Legge 18 giugno 2009 numero 69, il testo integrale

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Legge 18 giugno 2009 n. 69

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – Supplemento ordinario n. 95)

Capo I

INNOVAZIONE

Art. 1.

(Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni e nel rispetto dell’articolo 4, comma 3, lettera h),
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, individua un programma di
interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per
facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica
pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei
servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese.
Nell’individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo
procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree
del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per
l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al
relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di
euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la
ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle regioni del
Mezzogiorno.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui
al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante
modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell’ambito dei criteri di
valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come
prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di
assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di
reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme
comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono
finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino
la razionalizzazione dell’uso dello spettro radio al fine di favorire
l’accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione
delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad
interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e
collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari
dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza
utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento
dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della
stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il
Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio della sua funzione
di coordinamento, si avvale del parere dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli
obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità
minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla
normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l’ente
proprietario della strada».

6. All’articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del
titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

7. Le disposizioni dell’articolo 2-bis, comma 13, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni
condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al
passaggio dei cavi in fibra ottica.

Capo II

SEMPLIFICAZIONI

Art. 2.

(Società di consulenza finanziaria)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo l’articolo 18-bis è inserito il seguente:

«Art. 18-ter. – (Società di consulenza finanziaria). – 1.
A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui
all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite
in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in
possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze,
sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in
materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite
la Banca d’Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte
degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza.
3. Nell’albo di cui all’articolo 18-bis,
comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza
finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del
medesimo articolo».

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Chiarezza dei testi normativi). – 1. Il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a)
ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme
vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme
sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in
disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari
emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in
forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo
ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il
principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono
richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di
chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la
produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni,
si provvede all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i
medesimi criteri e procedure previsti nell’articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di
indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi
incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l’adozione di
codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica
o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e
testi unici».

Art. 4.

(Semplificazione della legislazione)

1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14.
Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12,
il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se
modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano
esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni
indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto
della regolazione;
e) organizzazione delle
disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie,
secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h)
identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi,
emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione
dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di
entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero
del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le
disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi
di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi,
sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970»;
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Rimangono in vigore:
a) le
disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice
di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della
navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in
ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione
codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento
degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle
magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della
giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d)
le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa
comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di
trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto
degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive
dei medesimi decreti legislativi»;
e) al
comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite
dalle seguenti: «la "Commissione parlamentare per la semplificazione",
di seguito denominata "Commissione"»;

f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis
sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni.
Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le
eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il
termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni
che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

2. All’allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono
soppresse le voci di cui all’allegato 1 annesso alla presente legge,
concernenti le leggi di ratifica e l’esecuzione di trattati
internazionali relative al periodo 1861-1948.

Art. 5.

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi).

1. All’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato»
sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle
disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che
sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione
di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo
contenuto normativo o sono comunque obsolete».

2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l’articolo 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. – (Testi unici compilativi). – 1.
Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori
omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c)
coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato
deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun
testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore
deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell’articolo 14, numero 2º, del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di
esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a
cinque, nell’ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il
parere dello stesso, previsto ai sensi dell’articolo 16, primo comma,
numero 3º, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del
1924, dell’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
del comma 2 del presente articolo».

Art. 6.

(Misure per la semplificazione della
gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche
e degli uffici consolari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli
affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con
il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i
procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di
cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, nell’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 20,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all’estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della
struttura e della gestione del bilancio delle sedi all’estero, ai fini
della razionalizzazione della spesa;
c)
garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività
svolte nell’ambito dell’autonomia gestionale e finanziaria di cui al
presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e
delle risorse umane.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a)
il comma 15 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

Art. 7.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Conclusione del procedimento). – 1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero
debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il
dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni.
3.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo
conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi
pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti
non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e
di quelli riguardanti l’immigrazione.
5. Fatto
salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità
di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva
competenza.
6. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi
2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola
volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per
l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo
14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso,
decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso
avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza
necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che
perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei
termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta
salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter,
sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.

2. Le controversie relative all’applicazione del
presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in cinque anni»;

d) il comma 5 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene
conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto
con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di
indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi di grave
e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini
fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b),
del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del
termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al
comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica
dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai
termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241
del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici,
artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi
da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

Art. 8.

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata
dall’articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 16:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che
comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della
richiesta»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza
che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere.
Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente
comma»;
4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può
essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui
al comma 1 possono essere interrotti»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni»;

b) all’articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo
le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la
Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27» sono aggiunte le
seguenti: «nonché presso l’amministrazione resistente».

Art. 9.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

1. All’articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».

2. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis
sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza,
alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel
caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in
conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o
indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare
inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

3. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole:
«all’immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all’asilo, alla
cittadinanza,». Al comma 4 dell’articolo 20 della citata legge n. 241
del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e l’immigrazione»
sono sostituite dalle seguenti: «, l’immigrazione, l’asilo e la
cittadinanza».

4. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto
l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e
di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli
atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad
efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta,
l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della
dichiarazione all’amministrazione competente».
5. Al comma 3
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei
casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di
trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».
6. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato
nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati
in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20».
7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 10.

(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata
dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2.
L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità
di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l’imparzialità e la trasparenza»;
b) all’articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni
statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente
legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente
capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni
amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli
obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione
dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla
documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata
massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la
dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la
possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti
locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle
assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione».

Art. 11.

(Delega al Governo in materia di nuovi
servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti)

1. Ferme restando le competenze
regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte
valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle
farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei
pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna
farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale,
anche con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza
dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria
della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel
rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c)
realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali
socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a
forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di
prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d)
consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali
socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami
specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate,
anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di
partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del
referto in farmacia;
e) prevedere forme di
remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del
Servizio sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione
degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale,
per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette
attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i
requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8
marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione
dell’indennità annua di residenza prevista dall’articolo 115 del testo
unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di
effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e
all’ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei
decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei
quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi
schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti,
provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e
informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di
altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti
unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici
siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste,
senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.

Art. 12.

(Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri
Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle
Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto
della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il
proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresì meglio
precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai
fini dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di
miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di
prevedere l’accertamento delle caratteristiche qualitative
chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito
di destinazione.

Art. 13.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità
semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e
contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal
decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle
criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a)
le modalità di approvazione degli interventi, in conformità
all’articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, e all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge
1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di
cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel
rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui
all’articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.

4. Nell’individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b),
è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o
di collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione
clandestina ovvero diretti ad agevolare l’esecuzione delle pene
detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti
esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre attribuita
priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario
degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in
stato di disoccupazione a causa della crisi economica.
5. Lo schema
del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili di carattere finanziario. Il termine per l’espressione del
parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato.
6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero
degli affari esteri, le sedi all’estero possono disporre di somme
erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri
dell’Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione
allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui
al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa
prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di
fondi agli Stati membri.
7. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della
ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il
Governo dello Stato d’Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n.
154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di
euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.
8. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al
comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. Per prevenire l’indebito utilizzo delle risorse stanziate
nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per
il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le
modalità e le procedure necessarie a garantire l’effettiva
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo, da parte dei
soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e
private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di
finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per
le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell’utilizzo delle
risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e
le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

Art. 15.

(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)

1. All’articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
le parole: «di cui all’articolo 100» sono aggiunte le seguenti: «nonché
dichiarazione che il venditore o l’organizzatore concorre ad alimentare
il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato
articolo 100».

2. All’articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza».

Art. 16.

(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)

1. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del
servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i
provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di
tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione
economica, sociale e territoriale che esso riveste».

2. All’articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale
pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi
postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

3. All’articolo 2, comma 2, lettera l),
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del
servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi
postali».

4. All’articolo 3, comma 3, lettera c),
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole:
«criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in
considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del
servizio e della relativa rete postale,».
5. La rubrica
dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è
sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

6. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente al servizio universale, compresa
l’area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio
universale, nella carta della qualità di cui all’articolo 12, comma 1,
procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei
reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di
smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di
qualità del servizio, comprese le procedure per determinare
l’attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un
operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami
medesimi e per la comunicazione del loro esito all’utente».
7. Dopo
il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il
seguente:

«1-bis.
Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono
le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure
extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai
princìpi comunitari in materia».

8. All’articolo 14, comma 5-bis,
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole:
«titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di
autorizzazione generale».

Art. 17.

(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi
economica in atto e per incentivare l’accesso alle commesse pubbliche
da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º luglio 2009
sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, terzo
periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 18.

(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 è sostituito dal seguente:

«1228. Per le finalità di sviluppo del settore del
turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore
produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di
progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema
turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul
piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri
può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti
locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per
il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi
del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le
iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di
programma con le regioni territorialmente interessate».

Art. 19.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell’articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo che restano in vigore nelle more dell’approvazione del nuovo
regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione dell’ENIT – Agenzia nazionale
del turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni
del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il
capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voti,
quello del presidente vale doppio.
3. La ripartizione dei nove
seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita
con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. Fino all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le
funzioni dell’organo collegiale di amministrazione dell’ENIT – Agenzia
nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario
nominato secondo le norme vigenti.

Capo III

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

(Misure urgenti per l’efficienza del Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e
tempestività nell’azione amministrativa e nell’erogazione dei servizi
nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo
forestale dello Stato, limitatamente all’anno 2009, è autorizzato ad
assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1
della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3
milioni di euro.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 3
milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155, si applica anche agli idonei nominati, nell’anno 2008, nelle
qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c)
del comma 346 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al primo
periodo, pari a euro 201.540,69 per l’anno 2009 e a euro 24.037 per
l’anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 21.

(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae,
gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso
professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali
nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e
di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale.

2. Al comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo, per la singola amministrazione o
società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi
che superino il limite massimo, di assegnare l’incarico medesimo
secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente
conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di
professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla
tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso
attribuito».

3. Il termine di cui all’alinea del comma 52-bis
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino
al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 22.

(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)

1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). – 1.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli
enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio
dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza
e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente
prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti
economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di
personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle
dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui
al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla
temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i
conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni
organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di
riallocazione e di mobilità del personale.
3. I
collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle
amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano
sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri
verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in
materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della
valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

2. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come da ultimo modificato dall’articolo 46, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le
parole: «di contratti d’opera» sono sostituite dalle seguenti: «di
contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e
continuativa»;

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono
sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell’attività
informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per
i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».

Art. 23.

(Diffusione delle buone prassi nelle
pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o
per l’erogazione dei servizi al pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio
ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia
all’adozione di provvedimenti o all’erogazione di servizi, che
assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni,
che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre
significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di
soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di
garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri
uffici.

2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei
siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica.
3. L’elaborazione e la diffusione delle buone
prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del
personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per
l’individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i
servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le
amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009
ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza
annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato
«indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma 5,
lettera a), avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi
ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie
contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei
pagamenti.

Art. 24.

(Riorganizzazione del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione
studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel
campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione
del lavoro pubblico, dell’aumento della sua produttività, del
miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della
qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della
misurazione dei risultati e dei costi dell’azione pubblica, nonché
della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è
delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto
normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o
soppressione, anche sulla base di un confronto con le regioni e gli
enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza
delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di
formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze
e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed
economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e
coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei
processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle
amministrazioni locali;

b) trasformazione, fusione o soppressione degli
organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione
delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);
c)
raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti
nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività
previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 25.

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee, istituito dall’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n.
237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione
di «Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo»
svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la
realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e
«MAXXI Architettura». Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e
le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede
l’esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di
livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d’arte e delle
raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in
uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il
compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni – via Masaccio e le
raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre
al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in
qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione
dell’atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la
Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci
fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali
contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di
gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello
statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma
2 dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso
articolo 7, sono soppresse le parole: «, compreso il Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee»,
intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al
medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività
culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo
di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente
di euro 1.637.144 per l’anno 2009, di euro 1.833.125 per l’anno 2010 e
di euro 1.406.533 a decorrere dall’anno 2011, allo scopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e
successive modificazioni.

Art. 26.

(Misure occupazionali nei confronti di
personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società
partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale
impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente
detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al
Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A
seguito del trasferimento, il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A.
è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione
trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate
in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti,
convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo,
comunque denominato.

Art. 27.

(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea, le parole: «il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

b) nella lettera b), al primo periodo,
dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei
regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale»
ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca esercita il controllo
sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del
personale, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in
sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione
integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Agli esperti non è
riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono
deliberati previo parere dei consigli scientifici»;

d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione
dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano
nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno
designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della
difesa e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli
enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora
entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi
attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano
altresì all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR), di cui all’articolo 2, comma 138, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all’Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), di cui all’articolo 1,
comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’Ente nazionale di
assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge
21 marzo 1953, n. 190, e all’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito
con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai
sensi dell’articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati
regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei princìpi e
criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.

Art. 28.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio
sanitario nazionale o con altri enti, l’associazione italiana della
Croce Rossa, al fine di assicurare l’espletamento e la prosecuzione
delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi
sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di
emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui all’articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla
copertura dell’onere relativo la Croce Rossa provvede nell’ambito delle
risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)

1. All’articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15,
il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al
funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e
consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei
cittadini italiani all’estero, può assumere impegni superiori a quanto
previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite
complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base
del bilancio del medesimo Ministero».
2. All’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1º agosto 1991, n.
266,» sono inserite le seguenti: «degli uffici all’estero di cui
all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18,».

Art. 30.

(Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici)

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano
servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della
possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la
violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di
promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che
avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse
prevedono, altresì, l’eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione
dell’amministrazione o del soggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività
nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, nell’autonomia garantita dai rispettivi
ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non
regolati dalle medesime autorità, esclusi i servizi pubblici locali, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, emanano un decreto che
individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma
1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di
novanta giorni dalla data della sua adozione.

Art. 31.

(Modifiche all’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell’articolo 41 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo
Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è
sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La
Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie
di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle
sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente
il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche
nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di
carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e
regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle
amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità
amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed
approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e
regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le
altre amministrazioni pubbliche e con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono
stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni,
attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che
stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo
Bordoni è tenuta ad attenersi nell’assolvere agli incarichi ad essa
affidati».

2. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 41 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal seguente: «Lo statuto,
l’organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono
ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la
finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del
Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche,
nonché delle Autorità amministrative indipendenti».
3.
Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 32.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici
da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa
quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con
le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo
all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei
siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati
mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti
pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di
cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso
ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal
1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non
hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per
le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie
assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione
e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non
ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001,
e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 33.

(Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Il Governo è delegato ad adottare,
secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri
interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi
specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo
l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso
canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non
ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli
effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni,
da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il
finanziamento di progetti di innovazione;
c)
individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati
dall’inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre
decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle
amministrazioni inadempienti;
d) prevedere
l’affidamento temporaneo delle funzioni di cui all’articolo 17 del
codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di
competenza;
e) modificare la normativa in
materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso
da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese,
garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
f)
prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche
realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei
servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche
tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le
amministrazioni inadempienti;
g) individuare
modalità di verifica dell’attuazione dell’innovazione tecnologica nelle
pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui
all’articolo 16 del codice con l’introduzione di forme di monitoraggio
che includano valutazioni sull’impatto tecnologico, nonché sulla
congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo
l’affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;
h)
disporre l’implementazione del riuso dei programmi informatici di cui
all’articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi
sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di
modularità ed intersettorialità;
i) introdurre
specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto
strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati
pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni
centrali, regionali e locali;
l) indicare
modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di
innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che
consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle
economie che ne derivano;
m) prevedere
l’obbligo dell’utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle
comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello,
tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici
servizi;
n) prevedere la pubblicazione di
indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le
amministrazioni inadempienti;
o) equiparare
alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da
enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
p)
prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i
propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le
modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici
già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;
q)
introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la
sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture
delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico
di connettività.

2. All’attuazione della delega di cui al presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34.

(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis.
Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di
assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica
certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;
b) all’articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter.
Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già
dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina
iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a
cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del
presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un
servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di
lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni
pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il
registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi
devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza
da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

3. Dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Art. 35.

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un
regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di
garantire l’interoperabilità del sistema di posta elettronica
certificata con analoghi sistemi internazionali.

2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica
basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della
ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse,
garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;

b) al comma 6:

1) la parola: «unicamente» è soppressa;

2) dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono
inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato
su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione
delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse,
garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,».

Art. 36.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività)

1. Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78, comma 2-bis,
del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla
gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite
protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all’articolo 83 del medesimo codice.

2. All’attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli
sprechi» dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 24
febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla
realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di
connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di
economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione predispone, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad
assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l’adesione di tutte le citate
amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di
cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena
interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al
fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi,
anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione pubblica.
4. All’attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo
sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo
sviluppo della società dell’informazione, e non ancora programmate.
5. All’articolo 2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente
codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile
tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti
di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti
all’esercizio di attività amministrative».

Art. 37.

(Carta nazionale dei servizi).

1. All’articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale
dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono
essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica».
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il
soggetto richiedente non sia in possesso della carta d’identità
elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto
richiedente non risulta titolare di una carta d’identità elettronica»
sono soppresse;

b) all’articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’ultimo
periodo è soppresso.

Art. 38.

(Modifica dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. L’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). – 1.
Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di
vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo per le politiche per la
famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
è destinata annualmente una quota individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle
politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di
datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti
in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende
ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino
accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione
positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici
e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli
orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario
flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario
concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di
applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi
per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il
reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di
congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di
conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di
reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano
interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di
conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati
anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle
temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso
territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali
anche nell’ambito dei piani per l’armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono
lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con
priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di
età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione,
ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero
persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da
stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata
per l’erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai
titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti,
per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori
ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di
soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro
per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti
delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in
particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna
tipologia progettuale, l’importo massimo finanziabile per ciascuna
tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni
caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici
saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta
esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
5.
Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al
10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in
favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di
monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti
territoriali».

2. I commi 1255 e 1256 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 39.

(Riallocazione di fondi)

1. Le somme di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al
cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche
con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei
settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, definisce un programma di incentivi e
di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità
a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla
razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.
All’attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse
finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività
produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l’innovazione e
le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA
con delibere del CIPE adottate ai sensi dell’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla
data di entrata in vigore della presente legge e non destinate
all’attuazione di accordi di programma quadro di cui all’articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli
interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere
destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse
finanziarie per l’anno 2009 di cui all’articolo 1, comma 892, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.
4. All’articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le
parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le
seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

Art. 40.

(Modifiche agli articoli 38 e 48 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e
di risparmio energetico)

1. All’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r),
della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono,
anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera
concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione»;
b) al comma 3:
1) all’alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione
normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «12
dicembre 2006,» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle
attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche
l’autorità amministrativa competente,»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la
semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,».
2. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

Art. 41.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter
del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree
funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E
allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in
fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3
dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente
all’area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla
fascia retributiva F4, è immesso, mediante l’espletamento delle
medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei
limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia
retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a-bis),
pari a euro 47.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere
sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Capo IV

GIUSTIZIA

Art. 42.

(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

1. All’articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dai
seguenti: «Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario
di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi
giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili
innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo,
condanna alle spese»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei
giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali
procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri
predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle
pensioni in servizio presso la sezione».
2. All’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può disporre che
le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una
questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni
giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una
questione di massima di particolare importanza. Se la sezione
giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste
ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».

Art. 43.

(Norme urgenti per la funzionalità dell’Avvocatura dello Stato)

1. All’articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto» è sostituita dalla
seguente: «sette» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. All’articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di
ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede
all’altra possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato,
sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato».
3.
È istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è
attribuita la quota dei proventi stabilita dall’articolo 61, comma 9,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del
Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli
avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato.
Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di
segretario di collegi arbitrali stabilita dall’articolo 61, comma 9,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è
attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati
e procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del citato testo
unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce
di onorario di cui all’articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I
allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia
8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione
delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato
generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La
ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base
territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e
subordinata alla presenza in servizio.

Art. 44.

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai
tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di
adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le
norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi
generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e
criteri direttivi di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed
effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole
durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche
e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali,
l’estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica
e l’individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione
dell’arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche
mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con
l’ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente
riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni
esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna
idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei
riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi
quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per
il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il
dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini
processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva
notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti
atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che
consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli
adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di
svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e
unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi
termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali,
nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del
Consiglio di Stato che dichiarano l’incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam,
nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in
caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di
Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a
quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per
la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il
ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente
alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del
merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto
di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo
altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso
di accoglimento della domanda cautelare, l’istanza di fissazione di
udienza non può essere revocata e l’udienza di merito è celebrata entro
il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni,
individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del
processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle
impugnazioni, l’effetto devolutivo dell’appello, la proposizione di
nuove domande, prove ed eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui
al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o
con essi incompatibili, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e
dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle
disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di
decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti
possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo,
nell’attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda
avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, numero 2º, del testo
unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura
dell’articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo
regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e
dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria
attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere
dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate
le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda
necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai
medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione degli
originari decreti.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le
seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti
speciali per lo smaltimento dell’arretrato e per il miglior
funzionamento del processo amministrativo».

Art. 45.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;
c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

2. L’articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. – (Incompetenza).
– L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio
sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta
tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio
si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la
parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti
costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per
territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa
è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio
nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre
l’udienza di cui all’articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della
competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso
necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice,
assunte sommarie informazioni».

3. All’articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la
cancellazione della causa dal ruolo»;
b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di
procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita
dalla seguente: «ordinanza».

5. All’articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono
sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata»
è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordinanza».

6. Al primo comma dell’articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All’articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta
la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha
proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».
8. All’articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da
euro 250 a euro 500».

9. Al terzo comma dell’articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore,
in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto
con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della giustizia»;
c) dopo il terzo periodo è
aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su
supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti
telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma
digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e trasmessi in via telematica».

10. Al primo comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda
in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna
la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al
pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della
proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92».

11. All’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile,
le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati
nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre
gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione,».

12. All’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo
91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata».

13. All’articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione
rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle
parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non
superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in
cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima
questione».

14. L’articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 115. – (Disponibilità delle prove). –
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento
della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,
nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento
della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune
esperienza».

15. All’articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile,
le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da
euro 250 a euro 1.500».

16. All’articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può
contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto
di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte,
può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per
estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente
indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o
televisive e in siti internet da lui designati».

17. Al secondo comma dell’articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

18. All’articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento
informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta
elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la
notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto
cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il
documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto,
l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso
strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal
destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai
medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto
notificato, su supporto informatico non riscrivibile»;
b) al terzo comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto».

19. All’articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa
non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il
giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma».

Art. 46.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. All’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di
procedura civile, le parole: «di cui all’articolo 167» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».

2. Il secondo comma dell’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura
al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per
la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero
per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della
stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali
e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione».

3. L’articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.

4. Il primo comma dell’articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice
istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o
con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti
e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire».

5. Il terzo comma dell’articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti
costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa
all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il
giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al
consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine,
anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve
depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e
una sintetica valutazione sulle stesse».
6. All’articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli
articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura
penale».
7. All’articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata
comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone
l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra
successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro
e non superiore a 1.000 euro».

8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8,
del codice di procedura civile, dopo l’articolo 257 è aggiunto il
seguente:

«Art. 257-bis. – (Testimonianza scritta). – Il giudice,
su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni
altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al
testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per
iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve
essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che
la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di
testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia
notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione
compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta
separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è
in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma
autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che
spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla
cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui
all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di
testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di
astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel
termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di
cui all’articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati
dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta
dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la
prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo
comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre
disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o
davanti al giudice delegato».

9. All’articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni
relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché
quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non
definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i
provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa»;
b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.
10. All’articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo
e terzo comma» sono soppresse e, all’articolo 330, primo comma, del
codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite
le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 170,».

11. L’articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 296. – (Sospensione su istanza delle parti). – Il
giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano
giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo
rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando
l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo».
12.
All’articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

13. All’articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è
interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato
dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale
giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti
di cui all’articolo 292».

14. All’articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

15. All’articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma»
sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«tre mesi»;

b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio,
con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».
16. All’articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle
seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza».

17. All’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi
sei mesi».
18. All’articolo 345, terzo comma, primo periodo, del
codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono
inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e
dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».

19. All’articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

20. All’articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.

21. Al primo comma dell’articolo 392 del codice di procedura
civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

22. All’articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo».
23. All’articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’attore è residente
all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del
lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza
prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è
chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua
ultima residenza».

24. Il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile
si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e
contabili.

Art. 47.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 360 è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. – (Inammissibilità del ricorso). – Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto
in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi
non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo»;

b) il primo comma dell’articolo 376 è sostituito dal seguente:
«Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste
dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica
se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai
sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non
definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che
procede all’assegnazione alle sezioni semplici»;
c) l’articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 380-bis.(Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). –
Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo
periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi
dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria
una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono
giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno
venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la
relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli
avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo
conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima
e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non è
dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo
377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi
previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in
cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base
ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di
consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375,
primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica
udienza»;

d) l’articolo 366-bis è abrogato;

e) all’articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello
incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi
previsti dall’articolo 360»;

2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale
ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza».

2. All’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67-bis. – (Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile).1.
A comporre la sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, del
codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati
appartenenti a tutte le sezioni».

Art. 48.

(Introduzione dell’articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di
procedura civile, dopo l’articolo 540 è aggiunto il seguente:

«Art. 540-bis. – (Integrazione del pignoramento). –
Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o
successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli
articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei
creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma
dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il
giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova
istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento,
salvo che non siano da completare le operazioni di vendita».

Art. 49.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 614 è aggiunto il seguente:

«Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare).
– Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro
dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva,
ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il
provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento
delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro
subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma
tenuto conto del valore della controversia, della natura della
prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra
circostanza utile».

2. All’articolo 616 del codice di procedura civile, l’ultimo periodo è soppresso.

3. All’articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo
comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di
reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine
perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice
dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione
del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile
ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto
compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai
sensi dell’articolo 618».

4. All’articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con
ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza
successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura
del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza».

Art. 50.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)

1. Il terzo comma dell’articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».

2. All’articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma
prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del
procedimento cautelare»;
b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

Art. 51.

(Procedimento sommario di cognizione)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis. – (Forma della domanda. Costituzione delle parti).
– Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica,
la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il
ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento
di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il
fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del
tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione
del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza
di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione
del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima
dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni
prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della
comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e
prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della
domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i
documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali
e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili
d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di
decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e
chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice,
con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede
a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio
per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio
avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter. – (Procedimento). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis,
il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile.
Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se
ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non
sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di
cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del
libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede
un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il
giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti
di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento
richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle
domande.

L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater. – (Appello). – L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter
produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è
appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio
li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra
di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per
causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare
l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

Art. 52.

(Modifiche alle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Al primo comma dell’articolo 23 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito
denominate «disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che
a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in
misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e
garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento
degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

2. Dopo l’articolo 81 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 81-bis. – (Calendario del processo). –
Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le
parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità
della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle
udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini
fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio,
quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere
richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».

3. Dopo l’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. – (Modello di testimonianza).
– La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello
approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche
le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al
modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne
ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del
procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice
procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità
del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio
e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere
l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la
formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in
ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202
del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione
obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo
252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali
rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi,
con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e
pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto
conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o
indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o
dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle
sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di
bollo e da ogni diritto».

4. Il primo comma dell’articolo 104 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al
giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova,
salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione».
5. Il primo comma dell’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma,
numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche
con riferimento a precedenti conformi».
6. All’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni
previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta
in giudizio».

7. Dopo l’articolo 186 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. – (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva).
– I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del
codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha
conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».

Art. 53.

(Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)

1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21
febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi
introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del
rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile.

Art. 54.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano
nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla
legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo
sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e
successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei
pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora
detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la
scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i
criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla
legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa
autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad
uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura
civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di
concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono
ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I,
del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono
prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o
dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario
di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis,
del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 51 della
presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la
possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri
procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I
e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b)
non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla
legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi,
ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono
conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni
processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori,
nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669,
nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio
1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.

6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 55.

(Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato)

1. L’Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio
1994, n. 53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Avvocatura generale dello
Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un
apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche
regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma
2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo
foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o
di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell’avvocato
distrettuale dello Stato.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 56.

(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)

1. Al secondo comma dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta
della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli
stessi».

2. L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica
anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a
pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli
invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile,
cecità civile e sordomutismo.

Art. 57.

(Modifica all’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se, in assenza dell’avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle
parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, i
ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche
in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla
decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del
collegio con decreto, ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

Art. 58.

(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le
disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura
civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua
entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616
del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto
dell’articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.

4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti
anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un momento
ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli
articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle
controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per
cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista
la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 59.

(Decisione delle questioni di giurisdizione)

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,
tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di
giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che
ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa
dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni
giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al
giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano
vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali
e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è
stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin
dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e
le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si
ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio
davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se
sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel
processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice
davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con
ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della
Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione
del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di
giurisdizione.
4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo
per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta
l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima
udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e
processuali della domanda.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di
cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo
di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Art. 60.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di
conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in
coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e
criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi
previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza
dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta
giorni.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla
conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili,
senza precludere l’accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da
organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati
all’erogazione del servizio di conciliazione;
c)
disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria,
anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso
l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi
di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal
medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito
organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel
medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti
per l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e)
prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati,
di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per
il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g)
prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di
istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini
professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i)
prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro
possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure
telematiche;
l) per le controversie in
particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi
di esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti presso i
tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi
attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli
stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
m)
prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico
delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura
maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le
parti;
n) prevedere il dovere dell’avvocato di
informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della
possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di
ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di
agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo,
l’invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero
della giustizia, a decorrere dall’anno precedente l’introduzione della
norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo
proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa
escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello stesso,
condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese
sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il
vincitore al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo
unificato ai sensi dell’articolo 9 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r)
prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di
incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e
l’imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s)
prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e
costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 61.

(Disposizioni in materia di concordato)

1. All’articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «In caso di presentazione di più proposte o se
comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato
ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da
sottoporre all’approvazione dei creditori; su richiesta del curatore,
il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o
di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti
convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma».

2. All’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di
concordato ai sensi dell’articolo 125, secondo comma, terzo periodo,
ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito
il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso
di parità, la proposta presentata per prima».

Art. 62.

(Efficacia della trascrizione della domanda
giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo
sugli immobili)

1. Dopo l’articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2668-bis. – (Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). –
La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per
venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è
rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota
in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in
cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il
titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o
aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la
rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi
causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo
2659, se queste risultano dai registri medesimi.

Art. 2668-ter. – (Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). – Le disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».

Art. 63.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

1. Dopo l’articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 61 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici
registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni
sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l’inserimento dei
dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici
delle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L’archivio di cui al comma 1 contiene l’elenco delle
relative annotazioni, con l’indicazione, per ciascuna di esse, della
natura, della data e del numero del registro particolare delle
annotazioni.
3. Le ispezioni e le certificazioni
ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l’elenco delle relative
annotazioni, con l’indicazione per ciascuna di esse della natura, della
data e del numero del registro particolare delle annotazioni.
4.
Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni
cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei
registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste
dall’articolo 19, secondo comma.
5. L’Agenzia del
territorio provvede all’assolvimento dei nuovi compiti derivanti
dall’attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 64.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità
immobiliare, istituite ai sensi dell’articolo 42, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o
più provvedimenti del direttore dell’Agenzia del territorio, di
concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero della giustizia, sono definite le modalità di attuazione e le
date di trasferimento.

2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi
le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.
3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione
territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29
aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.
4. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 65.

(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 5,
uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato
con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la
redazione dell’atto pubblico, l’autenticazione di scrittura privata, la
tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti
notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli
atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la
normativa comunitaria, e in conformità ai princìpi e ai criteri
direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento,
anche formale, con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e
successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei
pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora
detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza
di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo
possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con
il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle
procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza
e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità
alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di
provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od
omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione
dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 66.

(Semplificazione delle procedure per l’accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l’ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente:

«b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in
tre precedenti concorsi; l’espulsione del candidato dopo la dettatura
dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».
3. Al fine
dell’applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto
delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:

«5. La commissione opera con tre sottocommissioni
composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente,
dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente».
5. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
166, le parole: «due sottocommissioni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre sottocommissioni».

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6 e 7 dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

b) il quarto comma dell’articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c) la lettera c) del terzo comma dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;
d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

7. Il terzo comma dell’articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

«Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente».

Art. 67.

(Misure urgenti per il recupero di somme
afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la
razionalizzazione delle spese di giustizia)

1. All’articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le
parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono aggiunte le
seguenti: «e nel sito internet del Ministero della giustizia.
La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in
misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di
quindici giorni».

2. All’articolo 535 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis.
Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo
unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione
dei provvedimenti giudiziari»;
b) al comma 2 dell’articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

c) all’articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall’obbligo della registrazione. (L)»;

d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

«TITOLO XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L). – (Termini per la richiesta di registrazione).1.
La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno
prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque
giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L). – (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).1.
La trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal
funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione»;
e) all’articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario
sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di
solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni
anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate
dall’erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del
recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il
giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti
compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese
processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al
triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis,
le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la
pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la
demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis,
nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese
per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per
la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei
luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun
condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno
dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di
solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l’imposta di
registro prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale
sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del
danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno
dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli
oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo
316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del
condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro
conservativo»;

f) all’articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1.
Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che
seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione
delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a)
per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello
presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui
provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui
provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione. (L)»;

g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è
sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel
processo amministrativo, contabile e tributario»;

h) all’articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata
l’espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente titolo:

«TITOLO II-bis

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO
IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E
PENALE

Capo I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-bis (L). – (Quantificazione dell’importo dovuto).1.
La quantificazione dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto
disposto dall’articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a
decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista
dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società
Equitalia Giustizia Spa.

Art. 227-ter (L). – (Riscossione mediante ruolo).1.
Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o
dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge
l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in
istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della
convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi
indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all’iscrizione a
ruolo.

2. L’agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l’articolo
25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.

Art. 227-quater (L). – (Norme applicabili).1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».
4. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 (L), comma
1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente
articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme
anteriormente vigenti.

5. L’articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come
sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 227-ter, comma 2
(L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente
articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in
vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata
in vigore della presente legge.

7. All’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: «conseguenti ai
provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere
dal 1º gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al
mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata
l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e
quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni»;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) iscrizione a ruolo del credito»;
d) la lettera c) è abrogata.

Art. 68.

(Abrogazioni e modificazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l’articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

b) al comma 1 dell’articolo 243 (R) del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all’articolo 25»
sono soppresse;
c) l’articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

Art. 69.

(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)

1. All’articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere
deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di
legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata,
sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi
della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la
notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

2. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

Capo V

PRIVATIZZAZIONI

Art. 70.

(Patrimonio dello Stato Spa)

1. All’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione
dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti
a favore dello Stato»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dispone il
trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei
medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell’articolo
1264 del codice civile».

Art. 71.

(Società pubbliche)

1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e
463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali
disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate,
direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi
dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si
adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre
il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a
cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero
massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate
disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti
superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell’articolo 2389,
primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima
applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai
compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo
di amministrazione;

b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell’assemblea dei soci;
c)
sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli
statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta
esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del
presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a
compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l’organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b),
possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale
soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo
2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b),
la possibilità che l’organo di amministrazione conferisca deleghe per
singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che
non siano previsti compensi aggiuntivi;
f)
prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all’organo di
amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all’interno dell’organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a
limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con
funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in
deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere
riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una
remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del
compenso deliberato per la carica di componente dell’organo
amministrativo»;
b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano
ferme le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze già
previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. In caso di costituzione di società che producono
servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali
società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero
dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di
concerto con i Ministeri competenti per materia»;
d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis.
Per le amministrazioni dello Stato, l’autorizzazione di cui al comma 28
è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze»;
e) al
comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le
disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere
nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società
a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque
anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi
consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni
riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si
applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati».

Capo VI

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 72.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella
presente legge nell’esercizio delle potestà loro attribuite dallo
statuto di autonomia.

Allegato 1

(vedi articolo 4, comma 2)

Voce

__

Atto normativo

__

8

legge 23 maggio 1861, n. 33

9

legge 26 maggio 1861, n. 34

89

legge 2 marzo 1862, n. 480

98

legge 30 marzo 1862, n. 533

143

legge 3 agosto 1862, n. 741

226

legge 11 agosto 1863, n. 1397

238

legge 24 gennaio 1864, n. 1649

273

legge 26 maggio 1864, n. 1786

274

legge 26 maggio 1864, n. 1787

295

legge 13 novembre 1864, n. 2000

301

legge 27 novembre 1864, n. 2021

304

legge 11 dicembre 1864, n. 2033

350

legge 18 marzo 1865, n. 2204

413

legge 13 gennaio 1866, n. 2778

438

legge 20 giugno 1866, n. 3007

450

legge 21 luglio 1866, n. 3087

455

legge 27 maggio 1867, n. 3745

467

legge 7 luglio 1867, n. 3792

470

legge 28 luglio 1867, n. 3818

471

legge 28 luglio 1867, n. 3819

494

legge 3 novembre 1867, n. 4034

518

legge 24 maggio 1868, n. 4392

519

legge 24 maggio 1868, n. 4395

520

legge 24 maggio 1868, n. 4406

528

legge 21 giugno 1868, n. 4447

529

legge 21 giugno 1868, n. 4449

563

legge 30 agosto 1868, n. 4556

564

legge 30 agosto 1868, n. 4559

579

legge 30 dicembre 1868, n. 4768

586

legge 11 marzo 1869, n. 4940

592

legge 1º aprile 1869, n. 4985

597

legge 5 maggio 1869, n. 5049

604

legge 3 giugno 1869, n. 5113

678

legge 15 settembre 1870, n. 5868

693

legge 19 marzo 1871, n. 141

694

legge 19 marzo 1871, n. 142

695

legge 23 marzo 1871, n. 137

740

legge 22 ottobre 1871, n. 553

741

legge 14 dicembre 1871, n. 565

755

legge 25 gennaio 1872, n. 663

761

legge 11 aprile 1872, n. 775

826

legge 24 aprile 1873, n. 1344

830

legge 22 maggio 1873, n. 1375

867

legge 11 luglio 1873, n. 1503

939

legge 30 agosto 1874, n. 2063

940

legge 30 agosto 1874, n. 2064

941

legge 30 agosto 1874, n. 2065

942

legge 30 agosto 1874, n. 2066

958

legge 14 aprile 1875, n. 2441

962

legge 25 maggio 1875, n. 2501

1012

legge 17 luglio 1875, n. 2651

1034

legge 26 dicembre 1875, n 2893

1115

legge 3 maggio 1877, n. 3817

1125

legge 15 giugno 1877, n. 3880

1129

legge 20 giugno 1877, n. 3907

1161

legge 23 maggio 1878, n. 4384

1171

legge 31 maggio 1878, n. 4391

1210

legge 29 dicembre 1878, n. 4673

1213

legge 31 gennaio 1879, n. 4699

1214

legge 31 gennaio 1879, n. 4701

1219

legge 19 febbraio 1879, n. 4729

1233

legge 27 marzo 1879, n. 4789

1271

legge 20 luglio 1879, n. 5006

1288

legge 1º agosto 1879, n. 5061

1301

legge 11 gennaio 1880, n. 5224

1350

legge 14 agosto 1880, n. 5608

1389

legge 24 marzo 1881, n. 128

1417

legge 14 luglio 1881, n. 305

1425

legge 22 luglio 1881, n. 331

1481

legge 14 maggio 1882, n. 728

1494

legge 30 maggio 1882, n. 770

1568

legge 30 dicembre 1882, n. 1148

1588

legge 30 giugno 1883, n. 1428

1589

legge 30 giugno 1883, n. 1429

1590

legge 30 giugno 1883, n. 1430

1591

legge 30 giugno 1883, n. 1431

1592

legge 30 giugno 1883, n. 1444

1624

legge 2 agosto 1883, n. 1523

1634

legge 31 gennaio 1884, n. 1872

1662

legge 30 giugno 1884, n. 2450

1692

legge 4 gennaio 1885, n. 2896

1711

legge 26 aprile 1885, n. 3067

1743

legge 28 giugno 1885, n. 3186

1773

legge 24 dicembre 1885, n. 3583

1774

legge 30 dicembre 1885, n. 3590

1775

legge 1º gennaio 1886, n. 3620

1792

legge 25 marzo 1886, n. 3737

1803

legge 15 aprile 1886, n. 3795

1810

legge 30 giugno 1886, n. 3938

1816

legge 16 luglio 1886, n. 3981

1818

legge 10 agosto 1886, n. 4018

1819

legge 25 novembre 1886, n. 4165

1830

legge 30 dicembre 1886, n. 4242

1844

legge 13 febbraio 1887, n. 4319

1937

legge 10 luglio 1887, n. 4726

1978

legge 22 dicembre 1887, n. 5117

1981

legge 25 dicembre 1887, n. 5119

1987

legge 10 febbraio 1888, n. 5190

1989

legge 29 febbraio 1888, n. 5222

2017

legge 30 aprile 1888, n. 5370

2060

legge 30 giugno 1888, n. 5487

2088

legge 30 luglio 1888, n. 5597

2091

legge 29 settembre 1888, n. 5710

2109

legge 2 aprile 1889, n. 5998

2119

legge 11 aprile 1889, n. 6009

2126

legge 16 maggio 1889, n. 6071

2183

legge 11 luglio 1889, n. 6234

2186

legge 14 luglio 1889, n. 6276

2252

legge 10 aprile 1890, n. 6789

2254

legge 31 maggio 1890, n. 6873

2282

legge 16 luglio 1890, n. 7016

2287

legge 17 luglio 1890, n. 7020

2292

legge 10 agosto 1890, n. 7030

2295

legge 12 marzo 1891, n. 113

2318

legge 26 aprile 1891, n. 207

2319

legge 26 aprile 1891, n. 208

2328

legge 11 giugno 1891, n. 281

2377

legge 2 luglio 1891, n. 375

2378

legge 2 luglio 1891, n. 376

2393

legge 31 agosto 1891, n. 543

2399

legge 30 gennaio 1892, n. 15

2400

legge 31 gennaio 1892, n. 16

2407

legge 20 febbraio 1892, n. 52

2500

legge 18 giugno 1892, n. 269

2503

legge 28 giugno 1892, n. 296

2504

legge 28 giugno 1892, n. 297

2523

legge 3 luglio 1892, n. 331

2526

legge 17 ottobre 1892, n. 651

2527

legge 15 dicembre 1892, n. 710

2544

legge 29 dicembre 1892, n. 757

2660

legge 30 giugno 1893, n. 336

2697

legge 29 marzo 1894, n. 114

2748

legge 30 giugno 1894, n. 273

2787

legge 26 agosto 1894, n. 402

2850

legge 4 agosto 1895, n. 532

2871

legge 15 dicembre 1895, n. 719

2884

legge 5 marzo 1896, n. 66

2984

legge 11 agosto 1896, n. 373

2986

legge 3 ottobre 1896, n. 463

3012

legge 21 gennaio 1897, n. 35

3013

legge 28 gennaio 1897, n. 45

3098

legge 11 agosto 1897, n. 379

3109

legge 6 febbraio 1898, n. 30

3187

legge 3 agosto 1898, n. 357

3203

legge 8 gennaio 1899, n. 3

3283

legge 24 dicembre 1899, n. 466

3285

legge 24 dicembre 1899, n. 485

3331

legge 15 luglio 1900, n. 276

3354

legge 23 dicembre 1900, n. 492

3355

legge 23 dicembre 1900, n. 496

3390

legge 17 marzo 1901, n. 95

3668

legge 28 dicembre 1902, n. 548

3676

legge 12 febbraio 1903, n. 43

3701

legge 16 aprile 1903, n. 137

3776

legge 21 gennaio 1904, n. 15

3790

legge 10 marzo 1904, n. 85

3861

legge 26 giugno 1904, n. 328

3941

legge 29 settembre 1904, n. 572

3942

legge 19 dicembre 1904, n. 690

3954

legge 29 dicembre 1904, n. 679

3959

legge 22 gennaio 1905, n. 16

3987

legge 11 maggio 1905, n. 185

4277

legge 29 luglio 1906, n. 446

4278

legge 29 luglio 1906, n. 474

4279

legge 16 agosto 1906, n. 475

4281

legge 14 ottobre 1906, n. 567

4282

legge 21 ottobre 1906, n. 568

4312

legge 3 gennaio 1907, n. 3

4365

legge 30 marzo 1907, n. 115

4366

legge 4 aprile 1907, n. 134

4369

legge 4 aprile 1907, n. 188

4398

legge 30 maggio 1907, n. 272

4574

legge 19 luglio 1907, n. 565

4575

legge 19 luglio 1907, n. 579

4579

legge 19 settembre 1907, n. 686

4584

legge 22 dicembre 1907, n. 798

4686

legge 30 giugno 1908, n. 350

4778

legge 17 luglio 1908, n. 468

4782

legge 20 dicembre 1908, n. 718

4820

legge 14 marzo 1909, n. 143

4840

legge 10 giugno 1909, n. 358

4880

legge 1º luglio 1909, n. 420

4932

legge 29 luglio 1909, n. 583

4961

legge 17 marzo 1910, n. 98

5026

legge 23 giugno 1910, n. 366

5069

legge 7 luglio 1910, n. 478

5287

legge 25 giugno 1911, n. 573

5341

legge 6 luglio 1911, n. 702

5367

legge 13 luglio 1911, n. 747

5423

legge 3 marzo 1912, n. 214

5551

legge 27 giugno 1912, n. 708

5595

legge 6 luglio 1912, n. 789

5596

legge 6 luglio 1912, n. 790

5617

legge 16 dicembre 1912, n. 1312

5736

legge 12 giugno 1913, n. 606

5753

legge 19 giugno 1913, n. 639

5841

legge 11 luglio 1913, n. 958

5900

legge 21 giugno 1914, n. 567

5935

legge 14 luglio 1914, n. 685

5963

legge 4 ottobre 1914, n. 1114

6199

decreto-legge luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079

6230

decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638

6402

decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040

7217

legge 8 settembre 1918, n. 1547

7666

decreto-legge luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159

8234

regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419

8750

regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860

8921

regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1602

9200

regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333

9322

legge 31 agosto 1921, n. 1487

9323

legge 31 agosto 1921, n. 1488

9461

legge 30 dicembre 1921, n. 1878

9520

regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157

9521

regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158

9526

regio decreto-legge 1º febbraio 1922, n. 162

9605

legge 6 aprile 1922, n. 471

9640

regio decreto-legge 17 aprile 1922, n. 651

9717

legge 18 giugno 1922, n. 965

9802

regio decreto-legge 10 agosto 1922, n. 1171

9807

regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1172

9897

regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488

9928

regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678

9931

regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1749

9972

regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193

10042

legge 18 febbraio 1923, n. 541

10047

legge 21 febbraio 1923, n. 281

10048

legge 22 febbraio 1923, n. 754

10049

legge 22 febbraio 1923, n. 755

10089

regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 782

10138

regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429

10228

regio decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389

10258

regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816

10270

regio decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1720

10287

regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917

10335

regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222

10349

regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323

10389

legge 18 ottobre 1923, n. 2531

10407

regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2503

10419

regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495

10421

regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2564

10422

regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603

10488

regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150

10489

regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154

10490

regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3155

10491

regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156

10492

regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3183

10493

regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3238

10494

regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3239

10506

legge 16 dicembre 1923, n. 2890

10507

legge 16 dicembre 1923, n. 2891

10511

legge 16 dicembre 1923, n. 2935

10523

regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147

10629

regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490

10637

regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211

10660

legge 2 marzo 1924, n. 263

10698

regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 529

10699

regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342

10700

regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361

10739

regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 589

10742

regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 592

10766

regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 489

10776

regio decreto-legge 24 aprile 1924, n. 815

10985

regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324

10991

regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482

10994

regio decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815

11014

regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547

11040

regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1546

11042

regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622

11094

regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1834

11099

regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578

11132

regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620

11133

regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1626

11198

regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368

11306

legge 28 dicembre 1924, n. 2360

11410

regio decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 285

11429

regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 339

11430

regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 370

11452

regio decreto-legge 1º aprile 1925, n. 389

11521

regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 459

11532

regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 602

11555

regio decreto-legge 26 aprile 1925, n. 1027

11568

regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 840

11569

regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 841

11670

regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 851

11691

regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 1155

11744

legge 11 giugno 1925, n. 2400

11745

legge 11 giugno 1925, n. 2479

11746

legge 11 giugno 1925, n. 2590

11747

legge 11 giugno 1925, n. 2593

11848

legge 10 luglio 1925, n. 1511

11849

legge 10 luglio 1925, n. 1512

11850

legge 10 luglio 1925, n. 1515

11854

legge 10 luglio 1925, n. 1685

11855

legge 10 luglio 1925, n. 2098

11856

legge 10 luglio 1925, n. 2480

11918

regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428

11946

regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731

12048

regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 2074

12087

regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1855

12183

regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003

12184

regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004

12301

regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276

12417

regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 84

12419

regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 159

12492

legge 31 gennaio 1926, n. 670

12493

legge 31 gennaio 1926, n. 684

12494

legge 31 gennaio 1926, n. 685

12495

legge 31 gennaio 1926, n. 732

12496

legge 31 gennaio 1926, n. 938

12498

legge 31 gennaio 1926, n. 961

12499

legge 31 gennaio 1926, n. 1119

12500

legge 31 gennaio 1926, n. 1120

12501

legge 31 gennaio 1926, n. 1140

12502

legge 31 gennaio 1926, n. 1151

12503

legge 31 gennaio 1926, n. 1152

12549

regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210

12579

legge 14 febbraio 1926, n. 180

12582

regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439

12583

legge 21 febbraio 1926, n. 683

12584

regio decreto-legge 2 marzo 1926, n. 323

12585

regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332

12590

regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429

12596

regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541

12680

legge 11 aprile 1926, n. 1099

12681

legge 11 aprile 1926, n. 1138

12682

legge 11 aprile 1926, n. 1250

12689

legge 15 aprile 1926, n. 1139

12690

legge 15 aprile 1926, n. 1141

12691

legge 15 aprile 1926, n. 1142

12692

legge 15 aprile 1926, n. 1188

12693

legge 15 aprile 1926, n. 1251

12697

regio decreto-legge 2 maggio 1926, n. 770

12710

regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110

12746

regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111

12747

regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112

12873

legge 15 luglio 1926, n. 1586

12874

legge 15 luglio 1926, n. 1587

12875

legge 15 luglio 1926, n. 1588

12876

legge 15 luglio 1926, n. 1867

12880

legge 23 luglio 1926, n. 1362

12929

regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548

12945

regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307

12969

regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717

13007

regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332

13024

regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161

13110

regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440

13130

regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303

13134

regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417

13166

legge 6 gennaio 1927, n. 1629

13171

regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34

13177

regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105

13227

regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442

13263

regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281

13308

regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279

13309

regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291

13376

regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481

13394

regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567

13415

legge 14 aprile 1927, n. 784

13436

regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192

13437

regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379

13447

regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282

13449

regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849

13649

regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475

13719

regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250

13741

legge 14 luglio 1927, n. 2709

13742

legge 14 luglio 1927, n. 2853

13801

regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829

13803

regio decreto-legge 8 settembre 1927, n. 2736

13808

legge 29 settembre 1927, n. 2852

13814

regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930

13818

regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961

13881

regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575

13882

regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703

13883

regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735

13905

regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843

13970

legge 18 dicembre 1927, n. 2633

13988

legge 22 dicembre 1927, n. 2402

13995

legge 22 dicembre 1927, n. 2413

14020

legge 22 dicembre 1927, n. 2596

14098

legge 5 gennaio 1928, n. 4

14103

legge 5 gennaio 1928, n. 24

14113

regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988

14114

legge 5 gennaio 1928, n. 1322

14115

legge 6 gennaio 1928, n. 1480

14116

legge 6 gennaio 1928, n. 1769

14117

legge 6 gennaio 1928, n. 1770

14118

legge 6 gennaio 1928, n. 1771

14121

legge 6 gennaio 1928, n. 1805

14122

legge 6 gennaio 1928, n. 1820

14123

legge 6 gennaio 1928, n. 1822

14124

legge 6 gennaio 1928, n. 1824

14125

legge 6 gennaio 1928, n. 1830

14126

legge 6 gennaio 1928, n. 1832

14127

legge 6 gennaio 1928, n. 3425

14303

legge 15 marzo 1928, n. 1481

14305

legge 15 marzo 1928, n. 1806

14306

legge 15 marzo 1928, n. 1831

14307

legge 15 marzo 1928, n. 1963

14308

legge 15 marzo 1928, n. 1964

14311

regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526

14468

legge 7 giugno 1928, n. 1291

14587

legge 21 giugno 1928, n. 1834

14589

legge 21 giugno 1928, n. 1962

14590

legge 21 giugno 1928, n. 1965

14591

legge 21 giugno 1928, n. 1966

14629

legge 3 agosto 1928, n. 2611

14635

regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2357

14642

regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028

14643

regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173

14644

regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175

14679

regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311

14694

regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555

14722

regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442

14765

regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082

14804

legge 2 dicembre 1928, n. 2679

14823

legge 2 dicembre 1928, n. 3039

14824

legge 2 dicembre 1928, n. 3115

14846

regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864

14878

regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394

14879

regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395

14893

regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302

14894

regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303

14897

legge 9 dicembre 1928, n. 3453

14955

legge 20 dicembre 1928, n. 3206

14994

legge 24 dicembre 1928, n. 3344

14995

legge 24 dicembre 1928, n. 3436

14996

legge 24 dicembre 1928, n. 3438

14997

legge 24 dicembre 1928, n. 3477

14998

legge 24 dicembre 1928, n. 3480

14999

legge 24 dicembre 1928, n. 3481

15000

legge 24 dicembre 1928, n. 3488

15001

legge 24 dicembre 1928, n. 3489

15002

legge 24 dicembre 1928, n. 3500

15003

legge 24 dicembre 1928, n. 3501

15004

regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505

15005

legge 24 dicembre 1928, n. 3513

15006

legge 24 dicembre 1928, n. 3514

15033

legge 31 dicembre 1928, n. 3149

15039

legge 31 dicembre 1928, n. 3345

15040

legge 31 dicembre 1928, n. 3382

15041

legge 31 dicembre 1928, n. 3422

15042

legge 31 dicembre 1928, n. 3426

15043

regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427

15046

legge 31 dicembre 1928, n. 3435

15047

legge 31 dicembre 1928, n. 3437

15048

legge 31 dicembre 1928, n. 3482

15049

legge 31 dicembre 1928, n. 3490

15051

legge 31 dicembre 1928, n. 3502

15052

legge 31 dicembre 1928, n. 3503

15053

legge 31 dicembre 1928, n. 3515

15087

legge 6 gennaio 1929, n. 466

15144

regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182

15147

regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154

15150

regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291

15151

regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372

15152

regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872

15155

legge 4 febbraio 1929, n. 357

15209

regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937

15225

regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935

15267

regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254

15291

legge 24 giugno 1929, n. 1154

15309

legge 27 giugno 1929, n. 1033

15379

legge 8 luglio 1929, n. 1220

15401

legge 8 luglio 1929, n. 1300

15413

legge 8 luglio 1929, n. 1418

15420

legge 8 luglio 1929, n. 1465

15422

legge 8 luglio 1929, n. 1484

15429

legge 11 luglio 1929, n. 1481

15431

legge 19 luglio 1929, n. 1374

15436

legge 19 luglio 1929, n. 1480

15437

legge 19 luglio 1929, n. 1482

15438

legge 19 luglio 1929, n. 1575

15439

legge 19 luglio 1929, n. 1617

15440

legge 19 luglio 1929, n. 1618

15441

regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634

15442

legge 19 luglio 1929, n. 1637

15443

regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311

15484

regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757

15509

regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982

15541

regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037

15544

regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409

15602

regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91

15603

regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126

15608

legge 16 gennaio 1930, n. 156

15609

legge 16 gennaio 1930, n. 157

15613

legge 20 gennaio 1930, n. 214

15614

legge 27 gennaio 1930, n. 415

15678

legge 20 marzo 1930, n. 521

15761

legge 26 aprile 1930, n. 1076

15822

legge 29 maggio 1930, n. 879

15823

legge 29 maggio 1930, n. 1180

15855

legge 9 giugno 1930, n. 1006

15857

legge 9 giugno 1930, n. 1134

15858

legge 9 giugno 1930, n. 1135

15859

legge 9 giugno 1930, n. 1418

15870

legge 12 giugno 1930, n. 832

15885

legge 20 giugno 1930, n. 1181

15890

regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425

15891

legge 24 giugno 1930, n. 823

15956

legge 18 luglio 1930, n. 1244

15965

regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091

15973

legge 8 agosto 1930, n. 1419

15976

regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331

15997

regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413

16006

regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572

16007

regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1573

16010

regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656

16197

legge 8 gennaio 1931, n. 84

16200

legge 8 gennaio 1931, n. 140

16201

legge 8 gennaio 1931, n. 144

16202

legge 8 gennaio 1931, n. 145

16203

legge 8 gennaio 1931, n. 153

16204

legge 8 gennaio 1931, n. 203

16205

regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221

16206

legge 8 gennaio 1931, n. 330

16207

legge 8 gennaio 1931, n. 380

16209

regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24

16210

regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25

16248

regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443

16256

legge 5 marzo 1931, n. 451

16316

legge 9 aprile 1931, n. 351

16347

legge 9 aprile 1931, n. 510

16359

legge 17 aprile 1931, n. 517

16389

legge 4 maggio 1931, n. 655

16402

legge 15 maggio 1931, n. 861

16436

legge 1º giugno 1931, n. 928

16437

legge 1º giugno 1931, n. 989

16438

legge 1º giugno 1931, n. 990

16456

legge 12 giugno 1931, n. 774

16460

legge 12 giugno 1931, n. 824

16461

legge 12 giugno 1931, n. 825

16469

legge 12 giugno 1931, n. 988

16512

legge 18 giugno 1931, n. 1032

16525

regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014

16542

regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1086

16548

regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974

16549

regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975

16559

regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163

16560

regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193

16561

legge 29 luglio 1931, n. 1208

16576

regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053

16654

regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612

16753

legge 30 dicembre 1931, n. 1576

16769

regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1

16779

legge 7 gennaio 1932, n. 45

16780

legge 7 gennaio 1932, n. 66

16781

legge 7 gennaio 1932, n. 71

16782

legge 7 gennaio 1932, n. 72

16785

legge 7 gennaio 1932, n. 117

16786

legge 7 gennaio 1932, n. 136

16787

legge 7 gennaio 1932, n. 140

16788

legge 7 gennaio 1932, n. 146

16831

regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199

16832

regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266

16833

regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267

16847

regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193

16855

regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970

16877

regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197

16878

regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198

16879

regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242

16880

regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369

16881

regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816

16923

regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295

16925

legge 31 marzo 1932, n. 325

16937

legge 31 marzo 1932, n. 474

16938

legge 31 marzo 1932, n. 475

16939

legge 31 marzo 1932, n. 509

16940

legge 31 marzo 1932, n. 552

16941

legge 31 marzo 1932, n. 718

16950

regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379

16965

regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523

16980

legge 20 maggio 1932, n. 899

17014

regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782

17016

legge 26 maggio 1932, n. 850

17027

legge 3 giugno 1932, n. 682

17028

legge 3 giugno 1932, n. 683

17029

legge 3 giugno 1932, n. 851

17031

legge 3 giugno 1932, n. 878

17032

legge 3 giugno 1932, n. 879

17033

legge 3 giugno 1932, n. 890

17034

legge 3 giugno 1932, n. 967

17035

legge 3 giugno 1932, n. 972

17036

legge 3 giugno 1932, n. 977

17087

legge 16 giugno 1932, n. 924

17091

legge 16 giugno 1932, n. 1178

17096

regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862

17097

regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817

17100

regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948

17101

legge 23 giugno 1932, n. 964

17107

regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818

17113

regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928

17115

regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971

17132

regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030

17133

regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130

17144

regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236

17178

regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470

17192

regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474

17240

regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903

17248

regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632

17317

legge 22 dicembre 1932, n. 1938

17318

legge 22 dicembre 1932, n. 1939

17319

legge 22 dicembre 1932, n. 1940

17320

legge 22 dicembre 1932, n. 1941

17321

legge 22 dicembre 1932, n. 1942

17322

legge 22 dicembre 1932, n. 1943

17323

legge 22 dicembre 1932, n. 1944

17324

legge 22 dicembre 1932, n. 1947

17325

legge 22 dicembre 1932, n. 1948

17326

legge 22 dicembre 1932, n. 1949

17327

legge 22 dicembre 1932, n. 1950

17328

legge 22 dicembre 1932, n. 1951

17329

legge 22 dicembre 1932, n. 1952

17374

legge 9 gennaio 1933, n. 19

17376

legge 9 gennaio 1933, n. 28

17377

legge 9 gennaio 1933, n. 41

17382

legge 16 gennaio 1933, n. 53

17383

legge 16 gennaio 1933, n. 97

17398

regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64

17405

legge 6 febbraio 1933, n. 125

17409

legge 16 febbraio 1933, n. 49

17501

legge 10 aprile 1933, n. 398

17502

legge 10 aprile 1933, n. 408

17503

legge 10 aprile 1933, n. 413

17504

legge 10 aprile 1933, n. 414

17516

legge 13 aprile 1933, n. 485

17520

legge 13 aprile 1933, n. 619

17563

regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598

17565

regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 563

17569

regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 620

17626

legge 15 giugno 1933, n. 743

17633

legge 15 giugno 1933, n. 789

17634

legge 15 giugno 1933, n. 790

17657

regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931

17664

regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890

17670

regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953

17706

regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051

17723

regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1122

17747

regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439

17820

regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771

17823

regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772

17828

regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417

17835

regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671

17849

legge 14 dicembre 1933, n. 1738

17852

regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745

17936

legge 4 gennaio 1934, n. 73

17937

legge 4 gennaio 1934, n. 77

17938

legge 4 gennaio 1934, n. 78

17939

legge 4 gennaio 1934, n. 79

17959

regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23

17960

regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24

17994

regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669

18007

legge 15 gennaio 1934, n. 145

18064

legge 22 gennaio 1934, n. 213

18123

legge 29 gennaio 1934, n. 235

18128

legge 29 gennaio 1934, n. 303

18172

regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485

18193

legge 1º marzo 1934, n. 639

18198

regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374

18202

regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728

18226

regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646

18237

regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588

18240

regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670

18246

regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784

18381

legge 14 giugno 1934, n. 1160

18384

legge 14 giugno 1934, n. 1196

18385

legge 14 giugno 1934, n. 1217

18386

legge 14 giugno 1934, n. 1218

18387

legge 14 giugno 1934, n. 1221

18389

legge 14 giugno 1934, n. 1247

18390

legge 14 giugno 1934, n. 1248

18392

legge 14 giugno 1934, n. 1250

18396

legge 14 giugno 1934, n. 1267

18398

legge 14 giugno 1934, n. 1269

18419

regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071

18420

regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072

18449

regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234

18494

regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505

18512

regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534

18519

regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626

18537

regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700

18539

regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703

18592

regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818

18610

regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946

18611

regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947

18644

legge 13 dicembre 1934, n. 2058

18723

regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 9

18767

regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 46

18783

regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 273

18785

regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 323

18865

regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 407

18866

regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 409

18927

legge 4 aprile 1935, n. 769

18942

legge 4 aprile 1935, n. 865

18944

legge 4 aprile 1935, n. 880

18945

legge 4 aprile 1935, n. 883

18951

legge 4 aprile 1935, n. 913

18958

legge 4 aprile 1935, n. 1107

18959

legge 4 aprile 1935, n. 1108

18992

legge 8 aprile 1935, n. 886

18998

legge 8 aprile 1935, n. 945

19001

legge 8 aprile 1935, n. 993

19005

legge 8 aprile 1935, n. 1109

19041

legge 11 aprile 1935, n. 946

19042

legge 11 aprile 1935, n. 996

19043

legge 11 aprile 1935, n. 997

19083

regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590

19084

regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607

19085

regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 608

19086

regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 609

19136

legge 23 maggio 1935, n. 1111

19175

legge 3 giugno 1935, n. 1209

19176

legge 3 giugno 1935, n. 1210

19177

legge 3 giugno 1935, n. 1211

19178

legge 3 giugno 1935, n. 1235

19180

legge 3 giugno 1935, n. 1384

19229

legge 13 giugno 1935, n. 1186

19230

legge 13 giugno 1935, n. 1187

19273

legge 13 giugno 1935, n. 1396

19278

legge 13 giugno 1935, n. 1431

19306

regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1432

19335

regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1445

19356

regio decreto-legge 13 agosto 1935, n. 1579

19369

regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1716

19370

regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1729

19372

regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1782

19374

regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1832

19416

regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1817

19584

legge 23 dicembre 1935, n. 2416

19585

legge 23 dicembre 1935, n. 2434

19652

regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 10

19653

regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14

19654

regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 15

19655

regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 20

19666

legge 6 gennaio 1936, n. 100

19671

legge 6 gennaio 1936, n. 115

19672

legge 6 gennaio 1936, n. 131

19673

legge 6 gennaio 1936, n. 137

19674

legge 6 gennaio 1936, n. 138

19675

legge 6 gennaio 1936, n. 139

19677

legge 6 gennaio 1936, n. 146

19904

legge 19 marzo 1936, n. 515

19925

legge 26 marzo 1936, n. 572

19932

legge 26 marzo 1936, n. 604

19933

legge 26 marzo 1936, n. 605

19947

legge 30 marzo 1936, n. 582

19959

legge 2 aprile 1936, n. 585

19960

legge 2 aprile 1936, n. 598

19961

legge 2 aprile 1936, n. 599

20027

regio decreto-legge 14 aprile 1936, n. 855

20072

regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860

20084

regio decreto-legge 30 aprile 1936, n. 873

20286

regio decreto-legge 9 giugno 1936, n. 1146

20315

regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1460

20322

regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1461

20325

regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467

20363

regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1607

20377

regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1694

20398

regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1812

20399

regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1814

20401

regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1821

20405

regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1830

20407

regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1833

20447

regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1947

20448

regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1948

20449

regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1952

20450

regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1954

20468

regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2096

20483

regio decreto-legge 15 novembre 1936, n. 1953

20485

regio decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2153

20505

regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2218

20506

regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2219

20509

regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275

20510

regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2285

20511

regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2390

20543

legge 26 dicembre 1936, n. 2354

20545

legge 26 dicembre 1936, n. 2356

20548

legge 26 dicembre 1936, n. 2376

20551

legge 26 dicembre 1936, n. 2379

20552

legge 26 dicembre 1936, n. 2387

20613

legge 4 gennaio 1937, n. 34

20621

legge 4 gennaio 1937, n. 49

20623

legge 4 gennaio 1937, n. 52

20624

legge 4 gennaio 1937, n. 53

20629

legge 4 gennaio 1937, n. 98

20630

legge 4 gennaio 1937, n. 103

20631

legge 4 gennaio 1937, n. 104

20632

legge 4 gennaio 1937, n. 105

20634

legge 4 gennaio 1937, n. 110

20635

legge 4 gennaio 1937, n. 111

20637

legge 4 gennaio 1937, n. 113

20641

legge 4 gennaio 1937, n. 123

20642

legge 4 gennaio 1937, n. 132

20709

regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 196

20713

regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 271

20714

regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 287

20715

regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 288

20726

regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 41

20842

regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 291

20844

regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 338

20867

legge 23 marzo 1937, n. 608

20868

legge 23 marzo 1937, n. 609

20869

legge 23 marzo 1937, n. 610

20870

legge 23 marzo 1937, n. 617

20871

legge 23 marzo 1937, n. 618

20875

legge 23 marzo 1937, n. 638

20876

legge 23 marzo 1937, n. 766

20969

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 562

20973

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 720

20974

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 721

20976

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 726

20978

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 729

20979

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 737

20980

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 755

20981

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 769

20982

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 784

20983

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 819

20984

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 828

20985

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 831

20986

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 840

20988

regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 1077

21082

legge 3 giugno 1937, n. 972

21153

legge 10 giugno 1937, n. 1028

21155

legge 10 giugno 1937, n. 1042

21158

legge 10 giugno 1937, n. 1055

21170

legge 10 giugno 1937, n. 1218

21171

legge 10 giugno 1937, n. 1219

21203

regio decreto-legge 16 giugno 1937, n. 1167

21249

regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1275

21250

regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1276

21251

regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1289

21254

regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1333

21262

regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1310

21402

regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1988

21405

regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2005

21406

regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2006

21407

regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2007

21408

regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2008

21416

regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2060

21417

regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2067

21421

regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2190

21433

regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2043

21529

legge 23 dicembre 1937, n. 2386

21542

legge 23 dicembre 1937, n. 2424

21545

legge 23 dicembre 1937, n. 2462

21549

legge 23 dicembre 1937, n. 2493

21551

legge 23 dicembre 1937, n. 2502

21552

legge 23 dicembre 1937, n. 2503

21553

legge 23 dicembre 1937, n. 2511

21554

legge 23 dicembre 1937, n. 2512

21556

legge 23 dicembre 1937, n. 2521

21557

legge 23 dicembre 1937, n. 2522

21559

legge 23 dicembre 1937, n. 2526

21560

legge 23 dicembre 1937, n. 2527

21561

legge 23 dicembre 1937, n. 2528

21576

legge 23 dicembre 1937, n. 2595

21577

legge 23 dicembre 1937, n. 2606

21585

legge 23 dicembre 1937, n. 2648

21706

legge 17 gennaio 1938, n. 87

21707

legge 17 gennaio 1938, n. 94

21710

legge 17 gennaio 1938, n. 99

21777

regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 232

21779

regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 241

21781

regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 257

21786

regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 459

21846

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 520

21847

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 529

21848

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 530

21849

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 536

21850

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 566

21851

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 567

21852

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 572

21853

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 573

21854

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 587

21855

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 588

21856

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 589

21857

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 604

21858

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 615

21859

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 663

21860

regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 760

21894

legge 7 aprile 1938, n. 411

21924

legge 11 aprile 1938, n. 421

21925

legge 11 aprile 1938, n. 422

21926

legge 11 aprile 1938, n. 436

21927

legge 11 aprile 1938, n. 437

21928

legge 11 aprile 1938, n. 438

21929

legge 11 aprile 1938, n. 439

21930

legge 11 aprile 1938, n. 448

22082

regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 953

22083

regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 983

22087

regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1208

22177

legge 16 giugno 1938, n. 1050

22178

legge 16 giugno 1938, n. 1051

22182

legge 16 giugno 1938, n. 1059

22204

legge 16 giugno 1938, n. 1145

22210

regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1160

22211

regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1167

22226

legge 16 giugno 1938, n. 1241

22271

regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1304

22380

regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1571

22381

regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1576

22382

regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1578

22383

regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1581

22384

regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1582

22385

regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1597

22388

regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1629

22389

regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676

22409

regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 2051

22418

regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1821

22433

regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1876

22437

regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1944

22438

regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1989

22439

regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1995

22440

regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 2160

22678

legge 5 gennaio 1939, n. 139

22690

legge 5 gennaio 1939, n. 176

22694

legge 5 gennaio 1939, n. 180

22696

legge 5 gennaio 1939, n. 182

22697

legge 5 gennaio 1939, n. 183

22698

legge 5 gennaio 1939, n. 184

22700

legge 5 gennaio 1939, n. 186

22701

legge 5 gennaio 1939, n. 187

22703

legge 5 gennaio 1939, n. 192

22704

legge 5 gennaio 1939, n. 193

22705

legge 5 gennaio 1939, n. 196

22707

legge 5 gennaio 1939, n. 228

22708

legge 5 gennaio 1939, n. 229

22709

legge 5 gennaio 1939, n. 230

22710

legge 5 gennaio 1939, n. 231

22711

legge 5 gennaio 1939, n. 232

22712

legge 5 gennaio 1939, n. 233

22713

legge 5 gennaio 1939, n. 234

22714

legge 5 gennaio 1939, n. 235

22715

legge 5 gennaio 1939, n. 236

22716

legge 5 gennaio 1939, n. 237

22717

legge 5 gennaio 1939, n. 238

22719

legge 5 gennaio 1939, n. 240

22720

legge 5 gennaio 1939, n. 241

22721

legge 5 gennaio 1939, n. 242

22722

legge 5 gennaio 1939, n. 243

22725

legge 5 gennaio 1939, n. 246

22726

legge 5 gennaio 1939, n. 247

22734

regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 304

22739

legge 5 gennaio 1939, n. 359

23014

legge 15 maggio 1939, n. 821

23015

legge 15 maggio 1939, n. 822

23018

legge 15 maggio 1939, n. 833

23021

legge 15 maggio 1939, n. 853

23022

legge 15 maggio 1939, n. 854

23023

legge 15 maggio 1939, n. 932

23024

legge 15 maggio 1939, n. 953

23026

legge 15 maggio 1939, n. 984

23108

legge 6 giugno 1939, n. 1046

23109

legge 6 giugno 1939, n. 1047

23113

legge 6 giugno 1939, n. 1137

23114

legge 6 giugno 1939, n. 1143

23180

legge 6 luglio 1939, n. 1066

23183

legge 6 luglio 1939, n. 1214

23222

legge 13 luglio 1939, n. 1330

23223

legge 13 luglio 1939, n. 1335

23376

legge 30 novembre 1939, n. 2036

23377

legge 30 novembre 1939, n. 2037

23381

legge 30 novembre 1939, n. 2113

23382

legge 30 novembre 1939, n. 2122

23383

legge 30 novembre 1939, n. 2124

23385

legge 30 novembre 1939, n. 2137

23386

legge 30 novembre 1939, n. 2178

23487

legge 20 marzo 1940, n. 447

23520

legge 29 marzo 1940, n. 446

23523

legge 29 marzo 1940, n. 466

23526

legge 29 marzo 1940, n. 1104

23632

legge 16 maggio 1940, n. 636

23670

legge 23 maggio 1940, n. 755

23671

legge 23 maggio 1940, n. 786

23673

legge 23 maggio 1940, n. 861

23703

legge 30 maggio 1940, n. 835

23757

legge 14 giugno 1940, n. 1024

23785

legge 21 giugno 1940, n. 1052

23788

legge 21 giugno 1940, n. 1147

23858

legge 6 luglio 1940, n. 1168

23907

legge 13 agosto 1940, n. 1348

24013

legge 21 ottobre 1940, n. 1520

24066

legge 25 novembre 1940, n. 2007

24111

legge 13 gennaio 1941, n. 19

24199

legge 24 febbraio 1941, n. 189

24333

legge 27 giugno 1941, n. 915

24334

legge 27 giugno 1941, n. 916

24384

legge 11 luglio 1941, n. 928

24427

legge 25 luglio 1941, n. 938

24544

legge 20 novembre 1941, n. 1433

24545

legge 20 novembre 1941, n. 1485

24546

legge 20 novembre 1941, n. 1489

24693

legge 26 gennaio 1942, n. 57

24810

legge 30 marzo 1942, n. 437

24811

legge 30 marzo 1942, n. 438

24853

legge 7 maggio 1942, n. 853

24948

legge 21 giugno 1942, n. 891

24949

legge 21 giugno 1942, n. 892

24951

legge 21 giugno 1942, n. 900

24953

legge 21 giugno 1942, n. 955

24954

legge 21 giugno 1942, n. 1064

25023

legge 24 luglio 1942, n. 1116

25024

legge 24 luglio 1942, n. 1117

25107

legge 18 ottobre 1942, n. 1329

25113

legge 18 ottobre 1942, n. 1344

25133

legge 24 ottobre 1942, n. 1448

25197

legge 7 dicembre 1942, n. 1855

25235

legge 24 dicembre 1942, n. 1818

25393

legge 19 aprile 1943, n. 487

26361

decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1946, n. 21

26434

decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296

27456

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 304

27765

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 663

28278

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1253

28409

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1947, n. 1327

28413

legge 29 settembre 1947, n. 1655

28470

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1320

28600

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455

28653

legge 13 novembre 1947, n. 1422

28654

legge 13 novembre 1947, n. 1452

28695

legge 27 novembre 1947, n. 1442

28696

legge 27 novembre 1947, n. 1491

28764

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1769

28775

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609

28776

legge 16 dicembre 1947, n. 1443

28780

legge 16 dicembre 1947, n. 1621

28785

legge 16 dicembre 1947, n. 1657

28786

legge 16 dicembre 1947, n. 1663

28787

legge 16 dicembre 1947, n. 1672

28788

legge 16 dicembre 1947, n. 1682

28789

legge 16 dicembre 1947, n. 1728

28790

legge 16 dicembre 1947, n. 1757

28791

legge 16 dicembre 1947, n. 1763

28847

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752

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