Sono entrate in vigore lo scorso 26 settembre le modifiche apportate al Codice dei Contratti Pubblici dal decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, recante “Disposizioni urgenti per
l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee”
Di seguito il testo dell’art. 3 del decreto legge, ora presentato al Senato per la conversione in legge (n. 1784 AS)
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Decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0145)”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009)
(…)
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07
1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) e’ aggiunta, in fine, la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. All’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e’ corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.».
3. L’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ abrogato.
4. All’articolo 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «ne’ si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.