La gestione dei parcheggi ospedalieri è di competenza dell’Az. USL e non del Comune

Con il ricorso in questione, l’Azienda USL di Ragusa, difesa per la causa dall’avvocato Elio Guarnaccia, ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di Vittoria aveva ordinato all’AUSL ricorrente di ripristinare nel parcheggio interno dell’Ospedale di Vittoria condizioni di sosta veicolare gratuite. L’ordinanza comunale impugnata si fondava, per la precisione, sul presupposto che la competenza in merito alla gestione delle aree adibite a parcheggio fosse esclusivamente del Comune, e ciò anche nell’ipotesi di aree pertinenziali ad un plesso ospedaliero.

Orbene, il TAR Catania ha accolto il ricorso sul presupposto della proprietà dell’area – non contestata in giudizio – in capo all’Azienda sanitaria.

Da ciò, secondo i giudici catanesi, discende “la naturale destinazione della stessa alla fruizione da parte degli utenti del Presidio ospedaliero di cui detta area costituisce pertinenza”, e dunque, di conseguenza, il pieno diritto dell’Azienda ospedaliera di utilizzare e gestire direttamente la stessa, proprio nel rispetto di tale finalità pubblicistica.

Sulla scorta di tali convincimenti, il Tar Catania ha dunque chiarito che “la gestione degli spazi a parcheggio, in parte a titolo oneroso, con l’intervento di un soggetto privato che gestisce il servizio, sopperisce alla realizzazione dell’interesse pubblico all’ordinato godimento del parcheggio da parte degli utenti ne sono i principali destinatari, fruendo dei servizi erogati dalle strutture sanitarie. Sopperisce altresì all’interesse pubblico al regolare svolgimento del traffico veicolare all’interno della struttura e al regolare transito dei mezzi di soccorso”.

Qui di seguito il testo integrale della sentenza.

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N. 01358/2009 REG.SEN.

N. 03687/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 3687 del 2002, proposto da:

Azienda Unita’ Sanitaria Locale N.7 – Ragusa, rappresentata e difesa dall’avv. C. Elio Guarnaccia, con domicilio eletto presso Elio Guarnaccia in Catania, via Trieste, 36;

contro

Comune di Vittoria (Rg), rappresentato e difeso dall’avv. Angela Bruno, con domicilio eletto presso Agata Burtone in Catania, via Aloi, 46;

nei confronti di

Consorzio Europa Soc.Coop. A R.L., non costituita in giudizio;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza sindacale 5.12.2002 n. 36/utt, con cui si ordina all’AUSL n. 7 di Ragusa di ripristinare, nel parcheggio interno del Presidio ospedaliero “G. Guzzardi” di Vittoria condizioni di sosta veicolare rigorosamente gratuite;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria (Rg);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21/05/2009 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame è impugnata l’ordinanza, meglio in epigrafe specificata, con la quale il Sindaco di Vittoria ha ordinato all’AUSL ricorrente di ripristinare nel parcheggio interno del Presidio ospedaliero “G. Guzzardi” di Vittoria condizioni di sosta veicolare rigorosamente gratuite.

L’AUSL n. 7 di Ragusa aveva infatti realizzato nelle aree pertinenziali dei Presidi ospedalieri di Comiso, Vittoria e Modica servizi di parcheggio a pagamento affidati a cooperative a seguito di apposita gara. La cooperativa aggiudicataria provvede all’espletamento del relativo servizio con proprie risorse di uomini e mezzi, assicurando la circolazione delle autovetture e la custodia dei mezzi parcheggiati. Gli utenti che occupino uno dei 75 posti a pagamento sono tenuti a pagare – dopo i primi 15 minuti di sosta, che sono gratuiti – 0,50 euro per ogni ora di sosta, mentre 20 posti sono riservati ai portatori di handicap, ai pazienti muniti di autorizzazione della direzione sanitaria ed ai fornitori per le operazioni di carico e scarico.

Avverso l’ordinanza impugnata vengono dedotte le censure di seguito sintetizzate.

Violazione dell’art. 5 del decreto legislativo n. 502/2002 e del D.A. 25 aprile 1995; incompetenza.

Parte ricorrente afferma l’esclusiva competenza della AUSL n. 7 in merito alla gestione delle aree adibite a parcheggio ospedaliero, richiamando l’articolo 5 del succitato decreto legislativo, laddove statuisce che ” Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli del reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere…”. Una volta istituite le Aziende unità sanitarie locali, con il su richiamato Decreto assessoriale si provvide all’individuazione dei criteri per il trasferimento dei beni mobili ed immobili delle Unità sanitarie locali alle nuove Aziende unità sanitarie locali; con Decreto 17 novembre 1997 il Presidente della Regione approvava l’elenco dei beni di proprietà dell’AUSL n. 7 di Ragusa. Di tali beni fanno parte anche i parcheggi ospedalieri, la gestione dei quali spetterebbe dunque esclusivamente alla ricorrente AUSL.

Violazione degli articoli 3 e seguenti della legge n. 241/1990, difetto di motivazione.

Sarebbe mancata una adeguata istruttoria; si sostiene altresì che il Sindaco non ha dimostrato la destinazione dell’area in questione ad uso pubblico.

Eccesso di potere contraddittorietà, perplessità, sviamento.

Il Sindaco di Vittoria avrebbe tenuto, con riguardo alla vicenda oggetto di controversia,un comportamento contraddittorio, non avendo inizialmente contrastato l’iniziativa di cui trattasi, e non avendo impugnato i provvedimenti con cui veniva disposto il servizio di gestione dei parcheggi.

Violazione degli articoli 7, 8, 9, 10, legge n. 241/1990, mancata comunicazione di avvio del procedimento.

La doglianza di obliterazione delle garanzie partecipative viene dedotta anche con riferimento alla cooperativa affidataria del servizio.

Violazione dell’articolo 2 decreto legislativo n. 285/1992.

L’area in questione, che non sarebbe mai stata posta al servizio della collettività indeterminata dei cittadini, in quanto pertinenza ospedaliera va destinata alla fruizione da parte dei cittadini fruitori del servizio sanitario.

L’AUSL n. 7 di Ragusa, costituitasi in resistenza, ha difeso la legittimità degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 21.5.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento.

Come già ritenuto dal Tribunale in relazione ad analoga vicenda contenziosa (sent. della seconda sezione n. 1036/2005), l’Azienda ospedaliera nel cui ambito pertinenziale si trova l’area destinata a parcheggio ben può utilizzare la stessa, nel rispetto delle finalità di interesse pubblico perseguite dal nosocomio, anche se nel costante rispetto del generale interesse pubblico. La delimitazione degli spazi di parcheggio e la gestione degli stessi, in parte a titolo oneroso, con l’intervento di un soggetto privato che gestisce il servizio, sopperisce alla realizzazione dell’interesse pubblico all’ordinato godimento del parcheggio da parte degli utenti ne sono i principali destinatari, fruendo dei servizi erogati dalle strutture sanitarie. Sopperisce altresì all’interesse pubblico al regolare svolgimento del traffico veicolare all’interno della struttura e al regolare transito dei mezzi di soccorso.

Parte ricorrente ha comprovato, con planimetria e fotografie, che l’area di cui trattasi ricade all’interno del perimetro che recinta l’edificio in cui ha sede il Presidio ospedaliero di Vittoria. La proprietà dell’area, per altro, non è contestata, di tal che risultano fondati il primo e il quinto motivo di gravame, con i quali si sostiene la competenza dell’Azienda ricorrente a gestire l’area in questione e la naturale destinazione della stessa alla fruizione da parte degli utenti del Presidio ospedaliero di cui detta area costituisce pertinenza.

Il ricorso va pertanto – assorbiti gli ulteriori profili di doglianza – accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

Sussistono motivi di compensazione.

P.Q.M.


il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, sezione IV, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Ettore Leotta, Consigliere

Rosalia Messina, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/07/2009

Redazione

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