Il diritto di uso delle sepolture private e’ riservato anche agli eredi dei concessionari

Il TAR Palermo si pronuncia sulla titolarità del diritto d’uso delle sepolture private ritenendo che quest’ultimo sia esclusivamente riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari fino al completamento della capienza del sepolcro. La ratio della disciplina prevista dal d.P.R. n. 285/90 è, infatti, quella non consentire lo sfruttamento della concessione amministrativa per finalità speculative o di lucro.

Tuttavia lo ius sepulcri va riconosciuto anche nell’ipotesi in cui un soggetto, pur non appartenendo alla famiglia del fondatore, sia erede di quest’ultimo (sepolcro ereditario).

Qui di seguito il testo integrale della sentenza.

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TAR Palermo, Sez III

Sentenza n. 803 del 29 aprile 2009

(Pres. Adamo – Relatore Cabrini)

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Diritto

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Invero, ai sensi dell’art. art. 93, c. 1, d.P.R. n. 285/90, recante il regolamento di polizia mortuaria, il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari … fino al completamento della capienza del sepolcro.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, le aree cimiteriali sono assoggettate a regime demaniale sicché possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che le riguardano, e quindi per il tramite di una concessione amministrativa.

Osserva il Collegio che la ratio del citato art. 93 d.P.R. n. 285/90 è quella di evitare che siano posti in essere atti oggetto di lucro e di speculazione, e di impedire che il diritto di uso sia sottratto alla destinazione vincolata a favore del concessionario e dei suoi familiari (cfr. T.a.r. Lazio – Roma, Sez. II, 13 marzo 2006, n. 1917).

La p.a. può peraltro disporre la revoca della concessione in presenza di esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine pubblico e del buon governo del cimitero (v. Cons. di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5294).

D’altra parte, per quanto attiene ai parenti del concessionario, la titolarità dello ius sepulcri – quale diritto primario di essere seppelliti o di collocare una salma in una determinata tomba – può derivare o dall’appartenenza ad una famiglia (sepolcro familiare), ovvero dalla qualità di erede del fondatore (sepolcro ereditario) (così Cons. di Stato, Sez. V, 17 novembre 2006, 6728).

Nel caso di specie non vi è pertanto dubbio che la sig.ra I. G., figlia del Sig. N. G., originario titolare della concessione nella quale è successivamente subentrata, avesse diritto ad essere tumulata nella sepoltura familiare, stante la mancanza di qualsivoglia ragione di pubblico interesse a negare l’esercizio di tale diritto.

Alla luce dalle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere accolto.

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Redazione

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