Sulla liberalizzazione dell’accesso all’attivita’ di distribuzione carburanti

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Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato

Segnalazione del 25 febbraio 2009

Sulla liberalizzazione dell’accesso all’attivita’ di distribuzione di carburanti in rete (AS502)

(pubblicata nel bollettino n. 8/2009 del 16 marzo 2009)

Mercato
(505) Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
(G) Commercio all’ingrosso e al dettaglio

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Ministro dello Sviluppo Economico
Presidente della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
Presidenti della Regioni
Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano

L’Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio del potere di segnalazione di cui agli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni sulle modalita con le quali le Regioni e le Province autonome stanno dando attuazione alle previsioni in materia di liberalizzazione dell’accesso all’attivita di distribuzione di carburanti in rete di cui ai commi da 17 a 22 dell’articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

Il settore della distribuzione di carburanti in rete e stato di recente oggetto della citata normativa nazionale volta ad attuarne una piena liberalizzazione dell’accesso.

Tale norma prevede che il rilascio di un’autorizzazione per l’apertura di un nuovo impianto non possa essere subordinato alla chiusura di impianti esistenti ne al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o a superfici minime commerciali (articolo 83-bis, comma 17).

La nuova legge afferma esplicitamente (comma 18) che la liberalizzazione costituisce un principio generale in materia di tutela della concorrenza ed e dunque attuata in applicazione dell’articolo 117 della Costituzione.

Deve quindi ritenersi che le normative regionali in materia di autorizzazione allo svolgimento dell’attivita di distribuzione di carburanti in rete eventualmente in contrasto con quanto previsto dalla nuova legge nazionale devono essere adeguate a quest’ultima.

Il comma 21 del citato articolo 83-bis fornisce anche degli indirizzi per l’attivita delle regioni, che includono, tra l’altro, anche la promozione del miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili. Il medesimo comma, tuttavia, chiarisce che tali obiettivi devono essere perseguiti “nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17”.

Nel modificare la propria normativa in materia di autorizzazione allo svolgimento dell’attivita di distribuzione carburanti al fine di adeguarla alla nuova legge nazionale, alcune regioni hanno anche adottato disposizioni volte alla promozione dell’uso di carburanti di minor impatto ambientale quali il GPL e il gas metano.

In particolare, le nuove normative di:
Piemonte (deliberazione della Giunta Regionale del 7 luglio 2008 n. 35-9132, adottata ancor prima della pubblicazione della nuova legge nazionale),
Lombardia (legge regionale n. 85 del 7 agosto 2008, che introduce modifiche alla legge vigente in materia di distribuzione carburanti, l.r. n. 24/2004),
Friuli Venezia Giulia (L.R. n. 10-03 del 24 novembre 2008).
Sicilia (decreto dell’assessore per l’industria del 26 novembre 2008, pubblicato il 5 dicembre e successiva precisazione apportata con il decreto dell’assessore per l’industria del 7 gennaio 2009),
Emilia Romagna (delibera dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna del 5 febbraio 2009, con la quale e stata approvata con modifiche la proposta della Giunta Regionale n. 2303 del 22 dicembre 2008 recante “Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 “Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti””),
hanno previsto che nessun nuovo punto vendita di carburanti possa essere autorizzato se non e dotato anche di un impianto per la somministrazione di GPL o gas metano.

L’Autorita ritiene che obblighi di questo tipo siano idonei ad accrescere significativamente i costi dei nuovi entranti, nonche a ridurre il numero dei soggetti potenzialmente disposti a svolgere questa attivita, ad esempio perche accrescono le dimensioni minime richieste per i nuovi impianti riducendo il numero dei siti idonei ad ospitare i nuovi punti vendita.

Atteso che agli operatori gia presenti non viene imposto alcun obbligo analogo, tali previsioni determinano una grave disparita di trattamento a danno delle imprese interessate ad aprire nuovi distributori di carburante, che possono costituire delle vere e proprie barriere all’accesso a questo mercato.

Al riguardo, non si puo non rilevare come i pur condivisibili obiettivi di tutela ambientale debbano essere perseguiti, se del caso, impiegando strumenti non discriminatori quali, ad esempio, la concessione di incentivi e comunque utilizzando modalita che non creino ingiustificate condizioni di favore per chi e gia attivo nel settore.

D’altra parte, la stessa norma nazionale che ha liberalizzato la distribuzione carburanti, nell’auspicare la promozione della vendita di carburanti ecocompatibili si e anche premurata, come si e visto, di raccomandare esplicitamente che cio avvenisse nel rispetto dei principi di non discriminazione. Al contrario, le norme regionali citate, che impongono degli obblighi asimmetrici in capo ai nuovi entranti, finiscono per reintrodurre quelle barriere all’accesso alla distribuzione di carburanti che la legge nazionale aveva finalmente rimosso.

L’Autorita invita, pertanto, le Regioni e le Province autonome a recepire le modifiche liberalizzatrici contenute nello spirito e nella lettera dei commi da 17 a 21 dell’articolo 83-bis della legge n. 133/2008 senza intaccarne la portata attraverso la previsione di obblighi asimmetrici che gravano solo sui nuovi entranti, e sollecita le medesime ad individuare modalita di promozione del ricorso a carburanti eco-compatibili che non abbiano carattere discriminatorio.

L’Autorita confida nell’accoglimento delle suesposte considerazioni.

Roma, 25 febbraio 2009

Il presidente
Antonio Catricala

Redazione

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