative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Sul punto, deve osservarsi come la autodichiarazione in questione presenti tutti i presupposti sostanziali idonei a considerarla una autodichiarazione valida. In particolare, infatti, il legale rappresentante e titolare della società ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di partecipazione fissati nel bando. Pertanto, sebbene non vi sia una espressa citazione della normativa, laddove la dichiarazione dovesse risultare mendace, si applicherebbe in ogni caso la normativa penale di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e del codice penale, seppur non richiamata. Tale orientamento, peraltro, si pone nel senso di favorire la più ampia partecipazione delle ditte, superando eccessivi formalismi che limiterebbero la concorrenza.

Per quanto concerne gli ulteriori motivi di esclusione, essi non possono altrettanto essere considerati accoglibili. Più specificamente, in ordine alla mancata presenza del bollo sulla domanda, si evidenzia che tale adempimento è richiesto relativamente alla sola offerta e non anche alla domanda di partecipazione. La dizione “Veicoli in genere e per usi speciali” sembra idonea a consentire alla commissione di gara l’individuazione dell’attività svolta dalla ditta. Infine per quanto attiene alla mancata produzione di documentazione relativa all’art.17 L. n. 68/1999, la stessa non doveva essere necessariamente fornita dalla ditta, poiché non prevista dalla lex specialis di gara.


In base a quanto sopra considerato
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Il Consiglio
ritiene che l’esclusione dell’istante dalla gara non è conforme alla normativa vigente di settore.

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 febbraio 2009

Redazione

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