A
pochi anni dalla Novella del procedimento amministrativo varata con la L. n.15/2005 il legislatore italiano è tornato ad occuparsi della disciplina del
procedimento amministrativo, predisponendo – in occasione della
recentissima Legge competitività n. 69 del 18 giugno 2009 andata in
Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 giugno 2009 e recante “Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’
nonche’ in materia di processo civile” –
nuove, incisive modifiche alla L. 241/90, in
vigore dal 4 luglio 2009 .
Segnatamente,
con gli articoli 7 in tema di Certezza
dei tempi di conclusione del procedimento,
8 in tema di Certezza
dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche,
9 in tema di Conferenza
di servizi e silenzio assenso
e 10 in tema di Tutela
degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle
regioni e degli enti locali,
la riforma è intervenuta non solo dando espresso riconoscimento
a principi oramai fatti propri da dottrina e giurisprudenza – si
pensi in tal senso all’innesto del principio di imparzialità nel
tessuto dell’articolo 1 della L. 241/90 – ma disegnando i nuovi
tratti di alcuni degli istituti chiave, quale quello relativo ai tempi di conclusione del
procedimento amministrativo disciplinato dall’articolo 2 L. 241/90,
oggi riformulato dall’articolo 7 L. 69/09. Rilevano,
in tale ottica, il riconoscimento espresso della categoria del danno
da mero ritardo in riferimento all’attività delle PA; il
potenziamento dell’istituto della conferenza di servizi, perseguito
mediante il ricorso alla telematica ed ad un più significativo
coinvolgimento dei privati; la predisposizione di norme atte alla
semplificazione delle procedure di rilascio dei pareri e della DIA,
nonché le modifiche apportate alla delicata disciplina del
silenzio-assenso e, soprattutto, a quella dettata in tema di accesso
ai documenti amministrativi. Infine,
ma non da ultimo, determinante il nuovo assetto dei rapporti tra
legislazione statale e autonomie regionali.