Il Governo ha riapprovato ieri l’intesa
raggiunta lo scorso 31 marzo in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali.
L’intesa prevede:
– la possibilità di ampliamento entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, per gli edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di cubatura non superiore a 1000 metri;
– la demolizione e ricostruzione e la possibilità di ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del trentacinque per cento della volumetria esistente;
– la semplificazione delle relative procedure;
– l’esclusione di interventi edilizi di ampliamento su edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.
Di seguito il comunicato stampa del Governo:
“Il Consiglio dei Ministri ha definito le linee su cui si muoverà l’intervento congiunto dello Stato, delle Regioni e dei Comuni sulla questione del piano-casa.
In considerazione della materia e della competenza dei singoli livelli di governo, è stata raggiunta in sede di Conferenza unificata un’intesa fra Governo ed enti territoriali che il Consiglio ha collegialmente condiviso nella riunione odierna a seguito di un’ampia relazione del Presidente Berlusconi e del Ministro per gli affari regionali, Raffaele Fitto, che ne hanno guidato i lavori.
Prendendo atto dell’esigenza di varare interventi di politica abitativa sia per rilanciare l’economia che per corrispondere a bisogni di famiglie e cittadini, l’intesa prevede che le Regioni approvino nel termine di tre mesi proprie leggi per disciplinare interventi volti a migliorare la qualità architettonica ed il risparmio energetico, entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, di edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di cubatura non superiore a 1000 metri; le leggi regionali disciplineranno altresì interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del trentacinque per cento della volumetria esistente, al fine di migliorarne qualità architettonica ed efficienza energetica, nonché di utilizzare energie rinnovabili. Saranno esclusi da questi interventi tutti gli edifici abusivi ed i centri storici, nonché altre aree che le Regioni riterranno opportuno rendere inalterabili.
Il ruolo dello Stato si esplicherà con il varo di un prossimo decreto-legge che al fine di velocizzare e semplificare le procedure rimuoverà, ove possibile ed opportuno (nonché d’intesa con le Regioni), i vincoli superabili. Il Governo avvierà in sinergia con Regioni ed autonomie locali uno studio per un ulteriore intervento di politica abitativa teso a soddisfare il fabbisogno di soggetti disagiati che abbiano difficoltà ad accedere al libero mercato degli immobili in affitto. Particolare attenzione, infine, sarà dedicata alla tutela della sicurezza del lavoro nei cantieri”.
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Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali
Intesa del 31 marzo 2009
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, che prevede una possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese in Conferenza Unificata dirette, tra l’altro, a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il conseguimento di obiettivi comuni;
RILEVATA l’esigenza, da parte del Governo, delle Regioni e degli Enti locali di individuare misure che contrastino la crisi economica in materie di legislazione concorrente con le Regioni, quale quella relativa al governo del territorio;
VISTO l’accordo delle Regioni e degli Enti Locali in ordine alle esigenze di fronteggiare la crisi mediante un riavvio dell’attività edilizia favorendo altresì lavori di modifica del patrimonio edilizio esistente nonché prevedendo forme di semplificazione dei relativi adempimenti secondo modalità utili ad esplicare effetti in tempi brevi nell’ambito della garanzia del governo del territorio;
RILEVATA l’esigenza di predisporre misure legislative coordinate tra Stato e Regioni nell’ambito delle rispettive competenze;
Governo, Regioni ed Enti Locali convengono la seguente intesa:
Per favorire iniziative volte al rilancio dell’economia, rispondere anche ai bisogni abitativi delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurali dell’attività edilizia, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali definiscono il seguente accordo.
Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:
a) regolamentare interventi — che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni — al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;
b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l’autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;
c) introdurre forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.
Tali interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.
Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi di cui alle lettera a) e b) sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonché gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate.
La disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avrà validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni.
In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito, il Governo e il Presidente della Giunta regionale interessata, congiuntamente, determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l’accordo, anche ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Governo emanerà un decreto-legge i cui contenuti saranno concordati con le Regioni e il sistema delle autonomie con l’obiettivo precipuo di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato, al fine di rendere più rapida ed efficace l’azione amministrativa di disciplina dell’attività edilizia.
Il Governo e le Regioni ribadiscono la necessità assoluta del pieno rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri e la necessità di mettere a punto una procedura che garantisca trasparenza come, per esempio, quella utilizzata per lo sgravio Irpef del 36%.
Il Governo si impegna, inoltre, confermando integralmente gli impegni assunti con l’Accordo sottoscritto con le Regioni in merito al sostegno dell’edilizia residenziale pubblica, ad avviare congiuntamente con le Regioni e le autonomie locali uno studio di fattibilità per un nuovo piano casa che individui, in aggiunta alle risorse dell’Accordo sopra indicato, e compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, risorse pubbliche e private per soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie o particolari categorie, che si trovano nella condizione di più alto disagio sociale e che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione. Viene fatta salva ogni prerogativa costituzionale delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Roma, 31 marzo 2009