Attivita’ di distribuzione carburanti

Sicilia, pubblicate in Gazzetta le precisazioni dell’Assessorato all’Industria sul decreto pubblicato il 5 dicembre scorso ("Disposizioni relative all’attività di distribuzione di carburanti per
autotrazione per la Sicilia").

. . . . . .

Sicilia, Assessorato regionale all’Industria

Decreto 7 gennaio 2009


Precisazioni relative al decreto 26 novembre 2008, concernente
disposizioni relative all’attività di distribuzione di carburanti per
autotrazione per la Sicilia

(GURS del 16 gennaio 2009 n. 13)

L’Assessore;
Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di
importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e
carburanti;

Vista la legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982;

Visto il decreto n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio 2003 e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il nuovo
piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di
distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato
fino all’approvazione della legge di settore;

Visto l’art. 83 bis, commi da 17 a 21, della legge n. 133 del 6 agosto
2008, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008,
supplemento ordinario n. 196;

Visto il decreto n. 556 del 26 novembre 2008, recante disposizioni
relative all’attività di distribuzione di carburanti per autotrazione
per la Sicilia, ed in particolare il comma 3 dell’art. 1;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 5
agosto 1982, n. 97, dalla Commissione consultiva carburanti nella
seduta in data 17 dicembre 2008;

 
Ritenuto, nelle more della riforma della disciplina di settore, di
dover chiarire e provvedere nel merito, evitando il possibile
determinarsi di disparità di trattamento;

Decreta:

Art. 1

1. La presenza di almeno uno dei prodotti GPL o metano, di pannelli
fotovoltaici e di servizi per persone diversamente abili negli impianti
di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto n. 556 del 26 novembre 2008
deve intendersi aggiuntiva rispetto a quella dei prodotti benzina e
gasolio.

2. Gli obblighi stabiliti al comma 3 dell’art. 1 del decreto n. 556 del
26 novembre 2008 sono estesi alle istanze relative ad impianti da
realizzare nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti presentate dopo la pubblicazione del medesimo decreto, ad
eccezione di quelle relative agli impianti da realizzare nei comuni
sprovvisti del servizio.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 7 gennaio 2009.

(Gianni)

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Assessorato dell’Industria

Decreto 26 novembre 2008

Disposizioni relative all’attività di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia

(GURS del 5 dicembre 2008 n. 56)

L’Assessore
Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Vista la legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982;

Visto il decreto n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all’approvazione della legge di settore;

Visto l’art. 83bis, commi da 17 a 21, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, supplemento ordinario n. 196;

Visto il parere n. 42162P dell’8 ottobre 2008, con il quale l’Avvocatura dello Stato ritiene che il disposto normativo di cui al visto precedente abbia effetto caducatorio diretto nei confronti delle difformi disposizioni normative regionali, pur se attinenti a materia di competenza primaria, in quanto la nuova disciplina statale riguarda la materia della tutela della libera concorrenza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato;

Ritenuto di dover favorire la diffusione dei carburanti caratterizzati da minore costo e da un limitato tasso di inquinamento nonché l’autosufficienza energetica dei nuovi impianti;

Ritenuto, nelle more della riforma della disciplina di settore, di dover provvedere nel merito;

Decreta:

Art. 1

1) Le disposizioni regionali contenenti vincoli e restrizioni all’accesso e all’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti, quali contingentamenti numerici, distanze e superfici minime, obbligo di rinuncia ad altri impianti, caducate con l’art. 83bis della legge n. 133/2008, non sono applicabili dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2) L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburanti sono assoggettati all’osservanza delle norme in materia di sicurezza, urbanistica ed edilizia, igienico-sanitarie, fiscale, ambientale, di tutela dei beni storici ed artistici ed a quant’altro non in contrasto con l’art. 83bis, commi da 17 a 21, della legge n. 133/2008.

3) Gli impianti di distribuzione di carburanti da realizzare a seguito delle istanze presentate dopo la data di pubblicazione del presente decreto, ad esclusione di quelle relative ad impianti ricadenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per i quali si provvederà alla relativa regolamentazione con il piano carburanti, debbono comprendere almeno uno dei prodotti GPL o metano, essere dotati di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 10 kW e di servizi igienico-sanitari anche per persone diversamente abili.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 26 novembre 2008.
(Gianni)

Redazione

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